CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 20544/2026
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prio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2576 contro[OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimati –avverso la sentenza n. 4802/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 2114/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15404/2022Numero di raccolta generale 20544/20261. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli hDaat a pubblicazione 18/06/2026rigettato l’appello proposto dall’I.N.P.S. e confermato lasentenza impugnata, con cui era stata accolta, per intervenutaprescrizione, la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nondebenza dei contributi dovuti alla gestione separata, per l’anno2009, di cui all’avviso di addebito notificato in data 16.1.2017.2. In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto prescritta lapretesa contributiva per l’anno 2009, considerando ladecorrenza del termine coincidente con la data di scadenza deitermini di pagamento, senza l’operatività della sospensione deltermine, di cui all’art. 2941, primo comma, n. 8 c.p.c. edescludendo l’operatività del provvedimento di differimento deitermini, di cui al D.P.C.M. 1.6.2010.3. Propone ricorso per cassazione l’Istituto, affidandolo ad ununico motivo; la controparte è rimasta intimata e così l’Agenziadelle Entrate.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo proposto dall’Istituto è imperniato sulla doglianzarelativa alla mancata applicazione, da parte del giudiced’appello, del differimento del termine di pagamento deicontributi alla gestione separata disposto dal D.P.C.M.1.6.2010, quale exordium praescriptionis, indipendentementeda qualsiasi condizione specifica ulteriore.2. Il motivo è fondato.3. Secondo l’orientamento ormai pacifico di questa Corte, dalCollegio condiviso, (ex multis, solo da ultimo, n. 13712/2026;n. 5098/2025 e n.1303/2026), «in materia previdenziale, laprescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata deNcumoerrro ere gistro generale 15404/2022Numero sezionale 2576/2026dal momento in cui scadono i termini per il pagameNnutmoe rod dei rai ccolta generale 20544/2026predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenzDaat a pubblicazione 18/06/2026della prescrizione in questione, anche il differimento dei terministessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1,comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione aicontributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizioneassicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizionestabilite” (Cass. n. 10273 del 2021 e successive)» (Cass. n.25610/2023, n. 28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025)e «si tratta di slittamento applicabile alla categoria professionalein senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore(v., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga inrilievo la specifica posizione del professionista» (Cass. n.10744/2025).Invero, tale D.P.C.M., emanato giusta la previsione generale delD.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto quirileva, che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi entro il 16 giugno 2009, che esercitanosettore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis,convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427,e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superioreal limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativodecreto di approvazione del Ministro dell'economia e dellefinanze, debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2009,senza alcuna maggiorazione" (lett. a).4. Questa Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass.n.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del terminedi pagamento concerne, come detto, tutti i «contribuenti (...)che esercitano attività economiche per le quali s(iano) statielaborati gli studi di settore e non soltanto coloro chNeum, eroin re gistro generale 15404/2022Numero sezionale 2576/2026concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscaNlummeeron dti era ccolta generale 20544/2026assoggettati per non aver scelto un diverso regimDeat a pubblicazione 18/06/2026d'imposizione (...)"; - ai D.P.C.M., secondo l'orientamentoconsolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi difonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativadella legge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010;Cass. n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n.23674 del 2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del2002; Cass. n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (ilD.P.C.M. 10 giugno 2010, è stato infatti emanato in attuazionedella delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma5)».5. Tanto chiarito, poiché il differimento del dies a quo è al 6luglio 2010, l’interruzione della prescrizione alla data del 30giugno 2015 poteva essere valutata come intervenutautilmente.6. Non essendosi la Corte attenuta a corretti criteri di giudizio lasentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio allaCorte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cheprovvederà alla rivalutazione della fattispecie, secondo i criteriinterpretativi indicati, valutando anche l’eventuale incidenza, sultema delle sanzioni civili, delle recenti pronunce della Cortecostituzionale (cfr. Cass. n. 13712/26) e provvedendo sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 25maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15404/2022La Presidente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2576/2026Numero di raccolta generale 20544/2026