CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 27183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22593/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] arl, quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] spa per atto di fusione, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Atene 31 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] del Cile 8 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- Nonché contro Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3441/2019 depositata il22/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con decreto ingiuntivo n. 18303/2008 il Tribunale di Roma intimò alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. il pagamento in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. della somma di euro 46.199,00, corrisposta al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] a seguito di escussione della garanzia fideiussoria a prima richiesta, n. 166-09-6014764, rilasciata alla [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un finanziamento da quest’ultima ottenuto ai sensi della legge n. 488/1992. Avverso tale decreto propose opposizione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., assumendo che nulla era dovuto al Ministero per il contratto di garanzia azionato nel procedimento monitorio e quindi che il credito vantato dall’opposta era infondato, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituì la [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’infondatezza dell’opposizione ed evidenziando: i) di aver stipulato due contratti fideiussorii con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., in favore del Ministero, a garanzia di due distinti finanziamenti, n. 166-09- 6014764 e n. 166-09-6014765; ii) di aver erroneamente indicato nel ricorso la polizza n. 166-09-6014764, anziché la n. 166-09- 6014765, effettivamente escussa per euro 46.199,00. In subordine, propose domanda di condanna del Ministero alla restituzione della somma versata, chiedendone l’autorizzazione alla chiamata in causa. Il Ministero rimaneva contumace. Il Tribunale adìto, con sentenza n. 21884/2012, dopo aver rilevato l’errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] per aver azionato, in sede monitoria, un titolo diverso da quello sulla base del quale aveva compiuto il pagamento al Ministero, ha revocato il decreto n. 18303/2008 e accolto la domanda di regresso formulata dalla compagnia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., con conseguente condanna di quest’ultima al rimborso di euro 46.199,00. Secondo il giudice di primo grado, dagli atti di causa risultava pienamente dovuto e legittimo il pagamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] al Ministero, a seguito di escussione della fideiussione di cui polizza n. 166-09-6014765, per cui, a norma dell’art. 1950 c.c., la compagnia aveva diritto a rivalersi sulla garantita. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] proponeva a ppello, dolendosi della violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il Tribunale si era pronunciato su un titolo giuridico diverso da quello azionato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede monitoria. La compagnia, costituendosi in giudizio, chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero e la conferma integrale della sentenza di primo grado. Disposta la richiesta integrazione, si costituiva anche il Ministero deducendo il proprio difetto di interesse e chiedendo l’integrale rigetto dell’impugnativa. La Corte d’appello di Roma con la sentenza n. 3441/2019, pubblicata in data 23 maggio 2019, accoglieva il gravame, dichiarando la nullità del capo di condanna della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., perché il Tribunale era incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo deciso su “un rapporto giuridico del tutto distinto rispetto a quello azionato in sede di ricorso monitorio”. 3.Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA]. a r.l., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., propone ora ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: 4.1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di considerare che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la correzione del numero della polizza fideiussoria azionata in sede monitoria costituiva una emendatio libelli e, in quanto tale, il Tribunale decidendo su di essa non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 4.2.Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della decisione della corte di merito per “omessa pronuncia su una domanda di merito che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”. Si duole che la Corte di appello non abbia deciso sulla domanda di condanna del Ministero riproposta in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA] ex art. 346 c.p.c. 5.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connesso, sono infondati. Come le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, hanno avuto modo di affermare, la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo ( petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in quanto attinente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l’allungamento dei tempi processuali ( v. Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12310). Si è altresì precisato che la emendatio libelli è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove “il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all ’ opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (cfr.) (Cass., Sez. I, Ord., 2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n. 9633). Ebbene nella specie la modifica del titolo del diritto di credito indicato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo integra una non consentita mutatio libelli, dovendo essere considerat a domanda ‘nuova’. In base a lla documentazione depositata dalle parti nel corso del giudizio di primo grado il giudice dell’appello ha infatti ha motivatamente ritenuto che il Tribunale abbia pronunciato su un rapporto giuridico diversod a quello azionato in sede monitoria (cfr. pag. 5 e 6 sentenza impugnata), e che al Tribunale fosse precluso l’esame della polizza fideiussoria n. 166-09-6014765, indicata in comparsa di costituzione dalla compagnia, atteso che la pretesa azionata nel giudizio di opposizionedivergeva da quella fatta valere in sede monitoria, attenendo ad una diversa situazione giuridica. 6.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna l a società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., che liquida in complessivi euro 5.800,00 di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norm