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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05976/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1747/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 5740/2024 depositata il 24 luglio 2024; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 16 marzo 2016 la [OSCURATO:PERSONA] di Catania dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un atto di accertamento ex art. 36, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 mediante il quale veniva fatta valere la sua responsabilità, nella veste di ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese nel 2014, per il pagamento delle ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente non dichiarate né versate dalla prefata società in relazione all’anno 2008, oltre che delle connesse sanzioni amministrative pecuniarie irrogate.

2. Il destinatario dell’atto contestava la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catania, la quale, in parziale accoglimento delle ragioni da lui addotte, ne escludeva la responsabilità con riferimento alle sanzioni.

3. La decisione veniva impugnata da ambo le parti dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania.

4. Quest’ultima, con sentenza n. 5740/2024 del 24 luglio 2024, accoglieva l’impugnazione principale della parte privata e rigettava implicitamente quella incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]; per l’effetto, in riforma della pronuncia gravata, annullava in toto l’atto di accertamento.

5. Osservavano i giudici regionali che, in base all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, incombeva sulla parte pubblica l’onere di dimostrare che il liquidatore fosse risultato inadempiente all’obbligo di pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione o avesse assegnato beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari.

6. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’avverso gravame.

8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per motivazione omessa o apparente.

2. Con il secondo motivo, proposto, in subordine, a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.. 2.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo grado nel fondare la propria decisione esclusivamente sulla ritenuta inapplicabilità alla presente fattispecie della nuova formulazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, tralasciando completamente di considerare che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente assolto l’onere probatorio da cui era gravata in base al vecchio testo della norma.

3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso. 3.1 In via ulteriormente gradata, viene riproposta sotto diverso paradigma censorio la doglianza posta a fondamento del precedente motivo, ribadendosi che i giudici di seconde cure avrebbero errato nel ritenere non assolto l’onere probatorio posto a carico della parte pubblica.

4. Il primo motivo -il quale, per il modo in cui è stato formulato, si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dal controricorrente, che contesta la redazione del ricorso con la tecnica degli «atti assemblati» o «farciti»o mediante l’uso del «copia-incolla»- è fondato. 4.1 La CGT di secondo grado ha affermato che nel caso di specie non può ritenersi applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale, in caso di inadempimento all’obbligo di pagare con le attività della liquidazione le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, stabilisce una presunzione legale relativa in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico del liquidatore l’onere della prova «di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari». 4.2 Dopo tale premessa in diritto, implicante l’accertamento dell’inoperatività della cennata presunzione legale nella vicenda di causa, i giudici regionali non hanno, però, chiarito se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse o meno adempiuto l’onere probatorio da cui era gravata in base alla precedente versione della norma, dimostrando che il liquidatore avesse distratto attività patrimoniali della società in liquidazione a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute.

Sul punto, la sentenza nulla dice, mancando in essa persino la pura e semplice enunciazione del mancato assolvimento dell’onere anzidetto.

Peraltro, ammesso pure che una simile conclusione sia evincibile dal complessivo tenore della sentenza, sta di fatto che non risultano comunque esplicitate, anche solo sommariamente, le argomentazioni che la giustificherebbero, né può essere lasciato all’interprete il còmpito di individuarle ricorrendo alle più varie e ipotetiche congetture (cfr., sull’argomento, Cass. n. 28368/2022, Cass. n. 35577/2023, Cass. n. 2152/2024, Cass. n. 22717/2025). 4.3 Si è quindi al cospetto di una motivazione solo apparente, che non consente di ricostruire il percorso logico seguìto dalla Corte di secondo grado per la formazione del proprio convincimento. 4.4 La descritta anomalia determina la nullità della decisione per inosservanza del cd.

«minimo costituzionale» di cui all’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità facente capo agli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014.

5. Il secondo e il terzo motivo, proposti in via meramentesubordinata, rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo.

6. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione alla luce delle indicazioni che precedono. 6.1 Nel giudizio di rinvio dovrà essere esaminata anche la questione attinente all’asserita estensione della responsabilità del liquidatore alle sanzioni irrogate alla [OSCURATO:SOCIETA]., sulla quale l’odierna ricorrente si è soffermata nella trattazione del secondo e del terzo motivo.

La cennata questione, che formava oggetto dell’impugnazione incidentale proposta dall’Agenzia delle Entrate, è stata implicitamente disattesa (per assorbimento cd. improprio) dalla CGT di secondo grado, la quale, in accoglimento del gravame principale esperito dalla parte privata, ha integralmente annullato l’atto di accertamento per cui è causa.

Ne discende che, una volta cassata la sentenza d’appello, essa rientra a far parte del thema decidendum del giudizio rescissorio (cfr. Cass. n. 48/2022, Cass. n. 24631/2025).

Ciò rende inconferenti i rilievi di inammissibilità sollevati dal controricorrente anche con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, in parte dedicati alla trattazione di tale argomento. 6.2 Al giudice del rinvio viene pure demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1747/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 5740/2024 depositata il 24 luglio 2024; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 16 marzo 2016 la [OSCURATO:PERSONA] di Catania dell’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] un atto di accertamento ex art. 36, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 mediante il quale veniva fatta valere la sua responsabilità, nella veste di ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese nel 2014, per il pagamento delle ritenute IRPEF su redditi di lavoro dipendente non dichiarate né versate dalla prefata società in relazione all’anno 2008, oltre che delle connesse sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. 2. Il destinatario dell’atto contestava la pretesa erariale proponendo ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Catania, la quale, in parziale accoglimento delle ragioni da lui addotte, ne escludeva la responsabilità con riferimento alle sanzioni. 3. La decisione veniva impugnata da ambo le parti dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania. 4. Quest’ultima, con sentenza n. 5740/2024 del 24 luglio 2024, accoglieva l’impugnazione principale della parte privata e rigettava implicitamente quella incidentale dell’[OSCURATO:PERSONA]; per l’effetto, in riforma della pronuncia gravata, annullava in toto l’atto di accertamento. 5. Osservavano i giudici regionali che, in base all’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella versione applicabile ratione temporis, incombeva sulla parte pubblica l’onere di dimostrare che il liquidatore fosse risultato inadempiente all’obbligo di pagamento delle imposte dovute per il periodo della liquidazione o avesse assegnato beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari. 6. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’avverso gravame. 8. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1 Si assume che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullità per motivazione omessa o apparente. 2. Con il secondo motivo, proposto, in subordine, a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.. 2.1 Si sostiene che avrebbe errato la CGT di secondo grado nel fondare la propria decisione esclusivamente sulla ritenuta inapplicabilità alla presente fattispecie della nuova formulazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, tralasciando completamente di considerare che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente assolto l’onere probatorio da cui era gravata in base al vecchio testo della norma. 3. Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso. 3.1 In via ulteriormente gradata, viene riproposta sotto diverso paradigma censorio la doglianza posta a fondamento del precedente motivo, ribadendosi che i giudici di seconde cure avrebbero errato nel ritenere non assolto l’onere probatorio posto a carico della parte pubblica. 4. Il primo motivo -il quale, per il modo in cui è stato formulato, si sottrae alla censura di inammissibilità sollevata dal controricorrente, che contesta la redazione del ricorso con la tecnica degli «atti assemblati» o «farciti»o mediante l’uso del «copia-incolla»- è fondato. 4.1 La CGT di secondo grado ha affermato che nel caso di specie non può ritenersi applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale, in caso di inadempimento all’obbligo di pagare con le attività della liquidazione le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, stabilisce una presunzione legale relativa in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], ponendo a carico del liquidatore l’onere della prova «di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari». 4.2 Dopo tale premessa in diritto, implicante l’accertamento dell’inoperatività della cennata presunzione legale nella vicenda di causa, i giudici regionali non hanno, però, chiarito se l’[OSCURATO:PERSONA] avesse o meno adempiuto l’onere probatorio da cui era gravata in base alla precedente versione della norma, dimostrando che il liquidatore avesse distratto attività patrimoniali della società in liquidazione a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. Sul punto, la sentenza nulla dice, mancando in essa persino la pura e semplice enunciazione del mancato assolvimento dell’onere anzidetto. Peraltro, ammesso pure che una simile conclusione sia evincibile dal complessivo tenore della sentenza, sta di fatto che non risultano comunque esplicitate, anche solo sommariamente, le argomentazioni che la giustificherebbero, né può essere lasciato all’interprete il còmpito di individuarle ricorrendo alle più varie e ipotetiche congetture (cfr., sull’argomento, Cass. n. 28368/2022, Cass. n. 35577/2023, Cass. n. 2152/2024, Cass. n. 22717/2025). 4.3 Si è quindi al cospetto di una motivazione solo apparente, che non consente di ricostruire il percorso logico seguìto dalla Corte di secondo grado per la formazione del proprio convincimento. 4.4 La descritta anomalia determina la nullità della decisione per inosservanza del cd. «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità facente capo agli arresti delle Sezioni Unite nn. 8053-8054/2014. 5. Il secondo e il terzo motivo, proposti in via meramentesubordinata, rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo. 6. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione alla luce delle indicazioni che precedono. 6.1 Nel giudizio di rinvio dovrà essere esaminata anche la questione attinente all’asserita estensione della responsabilità del liquidatore alle sanzioni irrogate alla [OSCURATO:SOCIETA]., sulla quale l’odierna ricorrente si è soffermata nella trattazione del secondo e del terzo motivo. La cennata questione, che formava oggetto dell’impugnazione incidentale proposta dall’Agenzia delle Entrate, è stata implicitamente disattesa (per assorbimento cd. improprio) dalla CGT di secondo grado, la quale, in accoglimento del gravame principale esperito dalla parte privata, ha integralmente annullato l’atto di accertamento per cui è causa. Ne discende che, una volta cassata la sentenza d’appello, essa rientra a far parte del thema decidendum del giudizio rescissorio (cfr. Cass. n. 48/2022, Cass. n. 24631/2025). Ciò rende inconferenti i rilievi di inammissibilità sollevati dal controricorrente anche con riferimento al secondo e al terzo motivo di ricorso, in parte dedicati alla trattazione di tale argomento. 6.2 Al giudice del rinvio viene pure demandata la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle s