CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con mandato -avverso la sentenza n. 317/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 17/02/2023 R.G.N. 1369/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2665/20261. La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del graNvumaemro dei raccolta generale 22351/2026proposto dall’INPS ed in riforma della sentenza di primo grado,D ata pubblicazione 29/06/2026rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Argenzio avversol’avviso di addebito n. 335720170003191577000, avente adoggetto contributi previdenziali destinati alla cd. gestioneseparata, per la percezione di redditi da lavoro autonomorelativi all’anno 2010.Nel dettaglio, la Corte territoriale, nella contumacia della parteprivata, verificava che, a differenza di quanto ritenuto in primogrado, i crediti qui in rilievo non sono prescritti in ragione dellainterruzione del termine.2. [OSCURATO:PERSONA]Argenzio propone ricorso per cassazione articolatoin due motivi.3. L’Inps è resistente con mandato.4. La parte privata deposita altresì memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 30, l. n. 87 del 1953, dell’art. 116, comma 8, lett. b)l. n. 338 del 1990, degli artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., oltre che degli artt. 2, 3, 24,111 e 136 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.contumacia nel giudizio di appello, la Corte avrebbe dovutoaccertare e dichiarare l’insussistenza dei presupposti di fatto ediritto sottesi all’obbligo di corrispondere le sanzioni ed irelativi accessori, avendo la Consulta nella sentenza n.104/2022 del 22.4.2022, nelle more del presente giudizio,dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12,del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111N umdeerol registro generale 17033/2023Numero sezionale 2665/20262011. Numero di raccolta generale 22351/20262. Il secondo mezzo lamenta la nullità della sentenza e/o deDl ata pubblicazione 29/06/2026procedimento per violazione degli artt. 99, 100, 112, 115, 116,132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonchél’omessa e/o apparente e perplessa motivazione in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.Con riguardo alle disposizioni innanzi richiamate è ancoralamentato che la Corte territoriale ha omesso di dichiarare chenon sono dovute le sanzioni e i correlati accessori.In ragione dell’accoglimento del ricorso, parte ricorrente percassazione domanda anche la riforma di entrambe le pronunziedi merito quanto alle spese di giudizio.2.1. Preliminarmente il Collegio rileva che non è più qui indiscussione la doverosità dell’iscrizione alla Gestione separataper l’anno 2010, quanto invece la sola debenza delle sanzionie dei relativi accessori.Tanto premesso, effettivamente sulla fattispecie all’attenzioneincide la pronunzia della Corte cost. n 104 del 2024,intervenuta nel corso del giudizio, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n.98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011 nella parte in cuinon prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti allaCassa di previdenza forense per mancato raggiungimento dellesoglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 dellalegge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistemaprevidenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione allaGestione separata costituita presso l’Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, infavore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessaNumero registro generale 17033/2023iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in Numero sezionale 2665/2026Numero di raccolta generale 22351/2026vigore. Data pubblicazione 29/06/2026Ebbene, in conseguenza della declaratoria d’illegittimitàcostituzionale, effettivamente la disciplina delle sanzioni non siapplica al caso di specie, in cui si controverte sull’annualità del2010, antecedente alla legge d’interpretazione autentica del2011.Né, rimarca ancora il Collegio, si frappone al rilievo dellaquestione il limite dei rapporti esauriti, per effetto del formarsidel giudicato, idonei a precludere l’efficacia retroattiva dellapronuncia di accoglimento dell’eccezione di incostituzionalitàquale caposaldo del sistema di giustizia costituzionale e disalvaguarda dell’effettività delle decisioni (cfr. Cass. n.21685/2024; Cass. n. 10892/2025 e successive conformi egiurisprudenza ivi richiamata).La sentenza di primo grado ha infatti accolto il ricorso delprofessionista ed il tema della debenza o meno dellacontribuzione è stato integralmente devoluto dall’Inps algiudice del gravame.Tanto ha impedito il formarsi del giudicato e dunque ilconsolidarsi del rapporto controverso, anche con riferimento alprofilo delle sanzioni applicabili ovvero alle statuizioni a quellespecificamente censurate connesse da vincolo di strettaconsequenzialità.2.2. Entro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazionisanzionatorie dell’obbligo contributivo, la sentenza d’appellova quindi cassata per quanto di ragione e la causa, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va decisa nelmerito, dichiarando che, in relazione ai contributi qui in rilievo,relativi all’iscrizione alla gestione separata per l’anno 2010,Numero registro generale 17033/2023nulla è dovuto per sanzioni civili e gli eventuali accessori Numero sezionale 2665/2026Numero di raccolta generale 22351/2026maturati sulle sole sanzioni. Data pubblicazione 29/06/20263. Quanto alle spese, la complessità delle questioni dibattuteed altresì la considerazione che esse hanno trovato un assettodefinitivo, quanto alle sanzioni, solo in epoca successivaall’introduzione del presente giudizio (con la pronuncia dellaCorte costituzionale innanzi richiamata) consentono dicompensare le spese dell’intero processo.3.1. Le motivazioni innanzi spese sufficienti al rigetto anchedella richiesta di condanna dell’Inps al pagamento delle speseex art. 96 c.p.c.La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa lasentenza impugnata in relazione al solo capo relativo allesanzioni civili, e decidendo nel merito, dichiara che non sonodovute le sanzioni civili sui contributi per cui è causa relativiall’anno 2010; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 17033/2023Numero sezionale 2665/2026Numero di raccolta generale 22351/2026Data pubblicazione 29/06/2026