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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 29860/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12534/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CITTA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Modugno (BA), alla S.S. 96, km. 119,100, in persona del suo amministratore delegato Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata in calce a l ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, al Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calceal controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]. ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19. controricorrente avversoil decreto , n. cron. 2008 / 2018 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il 19 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 9 maggio 2013, il [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, breviter, Fallimento) rese esecutivo lo stato passivo della procedura, nel quale il credito di regresso insinuato dalla C.B.H. - Città di B ari [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo, solo [OSCURATO:SOCIETA].), nascente dall’avvenuta sua aggiudicazione del complesso aziendale della società poi fallita, fu ammesso in prededuzione chirografaria, con riserva exart.96, comma 2, n. 3, l.fall., per la sola somma di € 2.915.938,92, oltre interessi legali.

Fu escluso, invece, l’ulteriore importo di € 1.092.617,00, oltre interessi per € 166.716,64, perché era stato convenzionalmente pattuito che l'imposta di registro dovuta per l’atto pubblico di vendita di quel complesso fosse ad esclusivo carico di CBH.

2. Il Tribunale di Bari, adito ex art. 98 l.fall., dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con decreto del 19 marzo 2018, reso nel contraddittorio con il Fallimento, dopo aver dato atto delle domande e delle difese delle parti, oltre che dello svolgimento del processo, ha opinato, per quanto qui ancora di interesse, che: i) «…il credito di cui alla domanda di insinuazione di € 2.915.938,92, oltre interessi, si sostanzia nel credito della coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]. della fallita C.C.R. in via di regresso in forza di manleva contrattuale e, come tale, per essere ammesso, avrebbe richiesto la prova dell'integrale pagamento del creditore comune [OSCURATO:SOCIETA].»; ii) non si può far «luogo a reformatio in peius sui fatti costitutivi e/o ammissibilità del credito di € 2.915.938,92 oltre interessi»; iii) «l'ammissione del credito, sia pure con riserva», è «definitivamente decisoria, in quanto subordinata solo allo scioglimento automatico della riserva ex art. 113-bis L.Fall, da parte dello stesso G.D. all'esito del giudizio pendente in Cassazione».

Lo stesso, inoltre, ha «preso atto dell'acquiescenza all'apposizione della riserva da ultimo esplicitata da parte opponente con l'istanza dì revoca del decreto emesso dal Tribunale in data 4.12.2017» ed ha ritenuto, pertanto, che «non rimane che a questo Collegio che confermare l'ammissione con riserva del credito di € 2.915.938,92, oltre interessi, così come effettuata dal G.D., con conseguente revoca del decreto emesso dal Tribunale in data 4.12.2017».

A suo dire, infatti, «L'elisione della riserva non può che rimanere devoluta, ai sensi dell'art. 113-bis L.Fall., al G.D.».

Ha confermato, infine, «la collocazione chirografaria del credito di € 2.915.938,92, oltre interessi, così come effettuata dal G.D., attesa la natura di credito in prededuzione, nato nella procedura e per la procedura, ma non assistito da cause di prelazione», nonché «l'esclusione dallo stato passivo dei Fallimento del credito di € 1.092.617,00, oltre interessi per € 166.716,64, cosi come effettuata dal G.D., credito derivante dal pagamento della imposta di registro della vendita del complesso aziendale di cui parte opponente è risultata aggiudicatane, valendo sul punto il richiamo all'atto pubblico di vendita, laddove parte opponentesi è assunta l'onere a suo esclusivo carico del pagamento, con tutte le conseguenze di tale scelta volontaristica».

3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Fallimento.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente: I) «Omesso esame su di un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avereil tribunale: i ) rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. senza minimamente esaminare i fatti rappresentati da quest’ultima e, conseguentemente, senza aver addotto alcuna argomentazione ad essi riferita volta a motivare il decreto; ii) addotto una motivazione talmente carente da poter essere ritenuta inesistente e, quindi, nulla; II) «Violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cp.c., in relazione all'art. 113 - bis l.f.», per avere il tribunale confermato l'ammissione con riserva del credito di € 2.915.938,92, oltre interessi, della C.B.H.s.p.a., pur avendo accertato, in corso di causa, il venir meno del motivo che ne aveva determinato l'ammissione con riserva.2.

Rileva preliminarmente il Collegio che la C.B.H.s.p.a. nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.: i) ha dato atto che «nelle more della pendenza del ricorso è cessata la materia del contendere rispetto ad una parte del contenzioso in essere tra la C.B.H.- CITTA’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e d il Fallimento delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Difatti, con il terzo edil quarto riparto dell’attivo fallimentare, l’odierna ricorrente è stata integralmente liquidata del credito (avente ad oggetto la richiesta di manleva di quanto versato alla [OSCURATO:SOCIETA] in virtù del contenzioso in essere conle CCR) di cui alla domanda di ammissione, sub b), per € 2.915.938,92 oltre interessi, che era stato ammesso con riserva»; ii) ha precisato che «Residua, quindi, in questa sede, la controversia in ordine alla mancata ammissione del credito domandato dallaC.[OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento dell’imposta di registro per l’importo di € 1.092.617,00, oltre a interessi per euro 166.716,64.

Della suddetta questione, è investito unicamente il primo motivo di ricorso, che deve intendersi ivi ribadito solo nella parte relativa al credito derivante dal pagamento dell’imposta di registro».

3. Ne consegue, allora, che deve dichiararsi la inammissibilità sopravvenuta, per intervenuta cessazione della materia del contendere, del primo motivo di ricorso (nella sola parte in cui ha lamentato l’avvenuta ammissione, in prededuzione chirografaria e con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., del credito di € 2.915.938,92, oltre interessi legali) e dell’intero secondo motivo (riguardante l’asserita violazione dell’art. 113-bis l.fall.), avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. ottenuto, medio tempore , l’intero pagamento della suddetta somma (circostanza, peraltro, n emmeno contestata dal fallimento controricorrente).

4. Quanto, invece, alla residua parte del primo motivo, nei limiti in cui ancora sussiste controversia ( vale a dire con riferimento alla denegata ammissione al passivo del menzionato fallimento della somma di € 1.092.617,00, oltre interessi per € 166.716,64, invocata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di imposta di registro pagata per l’atto pubblico di vendita del complesso aziendale della società poi fallita), lo stesso si rivelainammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.4.1.

Innanzitutto, esso dimentica completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato) - nel testo, qui applicabile ratione temporis(risultando impugnato un decreto decisorio reso il 19 marzo 2018), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass.n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

Peraltro, nemmeno risultano adeguatamente osservati, proprio in relazione al fatto, in senso storico naturalistico, del cui asserito omesso esame ci si duole, i puntuali oneri di allegazione prescritti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione alla deduzione del vizio predetto.

4.2. E’noto, poi, che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999).

4.3. Orbene, non può certo negarsi che, nelcaso di specie, il Tribunale di Bari abbia correttamente assolto tale funzione.

4.3.1. Lo stesso, invero, dopo aver dato atto delle domande e delle difese delle parti, oltre che dello svolgimento del processo, ha disatteso le istanze di [OSCURATO:SOCIETA]. mostrando chiaramente, per quanto qui di residuo interesse (l'esclusione del credito relativo alla tassa di registrazione dell'atto di compravendita dell'azienda),di valorizzar e la clausola del contratto di vendita (tuttora efficace, in quanto mai caducata) in base alla quale l'acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) si era assunta in via esclusiva ogni onere derivante dal trasferimento («valendo sul punto il richiamo all’atto pubblico di vendita, laddove parte opponente si è assunta l'onere a suo esclusivo carico del pagamento, con tutte le conseguenze di tale scelta volontaristica».

Cfr . pag. 9 del decreto impugnato).

Occorre, ricordare, allora, che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 19146 del 2022, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, Cass. n. 25909 del 2021).

4.3.2. Nella specie, l’interpretazione fornitadal tribunale si rivela plausibile e non irragionevole, sicché il motivo è rivolto, nel suo complesso (anche, dunque, laddove la [OSCURATO:SOCIETA]. invoca, «in via meramente subordinata, […] il diritto […] ad essere ammessa al passivo fallimentare, sempre in prededuzione ed in privilegio, quantomeno per la metà della somma esborsata in via di definizione agevolata della lite pendente, pari ad € 546.308,50, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino alla data del fallimento».

Cfr. pag. 19 del ricorso), a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito.

4.4. In definitiva, quindi, non è possibile in alcun modo sostenere che la motivazione sui "punti" indicati da controparte (ove pure li si volesse ricondurre, in via di mera ipotesi, nell'alveo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) non vi sia stata (e ciò vale anche ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ).

Tali norme si riferiscono, come è noto, a casi di assoluta mancanza della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, di apparenza della motivazione o di contrasto irriducibile tra le affermazioni che la compongono o di obiettiva incomprensibilità della motivazione (cfr.Cass., SU, n. 8053 del 2014): ipotesi, queste, che non ricorrono nella specie.

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato complessivamente inammissibile (sebbene per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto a parte del primo motivo ed all’intero secondo), restando le spese di questo giudizio di legittimità a carico della soccombente [OSCURATO:SOCIETA]..

5.1. Va rimarcato, infine, che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità» ( cfr .

Cass. n. 3542 del 2017, e , in sens o sostanzialmente conforme, ex aliis, la più recente Cass. n. 20697 del 2021.

Si vedano, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13636 del 2015 e Cass., SU, n. 4315 del 2020).

5.1.1. Ne consegue, pertanto, che, nella specie, derivando la pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso soprattutto da una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (in relazione all’intero secondo motivo ed a parte del primo), non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti processuali, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/02, per il versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e parte del primo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere .

Dichiara inammissibile la residua parte del primo motivo.

Condanna la C.B.H. -Città di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal Fallimento controricorrente, che si liquidano in € 17.000,00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12534/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CITTA’ [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Modugno (BA), alla S.S. 96, km. 119,100, in persona del suo amministratore delegato Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , giusta procur a speciale allegata in calce a l ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, al Lungotevere della Vittoria n. 5, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calceal controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]. ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 19. controricorrente avversoil decreto , n. cron. 2008 / 2018 , del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il 19 marzo 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 07/10/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento del 9 maggio 2013, il [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, breviter, Fallimento) rese esecutivo lo stato passivo della procedura, nel quale il credito di regresso insinuato dalla C.B.H. - Città di B ari [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo, solo [OSCURATO:SOCIETA].), nascente dall’avvenuta sua aggiudicazione del complesso aziendale della società poi fallita, fu ammesso in prededuzione chirografaria, con riserva exart.96, comma 2, n. 3, l.fall., per la sola somma di € 2.915.938,92, oltre interessi legali. Fu escluso, invece, l’ulteriore importo di € 1.092.617,00, oltre interessi per € 166.716,64, perché era stato convenzionalmente pattuito che l'imposta di registro dovuta per l’atto pubblico di vendita di quel complesso fosse ad esclusivo carico di CBH. 2. Il Tribunale di Bari, adito ex art. 98 l.fall., dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con decreto del 19 marzo 2018, reso nel contraddittorio con il Fallimento, dopo aver dato atto delle domande e delle difese delle parti, oltre che dello svolgimento del processo, ha opinato, per quanto qui ancora di interesse, che: i) «…il credito di cui alla domanda di insinuazione di € 2.915.938,92, oltre interessi, si sostanzia nel credito della coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]. della fallita C.C.R. in via di regresso in forza di manleva contrattuale e, come tale, per essere ammesso, avrebbe richiesto la prova dell'integrale pagamento del creditore comune [OSCURATO:SOCIETA].»; ii) non si può far «luogo a reformatio in peius sui fatti costitutivi e/o ammissibilità del credito di € 2.915.938,92 oltre interessi»; iii) «l'ammissione del credito, sia pure con riserva», è «definitivamente decisoria, in quanto subordinata solo allo scioglimento automatico della riserva ex art. 113-bis L.Fall, da parte dello stesso G.D. all'esito del giudizio pendente in Cassazione». Lo stesso, inoltre, ha «preso atto dell'acquiescenza all'apposizione della riserva da ultimo esplicitata da parte opponente con l'istanza dì revoca del decreto emesso dal Tribunale in data 4.12.2017» ed ha ritenuto, pertanto, che «non rimane che a questo Collegio che confermare l'ammissione con riserva del credito di € 2.915.938,92, oltre interessi, così come effettuata dal G.D., con conseguente revoca del decreto emesso dal Tribunale in data 4.12.2017». A suo dire, infatti, «L'elisione della riserva non può che rimanere devoluta, ai sensi dell'art. 113-bis L.Fall., al G.D.». Ha confermato, infine, «la collocazione chirografaria del credito di € 2.915.938,92, oltre interessi, così come effettuata dal G.D., attesa la natura di credito in prededuzione, nato nella procedura e per la procedura, ma non assistito da cause di prelazione», nonché «l'esclusione dallo stato passivo dei Fallimento del credito di € 1.092.617,00, oltre interessi per € 166.716,64, cosi come effettuata dal G.D., credito derivante dal pagamento della imposta di registro della vendita del complesso aziendale di cui parte opponente è risultata aggiudicatane, valendo sul punto il richiamo all'atto pubblico di vendita, laddove parte opponentesi è assunta l'onere a suo esclusivo carico del pagamento, con tutte le conseguenze di tale scelta volontaristica». 3. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente: I) «Omesso esame su di un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», per avereil tribunale: i ) rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. senza minimamente esaminare i fatti rappresentati da quest’ultima e, conseguentemente, senza aver addotto alcuna argomentazione ad essi riferita volta a motivare il decreto; ii) addotto una motivazione talmente carente da poter essere ritenuta inesistente e, quindi, nulla; II) «Violazione e falsa applicazione di norme di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cp.c., in relazione all'art. 113 - bis l.f.», per avere il tribunale confermato l'ammissione con riserva del credito di € 2.915.938,92, oltre interessi, della C.B.H.s.p.a., pur avendo accertato, in corso di causa, il venir meno del motivo che ne aveva determinato l'ammissione con riserva.2. Rileva preliminarmente il Collegio che la C.B.H.s.p.a. nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.: i) ha dato atto che «nelle more della pendenza del ricorso è cessata la materia del contendere rispetto ad una parte del contenzioso in essere tra la C.B.H.- CITTA’ [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e d il Fallimento delle [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Difatti, con il terzo edil quarto riparto dell’attivo fallimentare, l’odierna ricorrente è stata integralmente liquidata del credito (avente ad oggetto la richiesta di manleva di quanto versato alla [OSCURATO:SOCIETA] in virtù del contenzioso in essere conle CCR) di cui alla domanda di ammissione, sub b), per € 2.915.938,92 oltre interessi, che era stato ammesso con riserva»; ii) ha precisato che «Residua, quindi, in questa sede, la controversia in ordine alla mancata ammissione del credito domandato dallaC.[OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento dell’imposta di registro per l’importo di € 1.092.617,00, oltre a interessi per euro 166.716,64. Della suddetta questione, è investito unicamente il primo motivo di ricorso, che deve intendersi ivi ribadito solo nella parte relativa al credito derivante dal pagamento dell’imposta di registro». 3. Ne consegue, allora, che deve dichiararsi la inammissibilità sopravvenuta, per intervenuta cessazione della materia del contendere, del primo motivo di ricorso (nella sola parte in cui ha lamentato l’avvenuta ammissione, in prededuzione chirografaria e con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, l.fall., del credito di € 2.915.938,92, oltre interessi legali) e dell’intero secondo motivo (riguardante l’asserita violazione dell’art. 113-bis l.fall.), avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. ottenuto, medio tempore , l’intero pagamento della suddetta somma (circostanza, peraltro, n emmeno contestata dal fallimento controricorrente). 4. Quanto, invece, alla residua parte del primo motivo, nei limiti in cui ancora sussiste controversia ( vale a dire con riferimento alla denegata ammissione al passivo del menzionato fallimento della somma di € 1.092.617,00, oltre interessi per € 166.716,64, invocata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di imposta di registro pagata per l’atto pubblico di vendita del complesso aziendale della società poi fallita), lo stesso si rivelainammissibile alla stregua delle considerazioni tutte di cui appresso.4.1. Innanzitutto, esso dimentica completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato) - nel testo, qui applicabile ratione temporis(risultando impugnato un decreto decisorio reso il 19 marzo 2018), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass.n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Peraltro, nemmeno risultano adeguatamente osservati, proprio in relazione al fatto, in senso storico naturalistico, del cui asserito omesso esame ci si duole, i puntuali oneri di allegazione prescritti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione alla deduzione del vizio predetto. 4.2. E’noto, poi, che, giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr. Cass. n. 3126 del 2021; Cass. n. 25509 del 2014; Cass. n. 5586 del 2011; Cass. n. 17145 del 2006; Cass. n. 12121 del 2004; Cass. n. 1374 del 2002; Cass. n. 13359 del 1999). 4.3. Orbene, non può certo negarsi che, nelcaso di specie, il Tribunale di Bari abbia correttamente assolto tale funzione. 4.3.1. Lo stesso, invero, dopo aver dato atto delle domande e delle difese delle parti, oltre che dello svolgimento del processo, ha disatteso le istanze di [OSCURATO:SOCIETA]. mostrando chiaramente, per quanto qui di residuo interesse (l'esclusione del credito relativo alla tassa di registrazione dell'atto di compravendita dell'azienda),di valorizzar e la clausola del contratto di vendita (tuttora efficace, in quanto mai caducata) in base alla quale l'acquirente ([OSCURATO:SOCIETA].) si era assunta in via esclusiva ogni onere derivante dal trasferimento («valendo sul punto il richiamo all’atto pubblico di vendita, laddove parte opponente si è assunta l'onere a suo esclusivo carico del pagamento, con tutte le conseguenze di tale scelta volontaristica». Cfr . pag. 9 del decreto impugnato). Occorre, ricordare, allora, che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 19146 del 2022, Cass. n. 25909 del 2021, Cass. n. 14938 del 2018 e Cass. n. 25470 del 2019, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, Cass. n. 10891 del 2016; Cass. n. 7963 del 2018, Cass. n. 25909 del 2021). 4.3.2. Nella specie, l’interpretazione fornitadal tribunale si rivela plausibile e non irragionevole, sicché il motivo è rivolto, nel suo complesso (anche, dunque, laddove la [OSCURATO:SOCIETA]. invoca, «in via meramente subordinata, […] il diritto […] ad essere ammessa al passivo fallimentare, sempre in prededuzione ed in privilegio, quantomeno per la metà della somma esborsata in via di definizione agevolata della lite pendente, pari ad € 546.308,50, oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino alla data del fallimento». Cfr. pag. 19 del ricorso), a sollecitare questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 4.4. In definitiva, quindi, non è possibile in alcun modo sostenere che la motivazione sui "punti" indicati da controparte (ove pure li si volesse ricondurre, in via di mera ipotesi, nell'alveo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) non vi sia stata (e ciò vale anche ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ). Tali norme si riferiscono, come è noto, a casi di assoluta mancanza della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, di apparenza della motivazione o di contrasto irriducibile tra le affermazioni che la compongono o di obiettiva incomprensibilità della motivazione (cfr.Cass., SU, n. 8053 del 2014): ipotesi, queste, che non ricorrono nella specie. 5. Il ricorso, dunque, va dichiarato complessivamente inammissibile (sebbene per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quanto a parte del primo motivo ed all’intero secondo), restando le spese di questo giudizio di legittimità a carico della soccombente [OSCURATO:SOCIETA].. 5.1. Va rimarcato, infine, che, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità» ( cfr . Cass. n. 3542 del 2017, e , in sens o sostanzialmente conforme, ex aliis, la più recente Cass. n. 20697 del 2021. Si vedano, pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13636 del 2015 e Cass., SU, n. 4315 del 2020). 5.1.1. Ne consegue, pertanto, che, nella specie, derivando la pronunciata declaratoria di inammissibilità del ricorso soprattutto da una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (in relazione all’intero secondo motivo ed a parte del primo), non sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti processuali, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/02, per il versamento, da parte della societàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13. [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso e parte del primo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere . Dichiara inammissibile la residua parte del primo motivo. Condanna la C.B.H. -Città di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal Fallimento controricorrente, che si liquidano in € 17.000,00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari