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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 34685/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32127/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della C orte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - in cui è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]Ettore giusta procura speciale in calce alla comparsa di intervento -interveniente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1324/2020 depositata il16/4/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 16165/2014, condannava [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di € 150.000, oltre interessi legali dal 3/9/2005, € 150.000, oltre interessi legali dal 17/3/2005, € 350.000, oltre interessi legali dal 21/6/2005, e € 760.222,22, oltre interessi contrattuali sull’ultima cambiale agraria dal 11.11.2004; detratti € 25.888,64, oltre interessi attivi ex art. 117 T.U.B. dal 24/12/1998, e € 38.526,70, oltre interessi attivi ex art. 117 T.U.B. dal 30/9/2005; ciò, in particolare, a fronte della concessione a [OSCURATO:SOCIETA]. di alcuni finanziamenti, garantiti da cambiali agrarie emesse dalla società, a loro volta garantite con fideiussioni omnibusda parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2020 pronunciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in cui si era fusa per incorporazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato l’impugnazione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClorindaFerrara e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Rilevava –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che gli appellanti non avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato constatato che non vi era prova che la banca avesse avuto contezza che alcuni finanziamenti erano stati utilizzati per finalità divergenti dagli scopi per cui erano stati erogati o si fosse accordata in tal senso con la società finanziata, ritenendo, di conseguenza, infondata la censura relativa alla nullità del finanziamento garantito da cambiale agraria per destinazione delle somme a scopi diversi da quelli per cui era statoconcesso.

Valutava che la banca avesse adeguatamente provato il proprio credito attraverso la documentazione depositata, in quanto a questo fine non assumevano rilievo, rispetto al finanziamento di € 350.000, gli errori materiali di identificazione dell’operazione commessi dalla banca in citazione, con riferimento alla data di scadenza, e dal giudice di primo grado, in relazione all’epoca di erogazione.

Reputava, infine, che non potesse essere accolta la domanda di decadenza dalla garanzia proposta dai fideiussori ex art. 1956 cod. civ., perché gli stessi non avevano dimostrato che la banca avesse concesso ulteriore credito al debitore, malgrado i suoi conti correnti presentassero un saldo negativo, nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche e con la finalità di arrecareloro un pregiudizio.

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] prospettando motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta nel frattempo cessionaria del credito.

Con decreto dell’11 aprile 2022 è stata dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia limitatamente al rapporto processuale intervenuto fra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ultima cessionaria del credito costituitasi in sostituzione di [OSCURATO:SOCIETA]..

Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare che il decesso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nelle more del giudizio e documentato alla difesa, non influisce sulle sorti di questo giudizio di legittimità, al quale non è applicabile, in considerazione della sua particolare struttura e disciplina, l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, avvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente a eventuali eredi di tale parte l'ingresso nel processo (v.

Cass.1757/2016, Cass. 24635/2015).

5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 T.U.B., 1418 e 1344 cod. civ.: il primo giudice e la Corte d’appello non hanno valutato con attenzione – in tesi di parte ricorrente –il materiale probatorio, dal momento che la consulenza tecnica d’ufficio espletata aveva accertato che i finanziamenti garantiti da quattro cambiali agrarie non erano stati integralmente utilizzati per realizzare lo scopo per cui erano stati erogati, con la complicità della banca, che aveva eseguito gli ordini del mutuatario.

Si era così determinato un patto di distrazione, con cui era stato trasformato un mutuo di scopo in un mutuo ordinario, che non andava provato con strumenti costituendi, come hanno erroneamente preteso i giudici di merito, risultava provato in re ipsa dall’utilizzo delle somme bonificate e comportava la nullità del contratto di mutuo, per la parte destinata a scopi diversi da quello stabilito in contratto, di cui non era possibile richiedere la restituzione rispetto a capitale e interessi.

6. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha rilevato che “solo due dei tre finanziamenti, e solo in parte, furono utilizzati per scopi divergenti”, sottolineando però, subito dopo, che, “ogni caso, il primo giudice ha considerato che gli opponenti non avevano dato prova che la Banca ne avesse avuto contezza o che si fosse in tal senso accordata con la soc. finanziata” (pag. 8).

Quest’ultimo rilievo non è stato impugnato in alcun modo dagli appellanti.

Ne discende la mancanza di decisività della critica in esame.

La decisione impugnata, infatti, ha correttamente preso in esame, ai fini del vaglio della domanda di nullità del mutuo di scopo, la condotta dell’istituto di credito al momento della stipula del contratto, al fine di verificare l’esistenza del vizio di causa dedotto rispetto al momento genetico del negozio.

Non assumeva rilievo, invece, ai fini della richiesta declaratoria di nullità del contratto per un vizio attinente alla sua causa, il successivo utilizzo delle somme erogate per scopi diversi, eventualmente con la complicità della banca, dato che una simile condotta poteva al più valere al fine di verificare le modalità di adempimento del contratto intervenuto fra le parti.

In altri termini, per dirla con le parole utilizzate dall’ordinanza n. 24699/2017 di questa Corte, soltanto “l'eventualità di un accordo in ordine alla effettiva diversa destinazione della somma mutuata, se chiaramente espresso contestualmente alla stipula del mutuo, può incidere sulla causa del contratto che contempli il fine di destinazione”.

7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non era dato rinvenire agli atti la prova documentale dei finanziamenti all’importazione, come aveva accertato il C.T.U..

8. Il motivo è inammissibile.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; cfr. Cass. 18092/2020, Cass.13395/2018).

Nel caso di specie la Corte d’appello non ha affatto attribuito agli appellanti oneri probatori che non competevano loro, in relazione alla dimostrazione dell’avvenuta stipula dei finanziamenti, ma, ben diversamente, ha valutato il materiale probatorio prodotto dall’istituto di credito mutuante ai fini della dimostrazione della conclusione dei contratti di mutuo e dell’esistenza del credito restitutorio.

Si tratta di una valutazione di pertinenza del collegio dell’impugnazione che non può rivista, nel merito, in questa sede.

9. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 cod. civ., in quanto il giudice di appello, pur avendo constatato che la banca aveva continuato a concedere credito a Sicom nonostante i suoi conti correnti presentassero un saldo negativo, ha erroneamente addossato ai fideiussori l’onere di un’ulteriore prova al fine di ottenere la liberazione dalla garanzia.

10. Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito(v.

Cass. 23422/2016, Cass. 2524/2006).

Non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori, con la conseguente necessità di correggere, sul punto (pag. 12), la sentenza impugnata exart. 384, comma 4, cod. proc. civ..

Nel caso di specie ricorre la dimostrazione del primo elemento, dato che il collegio di merito ha constatato che la banca aveva “continuato a concedere credito al debitore” (pag. 12), ma non del secondo, che non può essere evinto dalla mera esistenza di un saldo negativo.

In vero, affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizionedel debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002) , condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo. 11.Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32127/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della C orte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - in cui è intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]Ettore giusta procura speciale in calce alla comparsa di intervento -interveniente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1324/2020 depositata il16/4/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 16165/2014, condannava [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di € 150.000, oltre interessi legali dal 3/9/2005, € 150.000, oltre interessi legali dal 17/3/2005, € 350.000, oltre interessi legali dal 21/6/2005, e € 760.222,22, oltre interessi contrattuali sull’ultima cambiale agraria dal 11.11.2004; detratti € 25.888,64, oltre interessi attivi ex art. 117 T.U.B. dal 24/12/1998, e € 38.526,70, oltre interessi attivi ex art. 117 T.U.B. dal 30/9/2005; ciò, in particolare, a fronte della concessione a [OSCURATO:SOCIETA]. di alcuni finanziamenti, garantiti da cambiali agrarie emesse dalla società, a loro volta garantite con fideiussioni omnibusda parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. 2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 aprile 2020 pronunciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in cui si era fusa per incorporazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato l’impugnazione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClorindaFerrara e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Rilevava –fra l’altro e per quanto qui di interesse – che gli appellanti non avevano impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato constatato che non vi era prova che la banca avesse avuto contezza che alcuni finanziamenti erano stati utilizzati per finalità divergenti dagli scopi per cui erano stati erogati o si fosse accordata in tal senso con la società finanziata, ritenendo, di conseguenza, infondata la censura relativa alla nullità del finanziamento garantito da cambiale agraria per destinazione delle somme a scopi diversi da quelli per cui era statoconcesso. Valutava che la banca avesse adeguatamente provato il proprio credito attraverso la documentazione depositata, in quanto a questo fine non assumevano rilievo, rispetto al finanziamento di € 350.000, gli errori materiali di identificazione dell’operazione commessi dalla banca in citazione, con riferimento alla data di scadenza, e dal giudice di primo grado, in relazione all’epoca di erogazione. Reputava, infine, che non potesse essere accolta la domanda di decadenza dalla garanzia proposta dai fideiussori ex art. 1956 cod. civ., perché gli stessi non avevano dimostrato che la banca avesse concesso ulteriore credito al debitore, malgrado i suoi conti correnti presentassero un saldo negativo, nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche e con la finalità di arrecareloro un pregiudizio. 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] prospettando motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta nel frattempo cessionaria del credito. Con decreto dell’11 aprile 2022 è stata dichiarata l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia limitatamente al rapporto processuale intervenuto fra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ultima cessionaria del credito costituitasi in sostituzione di [OSCURATO:SOCIETA].. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare che il decesso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], intervenuto nelle more del giudizio e documentato alla difesa, non influisce sulle sorti di questo giudizio di legittimità, al quale non è applicabile, in considerazione della sua particolare struttura e disciplina, l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, avvenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente a eventuali eredi di tale parte l'ingresso nel processo (v. Cass.1757/2016, Cass. 24635/2015). 5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 T.U.B., 1418 e 1344 cod. civ.: il primo giudice e la Corte d’appello non hanno valutato con attenzione – in tesi di parte ricorrente –il materiale probatorio, dal momento che la consulenza tecnica d’ufficio espletata aveva accertato che i finanziamenti garantiti da quattro cambiali agrarie non erano stati integralmente utilizzati per realizzare lo scopo per cui erano stati erogati, con la complicità della banca, che aveva eseguito gli ordini del mutuatario. Si era così determinato un patto di distrazione, con cui era stato trasformato un mutuo di scopo in un mutuo ordinario, che non andava provato con strumenti costituendi, come hanno erroneamente preteso i giudici di merito, risultava provato in re ipsa dall’utilizzo delle somme bonificate e comportava la nullità del contratto di mutuo, per la parte destinata a scopi diversi da quello stabilito in contratto, di cui non era possibile richiedere la restituzione rispetto a capitale e interessi. 6. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha rilevato che “solo due dei tre finanziamenti, e solo in parte, furono utilizzati per scopi divergenti”, sottolineando però, subito dopo, che, “ogni caso, il primo giudice ha considerato che gli opponenti non avevano dato prova che la Banca ne avesse avuto contezza o che si fosse in tal senso accordata con la soc. finanziata” (pag. 8). Quest’ultimo rilievo non è stato impugnato in alcun modo dagli appellanti. Ne discende la mancanza di decisività della critica in esame. La decisione impugnata, infatti, ha correttamente preso in esame, ai fini del vaglio della domanda di nullità del mutuo di scopo, la condotta dell’istituto di credito al momento della stipula del contratto, al fine di verificare l’esistenza del vizio di causa dedotto rispetto al momento genetico del negozio. Non assumeva rilievo, invece, ai fini della richiesta declaratoria di nullità del contratto per un vizio attinente alla sua causa, il successivo utilizzo delle somme erogate per scopi diversi, eventualmente con la complicità della banca, dato che una simile condotta poteva al più valere al fine di verificare le modalità di adempimento del contratto intervenuto fra le parti. In altri termini, per dirla con le parole utilizzate dall’ordinanza n. 24699/2017 di questa Corte, soltanto “l'eventualità di un accordo in ordine alla effettiva diversa destinazione della somma mutuata, se chiaramente espresso contestualmente alla stipula del mutuo, può incidere sulla causa del contratto che contempli il fine di destinazione”. 7. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, non era dato rinvenire agli atti la prova documentale dei finanziamenti all’importazione, come aveva accertato il C.T.U.. 8. Il motivo è inammissibile. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti dell’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; cfr. Cass. 18092/2020, Cass.13395/2018). Nel caso di specie la Corte d’appello non ha affatto attribuito agli appellanti oneri probatori che non competevano loro, in relazione alla dimostrazione dell’avvenuta stipula dei finanziamenti, ma, ben diversamente, ha valutato il materiale probatorio prodotto dall’istituto di credito mutuante ai fini della dimostrazione della conclusione dei contratti di mutuo e dell’esistenza del credito restitutorio. Si tratta di una valutazione di pertinenza del collegio dell’impugnazione che non può rivista, nel merito, in questa sede. 9. Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 cod. civ., in quanto il giudice di appello, pur avendo constatato che la banca aveva continuato a concedere credito a Sicom nonostante i suoi conti correnti presentassero un saldo negativo, ha erroneamente addossato ai fideiussori l’onere di un’ulteriore prova al fine di ottenere la liberazione dalla garanzia. 10. Il motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito(v. Cass. 23422/2016, Cass. 2524/2006). Non è necessario accertare, invece, che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori, con la conseguente necessità di correggere, sul punto (pag. 12), la sentenza impugnata exart. 384, comma 4, cod. proc. civ.. Nel caso di specie ricorre la dimostrazione del primo elemento, dato che il collegio di merito ha constatato che la banca aveva “continuato a concedere credito al debitore” (pag. 12), ma non del secondo, che non può essere evinto dalla mera esistenza di un saldo negativo. In vero, affinché si possa ritenere che le condizioni patrimoniali del debitore garantito conosciute dal creditore fossero divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, è necessario dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizionedel debitore che ingenerasse il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (Cass. 11772/2002) , condizione di diversa e ben più complessa consistenza dalla mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo. 11.Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei
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