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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19489/2026

Testo disponibile della fonte

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,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];2708 - intimato -avverso la sentenza n. 4037/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/11/2022 R.G.N. 3342/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Roma harigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenzaNumero registro generale 9938/2023del tribunale di Latina, che aveva accolto l’opposizioneN umero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 19489/2026presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso diData pubblicazione 12/06/2026addebito n. 357 2017 00031907 69 000, con cui l’Istituto gliaveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro1.978,01, a titolo di contribuzioni dovute alla Gestione separata,in relazione ai redditi percepiti nell’anno 2010, per losvolgimento dell’attività professionale di avvocato.2.

In particolare, la Corte capitolina, dato atto che la richiestadi pagamento dei contributi per l’anno 2010, con nota datata22.6.2016, era pervenuta all’appellato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che iltermine di scadenza del pagamento degli stessi era il 16.6.2011,ha ritenuto integralmente prescritta la pretesa dell’Istituto.3.

Ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. affidandolo adun unico motivo; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo articolato, l’Istituto lamenta la violazionedell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, dellalegge n. 335/1995, all’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, all’art. 17del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e del D.P.C.M. 12 maggio2011, pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 2011, perché,con riferimento alla contribuzione dovuta alla Gestione separataI.N.P.S., riferita all’annualità 2010, non si sarebbe considerata,da parte della Corte romana, la proroga al 6 luglio 2011 deltermine di versamento della contribuzione, con ogniconseguenza rispetto all’individuazione dell’exordiumpraescriptionis.2.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 9938/20233.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, (exN umero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 19489/2026multis, solo da ultimo, Cass. nn. 13712/2026; 1303/2026;Data pubblicazione 12/06/20265098/2025), in materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi,sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizionein questione, anche il differimento dei termini stessi (Cass. n.25610/2023, n. 28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025)e «si tratta di slittamento applicabile alla categoria professionalein senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore(v., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga inrilievo la specifica posizione del professionista» (Cass. n.10744/2025).4 Il differimento del termine di pagamento concerne quindi tuttii «contribuenti (...) che esercitano attività economiche per lequali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano)fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione (...)» ( Cass.n. 10273 del 2021).5.

Inoltre, ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fontenormativa quando hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (v.

Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; Cass.n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 del2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del 2002; Cass.n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. citatoè stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs.n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).In particolare, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010,il riferimento è al d.P.C.M. 12 maggio 2011, di proroga deiNumero registro generale 9938/2023termini di pagamento al 6 luglio 2011 (tra le tantissime, CassN. umero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 19489/2026nr. 28729 del 2024, punti 12 e ss.).Data pubblicazione 12/06/20266.

Relativamente alla posizione degli avvocati, questa Corte haapplicato, in molteplici occasioni, i principi in esame (da ultimo,Cass. n. 6371 del 2023) e ha ribadito, per l’appunto, la portatagenerale del differimento disposto dal d.P.C.m. 12 maggio2011, nell’attuazione delle previsioni della fonte primaria (Cass.n. 2017 del 2023).7.

Pertanto, nel caso di specie, a fronte del dies a quo dellaprescrizione, che deve ritenersi decorrente dal 6 luglio 2011,avrebbe dovuto essere valutata la tempestività della richiesta dipagamento, risalente al 4 luglio 2016, quindi prima delcompimento del quinquennio previsto dalla legge perl’estinzione del credito contributivo.8.

La Corte territoriale non si è, dunque, attenuta a corretticriteri di giudizio e la sentenza impugnata deve quindi esserecassata per quanto di ragione.9.

La Corte territoriale dovrà procedere ad un nuovoaccertamento, tenendo anche conto (cfr. Cass. n.13712/2026),che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104/2022, hadichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeche gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa diprevidenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenzialeforense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale,siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delleNumero registro generale 9938/2023Numero sezionale 2708/2026sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al Npuemreiroo ddi ora ccolta generale 19489/2026Data pubblicazione 12/06/2026anteriore alla sua entrata in vigore».

Il legislatore, pur fissandolegittimamente, con l’art. 18, comma 12, cit. un precettonormativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, comma 26, della legge n. 335/1995, «avrebbe dovutocomunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di talegià insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò,peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsinell’ordinamento previdenziale» (punto

9.2. del Considerato indiritto).10.

Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su una annualità (2010) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/2022).

Né (come osservato in Cass. n. 10892/2025)potrebbe frapporsi il limite dei rapporti esauriti: la contestazioneradicale del debito contributivo impedisce il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controversoanche con riferimento al profilo più circoscritto delle sanzioniapplicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità.Tale ultima considerazione supera anche la circostanza che nonvi sia stata una specifica devoluzione della questione dellesanzioni, essendo stata rimessa a questa Corte la cognizione ditutto il rapporto controverso (Cass. n. 21685/2024, n.25653/2023).11.

Pertanto, il ricorso va accolto nei termini indicati, con rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 9938/2023Numero sezionale 2708/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnNautmae ron dei rai ccolta generale 19489/2026Data pubblicazione 12/06/2026termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 28 maggio2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA];2708 - intimato -avverso la sentenza n. 4037/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/11/2022 R.G.N. 3342/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Roma harigettato il gravame proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenzaNumero registro generale 9938/2023del tribunale di Latina, che aveva accolto l’opposizioneN umero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 19489/2026presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso diData pubblicazione 12/06/2026addebito n. 357 2017 00031907 69 000, con cui l’Istituto gliaveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro1.978,01, a titolo di contribuzioni dovute alla Gestione separata,in relazione ai redditi percepiti nell’anno 2010, per losvolgimento dell’attività professionale di avvocato.2. In particolare, la Corte capitolina, dato atto che la richiestadi pagamento dei contributi per l’anno 2010, con nota datata22.6.2016, era pervenuta all’appellato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che iltermine di scadenza del pagamento degli stessi era il 16.6.2011,ha ritenuto integralmente prescritta la pretesa dell’Istituto.3. Ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S. affidandolo adun unico motivo; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo articolato, l’Istituto lamenta la violazionedell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, dellalegge n. 335/1995, all’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, all’art. 17del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e del D.P.C.M. 12 maggio2011, pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 2011, perché,con riferimento alla contribuzione dovuta alla Gestione separataI.N.P.S., riferita all’annualità 2010, non si sarebbe considerata,da parte della Corte romana, la proroga al 6 luglio 2011 deltermine di versamento della contribuzione, con ogniconseguenza rispetto all’individuazione dell’exordiumpraescriptionis.2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 9938/20233. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, (exN umero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 19489/2026multis, solo da ultimo, Cass. nn. 13712/2026; 1303/2026;Data pubblicazione 12/06/20265098/2025), in materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi,sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizionein questione, anche il differimento dei termini stessi (Cass. n.25610/2023, n. 28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025)e «si tratta di slittamento applicabile alla categoria professionalein senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore(v., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga inrilievo la specifica posizione del professionista» (Cass. n.10744/2025).4 Il differimento del termine di pagamento concerne quindi tuttii «contribuenti (...) che esercitano attività economiche per lequali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano)fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione (...)» ( Cass.n. 10273 del 2021).5. Inoltre, ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fontenormativa quando hanno funzione attuativa o integrativa dellalegge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; Cass.n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 del2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del 2002; Cass.n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. citatoè stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs.n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).In particolare, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010,il riferimento è al d.P.C.M. 12 maggio 2011, di proroga deiNumero registro generale 9938/2023termini di pagamento al 6 luglio 2011 (tra le tantissime, CassN. umero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 19489/2026nr. 28729 del 2024, punti 12 e ss.).Data pubblicazione 12/06/20266. Relativamente alla posizione degli avvocati, questa Corte haapplicato, in molteplici occasioni, i principi in esame (da ultimo,Cass. n. 6371 del 2023) e ha ribadito, per l’appunto, la portatagenerale del differimento disposto dal d.P.C.m. 12 maggio2011, nell’attuazione delle previsioni della fonte primaria (Cass.n. 2017 del 2023).7. Pertanto, nel caso di specie, a fronte del dies a quo dellaprescrizione, che deve ritenersi decorrente dal 6 luglio 2011,avrebbe dovuto essere valutata la tempestività della richiesta dipagamento, risalente al 4 luglio 2016, quindi prima delcompimento del quinquennio previsto dalla legge perl’estinzione del credito contributivo.8. La Corte territoriale non si è, dunque, attenuta a corretticriteri di giudizio e la sentenza impugnata deve quindi esserecassata per quanto di ragione.9. La Corte territoriale dovrà procedere ad un nuovoaccertamento, tenendo anche conto (cfr. Cass. n.13712/2026),che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104/2022, hadichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeche gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa diprevidenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenzialeforense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale,siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delleNumero registro generale 9938/2023Numero sezionale 2708/2026sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al Npuemreiroo ddi ora ccolta generale 19489/2026Data pubblicazione 12/06/2026anteriore alla sua entrata in vigore». Il legislatore, pur fissandolegittimamente, con l’art. 18, comma 12, cit. un precettonormativo già desumibile dalla disposizione interpretata dell’art.2, comma 26, della legge n. 335/1995, «avrebbe dovutocomunque tener conto, in questa particolare fattispecie, di talegià insorto affidamento in una diversa interpretazione; ciò,peraltro, in sintonia con un criterio destinato ad affermarsinell’ordinamento previdenziale» (punto 9.2. del Considerato indiritto).10. Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su una annualità (2010) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/2022). Né (come osservato in Cass. n. 10892/2025)potrebbe frapporsi il limite dei rapporti esauriti: la contestazioneradicale del debito contributivo impedisce il formarsi delgiudicato e dunque il consolidarsi del rapporto controversoanche con riferimento al profilo più circoscritto delle sanzioniapplicabili e alle relative statuizioni, legate a quellespecificamente censurate dal vincolo di stretta consequenzialità.Tale ultima considerazione supera anche la circostanza che nonvi sia stata una specifica devoluzione della questione dellesanzioni, essendo stata rimessa a questa Corte la cognizione ditutto il rapporto controverso (Cass. n. 21685/2024, n.25653/2023).11. Pertanto, il ricorso va accolto nei termini indicati, con rinvioalla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche perla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 9938/2023Numero sezionale 2708/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnNautmae ron dei rai ccolta generale 19489/2026Data pubblicazione 12/06/2026termini di cui in motivazione e rinvia alla Corte d’appello diRoma, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del presente giudizio.Così deciso in Roma, all’adunanza camerale del 28 maggio2026.La PresidenteRossana Mancino