CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19770/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19031-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 283/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 354/2017; [OSCURATO:PERSONA] gestione separata avvocati [OSCURATO:PERSONA] 19031/2022 cron. Rep. Ud.10/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accertava il debito contributivo nei confronti dell’Inps relativo al reddito da lavoro autonomo percepito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’anno 2010, a seguito di iscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso l’ente. Riteneva la Corte d’appello che l’iscrizione fosse dovuta atteso il mancato pagamento del contributo soggettivo. Il credito non era prescritto dovendosi applicare l’art.2941 n.8 c.c. stante il dolo desumibile dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; inoltre, la fattispecie poteva essere ricondotta a quella di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di presentazione di una dichiarazione nulla. La Corte poi rideterminava le sanzioni civili entro il limite del 40% stabilito dall’art.116, co.8, lett. a) l. n.388/00. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per quattro motivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., non ha svolto attività difensiva limitandosi a conferire procura ai difensori. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2935, 2941, 2967 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo, per aver tratto la Corte il convincimento del dolo in capo alla ricorrente dalla mancata compilazione del quadro RR senza compiere alcun accertamento effettivo e non potendo la sola mancata compilazione del quadro RR integrare la prova di una condotta dolosa. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.1 d.P.R. n.322/98 per avere la Corte equiparato la mancata compilazione del quadro RR alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o alla presentazione di unadichiarazione nulla. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce omesso esame dei presupposti previsti per l’iscrizione alla Gestione separata. La Corte non avrebbe accertato se l’attività professionale svolta nel 2010 presentava il carattere dell’abitualità. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.18, co.12 d.l. n.98/11, conv. con modif. dalla l. n.111/11. Trattandosi di redditi del 2010, antecedenti quindi all’entrata in vigore dell’art.18, co.12 d.l. n.98/11, le sanzioni civili non sarebbero dovute, stante l’incostituzionalità della norma dichiarata da C. Cost. n.104/22. I primi due motivi, data la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati.Risulta dalla sentenza che l’atto interruttivo della prescrizione è datato 6.7.2016, e dunque entro il termine prescrizione di cinque anni. Quanto al dies a quo di tale termine, questa Corte ha affermato che esso è rilevabile d’ufficio in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, i motivi di ricorso involgano la questione della prescrizione, sebbene sotto profili diversi (Cass.32683/22). È stato anche aggiunto che d’ufficio può quindi rilevarsi che il dies a quo è quello fissato dal d.P.C.m. 12.5.2011, relativo al debito del 2010, che ha fissato il termine per il pagamento al 6.7.2011; rispetto a tale scadenza, l’atto interruttivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta tempestivo. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso ci si duole del mancato accertamento del carattere abituale dell’attività professionale svolta. Tuttavia, lo stesso motivo dà atto che nel 2010 il reddito ricavato dall’attività fu superiore a €5000. Se così è, il motivo difetta di interesse giuridicamente rilevante, posto che, ove il reddito sia superiore a €5000, anche l’attività esercitata in modo non abituale, e dunque occasionalmente, impone l’iscrizione alla Gestione separata (Cass.4419/21, Cass.7727/21). Il quarto motivo è fondato. I contributi omessi sono relativi all’anno 2010, ovvero ad epoca precedente l’entrata in vigore del d. l. n.98/11. Ora, la sentenza n.104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12 d. l. n.198/11 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art.22 l. n.576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Per effetto di tale sentenza, applicabile ex art.136 Cost. al caso di specie, non essendo ancora caduto il giudicato interno sull’obbligo di pagamento delle sanzioni civili, il motivo va accolto in parte qua con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito dichiarando che la ricorrente non è tenuta al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010 (v. Cass.17970/22, Cass.30406/22, Cass.4078/23).