CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2721 CORETTI, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 113/2022 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 12/10/2022 R.G.N. 44/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9013/2023Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 19450/2026Data pubblicazione 12/06/2026Con sentenza n.113/22, la Corte d’appello diCampobasso confermava la pronuncia di primo gradoche aveva respinto la domanda svolta dall’ingegnereGiuseppe Manna tesa a far accertare la non debenzadella contribuzione alla Gestione separata costituitapresso l’Inps, atteso che egli era tenuto al solopagamento del contributo integrativo presso la propriaCassa professionale.Riteneva la Corte che la pretesa non fosse prescritta, nonavendo il professionista compilato il quadro RR delladichiarazione dei redditi, così determinando il dolosooccultamento del debito ai fini dell’art.2941 n.8 c.c.Aggiungeva che l’iscrizione alla Gestione separata eradovuta nonostante il versamento della contribuzioneintegrativa.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per duemotivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60giorni per il deposito del presente provvedimento.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione eomessa, falsa applicazione degli artt.3, co.9 l. n.335/95,2941 n.8 c.c., per avere la Corte escluso l’intervenutaprescrizione del credito.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione,errata e falsa applicazione degli artt.116, co.8, lett. b) l.n.388/00 e 2941 n.8 c.c., per avere la Corte ritenuto chela mancata compilazione del quadro RR determinassedoloso occultamento del debito ai fini dell’art.2941 n.8Numero registro generale 9013/2023Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 19450/2026Data pubblicazione 12/06/2026c.c., ritenendo sussistente l’ipotesi di evasionecontributiva.I due motivi possono essere trattati congiuntamentedata la loro intima connessione. Essi sono fondati.Va premesso che il tema del dolo connesso alla mancatacompilazione del quadro RR della dichiarazione deiredditi è affrontato dai motivi al fine non delle solesanzioni civili – omissione o evasione – ma anche dellaprescrizione, poiché entrambi i motivi richiamanol’art.2941 n.8 c.c.Va allora ribadito il costante orientamento di questaCorte (tra le tante, v. ad es. Cass.n.37529/2021,Cass.n.28594/2023, Cass.n.16064/2025) secondo cuinon è configurabile un automatismo tra omessacompilazione del quadro RR della dichiarazione deiredditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8c.c.Su tale automatismo si è invece basata la sentenzaimpugnata, non avendo accertato altri elementi asostegno del doloso occultamento del credito richiesto aifini dell’art.2941 n.8 c.c.Resta da aggiunge che, come ancora ritenuto da questaCorte (v. ad es. Cass.n.28565/2022,Cass.n.33885/2022), la prescrizione del creditocontributivo decorre dal momento in cui scadono itermini per il relativo pagamento e non già dalla data dipresentazione della dichiarazione dei redditi ad opera deltitolare della posizione assicurativa (così, tra le tante,Cass.n.27950/2018, Cass.n.19403/19, Cass.1557/20).In particolare, nella determinazione del giorno discadenza del pagamento, occorre considerare i d.P.C.m.Numero registro generale 9013/2023Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 19450/2026Data pubblicazione 12/06/2026emanati in attuazione dell’art.12, co.5 d.lgs. n.241/97(Cass.33885/22, Cass.22882/24, Cass.16052/25).La sentenza impugnata, non essendosi attenuta isuesposti principi, va cassata con rinvio alla Corted’appello di Campobasso per i conseguenti accertamenti,considerando anche Corte Cost. n.55/24 ai fini dellesanzioni civili, nonché per la statuizione sulle spese di litedel presente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversacomposizione, anche per le spese di lite del presentegiudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteRossana Mancino