CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente ai reati ex art. 136 e 256 d. Igs. 152 del 2006; rigetto del ricorso nel resto. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto) con sentenza del 21 aprile 2021 ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto del 26 novembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di arresto, relativamente ai reati unificati dalla continuazione di cui agli art. 269-136-137 e 256 d. Igs. 152 del 2006 perché nella sua qualità di amministratore della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esercitava attività di lavorazione e segagione delle pietre estratte da cava di calcare in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, allo scarico delle acque meteoriche e reflue industriali ed inoltre, gestiva la raccolta ed il successivo avvio allo smaltimento dei rifiuti della lavorazione della pietra in assenza di autorizzazione. Reati accertati il 28 febbraio 2017. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 269 d. Igs. 152 del 2006); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello con un ragionamento apodittico ha ritenuto la necessità per la ditta del ricorrente dell'autorizzazione unica ambientale, per le immissioni in atmosfera, sulla considerazione della sola potenzialità dello stabilimento a dar luogo a immissioni. Nel caso in giudizio, tuttavia, non si vede nell'ipotesi di installazione o trasferimento di un nuovo impianto (ipotesi prevista dall'art. 269, commi 1-7, d. Igs. 152 del 2006), ma nella modifica di uno stabilimento preesistente (ipotesi disciplinata dal comma 8, dell'art. 269, citato). Le eventuali immissioni della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", inoltre, non sono da considerare inquinanti. La ditta nasce come una cava regolarmente autorizzata e la disposizione applicabile al caso in giudizio è quella dell'art. 269, comma 8, d. Igs. 152 del 2006. Senza una modifica sostanziale sussiste l'ipotesi di deroga prevista dall'art. 268, comma 1, lettera m bis, d. Igs. 152/2006. L'impianto di segagione della pietra non ha comportato una variazione qualitativa delle emissioni né ha alterato le condizioni delle stesse, come pacificamente emerso in dibattimento. L'impianto è, anche, munito di un apposito sistema di abbattimento ad acqua, che impedisce la diffusione nell'atmosfera di polveri inquinanti; l'acqua viene riutilizzata nel ciclo una volta trattata e separata dalla frazione solida. Conseguentemente l'impianto non produce polveri (vedi la deposizione del Prof. D'Allura). Non era necessaria, pertanto, l'autorizzazione di cui all'art. 269, comma 8, d. Igs. 152 del 2006. Lo stesso teste di P.G. Bardaro ammetteva di non aver effettuato nessun accertamento sulle emissioni inquinanti, in quanto sfornito di strumenti e di specializzazione per i rilievi. 2. 2. Violazione di legge (art. 136 e 137 del d. Igs. 152 del 2006); carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Non esistono elementi di prova sull'effettuazione da parte dell'azienda di scarichi di acque reflue industriali; l'azienda non aveva necessità di autorizzazione sulla semplice considerazione che non effettuava scarichi di acque reflue industriali. Inequivocabili sul punto le dichiarazioni dei testi Mirizzi e D'Allura, che non sono state considerate. Il consulente D'Allura evidenziava nel suo elaborato l'insussistenza dell'obbligo dell'autorizzazione in quanto nessun inquinamento poteva risultare dalle acque utilizzate in azienda. L'impianto lavora solo pietra calcarea, materiale inerte che ove immesso nel sottosuolo non cagiona inquinamento; conseguentemente non siamo in presenza di acque reflue industriali. 2. 3. Violazione di legge (art. 256, d. Igs. 152 del 2006); carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I fanghi che residuano dalle lavorazioni delle pietre sono stati considerati dalla sentenza impugnata dei rifiuti, gestiti e smaltiti senza autorizzazione. Tuttavia, l'azienda produce fango costituito da acqua e inerte di calcare. Il fango essiccato viene affidato ad un'impresa autorizzata alla gestione di rifiuti. I fanghi possono essere riutilizzati (vedi testimonianza di Mirízzi) tanto che sono ceduti ad un'impresa che li commercializza. La ditta del ricorrente inoltre è la produttrice dei fanghi e il produttore, in quanto tale, non è sanzionabile con l'art. 256 d. Igs. 152 del 2006. 2. 4. Violazione di legge (art. 131 bis e 62 bis, cod. pen.). Assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello considera gravi le violazioni senza specificare perché. Invece, le attività della ditta in oggetto non hanno arrecato alcun danno all'ambiente lavorando materie prime naturali per sé non inquinanti (pietra). Le lavorazioni si svolgevano con presidi di sicurezza ambientale (abbattimento delle polveri con uso di acqua). La Corte di appello non ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche pur nella sussistenza degli elementi già visti per la particolare tenuità del fatto. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità. Inoltre, il ricorso richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 3. 1. La ditta del ricorrente era in possesso della sola autorizzazione per la coltivazione della cava (dal 1999 poi prorogata nel 2012) ma non dell'autorizzazione per la lavorazione del marmo e delle pietre e neanche dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera delle sostanze volatili della lavorazione dei marmi e delle pietre. All'atto del sopralluogo la P.G. accertava la presenza di una vasca di decantazione con fanghi derivanti dalla lavorazione del marmo e della pietra. Le sentenze di merito, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, hanno accertato come i fanghi (materiale fangoso di risulta) erano da considerare a tutti gli effetti rifiuti/tanto che gli stessi erano conferiti ad una ditta autorizzata allo smaltimento. Gli stessi non potevano essere considerati sottoprodotti in quanto erano sottoposti ad una successiva attività di trattamento ("I fanghi derivanti dal lavaggio di inerti provenienti da cava non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti solo quando rimangono all'interno del ciclo produttivo dell'estrazione e della connessa pulitura, mentre, quando si dia luogo ad una loro successiva e diversa attività di lavorazione, devono considerarsi rifiuti sottoposti alla disciplina generale circa il loro smaltimento, ammasso, deposito e discarica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la deroga alla disciplina generale sui rifiuti per il caso di fanghi e limi prodotti in fase di lavaggio degli inerti, ammassati unitamente a rifiuti eterogenei costituiti da oli, batterie, macchinari e calcestruzzo sul medesimo sito9". Sez. 3 - , Sentenza n. 29520 del 10/05/2019 Ud., dep. 08/07/2019, Rv. 276235 - 01). Infatti, i testi avevano riferito che nella ditta si lavoravano pietre da utilizzare quali pavimenti antichizzati. Inoltre, le decisioni di merito evidenziano che nessuna prova è stata fornita, dal ricorrente, sul riutilizzo in azienda dei 1/41-4-(1444<ri fanghi (quali sottoprodotti), tanto che gli stessi erano smaltiti come rifiuti con una ditta specializzata (come evidenziato dallo stesso consulente della difesa). Conseguentemente l'attività svolta dalla ditta del ricorrente non era autorizzata, limitandosi l'autorizzazione della Regione Puglia alla sola coltivazione della cava e non alla lavorazione del marmo e delle pietre. 3. 2. Per le emissioni in atmosfera la sentenza impugnata evidenzia come sussisteva la certezza delle emissioni (a prescindere dalla misurazione delle sostanze immesse nell'atmosfera, non necessaria per la configurabilità del reato) in considerazione della stessa predisposizione di un apposito impianto per contenerle; ne consegue che l'autorizzazione era necessaria ("Per la costruzione, localizzazione e gestione di un impianto che, anche in via potenziale, può dar luogo ad emissione inquinanti nell'aria occorre l'autorizzazione regionale, non essendo sufficiente l'esistenza di un idoneo sistema di depurazione ed abbattimento. Il controllo sulla rispondenza dei dispositivi tecnologici adottati alla necessità di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, è affidata alla P.A. e non all'interessato" Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 30/06/1993 Ud., dep. 23/07/1993, Rv. 195265 - 01). 4. Relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla particolare tenuità del fatto la sentenza impugnata, con motivazione adeguata rileva la gravità dei fatti e la loro durata nel tempo (per molti anni) quale elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nell'assenza di elementi favorevoli. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa, del resto, alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. (Sez. 2, n. 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena, per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, o nel minimo edittale, il diniego di riconoscimento delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione ([OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 44883 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627). Per la particolare tenuità del fatto la Corte di appello evidenzia, con motivazione adeguata, la reiterazione nel tempo delle condotte, da considerare gravi in relazione alla strutturazione del ciclo produttivo. Si tratta di una valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità in quanto motivata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre