CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17423/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -2026Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e1554difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 583/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/06/2021 R.G.N. 995/2020;Numero registro generale 29178/2021udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 17423/202625/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 02/06/20261.Con sentenza n. 583 /2021, del 4 giugno 2021, la Cortedi Appello di Milano ha riformato la decisione del Tribunale cheaveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito, perintervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per l'anno2012. Ha ritenuto che la mancata compilazione del quadro RRnella dichiarazione dei redditi costituisse "occultamento doloso"del debito contributivo, sospendendo così la prescrizione,secondo l'art. 2941, n. 8 c.c. Ha stabilito, altresì, che laprescrizione decorresse dalla presentazione della dichiarazionedei redditi (24 settembre 2013) anziché dalla scadenza delpagamento dei contributi (8 luglio 2013), come aveva invecedeciso il Tribunale. Ha, infine, concluso che la prescrizione nonfosse maturata, considerato che la comunicazione dell’iscrizionealla gestione separata era avvenuta nel luglio 2018.2. Avverso tale sentenza, la parte in epigrafe ha propostoricorso per cassazione deducendo due motivi di censura,ulteriormente illustrati con memoria depositata in prossimitàdell’udienza.3. L’INPS ha depositato solo procura.4. Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, neltermine di sessanta giorni dall’adozione della decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, la parte lamenta violazionee falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10, della Legge n.335/1995, sostenendo che la prescrizione dei contributiprevidenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamentoe non dalla data di presentazione della dichiarazione dei reNdumdeirtoi r,e gistro generale 29178/2021Numero sezionale 1554/2026come erroneamente stabilito dalla Corte di Appello. Numero di raccolta generale 17423/20262.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione Deat a pubblicazione 02/06/2026falsa applicazione dell'art. 2941, n. 8 c.c. Il ricorrente contestala valutazione dell'omessa compilazione del quadro RR come“doloso occultamento" del debito contributivo, idoneo asospendere il decorso della prescrizione, in base alla normainvocata. Evidenzia che, secondo la giurisprudenza prevalente,tale omissione non costituisce una condotta intenzionalmentediretta a occultare l'obbligazione contributiva.2.1. I motivi, che attengono al profilo della prescrizione dellapretesa contributiva, possono essere esaminati congiuntamentee sono entrambi fondati.Com’è noto, ai sensi dell’art. 2935 Codice civile, laprescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puòessere fatto valere.In materia di contribuzione previdenziale, questa Corte hacostantemente affermato che il termine di prescrizionequinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, legge n. 335 del1995 decorre dal momento in cui il credito contributivo divieneesigibile, ossia dalla scadenza del termine stabilito per ilpagamento (tra le più recenti Cass. civ., sez. lav., n. 31137 del2023, Cass. civ., sez. lav., n. 1813 del 2024) e non dalla datadi presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273).2.2. L’obbligazione contributiva, difatti, sorge da un precisofatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da partedel soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui ètenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienzae non è presupposto del credito contributivo, così come non loNumero registro generale 29178/2021è rispetto all’obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7N umero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 17423/2026novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni dellDaat a pubblicazione 02/06/2026decisione).Tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplinagenerale dell’art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizionedal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferiscerilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridicadi esercitarlo.Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti,l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo delladecorrenza della prescrizione, è solo quella legata a causegiuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anchegli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, cherilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensioneenucleate dall’art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre2018, n. 22072).2.3.Nel caso di specie, il termine per il versamento deicontributi relativi all’anno 2012 era fissato all’8 luglio 2013, inforza del D.P.C.M. 13 giugno 2013, con conseguente decorrenzadella prescrizione dal giorno successivo.Il termine di prescrizione quinquennale veniva pertanto ascadere il 9 luglio 2018.La nota INPS di iscrizione alla gestione separata edintimazione di pagamento dei contributi, notificata per compiutagiacenza nelle date del 12.07-24.07.2018, risulta intervenutaoltre il termine prescrizionale di cinque anni, così come l’avvisodi addebito notificato nel febbraio 2020 (il 01.02.2020).3.Quanto all’occultamento doloso del debito, deve escludersil’indefettibile automatismo affermato dall’Inps e condiviso dallaCorte territoriale, secondo cui esso è affermabile sulla base dellasola circostanza dell’omessa compilazione del quadro RR.Numero registro generale 29178/2021Sul tema in oggetto, è costante l’orientamento di questaN umero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 17423/2026Corte (ex plurimis: Cass. n. 1300/2026; n. 16064/202D5at a pubblicazione 02/06/202615410/2025) che, richiamando alcuni precedenti in termini, (trale tante, Cass. n. 37529/2021, n. 7254/2021) ha riaffermatoche «non è configurabile un automatismo tra omessacompilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi edoloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 cod. civ.».La condotta dolosa di occultamento del debito presupponeun comportamento intenzionalmente diretto ad occultare alcreditore l’esistenza dell’obbligazione, comportamento foriero diun impedimento non superabile con gli ordinari controlli.La condotta riveste rilievo alla stregua dell’art. 2941, n. 8,cod. civ. solo quando è idonea a determinare, per il creditore,una vera e propria impossibilità di agire, e non una meradifficoltà d’accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni delladecisione). Una condotta connotata in modo così pregnante malsi concilia con l’automatismo applicato dalla Corte e postula unpuntuale accertamento di fatto in ordine al coefficientepsicologico del professionista inadempiente, che non si puòevincere dal mero dato dell’omessa compilazione del quadro RR,in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso,nella specie, nemmeno indicati dall’INPS (Cass., sez. lav., 1°settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato).4.Nulla in proposito ha dedotto l’Inps oltre il mero dato dellamancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, delriquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenzialidovuti, dandosi così spazio a quell’automatismo altre voltecensurato da questa Corte (nello stesso senso, di recente,Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 delConsiderato; n. 28594/2024).Numero registro generale 29178/20215.Ne consegue che il credito contributivo azionato dall’enteN umero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 17423/2026previdenziale deve ritenersi prescritto, con conseguentDeat a pubblicazione 02/06/2026cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte diAppello di Milano, in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di Appello di Milano, in diversacomposizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 29178/2021Numero sezionale 1554/2026Numero di raccolta generale 17423/2026Data pubblicazione 02/06/2026