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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19812/2026

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Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Numero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026– intimata –avverso la sentenza n. 1991/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, depositata il 22/3/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli una cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale le era stato chiesto ilpagamento di maggiori Ires, Irpef e Iva dovute per l’anno d’imposta2016.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, investita dell’appello della contribuente, accolse il gravameevidenziando che la detrazione dell’Iva sugli acquisti, negatadall’Ufficio, doveva invece riconoscersi in favore della società in quanto,benché il credito Iva, sorto nel 2014, non fosse stato esposto nelladichiarazione relativa al 2015, la contribuente aveva comunque datoprova documentale della sussistenza dei relativi requisiti sostanziali.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.5. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancatacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo i giudici d’appelloNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026annullato integralmente la cartella impugnata pur a fronte di unacontestazione della contribuente limitata al mancato riconoscimento delcredito Iva.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.13 d.lgs. n. 471 del 1997 poiché la sentenza impugnata ha annullatointegralmente la cartella impugnata disponendo implicitamente, qualeconseguenza del riconoscimento del contestato credito Iva, la nondebenza da parte della contribuente delle sanzioni e degli interessi,sebbene le une e gli altri dipendessero non già dall’insussistenza del dettocredito quanto, piuttosto, dalla mancata presentazione, per l’anno incontestazione, della dichiarazione in cui il credito doveva essere esposto.3. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati.Il dispositivo della sentenza impugnata – cui occorre principalmenteavere riguardo per stabilire se sussista o meno una violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 272/2024), di fattodedotta in entrambi i motivi ora in esame – è del seguente tenore:«accoglie l’appello.

Compensa le spese».Trattasi di un dispositivo formulato per relationem rispetto alcontenuto dell’atto di appello, sicché è a quest’ultimo che occorre riferirsiper stabilire quale sia il concreto contenuto decisorio della pronunciagiudiziale.Al riguardo è la stessa sentenza d’appello a chiarire, nella partededicata all’illustrazione dello svolgimento del processo, il perimetro delthema decidendum, affermando che «In particolare, il contribuentecontesta il mancato riconoscimento di un credito IVA di euro 60.360 qualecredito riveniente dall’an[n]o precedente ma non esposto in dichiarazioneper mera omissione».

E, del resto, tutta la decisione della Corte regionaleè incentrata sul menzionato tema, cioè sulla sussistenza o meno del dirittoNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026di detrazione dell’Iva sugli acquisti.

È dunque il solo riconoscimento deldetto credito Iva la conseguenza dell’accoglimento dell’appello qualedisposto dalla sentenza impugnata.Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base dell’affermazione,pur contenuta nella parte motiva della sentenza, per la quale «Inconclusione la cartella esattoriale deve essere annullata».

Alla luce diquanto fin qui detto, infatti, l’annullamento della cartella cui si riferisce ilGiudice d’appello è da intendersi parziale e riguarda solo quella partedell’atto con la quale è stato ripreso a tassazione l’importo costituenteoggetto della detrazione ritenuta indebita dall’Ufficio: conclusione, questa,cui si perviene anche sulla scia del costante insegnamento di questa Cortesecondo cui le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenza siintegrano tra loro e si interpretano l’una a mezzo dell’altra, fino anche asupplire alle omissioni del dispositivo, sempreché non sussista un totalecontrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. n. 2632/1984; Cass. n.17392/2004; Cass. n. 13513/2007; Cass. n. 15088/2015), contrasto chenella specie va sicuramente escluso.In definitiva può affermarsi che la sentenza di secondo grado nontocca né la pretesa fiscale relativa ai tributi diversi dall’Iva, né le sanzionie gli interessi, che, contrariamente a quanto dedotto dall’Agenziaricorrente, non hanno formato oggetto di alcuna statuizione, neppureimplicita, da parte della Corte campana.

Ne consegue l’insussistenza siadel dedotto vizio di extrapetizione, sia della lamentata violazione dell’art.13 d.lgs. n. 471 del 1997.4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 19d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata, nell’affermare chela detrazione dell’Iva è ammessa anche in assenza di operazioni attive, hanondimeno omesso di verificare quali fossero gli elementi che hanno resoimpossibile l’effettuazione di tali operazioni, ciò al fine di escludere cheNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’attività realizzata dalla società fosse da considerarsi come abusivamenterivolta ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.5. – Il motivo è infondato.5.1. – Deve osservarsi che, come più volte affermato da questa Corte,in tema di Iva, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquistidi beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l’effettivainerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra,tuttavia, il concreto svolgimento dell’attività di impresa: la detrazionedell’imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive,con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché, però,finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attivitàtipica (Cass. n. 18475/2016; Cass. n. 23994/2018).L’indirizzo è coerente col diritto unionale, come interpretato dallaCorte di giustizia dell’Unione europea.

Difatti, ha stabilito la Corteeuropea, chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, diiniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal finele prime spese di investimento deve essere considerato come soggettopassivo.

In quanto agisca come tale, egli ha quindi il diritto di detrarreimmediatamente l’Iva dovuta o pagata sulle spese d’investimentosostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che dannodiritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizioeffettivo della sua impresa (Corte giustizia, 28 febbraio 1996, in causaC-110/94, Inzo; Corte giustizia, 15 gennaio 1998, causa C-37/95,[OSCURATO:PERSONA]; Corte giustizia, 8 giugno 2000, causa C400/98, BrigitteBreitsohl; Corte giustizia, 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver).

Èdifatti l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo cheagisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’Iva e,quindi, della detrazione, mentre l’impiego dei beni o dei servizi, realeo anche previsto, determina soltanto l’entità della detrazione iniziale,nonché quella delle eventuali rettifiche (Corte giustizia, 28 febbraioNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/20262018, causa C-672/16, Imofloresmira -[OSCURATO:PERSONA] SA).Altrimenti, ammonisce la Corte, si determinerebbe una violazione delprincipio di neutralità dell’imposta, che comporterebbe disparitàingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano lamedesima attività.Non può tuttavia ritenersi sufficiente un’intenzione che si articoli sulpiano meramente soggettivo o dei propositi: occorre pur sempre chel’intenzione sia confermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnatada finalità fraudolente o abusive.

In particolare, ha chiarito sempre lagiurisprudenza unionale (ancora Corte giustizia, in causa C-672/16, cit.),sono sì irrilevanti i risultati dell’attività economica, di modo chesull’esistenza del diritto non è destinato a incidere il mancato utilizzo delbene, purché, però, il mancato utilizzo sia indipendente dalla volontà delsoggetto passivo che ha acquistato il bene.Occorre, quindi, in definitiva, ai fini dell’esercizio del diritto didetrazione: a) anzitutto, che il bene o il servizio acquistato, anche se nonimmediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessarioall’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica“programmata” in vista della successiva attuazione (in linea, Cass. n.5559/2019 nonché Cass. n. 3396/2020).

A tal fine la giurisprudenzaunionale fornisce utili parametri di riscontro come, ad esempio, la naturadel bene, il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto del bene ed il suouso effettivo, le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare iltemporaneo ostacolo all’impiego effettivo del bene (come la realizzazionedi interventi materiali volti a predisporre il bene od a conformarlo alleesigenze organizzative aziendali o la richiesta di autorizzazioni o permessinecessari all’utilizzo del bene), il confronto tra il concreto impiego del benee le modalità in cui viene invece normalmente esercitata l’attivitàeconomica (Corte giustizia, 22 marzo 2012, causa C-153/11, Klub ODD;Corte giustizia, 20 giugno 2013, causa C219/12, Fuchs); b) che ilNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026mancato utilizzo del bene sia poi determinato da cause indipendenti dallavolontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia(come ha fatto la Corte di giustizia, a proposito della decisione di unsoggetto passivo di non dare concreto inizio all’attività economica pereffetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi: Cortegiustizia, in causa C110/94, cit.; nello stesso senso Corte giustizia, 12novembre 2020, causa C-734/19, Soc.

ITH [OSCURATO:PERSONA]).5.2. – Orbene, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado si èanche da Cass. n. 25635/2022 – giacché, pur a fronte di quanto dedottodall’Ufficio circa il mancato compimento di operazioni attive, ha affermatoche la società contribuente ha come oggetto della propria attività socialela realizzazione di un campo polisportivo a Marigliano «i cui tempi dicompletamento sono compatibili con più anni di esercizio», ciò che rendeobiettivamente giustificabile, e non riconducibile ad alcun intentofraudolento, la mancata emissione di fatture attive nel tempo occorrenteper l’ultimazione della struttura.È così smentito per tabulas l’assunto della ricorrente secondo cui ilGiudice d’appello non avrebbe esaminato le ragioni che hannodeterminato la mancata realizzazione di operazioni attive.6. – Concludendo, il ricorso va rigettato, mentre nessunprovvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Numero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026– intimata –avverso la sentenza n. 1991/2023 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, depositata il 22/3/2023.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli una cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale le era stato chiesto ilpagamento di maggiori Ires, Irpef e Iva dovute per l’anno d’imposta2016.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, investita dell’appello della contribuente, accolse il gravameevidenziando che la detrazione dell’Iva sugli acquisti, negatadall’Ufficio, doveva invece riconoscersi in favore della società in quanto,benché il credito Iva, sorto nel 2014, non fosse stato esposto nelladichiarazione relativa al 2015, la contribuente aveva comunque datoprova documentale della sussistenza dei relativi requisiti sostanziali.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.5. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancatacorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo i giudici d’appelloNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026annullato integralmente la cartella impugnata pur a fronte di unacontestazione della contribuente limitata al mancato riconoscimento delcredito Iva.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.13 d.lgs. n. 471 del 1997 poiché la sentenza impugnata ha annullatointegralmente la cartella impugnata disponendo implicitamente, qualeconseguenza del riconoscimento del contestato credito Iva, la nondebenza da parte della contribuente delle sanzioni e degli interessi,sebbene le une e gli altri dipendessero non già dall’insussistenza del dettocredito quanto, piuttosto, dalla mancata presentazione, per l’anno incontestazione, della dichiarazione in cui il credito doveva essere esposto.3. – I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati congiuntamente, sono infondati.Il dispositivo della sentenza impugnata – cui occorre principalmenteavere riguardo per stabilire se sussista o meno una violazione del principiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 272/2024), di fattodedotta in entrambi i motivi ora in esame – è del seguente tenore:«accoglie l’appello. Compensa le spese».Trattasi di un dispositivo formulato per relationem rispetto alcontenuto dell’atto di appello, sicché è a quest’ultimo che occorre riferirsiper stabilire quale sia il concreto contenuto decisorio della pronunciagiudiziale.Al riguardo è la stessa sentenza d’appello a chiarire, nella partededicata all’illustrazione dello svolgimento del processo, il perimetro delthema decidendum, affermando che «In particolare, il contribuentecontesta il mancato riconoscimento di un credito IVA di euro 60.360 qualecredito riveniente dall’an[n]o precedente ma non esposto in dichiarazioneper mera omissione». E, del resto, tutta la decisione della Corte regionaleè incentrata sul menzionato tema, cioè sulla sussistenza o meno del dirittoNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026di detrazione dell’Iva sugli acquisti. È dunque il solo riconoscimento deldetto credito Iva la conseguenza dell’accoglimento dell’appello qualedisposto dalla sentenza impugnata.Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base dell’affermazione,pur contenuta nella parte motiva della sentenza, per la quale «Inconclusione la cartella esattoriale deve essere annullata». Alla luce diquanto fin qui detto, infatti, l’annullamento della cartella cui si riferisce ilGiudice d’appello è da intendersi parziale e riguarda solo quella partedell’atto con la quale è stato ripreso a tassazione l’importo costituenteoggetto della detrazione ritenuta indebita dall’Ufficio: conclusione, questa,cui si perviene anche sulla scia del costante insegnamento di questa Cortesecondo cui le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenza siintegrano tra loro e si interpretano l’una a mezzo dell’altra, fino anche asupplire alle omissioni del dispositivo, sempreché non sussista un totalecontrasto tra motivazione e dispositivo (Cass. n. 2632/1984; Cass. n.17392/2004; Cass. n. 13513/2007; Cass. n. 15088/2015), contrasto chenella specie va sicuramente escluso.In definitiva può affermarsi che la sentenza di secondo grado nontocca né la pretesa fiscale relativa ai tributi diversi dall’Iva, né le sanzionie gli interessi, che, contrariamente a quanto dedotto dall’Agenziaricorrente, non hanno formato oggetto di alcuna statuizione, neppureimplicita, da parte della Corte campana. Ne consegue l’insussistenza siadel dedotto vizio di extrapetizione, sia della lamentata violazione dell’art.13 d.lgs. n. 471 del 1997.4. – Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 19d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenza impugnata, nell’affermare chela detrazione dell’Iva è ammessa anche in assenza di operazioni attive, hanondimeno omesso di verificare quali fossero gli elementi che hanno resoimpossibile l’effettuazione di tali operazioni, ciò al fine di escludere cheNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026l’attività realizzata dalla società fosse da considerarsi come abusivamenterivolta ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.5. – Il motivo è infondato.5.1. – Deve osservarsi che, come più volte affermato da questa Corte,in tema di Iva, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquistidi beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l’effettivainerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra,tuttavia, il concreto svolgimento dell’attività di impresa: la detrazionedell’imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive,con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché, però,finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attivitàtipica (Cass. n. 18475/2016; Cass. n. 23994/2018).L’indirizzo è coerente col diritto unionale, come interpretato dallaCorte di giustizia dell’Unione europea. Difatti, ha stabilito la Corteeuropea, chi ha l’intenzione, confermata da elementi obiettivi, diiniziare in modo autonomo un’attività economica e sostiene a tal finele prime spese di investimento deve essere considerato come soggettopassivo. In quanto agisca come tale, egli ha quindi il diritto di detrarreimmediatamente l’Iva dovuta o pagata sulle spese d’investimentosostenute in vista delle operazioni che intende effettuare e che dannodiritto alla detrazione, senza dover aspettare l’inizio dell’esercizioeffettivo della sua impresa (Corte giustizia, 28 febbraio 1996, in causaC-110/94, Inzo; Corte giustizia, 15 gennaio 1998, causa C-37/95,[OSCURATO:PERSONA]; Corte giustizia, 8 giugno 2000, causa C400/98, BrigitteBreitsohl; Corte giustizia, 2 giugno 2016, causa C263/15, Lajver). Èdifatti l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo cheagisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’Iva e,quindi, della detrazione, mentre l’impiego dei beni o dei servizi, realeo anche previsto, determina soltanto l’entità della detrazione iniziale,nonché quella delle eventuali rettifiche (Corte giustizia, 28 febbraioNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/20262018, causa C-672/16, Imofloresmira -[OSCURATO:PERSONA] SA).Altrimenti, ammonisce la Corte, si determinerebbe una violazione delprincipio di neutralità dell’imposta, che comporterebbe disparitàingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano lamedesima attività.Non può tuttavia ritenersi sufficiente un’intenzione che si articoli sulpiano meramente soggettivo o dei propositi: occorre pur sempre chel’intenzione sia confermata da elementi oggettivi e non sia contrassegnatada finalità fraudolente o abusive. In particolare, ha chiarito sempre lagiurisprudenza unionale (ancora Corte giustizia, in causa C-672/16, cit.),sono sì irrilevanti i risultati dell’attività economica, di modo chesull’esistenza del diritto non è destinato a incidere il mancato utilizzo delbene, purché, però, il mancato utilizzo sia indipendente dalla volontà delsoggetto passivo che ha acquistato il bene.Occorre, quindi, in definitiva, ai fini dell’esercizio del diritto didetrazione: a) anzitutto, che il bene o il servizio acquistato, anche se nonimmediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessarioall’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica“programmata” in vista della successiva attuazione (in linea, Cass. n.5559/2019 nonché Cass. n. 3396/2020). A tal fine la giurisprudenzaunionale fornisce utili parametri di riscontro come, ad esempio, la naturadel bene, il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto del bene ed il suouso effettivo, le iniziative svolte dal soggetto passivo al fine di eliminare iltemporaneo ostacolo all’impiego effettivo del bene (come la realizzazionedi interventi materiali volti a predisporre il bene od a conformarlo alleesigenze organizzative aziendali o la richiesta di autorizzazioni o permessinecessari all’utilizzo del bene), il confronto tra il concreto impiego del benee le modalità in cui viene invece normalmente esercitata l’attivitàeconomica (Corte giustizia, 22 marzo 2012, causa C-153/11, Klub ODD;Corte giustizia, 20 giugno 2013, causa C219/12, Fuchs); b) che ilNumero registro generale 21966/2023Numero sezionale 4859/2026Numero di raccolta generale 19812/2026Data pubblicazione 15/06/2026mancato utilizzo del bene sia poi determinato da cause indipendenti dallavolontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia(come ha fatto la Corte di giustizia, a proposito della decisione di unsoggetto passivo di non dare concreto inizio all’attività economica pereffetto dei risultati di uno studio di fattibilità commissionato a terzi: Cortegiustizia, in causa C110/94, cit.; nello stesso senso Corte giustizia, 12novembre 2020, causa C-734/19, Soc. ITH [OSCURATO:PERSONA]).5.2. – Orbene, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado si èanche da Cass. n. 25635/2022 – giacché, pur a fronte di quanto dedottodall’Ufficio circa il mancato compimento di operazioni attive, ha affermatoche la società contribuente ha come oggetto della propria attività socialela realizzazione di un campo polisportivo a Marigliano «i cui tempi dicompletamento sono compatibili con più anni di esercizio», ciò che rendeobiettivamente giustificabile, e non riconducibile ad alcun intentofraudolento, la mancata emissione di fatture attive nel tempo occorrenteper l’ultimazione della struttura.È così smentito per tabulas l’assunto della ricorrente secondo cui ilGiudice d’appello non avrebbe esaminato le ragioni che hannodeterminato la mancata realizzazione di operazioni attive.6. – Concludendo, il ricorso va rigettato, mentre nessunprovvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida
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