CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 06662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4820-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) s.p.a., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 04820 sez. ML -ud. 27-10-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 233/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 233 del 2020, ha rigettato l’impugnazione proposta dall’ INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto prescritto il credito contributivo preteso dall’Istituto in ragione dell’iscrizione d’ufficio d ell’architetto [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separataper gli anni 2007 e 2008, e d ha dichiara to assorbito l’appello incidentale condizionato (relativo all’obbligo di iscrizione ed alla sanzione applicata ) proposto dall’architetto Concato; ad avviso della Corte territoriale, in conformità con il consolidato orientamento di legittimità e superati i rilievi di inammissibilità dell’appello e la questione della legittimazione di S.C.C.I. s.p.a. , il dies a quodel termine prescrizionale andava identificato nel termine di pagamento dei contributi e non in quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, né rilevavano i differimenti con maggiorazioniper interessi corrispettivi; quindi, il dies a quo è stato indicato rispettivamente nel 16 giugno 2008 e 16 giugno 2009 e tardivi sono stati ritenuti i primi atti interruttivi ( 20 giugno 2013 per il 2007 e 27 giugno 2014 per il 2008); neppure poteva farsi applicazione del disposto dei d.p.c.m. n. 39038 del 2009,relativo a contribuenti soggetti a studi di settore , perchètale circostanza non era stata dedotta nel precedente grado di giudizio; ancora, non si poteva ritenere integrata la fattispecie del dolo ai fini della sospensione del termine di prescrizione previsto dall’art. 2941 n. 8 c.c., trattandosi nella specie di mera difficoltà di accertamento,avendo il professionista dichiarato il reddito seppure nel quadro REe non in RR della dichiarazione dei redditi; Ric. 2021 n. 04820 sez. ML -ud. 27-10-2022 -3- avverso tale sentenza,ricorre per cassazione l’INPS con due motivi; resiste l’architetto Concato con controricorsoe successiva memoria; a proposta del relatore è stata comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza non partecipata. Considerato che: Con ilprimo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 -31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 4 giugno 2009, per avere la Corte di merito dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare il differimento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal predetto D.P.C.M.; il motivo èfondato; questa Corte ha affermato il principio (vd. ex plurimis Cass. n. 4683/2022) secondo cui in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, ribadito che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, Cass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020) come si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati", viene in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"; si è pure affermato, con principio estensibile anche al D.P.C.M. 4.6.2009 N. 39038, che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione, anche il differimento dei termini stessi previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in Ric. 2021 n. 04820 sez. ML -ud. 27-10-2022 -4- relazioneai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite" (Cass. n. 10273 del 2021); -tale D.P.C.M., emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi entro il 16 giugno 2009, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione" (lett. a); - la Corte, nel precedente citato (v. in motivazione, Cass. n.10273 cit.) ha chiarito, altresì, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione (...)"; -ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. n. 73 del 2014; Cass. n. 16586 del 2010; Cass. n. 20898 del 2007; Cass. n. 5360 del 2004; Cass. n. 23674 del 2004; Cass. n. 11949 del 2004; Cass.n. 14210 del 2002; Cass. n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il D.P.C.M. 10 giugno 2010, è stato infatti emanato in attuazione della delega di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5);; il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 2935 c.c. e art.2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 -31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011 (omessa compilazione "Quadro RR" necessario per la Ric. 2021 n. 04820 sez. ML -ud. 27-10-2022 -5- determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari) èinammissibile; si è affermato (vd. da ultimo Cass. n. 24781 del 2022 ) che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8, quale causa di sospensione del decorso della prescrizione, posto che tale condotta è apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli. Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; l'INPS, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. Cass. n. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione). Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati; da quanto precede, consegue la cassazione della sentenza impugnata quanto al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia che, in diversa composizione, esaminerà la fattispecie alla luce del principio sopra indicato; il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Ric. 2021 n. 04820 sez. ML -ud. 27-10-2022 -6- p.q.m. La Corte accoglie il primo motivodi ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e