CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25426/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generaledello Stato– ricorrente –Numero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026controSTANLEYBET MALTA Limited– intimata –avverso la sentenza n. 2459/1/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado del Lazio, depositata il 13/4/2025.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l’attività diraccolta scommesse con sede all’estero, impugnò dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Roma un avviso di accertamentocon il quale le era stato contestato il mancato versamento dell’impostaunica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l’anno 2015,quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un CDT (CentroTrasmissione Dati), operante per conto del bookmaker privo diconcessione, e le erano state irrogate le relative sanzioni.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso limitatamente allaquantificazione del tributo, rilevando in particolare che il metodoforfettario di determinazione della base imponibile invocato dall’Ufficio,quello di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, eraapplicabile, in virtù della modifica normativa recata dall’art. 1, comma926, lett. d), legge n. 208 del 2015, solo dal 1° gennaio 2016, restandopertanto escluso dal suo ambito applicativo l’anno d’imposta cui siriferiva l’avviso impugnato.Numero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/20263. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,investita dell’appello principale del bookmaker e di quello incidentaledell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, respinse entrambi i gravami,evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che laconclusione raggiunta dalla CTP in punto di quantificazione dell’impostanon era scalfita dalle contestazioni dell’Ufficio.4. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle dogane e deimonopoli ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un motivo,ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.5. – [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.6. – Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380-bis c.p.c., in data 26 marzo 2026, in considerazione dellamanifesta infondatezza del suo unico motivo, la ricorrente, con attodepositato in data 28 aprile 2026, ha chiesto la decisione del ricorso, equindi, ai sensi degli artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c., è stata dispostala trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1,comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014 nonché dell’art. 1, comma926, legge n. 208 del 2015 e dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011,poiché la sentenza impugnata, pur ritenendo applicabile il metodoinduttivo di determinazione dell’imponibile di cui all’art. 1, comma 644,lett. g), legge n. 190 del 2014, ha erroneamente affermato che lanormativa nella specie operante esclude la possibilità di determinarel’imposta con metodi induttivi. La ricorrente sostiene inoltre che la Corteregionale ha errato nell’applicare, in relazione all’anno d’imposta 2015, ilmetodo normativo di calcolo dell’imponibile e dell’imposta unica sullescommesse, dovuta dagli operatori non collegati al totalizzatorenazionale, che non abbiano aderito alla procedura di regolarizzazioneNumero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026prevista nel 2015, disapplicando la disciplina prevista dall’art. 1, comma643, legge n. 190 del 2014, riproposta dall’art. 1, comma 926, legge n.208 del 2015. Secondo la ricorrente la base imponibile dell’imposta dovutaper il 2015 era stata correttamente determinata in via induttiva ai sensidell’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, secondo il qualel’imposta va applicata su un imponibile forfetario coincidente con il triplodella media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicatol’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatorenazionale per il periodo d’imposta antecedente a quello di riferimento conl’aliquota massima prevista dall’art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1 d.lgs. n.504 del 1998; il precedente criterio di calcolo, previsto dall’art. 24, comma10, d.l. n. 98 del 2011, non poteva ritenersi applicabile, in forza di quantodisposto dalla legge n. 208 del 2015, all’anno d’imposta 2015, e ciò perchéla norma contenuta nella menzionata legge, che aveva riaperto i terminidella procedura di emersione, doveva intendersi applicabileesclusivamente ai soggetti che, non essendosi regolarizzati nel 2015, loavevano fatto nel 2016; pertanto, i soggetti – come la contribuente – chenon si erano regolarizzati né nel 2015 né nel 2016, non potevano avvalersidella proroga del termine iniziale di decorrenza del meccanismo del triplodella media provinciale.3. – Il motivo, che si articola in più censure, è, in parte, inammissibile,e, in parte, infondato.3.1. – La ricorrente muove dall’assunto che la Corte regionale avrebberigettato il proprio appello incidentale sulla base di una ragione(l’inapplicabilità del metodo induttivo di calcolo dell’imponibile,indipendentemente dal reperimento o meno di documentazione analiticautile per l’accertamento) che è diversa da quella che aveva portato il primoGiudice all’accoglimento parziale del ricorso della contribuente(l’inapplicabilità ratione temporis del metodo induttivo previsto dall’art. 1,comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014) e che comunque èNumero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026contraddittoria, avendo lo stesso Giudice d’appello ritenuto nella specieapplicabile l’art. 1, comma 644, cit., che appunto contempla un metododi tipo induttivo per il calcolo della base imponibile del tributo di cuitrattasi.Tale assunto è erroneo giacché la sentenza impugnata affermachiaramente che «l’appello incidentale non riesce a scalfire la correttezzadella conclusione raggiunta sul punto dalla CTP», rendendo così palesel’assenza di qualsivoglia divergenza tra la soluzione del primo Giudice equella della Corte regionale in punto di quantificazione dell’imposta. Ladoglianza al riguardo formulata dalla ricorrente non coglie, dunque, laratio decidendi del provvedimento impugnato.Inoltre, sebbene nella sentenza d’appello si affermi che «nessunospazio può esservi […] per determinare l’imposta con metodi induttivi»,deve ragionevolmente ritenersi, alla luce del complesso delleargomentazioni a chiusura delle quali si pone l’affermazione testériportata, che il riferimento ai “metodi induttivi” costituisca un merorefuso, volendo in realtà il Giudice riferirsi ai metodi analitici. Al punto 12.4della pronuncia impugnata si sostiene, infatti, che il criterio diquantificazione dell’imponibile di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), leggen. 190 del 2014 (che è proprio un criterio induttivo-forfettario) si applica«a prescindere dal fatto che sia o meno possibile reperire documentazioneanalitica valida ai fini dell’accertamento».È certo vero che tale ultima osservazione del Giudice d’appello non ècorretta, avendo questa Corte già chiarito che la determinazionedell’imposta su di un imponibile forfetario quale previsto dal citato comma644, non esclude la prova contraria da parte del contribuente circal’effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite leesigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacitàcontributiva e di imparzialità dell’azione amministrativa (Cass. n.7673/2025; v. anche Cass. n. 9346/2026); ma è anche vero che essa siNumero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026pone come mero obiter dictum, che non incide sul nucleo fondamentaledella decisione (che sta nell’imposizione all’Ufficio di ricalcolare l’impostacon il criterio forfettario di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011),e che comunque l’Ufficio non ha nemmeno interesse a confutare, avendolo stesso chiarito che, in mancanza di documentazione utile ad unaricostruzione analitica dell’imponibile, questo va necessariamentedeterminato con metodo forfettario.3.2. – Quanto all’ulteriore doglianza, quella concernente l’ambitotemporale e soggettivo di applicazione del metodo forfettario previstodall’art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, vanno svolte le seguenticonsiderazioni.Questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare che in temadi imposta unica sulle scommesse, la determinazione dell’imposta su diun imponibile forfetario, coincidente con il triplo della media della raccoltaeffettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta,desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale dell’Agenzia delledogane e dei monopoli per il periodo d’imposta antecedente a quello diriferimento, con l’aliquota massima stabilita dall’art. 4, comma 1, lett. b),n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998, prevista dall’art. 1, comma 644, lett. g),legge n. 190 del 2014, si applica a tutti i soggetti, non collegati altotalizzatore nazionale, che non aderiscono al regime di regolarizzazioneprevisto dall’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014, ovvero che, puravendo aderito, ne sono decaduti, e ciò a decorrere dal 1° gennaio 2016,termine così prorogato dall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015,essendo per i precedenti periodi d’imposta applicabile, anche per i soggettinon regolarizzati, il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011(Cass. n. 5924/2026).Numero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026Appare peraltro opportuno, stante il carattere relativamente recentedella pronuncia appena richiamata, ripercorrere qui di seguito i principalisnodi argomentativi attraverso cui la Corte è giunta a tale approdoermeneutico.L’art. 1, comma 643, legge n. 190 del 2014 disponeva in origine che:«In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...] a decorreredal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, checomunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per contoproprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati altotalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, inconsiderazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l’offerente e che ilcontratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentementeregolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare lapropria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015i soggetti inoltrano all’Agenzia delle dogane e dei monopoli [...] unadichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione conla domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testounico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, [...] conil contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro10.000, da compensare in sede di versamento anche solo della prima ratadi cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolaredell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cuiall'alinea […]; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno disottoscrizione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse [...]; d)l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione deldisciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmettealla questura territorialmente competente le domande. pervenute, nonchéla documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescrittiNumero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamentodell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quellodel 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza perl'accertamento, determinata con le modalità previste dall’articolo 24,comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo esenza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo chescadono, rispettivamente, il 31 marzo e il 30 novembre 2015; f) gli atti diaccertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre2014 perdono effetto a condizione che l’imposta versata per laregolarizzazione, con riguardo al periodo d'imposta oggetto degli attimedesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con lapresentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto diraccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza,nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta dellescommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degliraccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio deltitolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovverodi mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e).Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusuradell’esercizio…».Si tratta di disposizioni dirette alla regolarizzazione, a decorrere dal 1°gennaio 2015, della posizione dei «soggetti attivi alla data del 30 ottobre2014 che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia,per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza esserecollegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e deimonopoli».Numero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026Il comma 644 del medesimo art. 1 legge n. 190 del 2014 ha poidisciplinato la posizione dei «soggetti di cui al comma 643 che nonaderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643»ovvero dei soggetti «che, pur avendo aderito a tale regime, ne sonodecaduti». Riguardo a tali soggetti lo stesso comma 644, ferma«l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 4-bis, della legge 13dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni» (ossia le sanzionipenali previste per l’esercizio abusivo di attività di giuoco o discommessa), ha imposto una pluralità di obblighi e divieti (in materia diantiriciclaggio, di obblighi di identificazione, di oneri e responsabilità intema di privacy, di divieto di raccolta per eventi non inseriti nel palinsestodell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e di scommesse che consentonovincite superiori a euro 10.000, in tema di misure di contrasto allaludopatia, etc.).In particolare, il comma 644, lett. g), sempre nella sua versioneoriginaria, ha previsto che «l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operantesul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero dialtro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L’impostasi applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della mediadella raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il puntodi raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per ilperiodo d’imposta antecedente a quello di riferimento, nonché conl’aliquota massima stabilita dall’articolo 4, comma 1, lettera b), numero3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di impostadecorrenti dal 1º gennaio 2015 non si applica conseguentemente ladisposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111».Numero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026L’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 111 del 2011, che disciplinava le modalità di calcolodell’imposta unica nel caso di operazioni non collegate al totalizzatorenazionale gestito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, stabiliva, nellaversione ratione temporis applicabile, che: «Nel caso di scommessecomunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso disottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici osulle scommesse, l’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentalicomunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emergel’ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovveroquando il contribuente si oppone all’accesso o non da seguito agli inviti eai questionari disposti dagli uffici, l’Ufficio dell’amministrazione autonomadei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibileutilizzando la raccolta media della provincia, ove è ubicato il punto digioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati neltotalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell’imposta unical’ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l’aliquota massimaprevista per ciascuna tipologia di scommessa dall’art. 4 del decretolegislativo 23 dicembre 1998, n. 504».Il criterio di calcolo previsto da detta disposizione non si sarebbedovuto più applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015, dopo l’entrata invigore dell’art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014.Come ha già osservato questa Corte, il complesso delle disposizioniintrodotte dai citati commi 643 e 644 dell’art. 1 legge n. 190 del 2014,nasce dall’esigenza di porre rimedio a un ampio contenzioso che si era inprecedenza generato riguardo alla possibilità di operare in Italia da partedi primari bookmaker e gestori di case di gioco stabiliti in altri paesidell’Unione che agivano nel mercato italiano tramite l’intermediazione dinumerose agenzie denominate “centri di trasmissione dati” (CTD) cheNumero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026offrono i loro servizi in locali aperti al pubblico in cui mettono adisposizione degli scommettitori l’accesso telematico al server delbookmaker estero, al di fuori, dunque, del collegamento al totalizzatorenazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Cass. n.25989/2022).Successivamente, tuttavia, l’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015(legge di stabilità 2016) ha previsto che: «Ai soggetti indicati dall’articolo1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hannoaderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cuial medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaroin Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senzaessere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore èl’offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia econseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, èconsentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, aiquali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alle letterea) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015»sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5gennaio 2016»; b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»; c) alle letteree) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituitadalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalleseguenti: «31 marzo»; d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1ºgennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»».Il nuovo art. 1, comma 644, legge n. 190 del 2014, come modificatodall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, risulta ora così formulatonella parte che qui interessa: «Nei riguardi dei soggetti di cui al commaNumero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimocomma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito atale regime, ne sono decaduti, ferma restando l’applicazione di quantoprevisto dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze diordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fascesociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti: [….] g) l’imposta unica dicui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolaredi ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre giococon vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italiacollegatovi telematicamente. L’imposta si applica su di un imponibileforfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nellaprovincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta, desunta dai datiregistrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d’imposta antecedentea quello di riferimento, nonché con l’aliquota massima stabilita dall’articolo4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1º gennaio 2016 non siapplica conseguentemente la disposizione di cui all’articolo 24, comma 10,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111».La disposizione di cui all’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015 ha,dunque, prorogato i termini originariamente fissati dalla legge n. 190 del2014 e, in particolare, quello indicato dall’art. 1, comma 644, lett. g),legge n. 190 del 2014; quest’ultima norma, infatti, nel prevedere che peri periodi d’imposta, non oggetto di regolarizzazione, l’imposta dovuta deveessere computata su un imponibile forfetario coincidente con il triplo dellamedia della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o ilpunto di raccolta, era originariamente applicabile, per espressaprevisione, a partire dal 1° gennaio 2015; a seguito della proroga stabilitadall’art. 1, comma 926, legge n. 208 del 2015, invece, la medesimaNumero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026disposizione risulta applicabile dal 1° gennaio 2016, senza alcunalimitazione (v. anche Cass. n. 15716/2025).Ed invero, trattandosi di proroga, è evidente che le nuove modalità dideterminazione dell’imposta si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016nei confronti di tutti i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,a prescindere da quando hanno iniziato la propria attività eindipendentemente dalla loro adesione alla regolarizzazione entro il nuovotermine del 31 gennaio 2016, previsto dall’art. 1, comma 643, lett. a),legge n. 190 del 2014, come modificato sempre dall’art. 1, comma 926,legge n. 208 del 2015.Per i precedenti periodi d’imposta, quindi, continua ad essereapplicato, anche per i soggetti che non hanno aderito alla regolarizzazione,il metodo di calcolo di cui all’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.La tesi della ricorrente, secondo cui, in relazione all’anno d’imposta2015, la perdurante applicazione del metodo di determinazionedell’imponibile di cui all’art. 24, comma 10, cit. sarebbe condizionataall’adesione del soggetto interessato, sia pure entro il termine prorogato,alla procedura di regolarizzazione, è priva di qualsivoglia riscontro neltesto normativo, né essa può dirsi aderente ad una supposta ratio legis,essendo stato l’intento del legislatore della novella del 2015 non già quellodi favorire, con un più vantaggioso metodo di calcolo forfettariodell’imponibile, l’operatore che si fosse regolarizzato entro il nuovotermine del 31 gennaio 2016, ma quello, più semplicemente, di spostarein avanti di un anno tanto il termine ultimo per la regolarizzazione, quantoquello iniziale di operatività del nuovo metodo di determinazionedell’imposta nei confronti dei soggetti non regolarizzati.Poiché nella specie si discute dell’anno 2015, l’imposta va appuntocalcolata secondo il precedente metodo previsto dall’art. 24, comma 10,cit.Numero registro generale 22902/2025Numero sezionale 5699/2026Numero di raccolta generale 25426/2026Data pubblicazione 16/09/2026La Corte regionale ha fatto buon governo degli enunciati principi,avendo ritenuto applicabile al caso in esame, in linea con la decisione delprimo Giudice, il precedente metodo di calcolo, previsto dall’art. 24,comma 10, d.l. n. 98 del 2011.4. – Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimentodeve essere adottato in ordine alle spese del presente giudizio dilegittimità, stante l’assenza di attività difensiva della contribuente. Ai sensidel terzo comma dell’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente va altresìcondannata al pagamento della somma di cui al comma quarto dell’art.96 c.p.c. nella misura quantificata in dispositivo (sulla possibilità didisporre la condanna in favore della cassa delle ammende prevista dalterzo comma dell’art. 380-bis cit. anche a carico di ente pubblico v. Cass.n. 15354/2024). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare l’importodi euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida