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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 21685/2024

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NANZA sul ricorso 27081-2019proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, è elettivamente domiciliata – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 72del 2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 22 lugli o 20 19 (R.G.N. 191 /20 17 ).

R.G.N.27081/2019 Cron.

Rep.

C.C. 11/04/2024 giurisdizione Iscrizione alla Gestione separata.

Esercizio abituale della professione.

Sanzioni. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza n. 72 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia e depositata il 22 luglio 2019.

La Corte territoriale ha accolto il gravameprincipale dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta dall’avvocata Bragato contro l’avviso di addebito contenentela richiesta di pagamento de i contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009 e delle connesse sanzioni.

La Corte di merito ha respinto, invece, il gravame incidentale della professionista, volto a far valere la prescrizione della pretesa. 1.1.–Il giudice di prime cure ha accolto l’opposizione, reputando il pagamento del contributo integrativo sufficiente ad escludere l’obbligo, meramente residuale, d’iscrizione alla Gestione separata. 1.2.–I giudici del gravame, in senso contrario, hanno richiamato le argomentazioni esposte da Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n. 32167, in ordine alla logica di copertura universale che permea l’istituzione della Gestione separata.

L’obbligo d’iscriversi a tale Gestione grava su chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale assoggettata all’iscrizione ad albi o elenchi e viene meno solo quando il reddito prodotto dall’attività professionale sia già sottoposto all’obbligo assicurativo della Cassa di riferimento.

Pertanto, l’unica forma di contribuzione che può inibire la forza espansiva della regola generale sancita dall’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 , n. 335, è quella che si correla a un obbligo d’iscrizione alla gestione di categoria.

Nessun rilievo, per contro, riveste la contribuzione integrativa, che non attribuisce al lavoratore alcuna copertura assicurativa. -3 - Infondato è l’appello incidentale della professionista, che fa leva sulla prescrizione del credito vantato.

Il dies a quodella prescrizione quinquennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (25 settembre 2010), in quanto, solo a partire dalla presentazione di tale dichiarazione, l’Istituto avrebbe potuto far valere il suo diritto.

Ne discende la tempestività, ai fini dell’interruzione della prescrizione, dell’atto di costituzione in mora ricevuto il 30 giugno 2015.

Dev’essere disattesa la diversa interpretazione, delineata nell’appello incidentale,che lega il decorso della prescrizione al termine previsto per il pagamento dei contributi.

Per questa via, «si finirebbe con l’attribuire un vantaggio, non solo potenziale, ma effettivo e concreto, al contribuente che mantenga del tutto occulta la propria esistenza professionale rispetto a quello che, pur omettendo il versamento dei contributi dovuti, abbia però regolarmente effettuato l’iscrizione alla Gestione separata» (pagina 17 della sentenza d’appello).

Ad ogni modo, anche a volere recepiretale ricostruzione del dato normativo, il termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi è stato prorogato al 6 luglio 2010 per i pagamenti senza maggiorazione, in forza delle previsioni, applicabili in linea generale, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010.

A fronte di un dies a quo ancorato al 6 luglio 2010, la prescrizione, pertanto, èstata validamente interrotta con l’atto ricevuto il 30 giugno 2015. 2.–L’INPS resiste con controricorso. 3.–Il ricorso è stato fissatoper la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -4 - 5.– La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18 , comma 12, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, a dispetto del versamento del contributo integrativo e della percezione di un reddito di Euro 3.788,00, di ammontare inferiore alla soglia di Euro 5.000,00.

Gli avvocati iscritti all’albo, che alla Cassa di appartenenza versino qualsivoglia tipologia di contributo, soggettivo o integrativo, non sarebbero tenuti all’iscrizione alla Gestione separata.

In tal senso milita il tenore letterale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011.

Sarebbe la Cassa, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, a stabilire quali obblighi di contribuzione gravino sugli associati in relazione al reddito prodotto.

Nel caso di specie, la professionista avrebbe puntualmente ottemperato a tali obblighi. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

La sentenza impugnata, nel riconoscere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, sarebbe erronea per il sol fatto che avrebbe -5 - trascurato le previsioni dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, inequivocabili nel sancire tale obbligo con esclusivo riguardo ai lavoratori autonomi occasionali che, nell’anno solare, producano redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000,00Euro.

Presupposto che, nel caso di specie, non si ravvisa, in quanto il reddito ammonterebbe, per l’anno 2009, a 3.788,00 Euro.

3. –Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della violazione e della falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di aver qualificato come impedimento giuridico, rilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

In questa prospettiva, la prescrizione comincerebbe a decorrere dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e la mancata compilazione del quadro RR non potrebbe configurarsi come comportamento doloso, suscettibile di sospendere la prescrizione.

Quanto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamato dalla sentenza d’appello, sarebbe un mero atto amministrativo, inidoneo a prorogare i termini fissati dalla legge e comunque irrilevante nella fattispecie controversa, estranea all’àmbito applicativo degli studi di settore. 4.–Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisat i. 5.–Dev’essere disatteso il terzo mezzo, che denuncia la violazione el’erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione. 5.1.–Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che correla il decorso del termine di prescrizione dei contributi alla Gestione separata al momento in cui scadono i termini per ilrelativo pagamento.

Assume rilievo, pertanto, anche il differimento dei termini, previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273). -6 - È l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a disporre che «I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

Quanto ai termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi,è l’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997 a demandare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini, «tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione».

Il d.P.C.m. 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010, rinviene , dunque, un preciso fondamento normativo nella fonte primaria e concorre ad attuarne e ad integrarne le previsioni. 5.2.– Del differimento, che si ripercuote sul termine assegnato all’INPS per esercitare la propria pretesa, beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore.

Questa Corte, in molteplici occasioni, ha escluso l’interpretazione riduttiva delle previsioni in esame e ha affermato che, in base all’univoco dettato, contraddistinto da una valenza generale, il differimento non è circoscritto a coloro che, in concreto, siano assoggettati alle risultanze degli studi di settore per non avere scelto un diverso regime d’imposizione.

È necessario e sufficiente, a tal proposito, lo svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati gli studi di settore.

Ininfluente, per contro, è la condizione soggettiva del professionista e nessuna rilevanza si deve attribuire alla -7 - sua effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi (Cass., sez. lav., 27 settembre 2023, n. 27499, punti

4.1. e

4.2. delle Ragioni della decisione). 5.3.–Nel conferire rilievo al differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, che concorre a definire il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.) , necessario per il compiersi della prescrizione, le statuizioni della Corte di merito sono conformi a diritto e correttamente disconoscono, sulla scorta di tale dirimente presupposto, il compimento della prescrizione eccepita dalla professionista.

A fronte di tali considerazioni, idonee a sorreggere la decisione, si può dunque soprassedere alla più approfondita disamina delle altre censure veicolate con il motivo, che si appuntano sulla presentazione della dichiarazione dei redditi, quale fatto idoneo a determinare l’avvio del termine di prescrizione, e sul la sospensione della prescrizione connessa con la mancata compilazione del quadro RR. 6.–Possono essere scrutinati congiuntamente il primo e il secondo motivo, poiché convergono nel negare in radice l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata alla luce del versamento del contributo integrativo, asseritamente provvisto di natura previdenziale, e del reddito prodotto nell’anno 2009, inferiore alla somma di Euro 5.000,00. 6.1.– Quanto al primo profilo, si deve ribadire che l ’ unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16933), in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Nessun rilievo si può ascrivere, per contro, al versamento del contributo integrativo, che presenta carattere solidaristico e si raccorda -8 - all’iscrizione all’albo professionale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047).

Tale interpretazione del dato normativo è stata condivisaanche dal giudice delle leggi, che, nel respingere le censure formulate a tale riguardo,ha osservato come l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 siinquadrino nella «coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa».

Nell’indirizzarsi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, le previsioni menzionate assolvono a « una funzione di chiusura del sistema stesso » e rinvengono il proprio fondamento costituzionale « nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”)» (sentenza n. 104 del 2022, punto

7.1. del Considerato in diritto).

L’interpretazione delineatanon svilisce l’autonomia regolamentare della Cassa forense, nei termini che paventa il primo motivo, e «non solo non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale, ma ne integra l’operatività al fine dell’attuazione di una più ampia finalità mutualistica» (sentenza n. 104 del 2022, punto

7.2. del Considerato in diritto), secondo una prospettiva improntata all’integrazione e alla complementarità. 6.2.– Quanto al mancato superamento della soglia di Euro 5.000,00, non riveste la valenza decisiva che il primo e il secondo mezzo prospettano.

Questa Corte è costante nell’affermare che il professionista iscritto a un albo o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la Gestione -9 - separata, nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento(Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419).

La percezione di un reddito annuo d’importo inferiore alla sogliadi Euro 5.000,00 puòrilevare quale indizio, da ponderare unitamente agli altri dati acquisiti al processo,per escludere in concreto la sussistenza del requisito dell’abitualità(Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11535, punto 14 delle Ragioni della decisione).

Tuttavia, tale datonon vale a configurare una sorta di “franchigia” assoluta e non può assurgere alla portata dirimente che l’odierno ricorso gli assegna (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16935).

Né giova opporre che la Corte di merito non abbia adeguatamente ponderato l’ammontare del reddito, ai fini dell’accertamento dell’abitualità.

L’argomento, tratteggiato soltanto nella memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio (pagine 1 e 2), involge accertamenti di fatto e sollecita a questa Corte una rivalutazione, in chiave più favorevole, dell’intero compendio istruttorio.

La questione, «non risultando proposta nei precedenti gradi di merito, non può essere prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità, per di più solo nella memoria citata»(di recente, in una fattispecie non dissimile,Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16931). 7.–L’impugnazione, volta a contrastare la sussistenza del debito contributivo, preclude il formarsi del giudicato riguardo al profilo dipendente delle sanzioni e, a tal proposito,impedisce di configurare il rapporto controverso come “esaurito” e dunque impermeabile all’incidenza della sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale della relativa disciplina (Cass., sez. lav., 4 settembre -10 - 2023, n. 25653, punto 20 del Considerato, in linea con quanto già affermato da Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691).

LaCorte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 , un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 , «a vrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto

9.2. del Considerato in diritto).

In virtù di tali considerazioni, la pronuncia citata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».

Nel caso di specie,trova applicazione la pronuncia di accoglimento, in quanto si controverte sulle sanzioni riguardanti un’annualità precedente (2009) alla legge d’interpretazione autentica. 8.– Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie dell’obbligo contributivo,devono essere accolte la prima e la seconda critica. 9.–La sentenza d’appello è cassata in parte qua. -11 - 10.–La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civilisui contributi attinenti all’anno 2009. 11.– La complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente, con la pronuncia della Corte costituzionale, hanno trovato assetto definitivo, induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo nei termini indicati in motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 27081-2019proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, è elettivamente domiciliata – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 72del 2019 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 22 lugli o 20 19 (R.G.N. 191 /20 17 ). R.G.N.27081/2019 Cron. Rep. C.C. 11/04/2024 giurisdizione Iscrizione alla Gestione separata. Esercizio abituale della professione. Sanzioni. -2 - Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio del l’11 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza n. 72 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia e depositata il 22 luglio 2019. La Corte territoriale ha accolto il gravameprincipale dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta dall’avvocata Bragato contro l’avviso di addebito contenentela richiesta di pagamento de i contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009 e delle connesse sanzioni. La Corte di merito ha respinto, invece, il gravame incidentale della professionista, volto a far valere la prescrizione della pretesa. 1.1.–Il giudice di prime cure ha accolto l’opposizione, reputando il pagamento del contributo integrativo sufficiente ad escludere l’obbligo, meramente residuale, d’iscrizione alla Gestione separata. 1.2.–I giudici del gravame, in senso contrario, hanno richiamato le argomentazioni esposte da Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n. 32167, in ordine alla logica di copertura universale che permea l’istituzione della Gestione separata. L’obbligo d’iscriversi a tale Gestione grava su chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale assoggettata all’iscrizione ad albi o elenchi e viene meno solo quando il reddito prodotto dall’attività professionale sia già sottoposto all’obbligo assicurativo della Cassa di riferimento. Pertanto, l’unica forma di contribuzione che può inibire la forza espansiva della regola generale sancita dall’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 , n. 335, è quella che si correla a un obbligo d’iscrizione alla gestione di categoria. Nessun rilievo, per contro, riveste la contribuzione integrativa, che non attribuisce al lavoratore alcuna copertura assicurativa. -3 - Infondato è l’appello incidentale della professionista, che fa leva sulla prescrizione del credito vantato. Il dies a quodella prescrizione quinquennale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (25 settembre 2010), in quanto, solo a partire dalla presentazione di tale dichiarazione, l’Istituto avrebbe potuto far valere il suo diritto. Ne discende la tempestività, ai fini dell’interruzione della prescrizione, dell’atto di costituzione in mora ricevuto il 30 giugno 2015. Dev’essere disattesa la diversa interpretazione, delineata nell’appello incidentale,che lega il decorso della prescrizione al termine previsto per il pagamento dei contributi. Per questa via, «si finirebbe con l’attribuire un vantaggio, non solo potenziale, ma effettivo e concreto, al contribuente che mantenga del tutto occulta la propria esistenza professionale rispetto a quello che, pur omettendo il versamento dei contributi dovuti, abbia però regolarmente effettuato l’iscrizione alla Gestione separata» (pagina 17 della sentenza d’appello). Ad ogni modo, anche a volere recepiretale ricostruzione del dato normativo, il termine ultimo per il versamento del saldo dei contributi è stato prorogato al 6 luglio 2010 per i pagamenti senza maggiorazione, in forza delle previsioni, applicabili in linea generale, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010. A fronte di un dies a quo ancorato al 6 luglio 2010, la prescrizione, pertanto, èstata validamente interrotta con l’atto ricevuto il 30 giugno 2015. 2.–L’INPS resiste con controricorso. 3.–Il ricorso è stato fissatoper la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. -4 - 5.– La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18 , comma 12, del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, a dispetto del versamento del contributo integrativo e della percezione di un reddito di Euro 3.788,00, di ammontare inferiore alla soglia di Euro 5.000,00. Gli avvocati iscritti all’albo, che alla Cassa di appartenenza versino qualsivoglia tipologia di contributo, soggettivo o integrativo, non sarebbero tenuti all’iscrizione alla Gestione separata. In tal senso milita il tenore letterale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. Sarebbe la Cassa, dotata di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, a stabilire quali obblighi di contribuzione gravino sugli associati in relazione al reddito prodotto. Nel caso di specie, la professionista avrebbe puntualmente ottemperato a tali obblighi. 2.–Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. La sentenza impugnata, nel riconoscere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, sarebbe erronea per il sol fatto che avrebbe -5 - trascurato le previsioni dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, inequivocabili nel sancire tale obbligo con esclusivo riguardo ai lavoratori autonomi occasionali che, nell’anno solare, producano redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000,00Euro. Presupposto che, nel caso di specie, non si ravvisa, in quanto il reddito ammonterebbe, per l’anno 2009, a 3.788,00 Euro. 3. –Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della violazione e della falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ. e imputa alla Corte di merito di aver qualificato come impedimento giuridico, rilevante ai fini del decorso del termine di prescrizione, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. In questa prospettiva, la prescrizione comincerebbe a decorrere dalla scadenza dei termini per il pagamento dei contributi e la mancata compilazione del quadro RR non potrebbe configurarsi come comportamento doloso, suscettibile di sospendere la prescrizione. Quanto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamato dalla sentenza d’appello, sarebbe un mero atto amministrativo, inidoneo a prorogare i termini fissati dalla legge e comunque irrilevante nella fattispecie controversa, estranea all’àmbito applicativo degli studi di settore. 4.–Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisat i. 5.–Dev’essere disatteso il terzo mezzo, che denuncia la violazione el’erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione. 5.1.–Questa Corte ha consolidato il principio di diritto che correla il decorso del termine di prescrizione dei contributi alla Gestione separata al momento in cui scadono i termini per ilrelativo pagamento. Assume rilievo, pertanto, anche il differimento dei termini, previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273). -6 - È l’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a disporre che «I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Quanto ai termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi,è l’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 241 del 1997 a demandare a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini, «tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione». Il d.P.C.m. 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010, rinviene , dunque, un preciso fondamento normativo nella fonte primaria e concorre ad attuarne e ad integrarne le previsioni. 5.2.– Del differimento, che si ripercuote sul termine assegnato all’INPS per esercitare la propria pretesa, beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore. Questa Corte, in molteplici occasioni, ha escluso l’interpretazione riduttiva delle previsioni in esame e ha affermato che, in base all’univoco dettato, contraddistinto da una valenza generale, il differimento non è circoscritto a coloro che, in concreto, siano assoggettati alle risultanze degli studi di settore per non avere scelto un diverso regime d’imposizione. È necessario e sufficiente, a tal proposito, lo svolgimento di un’attività economica riconducibile a quelle per le quali siano stati elaborati gli studi di settore. Ininfluente, per contro, è la condizione soggettiva del professionista e nessuna rilevanza si deve attribuire alla -7 - sua effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi (Cass., sez. lav., 27 settembre 2023, n. 27499, punti 4.1. e 4.2. delle Ragioni della decisione). 5.3.–Nel conferire rilievo al differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, che concorre a definire il «tempo determinato dalla legge» (art. 2934 cod. civ.) , necessario per il compiersi della prescrizione, le statuizioni della Corte di merito sono conformi a diritto e correttamente disconoscono, sulla scorta di tale dirimente presupposto, il compimento della prescrizione eccepita dalla professionista. A fronte di tali considerazioni, idonee a sorreggere la decisione, si può dunque soprassedere alla più approfondita disamina delle altre censure veicolate con il motivo, che si appuntano sulla presentazione della dichiarazione dei redditi, quale fatto idoneo a determinare l’avvio del termine di prescrizione, e sul la sospensione della prescrizione connessa con la mancata compilazione del quadro RR. 6.–Possono essere scrutinati congiuntamente il primo e il secondo motivo, poiché convergono nel negare in radice l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata alla luce del versamento del contributo integrativo, asseritamente provvisto di natura previdenziale, e del reddito prodotto nell’anno 2009, inferiore alla somma di Euro 5.000,00. 6.1.– Quanto al primo profilo, si deve ribadire che l ’ unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16933), in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Nessun rilievo si può ascrivere, per contro, al versamento del contributo integrativo, che presenta carattere solidaristico e si raccorda -8 - all’iscrizione all’albo professionale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047). Tale interpretazione del dato normativo è stata condivisaanche dal giudice delle leggi, che, nel respingere le censure formulate a tale riguardo,ha osservato come l’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 siinquadrino nella «coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa». Nell’indirizzarsi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, le previsioni menzionate assolvono a « una funzione di chiusura del sistema stesso » e rinvengono il proprio fondamento costituzionale « nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”)» (sentenza n. 104 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto). L’interpretazione delineatanon svilisce l’autonomia regolamentare della Cassa forense, nei termini che paventa il primo motivo, e «non solo non si pone in contraddizione con il regime previdenziale categoriale, ma ne integra l’operatività al fine dell’attuazione di una più ampia finalità mutualistica» (sentenza n. 104 del 2022, punto 7.2. del Considerato in diritto), secondo una prospettiva improntata all’integrazione e alla complementarità. 6.2.– Quanto al mancato superamento della soglia di Euro 5.000,00, non riveste la valenza decisiva che il primo e il secondo mezzo prospettano. Questa Corte è costante nell’affermare che il professionista iscritto a un albo o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la Gestione -9 - separata, nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento(Cass., sez. lav., 18 febbraio 2021, n. 4419). La percezione di un reddito annuo d’importo inferiore alla sogliadi Euro 5.000,00 puòrilevare quale indizio, da ponderare unitamente agli altri dati acquisiti al processo,per escludere in concreto la sussistenza del requisito dell’abitualità(Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11535, punto 14 delle Ragioni della decisione). Tuttavia, tale datonon vale a configurare una sorta di “franchigia” assoluta e non può assurgere alla portata dirimente che l’odierno ricorso gli assegna (di recente, Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16935). Né giova opporre che la Corte di merito non abbia adeguatamente ponderato l’ammontare del reddito, ai fini dell’accertamento dell’abitualità. L’argomento, tratteggiato soltanto nella memoria depositata in vista dell’adunanza in camera di consiglio (pagine 1 e 2), involge accertamenti di fatto e sollecita a questa Corte una rivalutazione, in chiave più favorevole, dell’intero compendio istruttorio. La questione, «non risultando proposta nei precedenti gradi di merito, non può essere prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità, per di più solo nella memoria citata»(di recente, in una fattispecie non dissimile,Cass., sez. lav., 19 giugno 2024, n. 16931). 7.–L’impugnazione, volta a contrastare la sussistenza del debito contributivo, preclude il formarsi del giudicato riguardo al profilo dipendente delle sanzioni e, a tal proposito,impedisce di configurare il rapporto controverso come “esaurito” e dunque impermeabile all’incidenza della sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale della relativa disciplina (Cass., sez. lav., 4 settembre -10 - 2023, n. 25653, punto 20 del Considerato, in linea con quanto già affermato da Cass., S.U., 27 ottobre 2016, n. 21691). LaCorte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 104 del 2022, ha rilevato che il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 , un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 , «a vrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto 9.2. del Considerato in diritto). In virtù di tali considerazioni, la pronuncia citata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore». Nel caso di specie,trova applicazione la pronuncia di accoglimento, in quanto si controverte sulle sanzioni riguardanti un’annualità precedente (2009) alla legge d’interpretazione autentica. 8.– Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazioni sanzionatorie dell’obbligo contributivo,devono essere accolte la prima e la seconda critica. 9.–La sentenza d’appello è cassata in parte qua. -11 - 10.–La causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con la declaratoria che nulla è dovuto per sanzioni civilisui contributi attinenti all’anno 2009. 11.– La complessità delle questioni dibattute, che solo in epoca recente, con la pronuncia della Corte costituzionale, hanno trovato assetto definitivo, induce a compensare le spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo nei termini indicati in motiv