CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11186/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 390/2025depositata il 26 marzo 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 12516/2025Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 11186/2026Data pubblicazione 26/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si eranoopposti davanti il Tribunale di Savona al decreto ingiuntivo n. 558/2020 che aveva loro imposto – quali fideiussori di [OSCURATO:SOCIETA]. – dipagare la somma di € 159.026,24 a [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria delcredito della [OSCURATO:SOCIETA]., oltre interessi successivi e spese, importolimitato a € 130.141,80 per [OSCURATO:PERSONA].4. Le opposizioni erano state proposte separatamente, rubricate al n.2864/2020 RG. quella dei Colombo e al n. 2865/2020 R.G. quella dellaBovio - qui in discussione -, in ragione del fatto che quest'ultima avevaun interesse separato da quello degli altri fideiussori, contestando conquerela di falso la sottoscrizione apparentemente a sua firma appostain calce alla fideiussione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Opponendosi al decretoingiuntivo, la Bovio deduceva, tra l’altro, pure l’invalidità originaria dellefideiussioni, in quanto frutto di un’intesa anticoncorrenziale, laprescrizione del credito, la non riferibilità delle garanzie ai successivicontratti di mutuo in ragione del tempo trascorso, l’intervenutaestinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c., l’illegittimità deimutui fondiari concessi in frode alla legge, la non autenticità dellasottoscrizione apposta sulla fideiussione del 2013 — eccezione poirinunciata in corso di causa — nonché l’indeterminatezza o la mancataprova del credito azionato.5. Il Tribunale riconosceva con due sentenze distinte la nullità dellefideiussioni omnibus del 18/10/1991 e 22/06/1992 e, assorbiti gli altrimotivi, mandava indenne [OSCURATO:PERSONA] da ogni obbligo, limitandola condanna di [OSCURATO:PERSONA] e della Bovio al pagamentodell'importo di € 28.884,44 oltre interessi derivante dall'ultimafideiussione, a spese di lite interamente compensate tra le parti.Numero registro generale 12516/2025Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 11186/2026Data pubblicazione 26/04/20266. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo la natura autonoma della garanzia, l’erroneitàdella sentenza nella parte in cui aveva ritenuto la nullità relativa dellafideiussione per la riconducibilità della garanzia allo schema ABI, laviolazione dell’onere probatorio e l’errata applicazione dell’art. 1957c.c. Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e lacondanna dell’appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.7. Anche in questo caso le controversie dei Colombo e della madre Bovio– alla quale sono succeduti in corso di causa quali eredi Giovanni eGabriele Colombo - procedevano separatamente.8. Nella presente causa, la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento delgravame proposto dalla Bovio e in parziale riforma, con sentenza n.390/2025 condannava Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dellaBovio, al pagamento del debito per l’importo di € 130.141,80, e allarifusione delle spese di lite dell’intero giudizio. Per il resto, confermavala sentenza impugnata.9. Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],ricorrono per cassazione. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del mandatarioSpecial [OSCURATO:SOCIETA]., si difende con controricorso. Le parti hannodepositato memoria.Ragioni della decisione10. Preliminarmente, va respinta l’istanza di riunione depositata in data10 luglio 2025 da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ai ricorsi iscritti ai nn. R.G.12516/2025 e R.G. 23808/2024. Rileva il Collegio che i suddetti ricorsi,pur avendo ad oggetto opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivon. 558/2020, emesso dal Tribunale di Savona in data 17–20 luglio, sonodiretti contro due differenti sentenze della Corte di Appello di Genova.Pertanto, non ricorrono i presupposti per la riunione, ai sensi dell’art. 335c.p.c., trattandosi di impugnazioni per cassazione inerenti a provvedimentidistinti e autonomi.Numero registro generale 12516/2025Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 11186/2026Data pubblicazione 26/04/202611.1 Il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta violazioneed errata applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. a, l. n. 287/1990, peravere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non applicabile ilprincipio di diritto sancito da S.U. 41994/2021.11.2 Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art.366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.Invero, la censura non si confronta in modo puntuale con la ratiodecidendi della sentenza impugnata, risolvendosi nella mera affermazioneapodittica del contrasto della decisione con un asserito “principio di dirittoobbligatorio”, senza spiegare in quale modo la Corte di merito avrebbefatto malgoverno della regula iuris affermata dalle Sezioni Unite, né qualespecifico errore interpretativo o applicativo della norma denunciatasarebbe stato commesso. In particolare, i ricorrenti non riportano nétrascrivono il contenuto delle clausole fideiussorie oggetto di causa, néillustrano in modo autosufficiente il percorso argomentativo seguito dalgiudice di merito, limitandosi a postulare che quest’ultimo avrebbe dovutoprocedere ad un giudizio di comparazione tra le clausole contenute nellafideiussione e quelle dello schema ABI, senza tuttavia indicare qualiclausole sarebbero coincidenti, né dove esse siano rinvenibili negli atti dicausa. Ne deriva una violazione del principio di autosufficienza del ricorsoper cassazione, quale corollario del requisito della specificità dei motivi,poiché il ricorso non consente di verificare, sulla sola base del suocontenuto, la fondatezza della denunciata violazione di legge, senzaun’indebita attività di ricerca negli atti di causa (da ultimo, Cass. n.28184/2020).11.3 In secondo luogo, la censura, pur formalmente rubricata comeviolazione di legge, si risolve in realtà in una inammissibile contestazionedell’apprezzamento compiuto dal giudice di merito, sollecitando una nuovavalutazione in fatto circa la riconducibilità delle clausole esaminate alloschema ABI e la loro incidenza concreta nel rapporto negoziale,Numero registro generale 12516/2025Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 11186/2026Data pubblicazione 26/04/2026accertamento che è estraneo al giudizio di legittimità ed è riservato algiudice del merito.Quanto rilevato in termini di inammissibilità assorbe ogni altro profilo.12.1 Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamentaviolazione ed errata applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., per avere ilgiudice d’appello erroneamente ritenuto che le obbligazioni fideiussorienon si fossero estinte per prescrizione ordinaria decennale, individuando ladata iniziale di computo della prescrizione dalla chiusura del contocorrente anziché dall’escutibilità delle fideiussioni.12.2. Il motivo è infondato, poiché correttamente la Corte di merito hariconosciuto che la prescrizione del diritto a escutere la fideiussione deveessere calcolata con decorrenza non dalla data di costituzione dellagaranzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile pereffetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, dellachiusura del conto corrente - invocando la specifica Cass. n. 5720/2004;ma sul punto v. pure, sempre tra gli arresti massimati, Cass. 17024/2003,Cass. 3783/1998 e Cass. 3662/1996 -.Nel caso in esame la revoca della concessione di credito risale,pacificamente, al 27 maggio 2014, onde la Corte territoriale hacorrettamente ritenuto che le azioni della banca, al tempo dell’ingiunzionedi pagamento (2017), non erano prescritte.13.1 Il terzo motivo censura, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazioneed errata applicazione dell’art. 1956 c.c.: la sentenza impugnata avrebbeerroneamente affermato che le obbligazioni fideiussorie non si eranoestinte a seguito della concessione dei successivi mutui e finanziamentialla [OSCURATO:SOCIETA]., benché non autorizzati dai fideiussori.Sul punto, la Corte d'Appello avrebbe reso una motivazione noncondivisibile sulle posizioni dei due appellati. In ordine a GiovanniColombo, motiva che, essendo amministratore della SELCI, fosse aconoscenza delle successive concessioni del crediti: ciò, tuttavia, sarebbeNumero registro generale 12516/2025Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 11186/2026Data pubblicazione 26/04/2026giuridicamente erroneo in quanto il fatto di essere amministratore dellasocietà debitrice - soggetto giuridico distinto dalla persona fisica - noncomporterebbe che egli abbia inteso autorizzare concessioni di crediti cheinvolgessero la propria posizione personale.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla SELCI,si sostiene che la piena consapevolezza della banca del pericolo diinsolvenza della società sarebbe comprovata non solo dalla circostanzache il fallimento era intervenuto meno di un anno dopo la concessionedell'ultimo mutuo, ma altresì dalla considerazione che le successive eripetute concessioni di credito tra il 2008 e il 2013 (nessuna delle qualiautorizzata dai fideiussori personali in favore di una società giàfortemente indebitata) avevano permesso alla banca, a detrimento dellaposizione personale del fideiussore, sia di rientrare in gran partedell'insoluto sia di garantirsi il residuo con le ipoteche sui beni della SELCIe poi con l'esecuzione sui beni dei fideiussori.13.2 Il motivo va disatteso in quanto non si confronta adeguatamente conla Corte di merito che per la posizione relativa all’amministratore dellasocietà garantita ha ben applicato principi consolidati in tema dipresunzione di conoscenza, avendo egli stipulato i nuovi finanziamenti innome e per conto della società (citando tra l’altro le pertinentiCass.7444/2017 e Cass. 31227/2019; e v., al riguardo, pure le conformiCass. 7587/2001 e Cass. 12456/1997); mentre, riguardo all’altrofideiussore, con valutazione in fatto qui incensurabile, ha ritenuto nonprovato che, successivamente alla prestazione della garanzia de qua, ilcreditore senza la sua autorizzazione abbia rilasciato credito al terzo puressendo consapevole di un peggioramento delle sue condizionieconomiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questipotesse divenire insolvente, il che non è d’altronde dimostrabile con lamera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito(invocando Cass. 34685/2022, che ciò ribadisce).Numero registro generale 12516/2025Numero sezionale 177/2026Numero di raccolta generale 11186/2026Data pubblicazione 26/04/202614. Conclusivamente il ricorso va rigettato; le spese vanno compensate inconsiderazione della peculiarità e della complessità della vicenda.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso compensando le spese processuali.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026Il PresidenteChiara Graziosi