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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 04398/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21765/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sè stesso, -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma, n. 1855/2022, depositato il 12/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 L’ avv. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito indicata per brevità “[OSCURATO:PERSONA] spa” o “Procedura in A.S”), in collocazione privilegiata, ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c., per la somma di € 211.798,42, a titolo di compensi professionali, oltre CPA ed IVA e per l’importo di € 141,28 per anticipazioni; il [OSCURATO:PERSONA] dispose l’ammissione del credito, in via privilegiata, per € 42.352,15. 2 Sull’opposizione ex art. 98 l. fall., il Tribunale di Roma ammetteva al passivo della Procedura in A.S. il credito di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 143.631,11, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e, in via chirografaria, per € 27.523,00; dichiarava compensate tra le parti le spese di lite per un terzo e condannava la Procedura di A.S a rifondere all’opponente i restanti due terzi, che liquidava in € 8.953,33 per compensi. 2.1 Il Tribunale rilevava, per quanto qui di interesse, che il credito professionale, relativo alla mancata corresponsione dei compensi pattuiti per l’assistenza stragiudiziale prestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di ottobre e novembre 2018 e nei primi cinque giorni del mese di dicembre 2018 risultava provato dall’allegazione dei due contratti di prestazione d’opera (denominati Convenzioni) conclusi con [OSCURATO:PERSONA] spa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 26.07.2016 che non si estendevano alle attività di rappresentanza e difesa nei giudizi. 2.2 Soggiungeva il Tribunale che parte opponente aveva fornito positiva dimostrazione del conferimento e dello svolgimento di assistenza giudiziale nelle diciannove controversie indicate, allegando, o gli atti difensivi con prova del loro deposito nel fascicolo processuale o i provvedimenti (sentenze, ordinanze cautelari, lodi arbitrali), che avevano definito i giudizi nei quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva patrocinato [OSCURATO:PERSONA] spa; con riferimento al quantum i giudici dell’opposizione procedevano a rettificare l’entità dei compensi nei limiti prossimi ai minimi tariffari e tenendo conto che in alcune cause il Bonechi era stato affiancato da altri difensori. 3 La Procedura in A.S. proponeva ricorso per la cassazione del decreto affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] svolgeva difese con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 comma 1bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli agli artt.1362 e ss. c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Roma erroneamente rigettato le argomentazioni svolte dalla Procedura in A.S., secondo cui il compenso annuo pattuito con la Convenzione del 22 dicembre 2011, poi modificata in data 26 luglio 2016, non ricomprendeva anche l’assistenza giudiziale; in particolare l’impugnato decreto avrebbe interpretato le due Convenzioni in violazione del criterio ermeneutico letterale che deve prevalere quando il contratto riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti. 2 Il motivo è inammissibile. 2.1 Come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860/2022, 19146 / 2022, 25909/2021, 14938/2018 e 25470/2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

2.2. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. n. 24539/2009, 2465/2015, 10891/2016; 7963/2018, in motivazione). 2.3 Per tale motivo le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061/2021; 28319/2017 e 25728/2013). 2.4 Ciò premesso il Tribunale ha verificato che il compenso annuo pattuito per il contratto di prestazione d’opera ( € 36.000 , da corrispondersi in ratei mensili di € 3.000 , poi ridotti a € 30.000, da corrispondersi in ratei mensili di € 2.500) non comprendeva le singole prestazioni di assistenza giudiziale; il contratto richiamato predeterminava, infatti, un compenso annuo da devolvere al legale istante anche per sovraintendere all’istruttoria e all’esecuzione delle azioni legali garantendo il coordinamento degli avvocati esterni di volta in volta indicati. 2.5 Il Tribunale ha, quindi, offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto delle convenzioni, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, e la censura in esame si risolve, complessivamente, nel sostenere una semplice diversa lettura della convenzione. 3 Il secondo motivo deduce nullità del provvedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. per contraddizione nella motivazione, tale da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il decreto; si sostiene che il Tribunale ha giustamente ritenuto non provati i crediti relativi ad alcuni giudizi, segnatamente quelli indicati ai punti B.12), B.14), B.19), B.21), B.25), B.26), B.27) e B.31) e quelli di cui all’ottavo, il dodicesimo e il tredicesimo e ultimo dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo contenuti nel punto B.32), in quanto l’opponente si era limitato ad allegare un solo atto difensivo (per di più della controparte nel giudizio di cassazione non allegando il provvedimento definitorio o uno o più verbali che dessero contezza del conferimento e del compiuto svolgimento dell’incarico assistenziale), salvo poi, in maniera del tutto contraddittoria, ammettere il restante credito vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per alcuni altri giudizi, nonostante anche per tali giudizi il professionista si fosse limitato ad allegare un solo atto difensivo e/o provvedimento definitorio, senza tuttavia descrivere e dimostrare quale attività egli abbia effettivamente espletato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] spa. 3.1 Anche tale motivo è inammissibile. 3.2 Va precisato che la motivazione è affetta da grave illogicità e contraddittorietà quando vi è un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione. 3.3 Tale vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

Un.,8053/2014,7090/2022 e 22598/2018). 3.4 L’impugnato decreto non è incorso in alcuna contraddizione in quanto, dopo aver elencato tutti i giudizi per i quali non sono state ritenute provate le prestazioni professionali del legale, ha affermato che « Parte opponente ha invece fornito positiva dimostrazione del conferimento e dello svolgimento dei restanti incarichi di assistenza giudiziale, allegando o gli atti difensivi con prova del loro deposito nel fascicolo processuale o i provvedimenti (sentenze, ordinanze cautelari, lodi arbitrali) che avevano definito i giudizi nei quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva patrocinato Inso». 3.5 La doglianza si risolve, nella sostanza, in una critica investente l'accertamento e l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti, deviando dal paradigma di cui al vigente art. 360 comma 1 n 4 c.p.c. 4 Il terzo motivo oppone nullità del provvedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per avere il tribunale posto a fondamento della decisione prove inesistenti: a dire della ricorrente l’opponente, con riferimento ai crediti ammessi non avrebbe indicato le prestazioni in concreto effettuate limitandosi a produrre in alcuni casi solo le sentenze o i provvedimenti del giudice, in altri casi i verbali di causa in altro ancora alcuni atti di causa. 4.1 Neanche tale motivo supera il vaglio di ammissibilità. 4.2 Si assume la violazione degli artt. 115 c. p. c. in tema di apprezzamento della prova documentale.

Sul punto risulta utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (v.

Cass. Sez.

U.20867/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 16016/ 2021). 4.3 La ricorrente denuncia, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 del codice di rito, proprio un erroneo apprezzamento della prova documentale scrutinata dai giudici del merito per verificare l’espletamento da parte del professionista delle prestazioni di assistenza e difesa nei giudizi meglio specificati nel provvedimento , con ciò richiedendo, da un lato, la rilettura degli atti istruttori e, dall’altro, un nuovo scrutinio della quaestio facti, come tale inibito al giudice di legittimità. 5 Il quarto motivo oppone violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e al d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018 per non aver il Tribunale compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla parziale soccombenza dell’opponente e per avere liquidato le spese processuali in misura superiore rispetto ai parametri di riferimento, tenendo conto dei valori medi e considerando anche la fase istruttoria pur non essendo state assunte le prove costituende. 5.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 5.2 Con riferimento all’articolazione della censura che lamenta la mancata integrale compensazione va rilevato che, secondo il granitico orientamento di questa Corte, «il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (cfr. ex aliis, Cass. n. 6424/2024, 10685/ 2019), per cui «vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr., Cass. n. 24502/2017; 19613/2017), e ciò «in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa» (cfr. Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sentenza n. 157/2014). 5.3 In relazione all’ammontare del compenso liquidato, va rilevato che , contrariamente a quanto affermato dall’opponente, correttamente è stato conteggiato il parametro concernente la fase della trattazione dal momento che il giudizio, come risulta dalla stessa lettura dell’impugnato provvedimento, ha visto la produzione di documenti e memorie illustrative, depositate il 29.3.2021 e l’esame di scritti o documenti delle altre parti e dei provvedimenti giudiziali pronunciati in corso di causa del 16.3.2021 e del 14.12.2021. 5.4 La liquidazione effettuata tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 52.001 - € 260.000) e dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 risulta quindi correttamente effettuata.

Conseguentemente il ricorso è rigettato. 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21765/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] spa in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sè stesso, -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Roma, n. 1855/2022, depositato il 12/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 L’ avv. [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito indicata per brevità “[OSCURATO:PERSONA] spa” o “Procedura in A.S”), in collocazione privilegiata, ex art. 2751-bis comma 1 n. 2 c.c., per la somma di € 211.798,42, a titolo di compensi professionali, oltre CPA ed IVA e per l’importo di € 141,28 per anticipazioni; il [OSCURATO:PERSONA] dispose l’ammissione del credito, in via privilegiata, per € 42.352,15. 2 Sull’opposizione ex art. 98 l. fall., il Tribunale di Roma ammetteva al passivo della Procedura in A.S. il credito di [OSCURATO:PERSONA] per complessivi € 143.631,11, in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e, in via chirografaria, per € 27.523,00; dichiarava compensate tra le parti le spese di lite per un terzo e condannava la Procedura di A.S a rifondere all’opponente i restanti due terzi, che liquidava in € 8.953,33 per compensi. 2.1 Il Tribunale rilevava, per quanto qui di interesse, che il credito professionale, relativo alla mancata corresponsione dei compensi pattuiti per l’assistenza stragiudiziale prestata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di ottobre e novembre 2018 e nei primi cinque giorni del mese di dicembre 2018 risultava provato dall’allegazione dei due contratti di prestazione d’opera (denominati Convenzioni) conclusi con [OSCURATO:PERSONA] spa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 26.07.2016 che non si estendevano alle attività di rappresentanza e difesa nei giudizi. 2.2 Soggiungeva il Tribunale che parte opponente aveva fornito positiva dimostrazione del conferimento e dello svolgimento di assistenza giudiziale nelle diciannove controversie indicate, allegando, o gli atti difensivi con prova del loro deposito nel fascicolo processuale o i provvedimenti (sentenze, ordinanze cautelari, lodi arbitrali), che avevano definito i giudizi nei quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva patrocinato [OSCURATO:PERSONA] spa; con riferimento al quantum i giudici dell’opposizione procedevano a rettificare l’entità dei compensi nei limiti prossimi ai minimi tariffari e tenendo conto che in alcune cause il Bonechi era stato affiancato da altri difensori. 3 La Procedura in A.S. proponeva ricorso per la cassazione del decreto affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] svolgeva difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 comma 1bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli agli artt.1362 e ss. c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1 n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Roma erroneamente rigettato le argomentazioni svolte dalla Procedura in A.S., secondo cui il compenso annuo pattuito con la Convenzione del 22 dicembre 2011, poi modificata in data 26 luglio 2016, non ricomprendeva anche l’assistenza giudiziale; in particolare l’impugnato decreto avrebbe interpretato le due Convenzioni in violazione del criterio ermeneutico letterale che deve prevalere quando il contratto riveli con chiarezza e univocità la volontà comune delle parti. 2 Il motivo è inammissibile. 2.1 Come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 29860/2022, 19146 / 2022, 25909/2021, 14938/2018 e 25470/2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). 2.2. Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che è stata privilegiata l'altra (cfr. Cass. n. 24539/2009, 2465/2015, 10891/2016; 7963/2018, in motivazione). 2.3 Per tale motivo le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass., SU, n. 2061/2021; 28319/2017 e 25728/2013). 2.4 Ciò premesso il Tribunale ha verificato che il compenso annuo pattuito per il contratto di prestazione d’opera ( € 36.000 , da corrispondersi in ratei mensili di € 3.000 , poi ridotti a € 30.000, da corrispondersi in ratei mensili di € 2.500) non comprendeva le singole prestazioni di assistenza giudiziale; il contratto richiamato predeterminava, infatti, un compenso annuo da devolvere al legale istante anche per sovraintendere all’istruttoria e all’esecuzione delle azioni legali garantendo il coordinamento degli avvocati esterni di volta in volta indicati. 2.5 Il Tribunale ha, quindi, offerto, nella specie, una ricostruzione del contenuto delle convenzioni, fornendo una motivazione argomentata, non sindacabile in ordine alle ragioni dell’esito dell’interpretazione, e la censura in esame si risolve, complessivamente, nel sostenere una semplice diversa lettura della convenzione. 3 Il secondo motivo deduce nullità del provvedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. per contraddizione nella motivazione, tale da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il decreto; si sostiene che il Tribunale ha giustamente ritenuto non provati i crediti relativi ad alcuni giudizi, segnatamente quelli indicati ai punti B.12), B.14), B.19), B.21), B.25), B.26), B.27) e B.31) e quelli di cui all’ottavo, il dodicesimo e il tredicesimo e ultimo dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo contenuti nel punto B.32), in quanto l’opponente si era limitato ad allegare un solo atto difensivo (per di più della controparte nel giudizio di cassazione non allegando il provvedimento definitorio o uno o più verbali che dessero contezza del conferimento e del compiuto svolgimento dell’incarico assistenziale), salvo poi, in maniera del tutto contraddittoria, ammettere il restante credito vantato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per alcuni altri giudizi, nonostante anche per tali giudizi il professionista si fosse limitato ad allegare un solo atto difensivo e/o provvedimento definitorio, senza tuttavia descrivere e dimostrare quale attività egli abbia effettivamente espletato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] spa. 3.1 Anche tale motivo è inammissibile. 3.2 Va precisato che la motivazione è affetta da grave illogicità e contraddittorietà quando vi è un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione. 3.3 Tale vizio deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un.,8053/2014,7090/2022 e 22598/2018). 3.4 L’impugnato decreto non è incorso in alcuna contraddizione in quanto, dopo aver elencato tutti i giudizi per i quali non sono state ritenute provate le prestazioni professionali del legale, ha affermato che « Parte opponente ha invece fornito positiva dimostrazione del conferimento e dello svolgimento dei restanti incarichi di assistenza giudiziale, allegando o gli atti difensivi con prova del loro deposito nel fascicolo processuale o i provvedimenti (sentenze, ordinanze cautelari, lodi arbitrali) che avevano definito i giudizi nei quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva patrocinato Inso». 3.5 La doglianza si risolve, nella sostanza, in una critica investente l'accertamento e l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti, deviando dal paradigma di cui al vigente art. 360 comma 1 n 4 c.p.c. 4 Il terzo motivo oppone nullità del provvedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. per avere il tribunale posto a fondamento della decisione prove inesistenti: a dire della ricorrente l’opponente, con riferimento ai crediti ammessi non avrebbe indicato le prestazioni in concreto effettuate limitandosi a produrre in alcuni casi solo le sentenze o i provvedimenti del giudice, in altri casi i verbali di causa in altro ancora alcuni atti di causa. 4.1 Neanche tale motivo supera il vaglio di ammissibilità. 4.2 Si assume la violazione degli artt. 115 c. p. c. in tema di apprezzamento della prova documentale. Sul punto risulta utile ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (v. Cass. Sez. U.20867/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass. n. 16016/ 2021). 4.3 La ricorrente denuncia, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 del codice di rito, proprio un erroneo apprezzamento della prova documentale scrutinata dai giudici del merito per verificare l’espletamento da parte del professionista delle prestazioni di assistenza e difesa nei giudizi meglio specificati nel provvedimento , con ciò richiedendo, da un lato, la rilettura degli atti istruttori e, dall’altro, un nuovo scrutinio della quaestio facti, come tale inibito al giudice di legittimità. 5 Il quarto motivo oppone violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. e al d.m. n. 55/2014 e n. 37/2018 per non aver il Tribunale compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla parziale soccombenza dell’opponente e per avere liquidato le spese processuali in misura superiore rispetto ai parametri di riferimento, tenendo conto dei valori medi e considerando anche la fase istruttoria pur non essendo state assunte le prove costituende. 5.1 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 5.2 Con riferimento all’articolazione della censura che lamenta la mancata integrale compensazione va rilevato che, secondo il granitico orientamento di questa Corte, «il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa» (cfr. ex aliis, Cass. n. 6424/2024, 10685/ 2019), per cui «vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi» (cfr., Cass. n. 24502/2017; 19613/2017), e ciò «in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa» (cfr. Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sentenza n. 157/2014). 5.3 In relazione all’ammontare del compenso liquidato, va rilevato che , contrariamente a quanto affermato dall’opponente, correttamente è stato conteggiato il parametro concernente la fase della trattazione dal momento che il giudizio, come risulta dalla stessa lettura dell’impugnato provvedimento, ha visto la produzione di documenti e memorie illustrative, depositate il 29.3.2021 e l’esame di scritti o documenti delle altre parti e dei provvedimenti giudiziali pronunciati in corso di causa del 16.3.2021 e del 14.12.2021. 5.4 La liquidazione effettuata tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 52.001 - € 260.000) e dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 risulta quindi correttamente effettuata. Conseguentemente il ricorso è rigettato. 7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva e Cap e rimborso forfettario Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pe
Decreto Cassazione n. 04398/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris