CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 32553/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.606/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], CRISA' GIUSEPPA, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 894/2023 depositata il 17/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 894 del 2023 della Corte di appello di Messina esponendo, per quanto qui ancora di utilità, che: - l’architetto [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto, nei loro confronti, un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali afferenti alla costruzione di un’opera edile; - si erano opposti controdeducendo che gli inadempimenti contrattuali del professionista li avevano costretti dapprima a subire procedimento penale in uno a un sequestro preventivo del cantiere, con condanna in primo grado e proscioglimento per prescrizione in appello, e, poi, a rivolgersi ad altri professionisti per il completamento dell’opera superando le criticità dovute alle inadempienze suddette; - il Tribunale aveva revocato l’ingiunzione escludendo il diritto al compenso professionale, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale degli opposti deducenti, condannato l’architetto al risarcimento dei liquidati danni; - la Corte di appello aveva affermato l’intervenuto giudicato sulla domanda risarcitoria non oggetto d’impugnazione, e, in parziale riforma della decisione di prime cure, accolto la domanda di pagamento del compenso nella misura determinata con accertamento peritale officioso; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; le parti hanno depositato memorie. Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo l’esame di un fatto decisivo e discusso rappresentato dalla gravità della condotta del professionista, che , per un verso , non si era accertato dell’insistenza dell’opera in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e, per altro verso , si era limitato a una semplice richiesta dalla competente Soprintendenza all’esito della quale era stato emesso un mero parere favorevole, laddove il sequestro preventivo del cantiere era terminato solo nell’aprile 2007 e non nel luglio 2005 come affermato dal Collegio di secondo grado che lo aveva quindi sottovalutato come sussistente per soli 42 giorni, il tutto fermo rimanendo che, come risultato accertato, l’architetto non aveva redatto, in particolare, lo stato di avanzamento dei lavori, la necessaria contabilità, la certificazione di fine lavori e di esecuzione a regola d’arte, la certificazione inerente all’ordine dei lavori, il computo metrico estimativo; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto afferenti, in particolare, alle obbligazioni del direttore dei lavori, responsabile di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Considerato che: il primo motivo di ricorso è inammissibile; la censura: - menziona una data di dissequestro diversa dagli accertamenti fattuali della Corte territoriale senza neppure indicare da quale documento obliterato sarebbe dimostrata; - non si misura con la ragione decisoria che invece, esaminato il mancato rilascio del [OSCURATO:PERSONA] della Soprintendenza, originante il processo penale (pagg. 3 e seguenti della sentenza in questa sede gravata) e le singole inadempienze ulteriori imputate (v. in specie a pag. 10 dello stesso provvedimento), è stata formulata dal Collegio di seconde cure nel senso che il compenso spettava limitatamente all’opera prestata, potendo negarsi del tutto il diritto allo stesso solo nel caso d’inadempimento determinante l’irrealizzabilità del progetto (seguente pag. 12); il secondo motivo è inammissibile; la censura si limita a richiamare orientamenti giurisprudenziali senza misurarsi con la ragione decisoria della Corte distrettuale secondo cui, fermo il diritto al risarcimento del liquidato danno cagionato dalle accertate inadempienze del professionista, essendosi poi l’opera realizzata spettava per converso il diritto al compenso, come anticipato, limitatamente all’opera professionale prestata e parzialmente utile; spese del presente giudizio di legittimità secondo soccombenza, con liquidazione anche di quelle della fase interinale come da memoria e relativa documentazione tempestivamente prodotta (Cass., 14/03/2024, n. 6792) nei termini di cui all’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, con la richiesta distrazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del controricorrente, liquidate, per il giudizio di legittimità, in euro 5.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, e, per la fase d’inibitoria in appello, in euro 3.000,00, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, al competente ufficio di merito, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di co