CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 13712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1787 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 322/2020 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 22/04/2020 R.G.N. 83/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1787/2026Beatrice Romanelli impugna la sentenza n. 322/2020 dellNau mCeoror dti era ccolta generale 13712/2026d’appello di Bari che, in accoglimento del gravame dell’INPS, hDaat a pubblicazione 11/05/2026rigettato la domanda volta a contestare l’iscrizione d’ufficio dellaricorrente, di professione avvocato, alla gestione separata condecorrenza dal 1 gennaio 2009 con contestuale richiesta dipagamento di € 3.687,91.Propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria, nellaquale insiste quanto meno per l’accoglimento del quarto motivo,richiamando la sentenza di Corte cost. n. 104/2022.INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 14 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è contestata sulla base di quattro motivi, rubricaticome di seguito.1.Con riferimento alla parte della sentenza che ha rigettatol’eccezione di prescrizione: violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dell’art. 3, comma 9, della legge n.335/1995, art. 17 del d.P.R. n. 435/2001 comma 1 comemodificato dai commi 11 e 14 dell’art. 36 del d.l. n. 223/2006,dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000, dell’art. 1,comma 113 della legge n. 244/2007, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; violazione dell’art. 115 cod. proc.civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.2. Con riferimento alla parte di sentenza che, nel merito, haritenuto fondata la presta contributiva dell’INPS: violazione efalsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, commi25 e 26, della legge n. 335/1995, dell’art. 3, comma 12, dellamedesima legge, del d.lgs. n. 509/1994, del d.lgs. n. 103/1996,Numero registro generale 28837/2020degli artt. 11 e 22 della legge n. 576/1980 nonché dei commNi umero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 13712/202611 e 12 dell’art. 18 del d.l. n. 98/2011, in relazione all’art. 360Da,t a pubblicazione 11/05/2026comma 1, n. 3 cod. proc. civ.3.In subordine. In relazione alla fascia di reddito imponibile,omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; in ogni caso violazione dell’art.44, comma 2, del d.l. n. 269/2003 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.4.Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronunciasul motivo di ricorso di primo grado ribadito in appello relativoalla illegittimità delle sanzioni ovvero errato conteggio dellemedesime in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.La Corte territoriale ha così motivato.-L’art. 1, comma 26, della legge n. 335/1995 prevede che “Adecorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione pressouna apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzataall'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria perl'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitanoper professione abituale, ancorché non esclusiva, attività dilavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testounico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni ed integrazioni”.-L’art. 18 del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n.111/2011, ha poi statuito che “L'articolo 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che isoggetti che esercitano per professione abituale, ancorché nonesclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione pressol'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente isoggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinatoall'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivitàNu mneoron re gistro generale 28837/2020Numero sezionale 1787/2026soggette al versamento contributivo agli enti di cui al Ncuommerom di ara ccolta generale 13712/202611, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dDeait a pubblicazione 11/05/2026soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuatiai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del1995”.-La Cassazione ha affermato che:-con la creazione nel 1995 della gestione separata si è intesoestendere la copertura assicurativa non solo a coloro che neerano completamente privi ma anche a coloro che ne fruivanosolo in parte e a coloro che svolgevano due diversi tipi di attivitàed erano “coperti” solo per una delle due;-la compatibilità, per i percettori di redditi di cui all’art. 46 TUIR,della doppia iscrizione è prevista dall’art. 59, comma 16, dellalegge n. 449/1997;-il presupposto da cui deriva l’obbligo di iscrizione dei suddettisoggetti è in linea di principio connesso alla qualificazione fiscaledi redditi che percepiscono e alla entità degli stessi, che diventairrilevante se al di sotto della soglia di cui all’art. 44 del d.l. n.269/2003;-il principio di universalizzazione soggettivo e oggettivo dellacopertura assicurativa obbligatoria si traduce nella regola percui l’obbligo, ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 diiscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto achiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale(anche se non esclusivo) ma anche occasionale (entro il limitedell’art. 44 citato) di un’attività professionale per la quale èprevista l’iscrizione ad un albo o elenco, anche se il medesimosoggetto svolge altre attività per cui risulta già iscritto ad altraNumero registro generale 28837/2020gestione, laddove l’obbligo viene meno solo se il redditoN umero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 13712/2026prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmentDeat a pubblicazione 11/05/2026oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.Perciò, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versatache può inibire la forza espansiva della norma di chiusuracontenuta nell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 comechiarita dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, non può cheessere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad unagestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazionedelle coperture assicurative incidenti sulla medesima attivitàprofessionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, inquanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassaprofessionale, ed a prescindere dalla individuazione dellafunzione assolta all'interno del sistema di finanziamento dellelavoratore una copertura assicurativa per gli eventi dellavecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti,per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo diiscrizione alla Gestione separata presso l'INPS.-Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione, la cuidecorrenza è da fissarsi al momento in cui scadono i termini peril versamento della contribuzione, richiamanti i vari D.P.C.M.che hanno, negli anni fatto slittare il termine, considerato che siparla di contribuzione dell’anno 2009 che doveva essereversata, in base al D.P.C.M. 10 giugno 2010, entro il 6 luglio2009, il primo atto interruttivo è stato notificato il 30 giugno2015 entro il quinquennio, di tal ché la prescrizione non èmaturata.I primi tre motivi sono infondati.Con riferimento alle doglianze di cui al primo mNoutmiveroo r,e gistro generale 28837/2020Numero sezionale 1787/2026concernente la parte motiva della sentenza che ha rNeusmperion dti ora ccolta generale 13712/2026l’eccezione di prescrizione, valga richiamare la giurisprudenzDaat a pubblicazione 11/05/2026costante di questa Corte come, ex multis, solo da ultimo,Cass.n.5098/2025 e n.1303/2026: secondo l’orientamentoormai pacifico, dal Collegio condiviso, «in materia previdenziale,la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separatadecorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamentodei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini delladecorrenza della prescrizione in questione, anche il differimentodei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cuiall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazioneai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizioneassicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizionestabilite” (Cass. n. 10273 del 2021 e successive)» (Cass. n.25610/2023, n. 28626/2025, n. 27157/2025, n. 10744/2025)e «si tratta di slittamento applicabile alla categoria professionalein senso oggettivo, per la quale sono elaborati studi di settore(v., tra le altre, Cass. nr. 24668 del 2022) senza che venga inrilievo la specifica posizione del professionista» (Cass. n.10744/2025).Cass. n. 6662/2023 ricorda che «assume rilievo, ai fini delladecorrenza della prescrizione, anche il differimento dei terministessi previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti perl'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovinonelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273del 2021); - tale D.P.C.M., emanato giusta la previsionegenerale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, perquanto qui rileva, che i contribuenti tenuti ai versamentirisultanti dalle dichiarazioni dei redditi entro il 16 giugno 2009,che esercitano attività economiche per le quali sonoN usmtearot rie gistro generale 28837/2020Numero sezionale 1787/2026elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1N9u9m3er,o dni r.a ccolta generale 13712/2026331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 2D9at a pubblicazione 11/05/2026ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi diammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studiodi settore dal relativo decreto di approvazione del Ministrodell'economia e delle finanze, debbano effettuare i versamenti"entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione" (lett. a); -la Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass. n.10273cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del termine dipagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitanodi settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanzedi tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver sceltoun diverso regime d'imposizione (...)"; - ai D.P.C.M., secondol'orientamento consolidato, deve riconoscersi naturaregolamentare e quindi di fonte normativa quando hannofunzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del2014; Cass. n. 16586 del 2010; Cass. n. 20898 del 2007; Cass.n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 del 2004; Cass. n. 11949 del2004; Cass. n. 14210 del 2002; Cass. n. 1972 del 2000), comenell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. 10 giugno 2010, è stato infattiemanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del1997, art. 12, comma 5)».La Corte territoriale ha deciso facendo corretta applicazione deiprincipi sopra richiamati.Anche il secondo motivo va respinto.Soccorrono, anche in relazione ad esso, principi ormaiconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte, come, exmultis, ricordati in Cass. n. 8491/2025: «l'obbligatorietàdell'iscrizione alla Gestione separata da parte dNi umeuron re gistro generale 28837/2020Numero sezionale 1787/2026professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'eNsuemrecroiz dii ora ccolta generale 13712/2026abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dDiaat a pubblicazione 11/05/2026luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da partedella cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiorealla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presuppostoaffinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possamettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione,restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi inpresenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteridell'abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr.12358 del 2021 e numerosissime successive conformi); achiarimento del principio espresso, ha poi precisato che «laproduzione di un reddito superiore alla soglia citata vale aprivare di rilievo ogni questione circa la natura abituale ooccasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare acontribuzione, dal momento che il superamento della soglia dicui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque lasottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaGestione separata» (in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, inmotiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del 2022, inmotivazione, p. 17); nei casi, invece, in cui resta necessariol’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale«il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni sempliciricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensionedella partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dalprofessionista a supporto della sua attività, mentre lapercezione da parte del libero professionista di un reddito annuodi importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare qualeindizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che sianostati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto,l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (Ntruame role re gistro generale 28837/2020Numero sezionale 1787/2026tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamNumoe,r o dii nra ccolta generale 13712/2026motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senza che nessuno dDait a pubblicazione 11/05/2026tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete comeunivocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme dipraesumptio hominis, che non impongono all'interpreteconclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza perrisalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021cit.)».In ordine, poi, alla doglianza in punto mancato accertamentodel carattere abituale dell’attività svolta va ricordato, come daCass. n. 19770/2024, in relazione ad analoga censura, che lostesso ricorso dà atto che il reddito ricavato dall’attività erastato superiore a €5000: «Se così è, [in parte qua] il motivodifetta di interesse giuridicamente rilevante, posto che, ove ilreddito sia superiore a €5000, anche l’attività esercitata in modonon abituale, e dunque occasionalmente, impone l’iscrizione allaGestione separata (Cass.4419/21, Cass.7727/21)».Anche il terzo motivo è infondato, applicando i principi più volteespressi da questa Corte e ribaditi, di recente, da Cass. n.8491/2025, secondo cui «Il motivo, che pretende di individuarenell’importo di 5000,00 una soglia di esenzione, è da rigettarsi.L’art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n.326/2003, stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2004 isoggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale ….sono iscritti alla gestione separata …. solo qualora il redditoannuo derivante da dette attività sia superiore ad euro5.000. La lettura fornita della norma è contraria al tenoreletterale della stessa…Il superamento della soglia di cui al D.L.n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque laNumero registro generale 28837/2020sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore dellaN umero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 13712/2026Gestione separata (in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, iDnat a pubblicazione 11/05/2026motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del 2022, inmotivazione, p. 17)» (Cass. n.24195/2024, da ultimo): è chiarodal tenore letterale e dalla ratio della norma che il superamentoo meno della soglia rappresenta il discrimen tra automaticitàdell’obbligo di iscrizione (nel caso di redditi superiori ad€5000,00) e necessità della prova della non occasionalitàdell’attività (nel caso di redditi inferiori) ma non comporta che,nel caso di superamento, la quota di reddito al di sotto dellasoglia vada esente da contribuzione».Da accogliersi è, invece, la doglianza inerente alle sanzioni dicui al quarto motivo che, sia pure strutturato come omessapronuncia sulla questione subordinata sollevata dalla ricorrentein primo grado e ribadita in appello concernente le sanzioniapplicate, ex art. 116, comma 8, lettera b) della legge n.388/2000, devolve a questa Corte l’esame della tematica,rimettendola in discussione consequenzialmente alla radicalecontestazione del debito contributivo.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 104/2022, hadichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti perla stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni,nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevedeche gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa diprevidenza forense per mancato raggiungimento delle soglie direddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenzialeforense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Istituto nazionale della previdenza socialeNumero registro generale 28837/2020(INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteN umero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 13712/2026previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione coDnat a pubblicazione 11/05/2026riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art. 18, comma12, cit. un precetto normativo già desumibile dalla disposizioneinterpretata dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995,«avrebbe dovuto comunque tener conto, in questa particolarefattispecie, di tale già insorto affidamento in una diversainterpretazione; ciò, peraltro, in sintonia con un criteriodestinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto9.2. del Considerato in diritto).Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, ladisciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie, incui si controverte su una annualità (2009) antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011 (in termini, Cass.n.17970/22).Né (come osservato in Cass. n. 10892/2025) potrebbe frapporsiil limite dei rapporti esauriti: la contestazione radicale del debitocontributivo impedisce il formarsi del giudicato e dunque ilconsolidarsi del rapporto controverso anche con riferimento alprofilo più circoscritto delle sanzioni applicabili e alle relativestatuizioni, legate a quelle specificamente censurate dal vincolodi stretta consequenzialità (Cass. n. 21685/2024 n.25653/2023).Pertanto, il quarto motivo deve essere accolto secondo quantosopra specificato, rigettati i primi tre, la sentenza gravata deveessere cassata in relazione ad esso e, non essendo necessariulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel meritodichiarando non dovute le sanzioni.La soluzione parzialmente favorevole a cui si perviene a seguitodegli orientamenti giurisprudenziali di legittimità e costituzionaliNumero registro generale 28837/2020maturati in epoca successiva all’instaurazione del giudizio portaN umero sezionale 1787/2026Numero di raccolta generale 13712/2026a compensare le spese dell’intero processo. Data pubblicazione 11/05/2026La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti i primi tre,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, dichiara non dovute le sanzioni.Compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La Presidente