CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 20/08/2025 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], N. Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione digiudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza diretta ad ottenerela rideterminazione della pena da espiare, in relazione a quella di anni undici emesi quattro di reclusione irrogata a [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’avvenutaesclusione, nel giudizio di cognizione, della circostanza aggravante di cui all’art.416-bis, comma sesto, cod. pen., per i coimputati e, dunque, per estensione exart. 587 cod. proc. pen., degli effetti della sentenza della Corte di appello diCatanzaro, resa il 21 luglio 2025, con la quale è stata esclusa, per il reatoassociativo, l’indicata circostanza aggravante, a seguito del pronunciatoannullamento con rinvio da parte di questa Corte con sentenza del 22 febbraio2023 n. 24950.2. Avverso il provvedimento descritto propone tempestivo ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione adue motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge con riguardo allariscontrata mancata nomina al difensore istante per la fase esecutiva.Si denuncia che l’ordinanza ha reputato inammissibile l’istanza perchéproveniente da difensore – Avv. [OSCURATO:PERSONA] - non officiato per la faseesecutiva, non potendosi estendere a questa, automaticamente, la qualità didifensore di fiducia assunta in quella di cognizione.Risulta, a parere del ricorrente, la nomina in atti pervenuta dall’Ufficiomatricola dell’Istituto ove il detenuto è ristretto, in data 19 marzo 2022,trasmessa all’Ufficio esecuzione della Procura Generale presso la Corte di appellodi Catanzaro.2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 597 cod. proc.pen. e vizio di motivazione con riguardo al diniego dell’estensione degli effettidella pronuncia di cognizione, all’esito della sentenza della Suprema Corte che haescluso la circostanza aggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod.pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].L'ordinanza, peraltro, fa riferimento al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto estraneoal giudizio di legittimità (procedimento n. 24950 del 2023), sicché gli effetti diquesta pronuncia non potevano essere estesi nei suoi confronti ai sensi dell'art.587 del codice di rito.L'ordinanza richiama la pronuncia delle Sez. U, n. 3391/2017 (cometestualmente indicata a p. 6 del ricorso) secondo cui solo al verificarsi dell'eventoconsistente nel riconoscimento in sede di giudizio conclusivo del motivo nonesclusivamente personale, dedotto dall'imputato diligente, può intervenire larevoca del giudicato in favore del non impugnante.Tuttavia, il richiamo che opera il Giudice dell'esecuzione omette diconfrontarsi con la pronuncia, resa in sede di ricorso straordinario della stessaCorte di cassazione nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] per il quale,con sentenza n. 7391 del 2024, sono stati estesi gli effetti della sentenza n.24950 nel 2023 della Corte di cassazione. Tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], primadell’esclusione della circostanza aggravante da parte della Corte di appello consentenza del 21 luglio 2025, già in data 21 novembre 2023 era stato scarceratoper effetto della rideterminazione della pena.La Corte di appello non tiene conto neanche dell’ulteriore ordinanza, emessail 6 agosto del 2025, dallo stesso Giudice dell'esecuzione adito nei confronti dialtro coimputato anch'esso scarcerato per fine pena, per effetto dell'esclusionedella circostanza aggravante da parte della Corte di appello ex articolo 587 delcodice di rito.Si sostiene che la valutazione del merito, compiuta dalla Corte di appello diCatanzaro nella sentenza di annullamento con rinvio, che ha ritenuto nonmotivabile la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis,comma sesto, cod. pen. è svolta dalla Corte di appello in modo contraddittorioignorando la ratio dell'art. 587 del codice di rito.In definitiva, per effetto della pronuncia impugnata, il ricorrente finirebbeper scontare una pena superiore a quella effettivamente irrogabile in sede dicognizione, per effetto della pronuncia della Corte di appello di Catanzaro, cosìinvolgendo una grave disparità di trattamento e facendo rivivere una penaritenuta illegittima.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, N. Lettieri, ha conclusocon requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.Va rilevato che la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato nelcorso del giudizio di cognizione non può avere efficacia anche nell'autonoma edistinta fase dell'esecuzione, che solo eventualmente potrà essere instaurata aseguito dell'irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Rv.264027; Sez. 1, n. 5972 del 18/11/2014; dep. 2015, Rv. 262307; Sez. 4, n.28950 del 11/04/2002, Rv. 222225; del 11/04/2002).Tanto, coerentemente con la previsione generale dell'art. 96, comma 2, cod.proc. pen., secondo cui "la nomina" del difensore di fiducia "è fatta condichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa daldifensore ...". Se, dunque, tale dichiarazione interviene nel corso del giudizio dicognizione, rimangono irrilevanti le espressioni in essa contenute nel senso dellasua generica estensione anche alla futura fase dell'esecuzione, in quel momentopriva di causa e di oggetto (Sez. 1., n. 14177 del 14/03/2018, Rv. 272629).Il principio di cui sopra, che circoscrive la validità della nomina alla fase dicognizione in cui essa è intervenuta, non opera, però, per l'esecuzione della penadetentiva secondo la particolare disciplina dell'art. 656, comma 5, cod. proc.pen. Infatti, tale norma, regolando la materia dell'ordine di esecuzione al qualedeve accompagnarsi il decreto che lo sospende in ragione della possibilità dipresentare nei termini indicati la richiesta di misure alternative, prevedespecificatamente che i due provvedimenti di cui sopra siano notificati, oltre alcondannato, al difensore che lo ha assistito nella fase di cognizione, laddove nonsia poi sopraggiunta una diversa nomina in quella dell'esecuzione ormai in corso.La deroga descritta, tuttavia, per la specificità della sua ratio, non si applicaalle procedure esecutive diverse da quelle regolate dalle disposizioni di cui all'art.656, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22945 del 04/05/2017, Rv. 270071).Pertanto, al di fuori di tale particolare fattispecie – non ricorrente nel caso invalutazione - in assenza di una nomina di fiducia sopraggiunta in sede diesecuzione e di conseguenza efficace per tale fase, legittimamente si procedealla nomina del difensore di ufficio ai sensi 3 dell'art. 97 cod. proc. pen., senzache, peraltro, le violazioni delle regole previste per individuazione della personafisica di tale difensore possano incidere sul diritto all'assistenza difensiva e,pertanto, dare luogo a nullità di ordine generale (Sez. 1, n. 19357 del15/10/2016, dep. 2017, Rv. 270096; Sez. 3, n. 20935 del 11/03/2009, Rv.243620; Sez. 3, n. 14742 del 18/02/2004, Rv. 228528).Tali essendo i principi cui il Collegio intende dare continuità, si osserva chela motivazione del provvedimento impugnato, oltre a collocare la nominadell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nella fase della cognizione - sì da non avere effetti inquella di esecuzione per quanto sin qui esposto - dà conto dell'assenza di nominadel difensore indicato, che ha presentato personalmente l’istanza al Giudicedell’esecuzione per tale procedimento.La documentazione offerta dal ricorrente, poi, non contiene nomina dell’Avv.A. [OSCURATO:PERSONA] per la presente procedura e si richiama a una nomina, provenientedall’Ufficio matricola dell’Istituto ove il detenuto era ristretto, alla data del 19marzo 2022 che, tuttavia, non risulta negli atti allegati all’impugnazione.L’allegazione della notifica dell’ordine di scarcerazione del condannato,inviato all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. all. 6 della produzione difensiva) che, tuttavia,risponde all’esigenza di notifica del tutto eccezionale, avvenuta ex art. 656,comma 5, cod. proc. pen., in deroga al principio sopra richiamato, risponde auna specifica ratio che non può estendersi, al di fuori della procedura esecutiva auna diversa rispetto a quella regolata dalle disposizioni di cui all’art. 656, comma5, cit. e, come tale, non produce alcun effetto nel presente procedimento ai finidella legittimazione dell’istante.1.2. Il secondo motivo è infondato.Il ragionamento del Giudice dell’esecuzione appare immune da vizi di ognitipo.Nel caso al vaglio, invero, come notato nel provvedimento impugnato, nonpuò operare l’effetto estensivo dell’impugnazione svolta dal coimputato che hacondotto alla sentenza di annullamento con rinvio da parte di questa Corte dilegittimità, resa in data 22 febbraio 2023, in punto sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.Invero, si deve rilevare che la Corte di legittimità con la citata sentenza nonha escluso, direttamente, la circostanza aggravante di cui si chiede l’esclusioneper effetto estensivo nei confronti del ricorrente, indicando, anzi, come carentela motivazione della pronuncia oggetto di ricorso per cassazione, perché privadell’illustrazione dei dati di prova a sostegno. Sicché, quella pronuncia non haprodotto alcun effetto favorevole e definitivo da estendersi, in sede esecutiva, infavore del ricorrente odierno.Peraltro, nei confronti dei concorrenti nel reato associativo, ricorrenti incassazione, si è svolto il giudizio di rinvio che ha riguardato la sussistenza dellacitata circostanza aggravante e soltanto con la sentenza pronunciata all'udienzadel 21 luglio 2025, detta circostanza è stata esclusa dal giudice del rinvio,accertamento che, comunque, alla data della pronuncia dell'ordinanza impugnatanon era ancora divenuto definitivo.Dunque, legittimamente l’effetto estensivo è stato negato dal Giudicedell’esecuzione posto che la pronuncia di legittimità di annullamento con rinvionon ha avuto un esito già positivo per i concorrenti ricorrenti per cassazione,rispetto al quale dunque nemmeno il celebrato rinvio è stato produttivo di ungiudizio conclusivo del gravame.Invero, secondo il pacifico indirizzo di questa Corte di legittimità, reso nellasua massima espressione (Sez. U, n. 3391 del 26/10/2017, dep. 2018, Visconti,Rv. 271539, in motivazione) l’estensione dell’impugnazione, in favore delcoimputato non impugnante, è un rimedio straordinario, che, solo al verificarsidell'evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo delgravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'imputatodiligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante,rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; con laconseguenza che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo,l'impugnazione altrui non spiega influenza alcuna sulla esecutorietà dellasentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante. Sitratta all'evidenza di casi in cui i motivi di impugnazione – come quello di cui sidiscute nel caso al vaglio - sono "non esclusivamente personali", perchéinvestono questioni comuni ed ugualmente incidenti su più imputati, chel'ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustiziasostanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali, giustificandosipertanto l'effetto estensivo delle impugnazioni.Ciononostante, è richiesto un accertamento definitivo con sentenzairrevocabile del giudizio conclusivo del gravame del motivo di cui si chiedel’effetto estensivo, condizione mancante alla data della decisione impugnata.È noto, peraltro, che nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazioneproposta dal coimputato - ancorché sostenuta da motivo non esclusivamentepersonale - non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente alrapporto concernente l'imputato non impugnante (o l'impugnazione del quale siastata dichiarata inammissibile), rimane ferma l'esecutorietà delle statuizioni ivicontenute e non può sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell'attesadel verificarsi dell'eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all'art. 587 cod.proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere algiudice dell'esecuzione, né potendosene altrimenti trarne l'esistenza dal sistemapenale (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305, esuccessivamente Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297; Sez. 2,n. 9731 del 25/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269219; Sez. 5, n. 15623 del27/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266551).2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 23 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]