CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01300/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17867-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 3828/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2019 R.G.N. 2794/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.17867/2020 Cron. Rep. Ud11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] L’Inps impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 3828/2019 della Corte d’appello di Roma che ha respinto il gravame dell’Istituto avverso la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva ritenuto prescritto il credito INPS portato dall’avviso di addebito opposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo a contribuzione dovuta alla gestione separata liberi professionisti per l’anno 2007. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] L’Inps censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ., in relazione all’art. 2, commi 6 e ss., della legge n. 335/1995, e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto la Corte “ha trascurato di prendere in esame una circostanza determinante consistente nel fatto che la compilazione del quadro RR…costituisce l’unico strumento che consente all’INPS di verificare l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo, il cui espletamento non può che ragionevolmente ricondursi ad una consapevole volontà del soggetto. … Scegliendo di occultare il proprio debito, nella speranza di eludere i controlli ed evitare così il pagamento, ha posto in essere un comportamento doloso diretto ad occultare il proprio debito all’Istituto”. Il ricorso va respinto. La Corte ha motivato come segue: il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; [OSCURATO:PERSONA] ha presentato la dichiarazione per l’anno 2007 compilando il quadro RE (riservato ai compensi derivanti dall’attività professionale) e riportando il dato nel quadro RN (riservato al reddito complessivi), mentre ha omesso la compilazione del quadro RR; l’omessa compilazione non può, nella peculiare fattispecie, ritenersi integrare l’elemento piscologico richiesto dalla causa sospensiva di cui all’art. 2941, comma 1, n. 8 cod. civ., risultando l’omissione di natura colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi in materia; non è contestato che la scadenza per il versamento dei contributi fosse il 18.6.2008; il primo atto interruttivo è l’avviso bonario di pagamento, pacificamente ricevuto il 3.7.2013 quando il termine di prescrizione era già spirato. La decisione è immune da censure. Questa Corte si è ripetutamente espressa sul tema in oggetto, come da ultimo ricordato in Cass. n. 16064/2025 (idem Cass.n. 15410/2025) che, richiamando alcuni precedenti in termini, (tra le tante, Cass. n. 37529/2021, n. 7254/2021) ha riaffermato che «non è configurabile un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e doloso occultamento del debito ex art.2941 n.8 cod. civ.». Né l’Inps con il motivo di ricorso ha allegato circostanze di fatto capaci di infirmare l’apprezzamento compiuto dalla Corte circa l’insussistenza del dolo, poiché si limita a sostenere la sussistenza di una sorta di “presunzione di occultamento” derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione che, invece, questa Corte esclude, mentre l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura un giudizio rimesso al giudice di merito e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non prospettati. Il ricorso va respinto ma al rigetto non consegue condanna alle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma