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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19458/2026

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OISIO, [OSCURATO:PERSONA],2714 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1182/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 14/10/2022 R.G.N. 678/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9176/2023Numero di raccolta generale 19458/20261.- Con avviso bonario notificato il 5 luglio 2016 l’INPS haData pubblicazione 12/06/2026comunica a [OSCURATO:PERSONA] l’iscrizione di ufficio alla Gestioneseparata per l’anno 2010, chiedendo il pagamento dei relativicontributi e sanzioni.2.- Il Tribunale di Siracusa, nel giudizio di opposizione propostoda [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato legittima l’iscrizione e dovute lesanzioni secondo il regime di cui all’art. 116, comma ottavo, lett.a) della legge n. 388/2000.3.- La Corte di appello di Catania, sul gravame proposto dallaprofessionista, ha ritenuto sussistente l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] diiscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010 e,conseguentemente, fondata la pretesa dell’INPS volta alversamento dei relativi contributi previdenziali.La Corte territoriale ha ritenuto che non escluda l’obbligo diiscrizione la circostanza che il professionista abbia percepito redditiin misura inferiore a € 5.000,00, in presenza della prova delrequisito della abitualità; ha ritenuto non prescritto il credito inragione dell’individuazione del termine di decorrenza in data 6luglio 2011, in virtù della proroga del termine per il versamentodei contributi introdotta dal d.P.C.M. 12 maggio 2011.Ha ritenuto coperta da giudicato la statuizione relativaall’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commaottavo, lett. a) della legge n. 388/2000, in quanto non oggetto dispecifico motivo di appello.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] due censure.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è risNeurmverao treog isitlro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.Numero di raccolta generale 19458/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 12/06/20261.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 26 della legge n. 335 del 1995 e dell’art.18 legge n. 111 del 2011, stante l’inesistenza dei presupposti perl’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.).2.- La censura non è fondata, dovendo darsi continuità aiprecedenti di questa Corte (ex multis, Cass. n. 24047/2022 e n.32167/2018, riferite in maniera specifica alla categoria degliavvocati, nonché, in riferimento ad altre categorie professionali,Cass. n. 28652/2024, n. 20288/2022 e n. 17970/2022) secondocui «gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorieche, svolgendo attività libero professionale priva del caratteredell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "rationetemporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo dellaiscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla qualeversano esclusivamente un contributo integrativo di caratteresolidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non seguela costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata pressol'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale».3.- Nella fattispecie non è contestato che la ricorrente, perl’anno 2010, pur essendo iscritta all’albo degli avvocati, abbiaversato esclusivamente il contributo integrativo per mancatoraggiungimento del reddito, avendo prodotto, in consNeumgeuroe rnegzisatro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026dell’attività professionale svolta, un reddito di euro 4.960,00.Numero di raccolta generale 19458/2026Pertanto, il professionista è tenuto comunque a iscriversDia taa plluabb licazione 12/06/2026Gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie, per i quali sia preclusa l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.Infatti, l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistemaprevidenziale categoriale e quello della Gestione separata intermini non già di alternatività, bensì di complementarità.4.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, haritenuto l’art. 18, comma dodici, d.lgs. n. 98 del 2011, nell'esegesiprevalsa nella giurisprudenza di legittimità sopra riportata, esenteda profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistemanormativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura,rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo delloStato di dare concretezza al principio della universalità delle tuteleassicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «… èprevalsa e si è consolidata, nella giurisprudenza di legittimità,l'esegesi secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, graverebbe non solosui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devonoiscriversi a un albo professionale, ma anche su quelli che, puressendo a ciò tenuti, non hanno il contestuale obbligo (o, cNuommeroe r engiestrlo generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026caso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impiego,Numero di raccolta generale 19458/2026subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziDaaltea pdubib licazione 12/06/2026riferimento, sempre che l'attività esercitata è da considerarsi‘abituale’ ai fini fiscali dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e successivamente - dopo lariforma del 2004 - dell'art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R.Secondo questa interpretazione, già fatta propria dall'INPS, masuccessivamente assurta a regola di diritto vivente nellagiurisprudenza di legittimità, consolidatasi a far tempo dal 2017,l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata incombe anche suiprofessionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comportal'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, perragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale e restanoquindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddettointegrativo (comportante la mera erogazione di prestazioniassistenziali di carattere mutualistico), ma non anche di quellocosiddetto soggettivo, ossia di quello a cui consegue la costituzionedi una vera e propria posizione previdenziale a seguitodell'iscrizione alla cassa.

Tra i professionisti obbligati all'iscrizione(in relazione all'attività professionale svolta sino al 2 febbraio2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n.247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professioneforense») rientrano, dunque, anche gli avvocati del libero foro iquali, in base al previgente regime introdotto dalla legge n. 576del 1980, pur essendo iscritti all'albo professionale (e versando,conseguentemente, il contributo cosiddetto integrativo), nonhanno tuttavia raggiunto le soglie di reddito o di volume di affarinecessarie ai fini della qualificazione del carattere continuativodella professione e hanno scelto di non iscriversi alla Cassaprevidenziale categoriale, restando così non assoggettatiall'obbligo di versamento del cosiddetto contributo soggettivo».5.- La sentenza della Corte di appello non merita Nucmeenros reugrisatro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026anche nella parte in cui ha ritenuto che la produzione di un redditoNumero di raccolta generale 19458/2026inferiore ad € 5.000,00 (nella specie € 4.960,00) purché derivDaatan ptuebb licazione 12/06/2026dall’esercizio abituale della professione, determini in ogni casol’obbligo di iscrizione.6.- Infatti, come costantemente affermato da questa Corte,l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da partedi un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizioabituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogoad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte dellacassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore allasoglia di euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinchéanche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa metterecapo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando talesoglia normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza diun'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Dirimenteè, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale,se in forma abituale o meno; e se nell'accertamento di fatto di talerequisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, adesempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA odall'organizzazione materiale predisposta dal professionista asupporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pursempre di forme di praesumptio hominis, che non impongonoall'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole diesperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto (in questitermini Cass. n. 4419/2021; in senso conforme, ex multis, Cass.n. 11535/2024 e Cass. n. 14523/2026).7.- Questa Corte, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 3240 del 2010,ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione allaGestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepiscaun reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché nonesclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicataNumero registro generale 9176/2023nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/20Nu0m3er)o sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 19458/2026di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad unData pubblicazione 12/06/2026albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il redditoprodotto dall'attività professionale predetta è già integralmenteoggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento(così, espressamente, Cass. n. 32167/2018).8.- Ne consegue che la soglia di euro 5.000,00 costituisce unafascia di esenzione solo per i lavoratori autonomi che svolgonol’attività occasionalmente e che non sono iscritti in nessun albo,elenco o registro (Cass. n. 4419/2021).9.- In applicazione di tali principi, la Corte di appello ha inconcreto ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità “nonessendo sufficiente ad escluderne la sussistenza il solo fatto chel’ammontare del reddito dichiarato sia inferiore a 5.000,00 euro”,sulla base dell’iscrizione della ricorrente nel registro dei praticantiabilitati, dell’apertura di una partita IVA, della imputazione delreddito derivante dall’attività libero professionale in sede didichiarazione dei redditi quali redditi da lavoro autonomo e non giàredditi occasionali e dalla mancanza di altri redditi.10.- Sulla questione la parte ricorrente non si è confrontata inalcun modo, limitandosi ad insistere sulla circostanza che la merapercezione di un reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00escluderebbe l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.11.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., conseguente all’erroneainterpretazione della disciplina in materia di prescrizione (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).12.- In riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione,la ricorrente ritiene errata la sentenza nella parte in cui haal 6 luglio 2011 il termine di scadenza del versamento deicontributi alla Gestione separata, non potendo tale attoamministrativo modificare il termine di prescrizione stabiNliutmoe rod raeglilsatro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026legge.Numero di raccolta generale 19458/2026Nello specifico, la questione del differimento del termine dDaatla 1pu6bb licazione 12/06/2026giugno 2011 al 6 luglio 2011 assume una valenza decisiva inquanto il primo atto interruttivo è intervenuto il 5 luglio 2016 conla notifica dell’avviso bonario.13.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata possono essere enucleati i seguenti principi:a) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovutialla gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo,ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 12 maggio del2011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021 e successivamenteCass. n. 24584 del 2024, 24186 del 2024); c) in senso oppostonon è corretto affermare che il termine di prescrizione decorradalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad operadel titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 econf.

Cass., n. 19403 del 2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529 del 20Nu2m1e roe r,e giisntro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026senso conf., Cass. n. 28594 del 2024).Numero di raccolta generale 19458/202614.- In applicazione dei principi sopra indicati, risulta corDraetat ptuabb licazione 12/06/2026la sentenza della Corte di appello che ha disatteso l’eccezione diprescrizione dei contributi sollevata dal professionista rilevandoche a fronte della scadenza del termine per il versamento deicontributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2010 fissata al6 luglio 2011, la prescrizione era stata validamente interrotta dallanotifica dell’avviso bonario del 5 luglio 2016.15.- Non coglie nel segno l’argomentazione della ricorrentesecondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe in ogni casodal 16 giugno 2011 in quanto un d.P.C.M. è mera normaregolamentare che non può derogare a una norma di legge sulladurata della prescrizione: il d.P.C.M., infatti, non proroga il terminedi prescrizione, che è pur sempre quinquennale, ma si limita adifferire il termine di versamento dei contributi, posticipando, così,il dies a quo di decorrenza della prescrizione.16.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, si rinvia a Cass.n. 17970/2022 secondo cui il d.P.C.M. 10 giugno 2010 cit., art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del d.lgs. n. 241del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "icontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiredditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore dicui al d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limitestabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto diapprovazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbanoeffettuare í versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcunamaggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento aN utmiteorol roeg idstiro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026interesse corrispettivo" (lett. b).Numero di raccolta generale 19458/202617.- Tali argomenti, espressi in riferimento ai versamenDtaita dpuabb licazione 12/06/2026eseguirsi per l’anno 2009, valgono negli stessi termini anche perl’annualità 2010, in quanto anche in tal caso il termine di scadenzadel versamento, originariamente previsto al 16 giugno 2011, èstato differito dal d.P.C.M. 12 maggio 2011 al 6 luglio 2011.18.- La Corte, nel precedente citato ha chiarito, altresì, che ildifferimento del termine di pagamento concerne tutti i"contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le qualisiano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che,in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione(...)".

Ai d.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, devericonoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativaquando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v.

Cass.n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del2002; n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il d.P.C.M.12 maggio 2011 è stato infatti emanato in attuazione della delegadi cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).19.- Per completezza si deve evidenziare che le copioseargomentazioni sviluppate in ricorso in ordine all’assenza di dolodel contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditinon risultano pertinenti alla controversia in esame, noncorrispondendo ad alcun punto della sentenza impugnata.20.- Ai fini della quantificazione della pretesa dell’INPS, conparticolare riferimento alle sanzioni, non assume rilievo nellapresente fattispecie la sentenza della Corte costituzionale n. 104del 23 febbraio 2022, che, oltre a dichiarare non fondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'art. 18,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 dNeuml e2ro0 re1g1ist,ro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 18,Numero di raccolta generale 19458/2026comma 12, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del lDiabtae pruobb licazione 12/06/2026foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancatoraggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cuiall'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esoneratidal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzionicivili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore allasua entrata in vigore.21.- Infatti, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi- dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la normacon effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è piùapplicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispeciesia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione,perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invaliditàoriginaria della legge - sia essa di natura sostanziale,procedimentale o processuale - per contrasto con unprecetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effettidell'incostituzionalità non si estendono esclusivamenteai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenutaformazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cuil'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo,ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenzee prescrizioni non direttamente investite, nei loro presuppostinormativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (in questi terminiCass. n. 20381/2012).22.- Orbene, nella fattispecie la questione relativa alle sanzioninon può che ritenersi esaurita in quanto, dopo che il Tribunale diSiracusa ha ritenuto in concreto applicabile il regime sanzionatorioprevisto per l’ipotesi di mera omissione contributiva di cui all’art.116, ottavo comma, lett. a) della legge n. 388 del 2000, in luogodel meno favorevole regime previsto dalla lett. b) dello stessocomma per l’ipotesi di evasione contributiva, la Corte di apNupmeerlolo re ghisatro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026ritenuto che sul punto si fosse formato il giudicato, non essendoNumero di raccolta generale 19458/2026tale statuizione del giudice di primo grado stata oggetDtaota pdubib licazione 12/06/2026specifico motivo di appello.Poiché a sua volta la statuizione della Corte di appello che haritenuto esistente il giudicato interno sulla applicazione dellesanzioni non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione, laquestione non può più in alcun modo ritenersi devoluta al giudiziodi questa Corte, con conseguente definitività della stessa.23.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 1.500,00 per compensi, in euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 28 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OISIO, [OSCURATO:PERSONA],2714 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1182/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 14/10/2022 R.G.N. 678/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9176/2023Numero di raccolta generale 19458/20261.- Con avviso bonario notificato il 5 luglio 2016 l’INPS haData pubblicazione 12/06/2026comunica a [OSCURATO:PERSONA] l’iscrizione di ufficio alla Gestioneseparata per l’anno 2010, chiedendo il pagamento dei relativicontributi e sanzioni.2.- Il Tribunale di Siracusa, nel giudizio di opposizione propostoda [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato legittima l’iscrizione e dovute lesanzioni secondo il regime di cui all’art. 116, comma ottavo, lett.a) della legge n. 388/2000.3.- La Corte di appello di Catania, sul gravame proposto dallaprofessionista, ha ritenuto sussistente l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] diiscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010 e,conseguentemente, fondata la pretesa dell’INPS volta alversamento dei relativi contributi previdenziali.La Corte territoriale ha ritenuto che non escluda l’obbligo diiscrizione la circostanza che il professionista abbia percepito redditiin misura inferiore a € 5.000,00, in presenza della prova delrequisito della abitualità; ha ritenuto non prescritto il credito inragione dell’individuazione del termine di decorrenza in data 6luglio 2011, in virtù della proroga del termine per il versamentodei contributi introdotta dal d.P.C.M. 12 maggio 2011.Ha ritenuto coperta da giudicato la statuizione relativaall’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commaottavo, lett. a) della legge n. 388/2000, in quanto non oggetto dispecifico motivo di appello.4.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] due censure.5.- L’INPS resiste con controricorso.6.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è risNeurmverao treog isitlro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.Numero di raccolta generale 19458/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 12/06/20261.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2 e 26 della legge n. 335 del 1995 e dell’art.18 legge n. 111 del 2011, stante l’inesistenza dei presupposti perl’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.).2.- La censura non è fondata, dovendo darsi continuità aiprecedenti di questa Corte (ex multis, Cass. n. 24047/2022 e n.32167/2018, riferite in maniera specifica alla categoria degliavvocati, nonché, in riferimento ad altre categorie professionali,Cass. n. 28652/2024, n. 20288/2022 e n. 17970/2022) secondocui «gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorieche, svolgendo attività libero professionale priva del caratteredell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "rationetemporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo dellaiscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla qualeversano esclusivamente un contributo integrativo di caratteresolidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non seguela costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata pressol'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della coperturaassicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2,comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unicoversamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo allavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale».3.- Nella fattispecie non è contestato che la ricorrente, perl’anno 2010, pur essendo iscritta all’albo degli avvocati, abbiaversato esclusivamente il contributo integrativo per mancatoraggiungimento del reddito, avendo prodotto, in consNeumgeuroe rnegzisatro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026dell’attività professionale svolta, un reddito di euro 4.960,00.Numero di raccolta generale 19458/2026Pertanto, il professionista è tenuto comunque a iscriversDia taa plluabb licazione 12/06/2026Gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale ladisposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995,secondo la quale gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenzaobbligatorie, per i quali sia preclusa l'iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA],alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo dicarattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue lacostituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio,sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS.Infatti, l'unico versamento contributivo rilevante ai finidell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile dicostituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazioneprevidenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistemaprevidenziale categoriale e quello della Gestione separata intermini non già di alternatività, bensì di complementarità.4.- La Corte costituzionale, con sentenza n. 104 del 2022, haritenuto l’art. 18, comma dodici, d.lgs. n. 98 del 2011, nell'esegesiprevalsa nella giurisprudenza di legittimità sopra riportata, esenteda profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistemanormativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura,rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo delloStato di dare concretezza al principio della universalità delle tuteleassicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.Si legge nella sentenza della Corte costituzionale che «… èprevalsa e si è consolidata, nella giurisprudenza di legittimità,l'esegesi secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separataINPS, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, graverebbe non solosui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devonoiscriversi a un albo professionale, ma anche su quelli che, puressendo a ciò tenuti, non hanno il contestuale obbligo (o, cNuommeroe r engiestrlo generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026caso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impiego,Numero di raccolta generale 19458/2026subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziDaaltea pdubib licazione 12/06/2026riferimento, sempre che l'attività esercitata è da considerarsi‘abituale’ ai fini fiscali dell'imposta sui redditi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e successivamente - dopo lariforma del 2004 - dell'art. 53, comma 1, del medesimo d.P.R.Secondo questa interpretazione, già fatta propria dall'INPS, masuccessivamente assurta a regola di diritto vivente nellagiurisprudenza di legittimità, consolidatasi a far tempo dal 2017,l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata incombe anche suiprofessionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comportal'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, perragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale e restanoquindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddettointegrativo (comportante la mera erogazione di prestazioniassistenziali di carattere mutualistico), ma non anche di quellocosiddetto soggettivo, ossia di quello a cui consegue la costituzionedi una vera e propria posizione previdenziale a seguitodell'iscrizione alla cassa. Tra i professionisti obbligati all'iscrizione(in relazione all'attività professionale svolta sino al 2 febbraio2013, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n.247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professioneforense») rientrano, dunque, anche gli avvocati del libero foro iquali, in base al previgente regime introdotto dalla legge n. 576del 1980, pur essendo iscritti all'albo professionale (e versando,conseguentemente, il contributo cosiddetto integrativo), nonhanno tuttavia raggiunto le soglie di reddito o di volume di affarinecessarie ai fini della qualificazione del carattere continuativodella professione e hanno scelto di non iscriversi alla Cassaprevidenziale categoriale, restando così non assoggettatiall'obbligo di versamento del cosiddetto contributo soggettivo».5.- La sentenza della Corte di appello non merita Nucmeenros reugrisatro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026anche nella parte in cui ha ritenuto che la produzione di un redditoNumero di raccolta generale 19458/2026inferiore ad € 5.000,00 (nella specie € 4.960,00) purché derivDaatan ptuebb licazione 12/06/2026dall’esercizio abituale della professione, determini in ogni casol’obbligo di iscrizione.6.- Infatti, come costantemente affermato da questa Corte,l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da partedi un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizioabituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogoad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte dellacassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore allasoglia di euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinchéanche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa metterecapo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando talesoglia normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza diun'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Dirimenteè, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale,se in forma abituale o meno; e se nell'accertamento di fatto di talerequisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, adesempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA odall'organizzazione materiale predisposta dal professionista asupporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pursempre di forme di praesumptio hominis, che non impongonoall'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole diesperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto (in questitermini Cass. n. 4419/2021; in senso conforme, ex multis, Cass.n. 11535/2024 e Cass. n. 14523/2026).7.- Questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010,ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione allaGestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepiscaun reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché nonesclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicataNumero registro generale 9176/2023nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con L. n. 326/20Nu0m3er)o sezionale 2714/2026Numero di raccolta generale 19458/2026di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad unData pubblicazione 12/06/2026albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il redditoprodotto dall'attività professionale predetta è già integralmenteoggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento(così, espressamente, Cass. n. 32167/2018).8.- Ne consegue che la soglia di euro 5.000,00 costituisce unafascia di esenzione solo per i lavoratori autonomi che svolgonol’attività occasionalmente e che non sono iscritti in nessun albo,elenco o registro (Cass. n. 4419/2021).9.- In applicazione di tali principi, la Corte di appello ha inconcreto ritenuto sussistente il requisito dell’abitualità “nonessendo sufficiente ad escluderne la sussistenza il solo fatto chel’ammontare del reddito dichiarato sia inferiore a 5.000,00 euro”,sulla base dell’iscrizione della ricorrente nel registro dei praticantiabilitati, dell’apertura di una partita IVA, della imputazione delreddito derivante dall’attività libero professionale in sede didichiarazione dei redditi quali redditi da lavoro autonomo e non giàredditi occasionali e dalla mancanza di altri redditi.10.- Sulla questione la parte ricorrente non si è confrontata inalcun modo, limitandosi ad insistere sulla circostanza che la merapercezione di un reddito inferiore alla soglia di euro 5.000,00escluderebbe l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.11.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2935 c.c., conseguente all’erroneainterpretazione della disciplina in materia di prescrizione (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).12.- In riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione,la ricorrente ritiene errata la sentenza nella parte in cui haal 6 luglio 2011 il termine di scadenza del versamento deicontributi alla Gestione separata, non potendo tale attoamministrativo modificare il termine di prescrizione stabiNliutmoe rod raeglilsatro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026legge.Numero di raccolta generale 19458/2026Nello specifico, la questione del differimento del termine dDaatla 1pu6bb licazione 12/06/2026giugno 2011 al 6 luglio 2011 assume una valenza decisiva inquanto il primo atto interruttivo è intervenuto il 5 luglio 2016 conla notifica dell’avviso bonario.13.- Per quanto riguarda la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata possono essere enucleati i seguenti principi:a) in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovutialla gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il pagamento dei predetti contributi; b) assume rilievo,ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche ildifferimento dei termini stessi, quale quello previsto dalladisposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 12 maggio del2011 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2010 dai titolari diposizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da dettadisposizione stabilite (Cass. n. 10273 del 2021 e successivamenteCass. n. 24584 del 2024, 24186 del 2024); c) in senso oppostonon è corretto affermare che il termine di prescrizione decorradalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad operadel titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazionein questione, quale esternazione di scienza, non costituiscepresupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018 econf. Cass., n. 19403 del 2019); d) in tema di sospensione dellaprescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito diiscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, dellal. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra lamancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditie l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa algiudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Cass. n. 37529 del 20Nu2m1e roe r,e giisntro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026senso conf., Cass. n. 28594 del 2024).Numero di raccolta generale 19458/202614.- In applicazione dei principi sopra indicati, risulta corDraetat ptuabb licazione 12/06/2026la sentenza della Corte di appello che ha disatteso l’eccezione diprescrizione dei contributi sollevata dal professionista rilevandoche a fronte della scadenza del termine per il versamento deicontributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2010 fissata al6 luglio 2011, la prescrizione era stata validamente interrotta dallanotifica dell’avviso bonario del 5 luglio 2016.15.- Non coglie nel segno l’argomentazione della ricorrentesecondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe in ogni casodal 16 giugno 2011 in quanto un d.P.C.M. è mera normaregolamentare che non può derogare a una norma di legge sulladurata della prescrizione: il d.P.C.M., infatti, non proroga il terminedi prescrizione, che è pur sempre quinquennale, ma si limita adifferire il termine di versamento dei contributi, posticipando, così,il dies a quo di decorrenza della prescrizione.16.- Sul punto dell’applicabilità alla fattispecie in esame dellaproroga del termine del versamento dei contributi, si rinvia a Cass.n. 17970/2022 secondo cui il d.P.C.M. 10 giugno 2010 cit., art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del d.lgs. n. 241del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "icontribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni deiredditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore dicui al d.l. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e chedichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limitestabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto diapprovazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbanoeffettuare í versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcunamaggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010,maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento aN utmiteorol roeg idstiro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026interesse corrispettivo" (lett. b).Numero di raccolta generale 19458/202617.- Tali argomenti, espressi in riferimento ai versamenDtaita dpuabb licazione 12/06/2026eseguirsi per l’anno 2009, valgono negli stessi termini anche perl’annualità 2010, in quanto anche in tal caso il termine di scadenzadel versamento, originariamente previsto al 16 giugno 2011, èstato differito dal d.P.C.M. 12 maggio 2011 al 6 luglio 2011.18.- La Corte, nel precedente citato ha chiarito, altresì, che ildifferimento del termine di pagamento concerne tutti i"contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le qualisiano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che,in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmenteassoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione(...)". Ai d.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, devericonoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativaquando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass.n. 73 del 2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del 2007; n. 5360del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004; n. 14210 del2002; n. 1972 del 2000), come nell'ipotesi in esame (il d.P.C.M.12 maggio 2011 è stato infatti emanato in attuazione della delegadi cui al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5).19.- Per completezza si deve evidenziare che le copioseargomentazioni sviluppate in ricorso in ordine all’assenza di dolodel contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditinon risultano pertinenti alla controversia in esame, noncorrispondendo ad alcun punto della sentenza impugnata.20.- Ai fini della quantificazione della pretesa dell’INPS, conparticolare riferimento alle sanzioni, non assume rilievo nellapresente fattispecie la sentenza della Corte costituzionale n. 104del 23 febbraio 2022, che, oltre a dichiarare non fondata laquestione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'art. 18,comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 dNeuml e2ro0 re1g1ist,ro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 18,Numero di raccolta generale 19458/2026comma 12, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del lDiabtae pruobb licazione 12/06/2026foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancatoraggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cuiall'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, siano esoneratidal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzionicivili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore allasua entrata in vigore.21.- Infatti, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi- dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la normacon effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è piùapplicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispeciesia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione,perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invaliditàoriginaria della legge - sia essa di natura sostanziale,procedimentale o processuale - per contrasto con unprecetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effettidell'incostituzionalità non si estendono esclusivamenteai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenutaformazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cuil'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo,ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenzee prescrizioni non direttamente investite, nei loro presuppostinormativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (in questi terminiCass. n. 20381/2012).22.- Orbene, nella fattispecie la questione relativa alle sanzioninon può che ritenersi esaurita in quanto, dopo che il Tribunale diSiracusa ha ritenuto in concreto applicabile il regime sanzionatorioprevisto per l’ipotesi di mera omissione contributiva di cui all’art.116, ottavo comma, lett. a) della legge n. 388 del 2000, in luogodel meno favorevole regime previsto dalla lett. b) dello stessocomma per l’ipotesi di evasione contributiva, la Corte di apNupmeerlolo re ghisatro generale 9176/2023Numero sezionale 2714/2026ritenuto che sul punto si fosse formato il giudicato, non essendoNumero di raccolta generale 19458/2026tale statuizione del giudice di primo grado stata oggetDtaota pdubib licazione 12/06/2026specifico motivo di appello.Poiché a sua volta la statuizione della Corte di appello che haritenuto esistente il giudicato interno sulla applicazione dellesanzioni non ha costituito oggetto di ricorso per cassazione, laquestione non può più in alcun modo ritenersi devoluta al giudiziodi questa Corte, con conseguente definitività della stessa.23.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 1.500,00 per compensi, in euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 28 maggio 2026La PresidenteRossana Mancino