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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07391/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24093/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 2442/2022 depositata il10/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 16 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un atto di contestazione dell’omessa registrazione di corrispettivi.

Le deduzioni difensive rese dalla società non venivano ritenute meritevoli di accoglimento e la stessa veniva resa destinataria di un avviso di irrogazione di sanzioni.

L’atto scaturiva da un pvc nel quale si segnalava che il registro corrispettivi esibito dalla società non era stato aggiornato, dal momento che a decorrere dall’1 febbraio 2015 era stata omessa l’anzidetta registrazione dei corrispettivi.

La CTP di Caserta ha accolto il ricorso della contribuente.

La CTR della Campania ha rigettato il successivo appello erariale.

Il ricorso dell’Agenzia è affidato ad un solo motivo.

Si è costituita la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, co. 1, e dell’art. 24, co. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 6, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, per avere la CTR ritenuto formale la violazione alla base dell’atto sanzionatorio, escludendone l’incidenza sull’attività di controllo dell’amministrazione e, quindi, concludendo per la non debenza della sanzione irrogata.

Il motivo è fondato e va accolto.

La violazione su cui s’incentra l’atto sanzionatorio rivela, infatti, una chiara matrice sostanziale.

Questa Corte ha chiarito, con principio, cui è d’uopo dare conferma che in tema di IVA, che gli artt.23 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione, fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'imposta, sicché tanto l'omissione della suddetta annotazione entro il termine previsto dal citato art.23, quanto la mancata contabilizzazione delle fatture nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, costituiscono "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del "volume d'affari" previsto dall'art. 20 del medesimo d.P.R. e, conseguentemente, dell'imposta dovuta, e trovano un puntuale riscontro nel regimesanzionatorio previsto dagli artt. 42, 43 e 44 dell'indicato d.P.R. (Cass. n. 656 del 2014) I richiamati artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 pongono in essere obblighi generalizzati di annotazione, fissando modalità ben precise, che non trovano deroga in altre disposizioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'IVA.

Il rigore formale dell'art. 23 dpr cit., a cui tenore "il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro" e l'esigenza del rispetto delle modalità di fatturazione e registrazione trovano giustificazione nel particolare meccanismo delle detrazioni, operante a favore del cessionario del bene o della prestazione del servizio.

Va soggiunto che nessuna deroga all'obbligo di annotazione delle fatture emesse è desumibile dal complesso normativo di riferimento.

Ne consegue che tanto l'omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall'art. 23 DPR n. 633/72, quanto la mancata conseguente contabilizzazione nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, devono essere considerate delle "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del "volume di affari" previsto dall'art. 20 DPR cit. e dell'imposta dovuta, ed, in ogni caso, perché tali considerate per espressa disposizione dei previgenti artt. 42, 43 e 44 del medesimo decreto.

Ciò in quanto la fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell'anno solare e di inesatta dichiarazione e versamento si configurano per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con il proprio comportamento, il rischio per l'amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, ovvero di effettuare un rimborso non dovuto, e trovano puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dai richiamati artt. 42, 43 e 44 (v. anche Cass. n. 11662 del 2001; Cass. n. 2379 del 2006).

A tali principi non si è conformata la decisione impugnata che sotto tale profilo merita censura.

In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini di cui in motivazione, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della CTR competente che provvederà ad applicare correttamente i superiori principi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campani

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24093/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 2442/2022 depositata il10/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 16 ottobre 2019, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente un atto di contestazione dell’omessa registrazione di corrispettivi. Le deduzioni difensive rese dalla società non venivano ritenute meritevoli di accoglimento e la stessa veniva resa destinataria di un avviso di irrogazione di sanzioni. L’atto scaturiva da un pvc nel quale si segnalava che il registro corrispettivi esibito dalla società non era stato aggiornato, dal momento che a decorrere dall’1 febbraio 2015 era stata omessa l’anzidetta registrazione dei corrispettivi. La CTP di Caserta ha accolto il ricorso della contribuente. La CTR della Campania ha rigettato il successivo appello erariale. Il ricorso dell’Agenzia è affidato ad un solo motivo. Si è costituita la contribuente con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, co. 1, e dell’art. 24, co. 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 6, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, per avere la CTR ritenuto formale la violazione alla base dell’atto sanzionatorio, escludendone l’incidenza sull’attività di controllo dell’amministrazione e, quindi, concludendo per la non debenza della sanzione irrogata. Il motivo è fondato e va accolto. La violazione su cui s’incentra l’atto sanzionatorio rivela, infatti, una chiara matrice sostanziale. Questa Corte ha chiarito, con principio, cui è d’uopo dare conferma che in tema di IVA, che gli artt.23 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, che stabiliscono tempi e modalità della registrazione delle fatture, pongono un obbligo generalizzato di annotazione, fissando per la relativa effettuazione precise modalità, che non trovano deroga in altre previsioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'imposta, sicché tanto l'omissione della suddetta annotazione entro il termine previsto dal citato art.23, quanto la mancata contabilizzazione delle fatture nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, costituiscono "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del "volume d'affari" previsto dall'art. 20 del medesimo d.P.R. e, conseguentemente, dell'imposta dovuta, e trovano un puntuale riscontro nel regimesanzionatorio previsto dagli artt. 42, 43 e 44 dell'indicato d.P.R. (Cass. n. 656 del 2014) I richiamati artt. 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 pongono in essere obblighi generalizzati di annotazione, fissando modalità ben precise, che non trovano deroga in altre disposizioni di legge, essendo collegate alle scansioni temporali dei versamenti dell'IVA. Il rigore formale dell'art. 23 dpr cit., a cui tenore "il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro" e l'esigenza del rispetto delle modalità di fatturazione e registrazione trovano giustificazione nel particolare meccanismo delle detrazioni, operante a favore del cessionario del bene o della prestazione del servizio. Va soggiunto che nessuna deroga all'obbligo di annotazione delle fatture emesse è desumibile dal complesso normativo di riferimento. Ne consegue che tanto l'omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall'art. 23 DPR n. 633/72, quanto la mancata conseguente contabilizzazione nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, devono essere considerate delle "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del "volume di affari" previsto dall'art. 20 DPR cit. e dell'imposta dovuta, ed, in ogni caso, perché tali considerate per espressa disposizione dei previgenti artt. 42, 43 e 44 del medesimo decreto. Ciò in quanto la fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell'anno solare e di inesatta dichiarazione e versamento si configurano per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con il proprio comportamento, il rischio per l'amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, ovvero di effettuare un rimborso non dovuto, e trovano puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dai richiamati artt. 42, 43 e 44 (v. anche Cass. n. 11662 del 2001; Cass. n. 2379 del 2006). A tali principi non si è conformata la decisione impugnata che sotto tale profilo merita censura. In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini di cui in motivazione, sicché la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della CTR competente che provvederà ad applicare correttamente i superiori principi. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campani