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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20540/2026

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ndatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2577 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGAETANO ALBERTO;- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 3301/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 15447/2022Numero sezionale 2577/2026NAPOLI, depositata il 13/12/2021 R.G.N. 702/2020; Numero di raccolta generale 20540/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 18/06/202625/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli haaccolto l’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellasentenza di primo grado, ha dichiarato non dovute le sommepretese dall’I.N.P.S. a titolo di contributi per [OSCURATO:PERSONA] le annualità 2009 e 2010, compensando le spese del doppiogrado di giudizio.2.

In particolare, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione diprescrizione avanzata dall’appellante, non ritenendointervenuto alcun differimento del termine, per effetto delD.P.C.M. del 10 giugno 2010, in quanto atto amministrativosenza forza di legge ed escludendo l’operatività di qualsiasinorma di sospensione del termine stesso.3.

L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo adun motivo; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoanche da memoria.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’I.N.P.S., con l’unico motivo di impugnazione, censura lasentenza di merito, deducendo che il dies a quo dellaprescrizione dei contributi dovuti per l’anno 2009 doveva esserefissato alla data del 6 luglio 2010, quale data di scadenza deltermine di pagamento, risultante dalla proroga disposta dalD.P.C.M. 10.06.2010, in luogo del termine ordinario del 16giugno 2010.2.

Ora, premesso che non vi sono censure relative all’acceNurmtaertoa re gistro generale 15447/2022Numero sezionale 2577/2026estinzione per prescrizione delle pretese relative all’annoNu m2e0ro1 d0i r,a ccolta generale 20540/2026quanto all’anno 2009, il ricorso è fondato.

Data pubblicazione 18/06/20263.

Secondo l’orientamento ormai pacifico, dal Collegio condiviso,(ex multis, solo da ultimo, Cass. n. 13712/2026; 5098/2025 en.1303/2026), «in materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi,sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizionein questione, anche il differimento dei termini stessi, qualequello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1,d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovutiper l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che sitrovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n.10273 del 2021 e successive)» (Cass. n. 25610/2023, n.28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025) e «si tratta dislittamento applicabile alla categoria professionale in sensooggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore (v., tra lealtre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga in rilievo laspecifica posizione del professionista» (Cass. n. 10744/2025).4.

Invero, tale D.P.C.M., emanato giusta la previsione generaledel D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto quirileva, che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi entro il 16 giugno 2009, che esercitanosettore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis,convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427,e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superioreal limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativodecreto di approvazione del Ministro dell'economia e dellefinanze, debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio N2u0m0er9o r,e gistro generale 15447/2022Numero sezionale 2577/2026senza alcuna maggiorazione" (lett. a).

Numero di raccolta generale 20540/20265.

Questa Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, CassDa.t a pubblicazione 18/06/2026n.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del terminedi pagamento concerne, come detto, tutti i «contribuenti (...)che esercitano attività economiche per le quali s(iano) statielaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione (...)"; - ai D.P.C.M., secondo l'orientamentoconsolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi difonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativadella legge (v.

Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010;Cass. n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n.23674 del 2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del2002; Cass. n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (ilD.P.C.M. 10 giugno 2010, è stato infatti emanato in attuazionedella delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, co. 5)».6.

Tanto assodato, la Corte territoriale non si è attenuta, perquanto detto, a corretti criteri di giudizio, la sentenza impugnatadeve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, che provvederà allarivalutazione della fattispecie, secondo i criteri interpretativiindicati, valutando anche l’incidenza sul tema delle sanzionicivili, della recente pronuncia della Corte costituzionale.7.

In particolare, (v.

Cass. 13712/26) la Corte costituzionale,con la sentenza n. 104/2022, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati delNumero registro generale 15447/2022libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense perN umero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20540/2026mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume dDait a pubblicazione 18/06/2026affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576(Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale, siano esonerati dalpagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore».

Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, comma 12, cit. un precetto normativo già desumibile dalladisposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, in questaparticolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in unadiversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criteriodestinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto9.2. del Considerato in diritto).8.

Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su una annualità (2009) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/22).

Né (come osservato in Cass. n. 10892/2025)potrebbe frapporsi il limite dei rapporti esauriti: la contestazioneradicale del debito contributivo impedisce il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controversoanche con riferimento al profilo più circoscritto delle sanzioniapplicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità(Cass. n. 21685/2024 n. 25653/2023).9.

La sentenza va quindi cassata nei limiti del motivo accoltocon rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversaNumero registro generale 15447/2022composizione, che provvederà anche sulle spese del presenteN umero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20540/2026giudizio di legittimità.

Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 25maggio 2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrenti -2577 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGAETANO ALBERTO;- controricorrente –nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 3301/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 15447/2022Numero sezionale 2577/2026NAPOLI, depositata il 13/12/2021 R.G.N. 702/2020; Numero di raccolta generale 20540/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 18/06/202625/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli haaccolto l’appello dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma dellasentenza di primo grado, ha dichiarato non dovute le sommepretese dall’I.N.P.S. a titolo di contributi per [OSCURATO:PERSONA] le annualità 2009 e 2010, compensando le spese del doppiogrado di giudizio.2. In particolare, la Corte ha ritenuto fondata l’eccezione diprescrizione avanzata dall’appellante, non ritenendointervenuto alcun differimento del termine, per effetto delD.P.C.M. del 10 giugno 2010, in quanto atto amministrativosenza forza di legge ed escludendo l’operatività di qualsiasinorma di sospensione del termine stesso.3. L’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo adun motivo; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustratoanche da memoria.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’I.N.P.S., con l’unico motivo di impugnazione, censura lasentenza di merito, deducendo che il dies a quo dellaprescrizione dei contributi dovuti per l’anno 2009 doveva esserefissato alla data del 6 luglio 2010, quale data di scadenza deltermine di pagamento, risultante dalla proroga disposta dalD.P.C.M. 10.06.2010, in luogo del termine ordinario del 16giugno 2010.2. Ora, premesso che non vi sono censure relative all’acceNurmtaertoa re gistro generale 15447/2022Numero sezionale 2577/2026estinzione per prescrizione delle pretese relative all’annoNu m2e0ro1 d0i r,a ccolta generale 20540/2026quanto all’anno 2009, il ricorso è fondato. Data pubblicazione 18/06/20263. Secondo l’orientamento ormai pacifico, dal Collegio condiviso,(ex multis, solo da ultimo, Cass. n. 13712/2026; 5098/2025 en.1303/2026), «in materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi,sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizionein questione, anche il differimento dei termini stessi, qualequello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1,d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovutiper l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che sitrovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n.10273 del 2021 e successive)» (Cass. n. 25610/2023, n.28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025) e «si tratta dislittamento applicabile alla categoria professionale in sensooggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore (v., tra lealtre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga in rilievo laspecifica posizione del professionista» (Cass. n. 10744/2025).4. Invero, tale D.P.C.M., emanato giusta la previsione generaledel D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto quirileva, che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi entro il 16 giugno 2009, che esercitanosettore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis,convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427,e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superioreal limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativodecreto di approvazione del Ministro dell'economia e dellefinanze, debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio N2u0m0er9o r,e gistro generale 15447/2022Numero sezionale 2577/2026senza alcuna maggiorazione" (lett. a). Numero di raccolta generale 20540/20265. Questa Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, CassDa.t a pubblicazione 18/06/2026n.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del terminedi pagamento concerne, come detto, tutti i «contribuenti (...)che esercitano attività economiche per le quali s(iano) statielaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, inconcreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione (...)"; - ai D.P.C.M., secondo l'orientamentoconsolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi difonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativadella legge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010;Cass. n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n.23674 del 2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del2002; Cass. n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (ilD.P.C.M. 10 giugno 2010, è stato infatti emanato in attuazionedella delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, co. 5)».6. Tanto assodato, la Corte territoriale non si è attenuta, perquanto detto, a corretti criteri di giudizio, la sentenza impugnatadeve quindi essere cassata con rinvio alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, che provvederà allarivalutazione della fattispecie, secondo i criteri interpretativiindicati, valutando anche l’incidenza sul tema delle sanzionicivili, della recente pronuncia della Corte costituzionale.7. In particolare, (v. Cass. 13712/26) la Corte costituzionale,con la sentenza n. 104/2022, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazionefinanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati delNumero registro generale 15447/2022libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense perN umero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20540/2026mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume dDait a pubblicazione 18/06/2026affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576(Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale, siano esonerati dalpagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessaiscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata invigore». Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, comma 12, cit. un precetto normativo già desumibile dalladisposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995, «avrebbe dovuto comunque tener conto, in questaparticolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in unadiversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criteriodestinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto9.2. del Considerato in diritto).8. Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su una annualità (2009) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/22). Né (come osservato in Cass. n. 10892/2025)potrebbe frapporsi il limite dei rapporti esauriti: la contestazioneradicale del debito contributivo impedisce il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controversoanche con riferimento al profilo più circoscritto delle sanzioniapplicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità(Cass. n. 21685/2024 n. 25653/2023).9. La sentenza va quindi cassata nei limiti del motivo accoltocon rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversaNumero registro generale 15447/2022composizione, che provvederà anche sulle spese del presenteN umero sezionale 2577/2026Numero di raccolta generale 20540/2026giudizio di legittimità. Data pubblicazione 18/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio del 25maggio 2026.La Presidente