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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19497/2026

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[OSCURATO:PERSONA];2709 - intimato -avverso la sentenza n. 788/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze harespinto il gravame, proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenzaNumero registro generale 11932/2023n. 31/2021 del Tribunale di Pisa, che aveva dichiaratoN umero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 19497/2026l’insussistenza dell’obbligo contributivo dell’architetto Bertini,Data pubblicazione 12/06/2026relativo alla Gestione separata, per gli anni 2008, 2009 e 2010,per estinzione per prescrizione dei relativi crediti.2.

In particolare, il giudice d’appello, per gli anni 2008 e 2009,ritenuta l’assenza dei presupposti per l’applicazione dei diversiD.P.C.M., che avevano stabilito il differimento dei termini discadenza dei pagamenti, ha confermato la pronuncia emessa inprimo grado di estinzione dei relativi diritti per prescrizione.Diversamente, ritenuta l’operatività del differimento del terminedi pagamento per la sola annualità 2010, al 6.7.2011, hacomunque ritenuto che non vi fosse prova che l’atto interruttivo,datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stato correttamente notificato, a frontedella dichiarazione dell’appellato di non averlo mai ricevuto.3.

Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidandolo ad ununico motivo; l’architetto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto lamenta la violazionedel combinato disposto degli artt. 2935 c.c. e 437 c.p.c., inrelazione all’art. 2, commi 26 - 31, della legge n. 335/1995,all’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, all’art. 17 del d.P.R. 7dicembre 2001, n. 435 e dei D.P.C.M. del 10 giugno 2010(pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010) e del 4 giugno2009 (pubblicato in G.U. n. 137 del 16 giugno 2009), perché, inrelazione alla contribuzione dovuta alla Gestione separatariferita, rispettivamente, all’anno 2009 ed all’anno 2008, sisarebbero erroneamente ritenute inapplicabili le disposizioni diNumero registro generale 11932/2023proroga al 6 luglio 2010 ed al 6 luglio 2009 dei termini dNi umero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 19497/2026versamento della rispettiva contribuzione disposte dai predettiData pubblicazione 12/06/2026D.P.C.M.2.

Preliminarmente deve rilevarsi che non risulta impugnato ilcapo della sentenza relativo agli obblighi contributivi relativiall’anno 2010 e, dunque, resta ferma, in parte qua, lastatuizione della Corte d’appello.3.

Per le altre annualità oggetto del ricorso dell’Istituto, cioè2008 e 2009, il ricorso è fondato.Invero, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, (exmultis, solo da ultimo, nn. 13712/2026; 1303/2026;5098/2025), in materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il pagamento dei contributi stessi,sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizionein questione, anche il differimento dei termini (Cass. n.25610/2023, n. 28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025)e «si tratta di slittamento applicabile alla categoria professionalein senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore(v., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga inrilievo la specifica posizione del professionista» (Cass. n.10744/2025).4.

Il differimento del termine di pagamento concerne tutti i«contribuenti (...) che esercitano attività economiche per lequali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano)fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione» (Cass. n. 10273 del 2021).5.

Inoltre, ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fontenormativa quando hanno funzione attuativa o integrativa dellaNumero registro generale 11932/2023legge (v.

Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; CassN. umero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 19497/2026n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 delData pubblicazione 12/06/20262004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del 2002; Cass.n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame, nella quale iD.P.C.M. di differimento dei termini sono stati emanati incomma 5.In particolare, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2008,viene in rilievo il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 (pubblicato in G.U.n. 137 del 16 giugno 2009), che ha disposto lo slittamento deltermine di pagamento al 6 luglio 2009, mentre per l’anno 2009,viene in rilievo il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 (pubblicato inG.U. n. 141 del 19 giugno 2010), che ha disposto il differimentodei termini di versamento dei contributi al 6 luglio 2010.6.

Pertanto, nel caso di specie, a fronte del dies a quo dellaprescrizione, da ritenersi decorrente, per ciascuna annualità,dalle date indicate, deve essere correttamente valutata latempestività delle richieste di pagamento avanzate dall’I.N.P.S.,risalenti – come risulta dalla sentenza impugnata -rispettivamente al 27 giugno 2014 e al 3 luglio 2015, quindi adate antecedenti il compimento del quinquennio previsto dallalegge per l’estinzione del credito contributivo.7.

La Corte territoriale, per quanto esposto, non si è pertantodeve, quindi, essere cassata per quanto di ragione.8.

Il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovoaccertamento nei termini indicati, tenendo anche conto (cfr.Cass. n. 13712/26), che la Corte costituzionale, con la sentenzan. 55 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parteNumero registro generale 11932/2023Numero sezionale 2709/2026in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscrNiutmtei roa dlli ara ccolta generale 19497/2026Data pubblicazione 12/06/2026cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscrittipresso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art.21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all’obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dalpagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civiliper l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla suaentrata in vigore (cfr. Cass. n. 27157 cit.).9.

Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su annualità antecedenti alla legged’interpretazione autentica del 2011.

Né (come osservato inCass. n. 10892/2025) potrebbe frapporsi il limite dei rapportiesauriti: la contestazione radicale del debito contributivoimpedisce il formarsi del giudicato e dunque il consolidarsi delrapporto controverso anche con riferimento al profilo piùcircoscritto delle sanzioni applicabili e alle relative statuizioni,legate a quelle specificamente censurate dal vincolo di strettaconsequenzialità.

Tale ultima considerazione supera anche lacircostanza che non vi sia stata una specifica devoluzione dellaquestione delle sanzioni, essendo stata rimessa a questa Cortela cognizione di tutto il rapporto controverso (Cass. n.21685/2024, n. 25653/2023).10.

Pertanto, il ricorso va accolto nei termini indicati, con rinvioalla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini dicui in motivazione e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, inNumero registro generale 11932/2023Numero sezionale 2709/2026diversa composizione, anche per la liquidazione delle spNeusmeer od dei ral ccolta generale 19497/2026Data pubblicazione 12/06/2026presente giudizio.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 28maggio 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];2709 - intimato -avverso la sentenza n. 788/2022 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Firenze harespinto il gravame, proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenzaNumero registro generale 11932/2023n. 31/2021 del Tribunale di Pisa, che aveva dichiaratoN umero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 19497/2026l’insussistenza dell’obbligo contributivo dell’architetto Bertini,Data pubblicazione 12/06/2026relativo alla Gestione separata, per gli anni 2008, 2009 e 2010,per estinzione per prescrizione dei relativi crediti.2. In particolare, il giudice d’appello, per gli anni 2008 e 2009,ritenuta l’assenza dei presupposti per l’applicazione dei diversiD.P.C.M., che avevano stabilito il differimento dei termini discadenza dei pagamenti, ha confermato la pronuncia emessa inprimo grado di estinzione dei relativi diritti per prescrizione.Diversamente, ritenuta l’operatività del differimento del terminedi pagamento per la sola annualità 2010, al 6.7.2011, hacomunque ritenuto che non vi fosse prova che l’atto interruttivo,datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stato correttamente notificato, a frontedella dichiarazione dell’appellato di non averlo mai ricevuto.3. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.S., affidandolo ad ununico motivo; l’architetto [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto lamenta la violazionedel combinato disposto degli artt. 2935 c.c. e 437 c.p.c., inrelazione all’art. 2, commi 26 - 31, della legge n. 335/1995,all’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, all’art. 17 del d.P.R. 7dicembre 2001, n. 435 e dei D.P.C.M. del 10 giugno 2010(pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010) e del 4 giugno2009 (pubblicato in G.U. n. 137 del 16 giugno 2009), perché, inrelazione alla contribuzione dovuta alla Gestione separatariferita, rispettivamente, all’anno 2009 ed all’anno 2008, sisarebbero erroneamente ritenute inapplicabili le disposizioni diNumero registro generale 11932/2023proroga al 6 luglio 2010 ed al 6 luglio 2009 dei termini dNi umero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 19497/2026versamento della rispettiva contribuzione disposte dai predettiData pubblicazione 12/06/2026D.P.C.M.2. Preliminarmente deve rilevarsi che non risulta impugnato ilcapo della sentenza relativo agli obblighi contributivi relativiall’anno 2010 e, dunque, resta ferma, in parte qua, lastatuizione della Corte d’appello.3. Per le altre annualità oggetto del ricorso dell’Istituto, cioè2008 e 2009, il ricorso è fondato.Invero, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, (exmultis, solo da ultimo, nn. 13712/2026; 1303/2026;5098/2025), in materia previdenziale, la prescrizione deicontributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento incui scadono i termini per il pagamento dei contributi stessi,sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizionein questione, anche il differimento dei termini (Cass. n.25610/2023, n. 28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025)e «si tratta di slittamento applicabile alla categoria professionalein senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore(v., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga inrilievo la specifica posizione del professionista» (Cass. n.10744/2025).4. Il differimento del termine di pagamento concerne tutti i«contribuenti (...) che esercitano attività economiche per lequali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltantocoloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano)fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regimed'imposizione» (Cass. n. 10273 del 2021).5. Inoltre, ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato,deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fontenormativa quando hanno funzione attuativa o integrativa dellaNumero registro generale 11932/2023legge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; CassN. umero sezionale 2709/2026Numero di raccolta generale 19497/2026n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 delData pubblicazione 12/06/20262004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass. n. 14210 del 2002; Cass.n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame, nella quale iD.P.C.M. di differimento dei termini sono stati emanati incomma 5.In particolare, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2008,viene in rilievo il D.P.C.M. del 4 giugno 2009 (pubblicato in G.U.n. 137 del 16 giugno 2009), che ha disposto lo slittamento deltermine di pagamento al 6 luglio 2009, mentre per l’anno 2009,viene in rilievo il D.P.C.M. del 10 giugno 2010 (pubblicato inG.U. n. 141 del 19 giugno 2010), che ha disposto il differimentodei termini di versamento dei contributi al 6 luglio 2010.6. Pertanto, nel caso di specie, a fronte del dies a quo dellaprescrizione, da ritenersi decorrente, per ciascuna annualità,dalle date indicate, deve essere correttamente valutata latempestività delle richieste di pagamento avanzate dall’I.N.P.S.,risalenti – come risulta dalla sentenza impugnata -rispettivamente al 27 giugno 2014 e al 3 luglio 2015, quindi adate antecedenti il compimento del quinquennio previsto dallalegge per l’estinzione del credito contributivo.7. La Corte territoriale, per quanto esposto, non si è pertantodeve, quindi, essere cassata per quanto di ragione.8. Il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovoaccertamento nei termini indicati, tenendo anche conto (cfr.Cass. n. 13712/26), che la Corte costituzionale, con la sentenzan. 55 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito,con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parteNumero registro generale 11932/2023Numero sezionale 2709/2026in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscrNiutmtei roa dlli ara ccolta generale 19497/2026Data pubblicazione 12/06/2026cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscrittipresso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art.21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all’obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istitutonazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dalpagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civiliper l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla suaentrata in vigore (cfr. Cass. n. 27157 cit.).9. Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su annualità antecedenti alla legged’interpretazione autentica del 2011. Né (come osservato inCass. n. 10892/2025) potrebbe frapporsi il limite dei rapportiesauriti: la contestazione radicale del debito contributivoimpedisce il formarsi del giudicato e dunque il consolidarsi delrapporto controverso anche con riferimento al profilo piùcircoscritto delle sanzioni applicabili e alle relative statuizioni,legate a quelle specificamente censurate dal vincolo di strettaconsequenzialità. Tale ultima considerazione supera anche lacircostanza che non vi sia stata una specifica devoluzione dellaquestione delle sanzioni, essendo stata rimessa a questa Cortela cognizione di tutto il rapporto controverso (Cass. n.21685/2024, n. 25653/2023).10. Pertanto, il ricorso va accolto nei termini indicati, con rinvioalla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei termini dicui in motivazione e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, inNumero registro generale 11932/2023Numero sezionale 2709/2026diversa composizione, anche per la liquidazione delle spNeusmeer od dei ral ccolta generale 19497/2026Data pubblicazione 12/06/2026presente giudizio.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 28maggio 2026.La PresidenteRossana Mancino