CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 25610/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 1066-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] previdenziali libero professionista R.G.N.1066/2021 Cron. Rep. Ud.14/06/2023 PU D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1407/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2020 R.G.N. 734/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G.1066/2021 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato prescritti i contributi previdenziali dovuti alla gestione separata INPS richiesti a [OSCURATO:PERSONA]Antonio, ingegnere dipendente pubblico, iscritto all’Albo ma non ad Inarcassa, cui versava il solo contributo integrativo, per l’attività libero professionale svolta nell’anno 2008. La Corte territoriale, ha in particolare ritenuto tardiva la richiesta di pagamento dell’Istituto previdenziale, intervenuta il 27.06.2014 per crediti che andavano in scadenza il 16.06.2009. Ha inoltre dichiarato inapplicabile la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8 cod. civ., avendo accertato non provata l’intenzionalità specifica, e che comunque, la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi non costituisce prova dell’intenzionalità dell’occultamento doloso del credito, sì come idonea a produrre l’effetto sospensivo del termine di prescrizione quinquennale, in quanto detta omissione derivava dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata, avvenuta d’ufficio a seguito degli accertamenti compiuti dall’INPS e in esito alla definitiva risoluzione della controversa questione di diritto. La cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]Antonio ha depositato tempestivo controricorso. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata rimessa alla Quarta Sezione con Ordinanza Interlocutoria della Sesta Sezione, Cass. n.11536 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all’art. 2, comma 26 e ss. della legge 8 agosto 1995, n.335; all’art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv.to con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. Richiamandosi alla decisione Cass. n. 6677 del 2019, parte ricorrente sostiene che la mancata compilazione del Quadro RR nondetermina una mera difficoltà di accertamento superabile attraverso i mezzi a disposizione dell’INPS, bensì indica una precisa volontà del contribuente di occultare i redditi prodotti, e, quindi, costituisce una presunzione della prova di un intento fraudolento, idoneo all’operare della causa di sospensione di cui all’art. 2941, n.8 cod. civ. Il motivo è fondato. Nel caso in esame, ancorché il ricorso proponga unicamente la questione della sospensione per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del Quadro RR, non sfugge al Collegio che la sentenza gravata contiene un errore fondamentale, consistente nella mancata applicazione del differimento del termine iniziale della prescrizione ad opera del d.P.C.M. del 2009, che riveste rilievo assorbente per la risoluzione della predetta controversia. Infatti, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il cui principio di diritto è certamente applicabile anche ai contributi relativi all’anno 2008, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite”(Cass. n. 10273 del 2021 e successive). La Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dell’orientamento sopra richiamato, non avendo valutato che, per effetto del d.P.C.M. 4.06.2009, pubblicato in Gazz. Uff. n. 137 del 16.06.2009, il termine per versare il saldo dei contributi dovuti in relazione ai redditi prodotti nel 2008 era stato spostato al 6.07.2009, così che l’atto interruttivo, notificato al professionista il 27.06.2014, era antecedente allo scadere del termine differito e, pertanto il termine di prescrizione non era ancora spirato. Avuto riguardo a una disposizione direttamente applicabile, tale ricognizione temporale può essere compiuta dal giudice in ogni stato e grado del processo, e pertanto, assorbita ogni altra questione, va dichiaratoil mancato decorso della prescrizione del credito contributivo preteso dall’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Antonio per effetto del differimento del dies a quo della prescrizione disposto dal d.P.C.M. In definitiva, il ricorso va accolto nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche in merito alle spese del presente giudizio. In considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corted’Appello di Roma in diversa composizione, anche in merito alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,