CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 19238/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO2115SGROI;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 272/2020 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 02/12/2020 R.G.N. 51/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2115/20261. La Corte di Appello di Ancona, per quanto ancoraN uqmuerio dii nra ccolta generale 19238/2026rilievo, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenzDaat a pubblicazione 11/06/2026impugnata, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA],iscritto all’ordine dei dottori commercialisti, di accertamentonegativo dei crediti portati dall’avviso bonario notificatogli indata 20 luglio 2018 dall’Inps, per l’importo di € 2.708,47 a titolodi mancato versamento di contributi alla gestione separata, inrelazione alle prestazioni di lavoro autonomo eseguite nell’anno2012, domanda proposta sia deducendo l’insussistenza delcredito contributivo per aver già versato il contributo integrativoalla CNPADC, sia in ragione della maturata prescrizione.2. Avverso detta pronunzia il commercialista indicato in epigrafepropone ricorso per cassazione, articolato in due motivi.3. L’INPS è resistente con mandato.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsaapplicazione dell’art 2935 c.c.; dell’art. 2, commi 26-31, l. n.335 del 1995, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il mezzo insiste nell’erroneità della sentenza qui all’attenzionenella parte in cui individua il termine di decorrenza diprescrizione dei contributi da versare alla gestione separatanella presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché neltermine di versamento dei contributi.Viene rimarcato, poi, che la pronunzia della Corte territoriale èaltresì erronea nella parte in cui ha ritenuto che le difficoltà diaccertamento dei crediti per cui è causa, prima delladichiarazione dei redditi non costituissero ostacoli di mero fatto,come tali irrilevanti, assumendo, infondatamente, che sitrattasse di ostacoli giuridici all’esercizio del diritto.E’ sostenuto altresì che – a differenza di quanto affermatoN unmeerlola re gistro generale 31701/2020Numero sezionale 2115/2026sentenza impugnata - la mancata compilazione del quaNdumroer o [OSCURATO:PERSONA] ccolta generale 19238/2026non costituisce un occultamento doloso e che, alla luce di quantDoat a pubblicazione 11/06/2026innanzi, è maturato il termine di prescrizione dei contributi quiall’attenzione, inidonea alla interruzione del termine laraccomandata INPS del 12.7.2018, ricevuta in data 30.7.2018.2. Con il secondo mezzo è denunziata la violazione e falsaapplicazione del d.l. n. 98 del 2021, dell’art. 18, comma 12,conv. con l. n. 111 del 2011, interpretativo dell’art. 2, l. n. 335del 1995, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il commercialista rimarca che, percependo pensione INPS, a fartempo dal 2002, non era tenuto al versamento di ulteriorecontribuzione alla gestione separata.1.1. Il primo motivo è fondato e va accolto.Costituisce principio consolidato quello secondo cui il dies a quodi decorrenza del termine di prescrizione non è la data dipresentazione della dichiarazione reddituale, ma quella entro cuisarebbe dovuto avvenire il pagamento, a tali fini, rilevanteanche l’eventuale differimento dei termini eventualmentestabilito con d.P.C.M. dell’anno di riferimento.L’affermazione di principio di cui innanzi è certamenteapplicabile anche ai contributi relativi all’anno che ci occupa, inadesione al costante insegnamento di questa Corte secondo cui«in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovutialla gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assumerilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,anche il differimento dei termini stessi, quale quello previstodalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nellecondizioni da detta disposizione stabilite» (cfr. Cass. n. 1N0um2e7ro3 re gistro generale 31701/2020Numero sezionale 2115/2026del 2021 da cui è tratto il passo innanzi riportato, nonchéN,u mterrao d li era ccolta generale 19238/2026tantissime, Cass. n. 25610/2023, Cass. n. Cass. 28626/2025Da,t a pubblicazione 11/06/2026Cass. n. 27157/2025, Cass. n. 10744/2025).Il motivo è inoltre fondato anche nella parte in cui denunzial’erroneità della pronunzia per aver ritenuto il comportamentodoloso del contribuente in ragione della mera mancata denunziada parte dello stesso della percezione dei redditi rilevanti ai finidella contribuzione qui pretesa.Al riguarda il Collegio riafferma, di contro, l’adesione al principioin virtù del quale, in tema di sospensione della prescrizione deicontributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione allagestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del1995, non è configurabile un automatismo tra la mancatacompilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi el'occultamento doloso del debito contributivo (cfr. in tal senso,tra le tantissime, le massimate Cass. n. 37529/2021 e lasuccessiva conf. Cass. n. 28594/2024).2.1. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo.3. Conclusivamente, non essendosi la Corte territorialeconformata ai principi innanzi ricordati al punto 1.1., accolto ilprimo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, inNumero registro generale 31701/2020diversa composizione, che provvederà anche sulle spese deNl umero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 19238/2026presente giudizio di legittimità. Data pubblicazione 11/06/2026Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29.4.2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 31701/2020Numero sezionale 2115/2026Numero di raccolta generale 19238/2026Data pubblicazione 11/06/2026