CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 25689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erra e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tampelli;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 197/2020,depositata il 14/02/2020.Numero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art.378, primo comma, c.p.c., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaledott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto il rigetto del ricorso,conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Serra per parte ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per lacontroricorrente.1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto e ottenuto dal Tribunale diCremona un decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l. sulla base di una fattura di euro 158.100,00, quale acconto per lacostruzione di vasche e opere accessorie destinate a un impianto di biogasin Aviano.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto opposizione al decreto deducendo che, concontratto del 2010, aveva ottenuto l’appalto per la costruzione di unacentrale di biogas, da realizzarsi nel comune di Magliano e aveva affidatonel settembre del 2010 in sub-appalto a [OSCURATO:PERSONA] l’esecuzione dellevasche e delle strutture in cemento armato; che nel gennaio 2011 la sub-appaltatrice ha ultimato i lavori e l’opponente ha pagato il corrispettivopattuito; che nel febbraio 2012 sono emersi gravi difetti strutturali dellevasche di raccolta e che i vizi sono stati denunciati alla controparte; che lanon corretta esecuzione delle opere ha legittimato la sospensione delpagamento del corrispettivo d’appalto da parte del committente principalein favore dell’opponente; che l’opponente, prima del manifestarsi dei vizidelle opere effettuate a Magliano, aveva affidato in sub-appalto a Corradila realizzazione di sette vasche in cemento armato per la costruzione di unaltro impianto di biogas ad Aviano; che, anche in questo caso, si eranoverificate perdite d’acqua nelle tre vasche più piccole, e che l’opponenteNumero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026aveva quindi sospeso il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] del corrispettivo dieuro 158.100,00 di cui alla fattura n. 49/2012 emessa da [OSCURATO:PERSONA] qualeulteriore acconto per le strutture dell’impianto di Aviano; che l’opponenteha poi pagato euro 50.000,00 quale parziale pagamento della fattura.Ad avviso dell’opponente, i vizi delle vasche dell’impianto di Avianolegittimavano la sospensione del pagamento e la riduzione delcorrispettivo dovuto, in misura corrispondente alle spese che avrebberodovuto essere sostenute per l’eliminazione dei vizi; inoltre, controparte siera resa inadempiente nell’esecuzione delle opere della centrale diMagliano, il che dava luogo alla riduzione del prezzo dovuto perl’esecuzione delle opere in sub-appalto, prezzo che, essendo già statocorrisposto, dovrà essere restituito in misura corrispondente alle spesenecessarie per l’eliminazione dei vizi.[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, chiesto al Tribunale di Cremona di revocare ildecreto ingiuntivo, dichiarando che niente era dovuto a controparte; in viariconvenzionale di dichiarare che controparte era inadempiente alcontratto di sub-appalto per la realizzazione delle vasche e delle strutturedestinate alla centrale di Magliano; di dichiarare che il prezzo di talecontratto di sub-appalto di euro 250.000, già corrisposto, doveva essereridotto in misura pari alle spese che dovranno essere sostenute perl’eliminazione dei vizi, indicati in euro 157.600,00; di condannarecontroparte a restituire all’opponente tale importo e a risarcire i danniindicati in euro 232.000,00; di dichiarare che controparte erainadempiente al contratto di sub-appalto per la realizzazione delle vaschee delle strutture della centrale di Aviano e che il prezzo di tale contratto, dieuro 510.000,00, doveva essere ridotto in misura parti alle spese chedovranno essere sostenute per l’eliminazione dei vizi, pari ad euro120.000; di dichiarare che il credito di controparte per i lavori indicatinella fattura ammontavano a euro 108.100,00, credito da compensare coni controcrediti dell’opponente.Numero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026L’opposta si è costituita e ha eccepito che non vi poteva esserecompensazione tra il credito ingiunto e le richieste riferite al cantiere diMagliano, regolato da un altro contratto e i cui lavori erano staticonsegnati e pagati due anni prima dopo le relative verifiche e i collaudi;per quanto concerneva il cantiere di Aviano, in relazione al quale era stataemessa la fattura di acconto oggetto della domanda monitoria, il contrattoprevedeva che l’opposta realizzasse dodici vasche, in quanto gli impiantierano due adiacenti, e durante l’esecuzione del contratto l’opponenteaveva ritenuto di ridurre le opere a sette vasche; l’opposta aveva fattopresente la necessità di un adeguamento dei prezzi che considerasse ilmancato guadagno della parte della commessa non più realizzabile, ossiail secondo impianto; effettuate le prove di tenuta idraulica delle settevasche si era evidenziata una limitata perdita in una sola vasca e l’oppostaaveva risolto immediatamente il problema, così che non era giustificato ilmancato pagamento della fattura. L’opposta ha quindi chiesto diconcedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, limitandol’esecuzione alla somma di euro 108.100,00, di dichiarare inammissibili ledomande riconvenzionali di controparte riferite al diverso e separatocontratto di Magliano, di rigettare l’opposizione e di confermare il decretoingiuntivo; in via riconvenzionale l’opposta ha chiesto di accertare chel’opponente aveva ridotto il sub-appalto a un solo impianto, recedendoquindi parzialmente da quanto stabilito nel contratto originario e,conseguentemente, di condannare l’opponente a corrispondere il mancatoguadagno ai sensi dell’art. 1671 c.c.In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l’opponente hadichiarato che l’opposta non era intervenuta per porre rimedio ai vizirelativi al cantiere di Aviano e che era quindi stata costretta, dopo averlaripetutamente sollecitata a intervenire e dopo che la propria committenteaveva chiesto l’allontanamento dell’opposta in ragione delle reiterateviolazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, aNumero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026dichiarare la risoluzione del contratto d’appalto con lettera del 31 gennaio2013.2. Con la sentenza n. 412/2016, il Tribunale di Cremona ha dichiaratol’inammissibilità delle domande riconvenzionali dell’opponente conriferimento al cantiere di Magliano; ha ritenuto inesistenti i vizi allegatidalla parte opponente relativi al cantiere di Aviano ovvero che per quelliaccertati era mancata la prova dei costi sostenuti per il ripristino; haritenuto che per le opere non eseguite non era stato richiesto ilpagamento con la fattura oggetto del ricorso monitorio; ha quindi ritenutopienamente dovuta la somma di euro 108.100,00. Quanto alla domanda,fatta valere dall’opposta, di condanna al pagamento dell’indennizzo perrecesso unilaterale dal contratto d’appalto, il Tribunale di Cremona ne haaffermata l’ammissibilità in quanto proposta a seguito dell’avversadomanda riconvenzionale di accertamento dell’inadempimento al contrattod’appalto e dell’esistenza di vizi e difetti dell’opera; ha ritenuto poi ladomanda fondata nei limiti dell’indennizzabilità per il mancato guadagno.Il Tribunale ha quindi respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo e, datoresidua somma di euro 108.100,00; ha condannato, altresì, [OSCURATO:PERSONA] pagamento della somma di euro 30.000,00 a titolo di indennità ai sensidell’art. 1671 c.c.; ha infine dichiarato l’inammissibilità delle domandericonvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] relative al cantiere di Magliano.3. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n.197/2020 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionaleproposta dall’opponente in relazione ai lavori eseguiti presso il cantiere diMagliano; ha confermato l’insussistenza di vizi e difetti dell’opera eseguitanel cantiere di Aviano; ha confermato l’ammissibilità delle domandericonvenzionali dell’opposta, trattandosi di domanda correttamenteammessa in via di reconventio reconventionis perché introdotta inNumero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026conseguenza delle riconvenzionali di parte opponente e fondatasull’identico titolo già appartenente al giudizio, ossia il contratto di appaltodel cantiere di Aviano; ha confermato, infine, la fondatezza della domandadi condanna al pagamento dell’indennizzo, in quanto la mancataesecuzione dei lavori affidati all’opposta era giustificatadall’inadempimento dell’appellante all’obbligazione di pagamento.4. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inconcordato preventivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma,c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista della pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in quattro motivi.1) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi:a) il primo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio in relazione al n. 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.; la Corted’appello ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo di gravame inquanto i vizi delle opere non sarebbero stati ritenuti sussistenti dalconsulente tecnico d’ufficio; dall’elaborato peritale, al contrario, risulta chei vizi delle opere erano esistenti e che sono stati eliminati dalla ricorrente;b) il secondo motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio in relazione al n. 5, comma 1, dell’art. 360 c.p.c.; dopo la notificadel decreto ingiuntivo, la controparte non ha ultimato i lavori relativi alprimo modulo dell’impianto e, in particolare, non ha eseguito ilrivestimento esterno in lamiera grecata e le scossaline, lavori che, alcontrario di quanto ha ritenuto la Corte d’appello, sono compresi nelcorrispettivo oggetto della fattura.Numero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026I motivi sono inammissibili. Come ha evidenziato il Pubblico Ministero nellesue conclusioni scritte, si è di fronte alla cosiddetta doppia conforme di cuiall’art. 348-ter, comma 5 c.p.c., applicabile ratione temporis poiché ilgiudizio d’appello è iniziato nel 2016. La ricorrente in memoria contesta laconclusione del Pubblico Ministero, che ha sottolineato come in ricorso nonsiano state indicate le ragioni di fatto poste a base rispettivamente delladecisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sonotra loro diverse (v. al riguardo Cass., n. 26934/2023), in quanto ilTribunale di Cremona avrebbe respinto le censure, ritenendo non che i viziriscontrati dal consulente tecnico d’ufficio non fossero esistenti, ma chePower Green non avrebbe fornito la prova del costo sostenuto perl’eliminazione dei vizi riscontrati, cosicché le ragioni di fatto addotte daigiudici di primo e di secondo grado per disattendere le censure dellaricorrente sarebbero tra loro diverse. La ricorrente, pertanto, haevidenziato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle duedecisioni di merito non nel ricorso, ma soltanto in memoria e quindi taliconsiderazioni non possono essere prese in considerazione da questaCorte. La memoria depositata prima dell’udienza ai sensi dell’art. 378c.p.c. non può infatti integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichéassolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi diimpugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa,compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio dilegittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr.in tal senso, ex multis, Cass. n. 8949/2023).2) Il terzo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 36,167 e 645 c.p.c., principio di proponibilità nel giudizio di opposizione daparte dell’opposto delle sole domande riconvenzionali che sonoconseguenza delle domande ed eccezioni dell’opponente e non di quelleche traggono origine dal titolo dedotto in giudizio: la Corte d’appello haritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale di controparte diNumero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026condanna della ricorrente al pagamento dell’indennizzo ai sensi dell’art.1671 c.c., domanda che sarebbe stata correttamente introdotta inconseguenza delle riconvenzionali della ricorrente, anch’esse fondatesull’identico titolo già appartenente al giudizio ai sensi dell’art. 36 c.p.c.,ossia il contratto di appalto del cantiere di Aviano; tale affermazione dellaCorte d’appello si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte dicassazione, secondo cui solo l’opponente nella sua sostanziale posizione diconvenuto può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’oppostoche, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporredomande diverse da quelle fatte valere con l’ingiunzione, principioderogabile solo quando, per effetto di una riconvenzionale dell’opponente,la parte opposta venga a trovarsi in una posizione processuale diconvenuto; l’eventuale reconventio reconventionis deve essereconseguenza della riconvenzionale proposta dall’opponente e non èsufficiente l’identità di titolo di cui all’art. 36 c.p.c.; nel caso in esame ladomanda riconvenzionale di controparte attiene al riconoscimentodell’indennizzo per l’asserito intervenuto recesso della ricorrente ed èquindi domanda che non ha a che fare con le domande della ricorrente,che attengono ai vizi delle opere eseguite e al minor corrispettivo dovutoall’impresa per tali vizi; la domanda riconvenzionale non è quindiconseguenza delle domande svolte dalla ricorrente e postula un autonomotema di indagine e un diverso petitum.Il motivo è infondato. La ricorrente richiama l’orientamento tradizionale diquesta Corte, secondo il quale l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogoad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertarela fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume laposizione sostanziale di attore, mentre solo l’opponente, che assume laposizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il dirittoazionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti afondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi diNumero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026tale diritto e può proporre domanda riconvenzionale. Di conseguenza ilconvenuto opposto, proprio in quanto riveste la posizione sostanziale diricorso monitorio; l’unica eccezione sussiste nel caso in cui, per effetto didomanda riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga atrovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al qualenon può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova e più ampiapretesa della controparte, mediante la proposizione di reconventioreconventionis. In questo caso tale domanda deve dipendere dal titolodedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo dieccezione o di domanda riconvenzionale (vedere per tutte Cass. n.5415/2019).Da ultimo, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte intema di ius variandi (cfr. in particolare le pronunce delle Sezioni Unite n.12310/2015 e n. 22404/2018), si è riconosciuto al convenuto opposto lostesso ius variandi che compete all’attore formale. In particolare, lapronuncia n. 9633/2022 ha ritenuto ammissibile la domanda nuovaformulata dal convenuto opposto, anche nel caso in cui l’opponente si sialimitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo,qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanzialededotta in giudizio, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva ladifferenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avutadi mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e sia comunque connessaper incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando ilricorso al simultaneus processus (v. anche Cass. n. 27183/2023 e Cass. n.32933/2023). La pronuncia delle Sezioni Unite n. 26727/2024 ha chiaritoche, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto oppostopuò proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamentedepositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento delricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbiaNumero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato aproporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, cosicché nonè più sostenibile, dunque, una lettura restrittiva del ruolo dell’opposto, chepuò non solo proporre domande reattive, ma anche domande cherientrano nell'area sostanziale sottesa alla domanda originaria e ciò anchenella prima udienza e nella memoria di cui al sesto comma dell’art. 183c.p.c.Considerato che l’orientamento di questa Corte è ormai chiaramenteorientato nella direzione di un ampliamento delle facoltà difensivedell’opposto, nell’ottica di parificarne la posizione all’attore nel giudizioordinario, si deve concludere che correttamente la Corte d’appello haqualificato la domanda della società creditrice opposta quale ammissibilereconventio reconventionis, trattandosi di domanda attinente al rapportodi dare/avere con la controparte che trova origine e causa nello stessorapporto contrattuale e dipende dallo stesso contratto fatto valeredall’opposta. L’opponente ha infatti ampliato il thema decidendum dellafase monitoria, avente ad oggetto la sola domanda di pagamento dellafattura azionata, deducendo l’esistenza di vizi ed incompletezze dell’opera,chiedendo la riduzione del prezzo del contratto e la compensazione conl’eventuale residuo credito dell’opposta e la condanna di quest’ultima arestituire la dedotta eccedenza. A fronte di tale nuova richiesta appareconsequenziale, poiché ha natura di reazione difensiva, la domandaproposta dall’opposta, volta a far valere un ulteriore controcredito basatosullo stesso contratto e liquidabile dal giudice e non azionabile con ilricorso monitorio in quanto privo dei requisiti di cui all’art. 633 c.p.c.Come ha puntualizzato il Pubblico Ministero nelle sua conclusioni, l’oppostaha fatto valere detta domanda nella comparsa di risposta, quando il themadecidendum non si era ancora cristallizzato e il simultaneus processus sigiustifica quindi, sia sotto il profilo del diritto di difesa, in ragione dellaconseguenzialità come sopra accertata, sia dei principi di economiaNumero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026processuale e ragionevole durata del processo, rilevandosi come ilcontraddittorio su detta domanda si sia svolto regolarmente nei tempiprevisti dalla legge, sia per la fissazione del thema decidendum che perl’istruttoria, i cui esiti il Tribunale ha valorizzato ai fini dell’accoglimentonel merito della pretesa dell’opposta.3) Il quarto motivo contesta omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio in relazione al n. 5, comma 1, dell’art 360 c.p.c.: la Corted’appello ha accolto la domanda riconvenzionale di pagamentodell’indennizzo, ritenendo che non sussistano i presupposti per larisoluzione del contratto da inadempimento della sub-appaltatrice e che lamancata ultimazione dei lavori sarebbe giustificata dall’inadempimentodella ricorrente; la Corte non ha così considerato che controparte è stataallontanata dal cantiere dal coordinatore della sicurezza e dalla propriacommittente per l’inosservanza degli obblighi sulla sicurezza nei luoghi dilavoro.Il motivo è inammissibile. La ricorrente ancora denuncia il vizio di omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio, invocando il n. 5 dell’art. 360c.p.c., questa volta per non avere considerato l’allontanamento dalcantiere di controparte da parte del coordinatore della sicurezza e dellapropria committente. Come si è già supra detto, trova applicazione ladisposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 348-ter c.p.c., applicabileratione temporis alla fattispecie, con conseguente inammissibilità delmotivo.II. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 27565/2020Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 25689/2026Data pubblicazione 22/09/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) eaccessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Secondacivile, in data 26 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA]