CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 16064/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30506-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 334/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2020 R.G.N. 242/2019; [OSCURATO:PERSONA] separata avvocati R.G.N.30506/2020 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado,che aveva rigettato la pretesa contributiva dell’Inps per l’anno 2011 in relazione all’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Inps dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i redditi conseguiti nell’esercizio dell’attività libero professionale. Riteneva la Corte che la pretesa fosse prescritta, decorrendo la prescrizione dalla data fissata dal d.P.C.m. 6.6.2012 per il versamento degli importi dichiarati nella denuncia dei redditi e non essendo applicabile l’art.2941 n.8 c.c. per il solo fatto della omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. Aggiungeva che, comunque, il reddito prodotto nel 2011 era inferiore a €5.000 e rientrava nella fascia di esenzione ex art.44, co.2 d.l. n.269/03. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.11 e 12 d.l. n.98/11 conv. con modif. in l. n.111/11, 53 d.P.R. n.917/86, 10, 11 e 20 l. n.576/80, 44, co.2 d.l. n.269/03, conv. con modif. in l. n.326/03 e dell’art.61, co.3 d.lgs. n.276/03, anche con riguardo all’art.2697 c.c., per avere la Corte escluso che potesse aversi iscrizione alla Gestione separata in caso di reddito annuo inferiore a €5.000. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2935 e 2941 n.8 c.c., in relazione agli artt.2, co.26-31 l. n.335/95, 18, co.12 d.l. n.98/11, conv. con modif. in l. n.111/11, 1 d.lgs. n.462/97 e 10, co.1 d.lgs. n.241/97, per non avere la Corte d’appello applicato la sospensione della prescrizione ex art.2941 n.8 c.c. non avendo il professionista compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il ricorso non è inammissibile per mancata esposizione dei fatti di causa. Sebbene in modo sintetico e anche mediante narrazione nel corpo dei motivi, il ricorso individua la pretesa sostanziale dell’Inps e le difese del professionista nonché le ragioni della decisione di secondo grado. Nemmeno il ricorso è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c., in quanto la giurisprudenza in materia si è consolidata dopo la proposizione del ricorso. Ciò premesso, va aggiunto che la decisione si basa su una doppia ratio decidendi, attaccata con ciascuno dei due motivi di ricorso. Essendo infondato il secondo motivo, come si dirà, diviene inammissibile il primo per difetto di interesse,poiché, quand’anche fondato, il suo accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione della pronuncia, retta sulla restante ragione decisoria (v. Cass.12372/06). Il secondo motivo è infondato poiché la sentenza si è attenuta all’orientamento di questa Corte (tra le tante, v. ad es. Cass.37529/21, Cass.28594/23), da riaffermare in questa sede, secondo cui non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 c.c. Né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato ulteriori circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo. Conclusivamente il ricorso va rigettato con condanna alle spese secondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore importo