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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 11391/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., tutte in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 3936/2024 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 19.12.2024, N.R.G. 2931/2023;Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte da StefanoTalevi e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1324 e 1344 cod.civ. il licenziamento loro intimato per cessazione di attività da [OSCURATO:PERSONA].r.l. con comunicazione del 9.8.2019 ricevuta in data 30.8.2019 all’esito di unaprocedura di licenziamento collettivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dedotto che non vi era stata unacessazione dell’attività aziendale, ma il subentro di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aIndustria [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 cod. civ.2.

La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha riformato tale sentenzarigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

La Corte territoriale ha rilevato la mancata allegazione e prova di un fattodecisivo, costituito dall’anteriorità del trasferimento di azienda rispetto allicenziamento ed ha ritenuto indimostrato l’assunto dei lavoratori.4.

In particolare, il giudice di appello ha ritenuto dirimente la mancatadeduzione, da parte dei ricorrenti, dell’epoca in cui sarebbe concretamenteavvenuta la cessione ed ha evidenziato che i lavoratori assunti da [OSCURATO:SOCIETA] (20 su43) erano entrati a far parte di detta società dopo l’avvio della procedura dilicenziamento collettivo (avvenuto in data 19.2.2019), per la maggior parte inepoca successiva al licenziamento, e comunque tra il 2019 e il 2021.5.

Ha rilevato che il contratto di affitto con la [OSCURATO:PERSONA] risale al13.1.2020 ed ha ritenuto indimostrata l’identità delle macchine e dellecommesse transitate presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6.

Ha pertanto escluso che il licenziamento fosse nullo per frode alla legge.7.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/20268. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito concontroricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2112 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale ritenuto dirimente la mancata provadell’anteriorità del trasferimento di azienda rispetto al licenziamento.Evidenzia che i lavoratori ricorrenti non si erano limitati ad invocarel’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. nei confronti della società cessionaria, maavevano impugnato il licenziamento anche nei confronti della società cedente,deducendo che la cessazione dell’attività non si era mai realizzata.2.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2112 e 2555 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso il trasferimento di aziendaper il mancato passaggio di tutti i beni aziendali e di tutti i dipendenti.Sostiene che ai fini del trasferimento di azienda è sufficiente il trasferimentodi alcuni beni, purché nel loro complesso permanga un residuo di organizzazioneche ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successivaintegrazione da parte del cessionario; richiama i principi espressi da Cass. n.3627/1996 e da Cass. n. 9575/2016.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delprincipio di non contestazione di agli artt. 115 e 416 cod. proc. civ.Evidenzia che erano rimaste incontestate le circostanze relative allaprosecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della stessa attività svolta daIndustria [OSCURATO:SOCIETA]. presso i medesimi locali, al transito del personale senzasoluzione di continuità, al mantenimento degli stessi indirizzi di posta elettronicada parte dei dipendenti, all’utilizzazione degli stessi macchinari e all’identità dellecommesse.Sostiene pertanto che se fosse stato correttamente applicato il principio dinon contestazione sarebbe emerso il trasferimento di azienda.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/20264.

Con il quarto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale reso una motivazione apparente.Critica la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda volta adaccertare la nullità del licenziamento in quanto intimato in frode alla legge, senzaformulare passaggi logico motivazionali a fondamento della suddetta decisione.5.

Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2112 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ.Lamenta l’erronea applicazione dell’art. 2112 cod. civ., in quanto l’attivitànon era cessata, ma era proseguita a tutti gli effetti con la cessionaria.6.

Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ.Sostiene che il capo della sentenza di primo grado riguardantel’accertamento dell’anteriorità del trasferimento di azienda rispetto allicenziamento collettivo è passato in giudicato, non essendo stato censurato coni motivi di appello.7.

I motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loroconnessione logica e giuridica, sono infondati.Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la Corte territoriale datocontezza delle ragioni per le quali ha escluso la sussistenza di una frode allalegge.La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che il contratto di affitto con laproprietà [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 13.1.2020, e dunque ad un periodo di granlunga successivo a quello del licenziamento, che non vi era prova dell’identitàdelle macchine da stampa transitate alla [OSCURATO:SOCIETA]., né della continuità dellecommesse; ha inoltre evidenziato che solo 20 dei 43 dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati assunti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in un arco di tempo trasettembre 2019 a gennaio 2021.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/2026La Corte territoriale ha dunque analizzato gli elementi dedotti dai lavoratoriper sostenere che la cessazione dell’attività aziendale non era effettiva, in quantoera intervenuta una cessione di azienda.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la fattispecie deltrasferimento di azienda regolata dall’art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte incui, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia soltanto lasostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumentotecnico-giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione dellecondizioni per l’operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestionedel complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia lacontinuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati ilcomplesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa e l’oggetto diquest’ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l’impiego delmedesimo personale e l’utilizzo dei medesimi beni aziendali, indipendentementedallo strumento tecnico-giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolocontrattuale diretto tra cedente e cessionario (Cass. n. 12771/2012, Cass. n.26808/2018 e Cass. n. 23242/2023).E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha escluso lasussistenza di una cessione di azienda in quanto ha ritenuto indimostrati l’utilizzoda parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. degli stessi macchinari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e la continuità delle commesse, ha valorizzato le circostanze che il contratto diaffitto con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era stato stipulato in data 13.1.2020(“periodo di gran lunga successivo a quello dell’intimato licenziamento”) e chesolo 20 dei 43 dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA]., in un arco di tempo tra settembre 2019 a gennaio 2021.Nel prospettare che erano incontestate le circostanze relative allaprosecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della stessa attività svolta daIndustria [OSCURATO:SOCIETA]. presso i medesimi locali, al transito del personale senzasoluzione di continuità, al mantenimento degli stessi indirizzi di posta elettronicada parte dei dipendenti, all’utilizzazione degli stessi macchinari e all’identità dellecommesse, le censure fanno leva su elementi che non risultano dalla sentenzaimpugnata e dunque sollecitano un nuovo giudizio di merito.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/2026Va infatti rammentato che spetta al giudice del merito apprezzare,nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore diuna condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).

Talevalutazione è invece estranea al giudizio di legittimità.Inoltre la statuizione del Tribunale riguardante l’accertamento dell’anterioritàdel trasferimento di azienda non risulta dalla sentenza impugnata, ed il ricorsosul punto non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ, in quantoriporta solo uno stralcio della sentenza di primo grado, secondo cui era avvenutoil passaggio del personale e dei clienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA].r.l., che aveva iniziato ad operare partendo da zero quando la prima procedevaal licenziamento collettivo (e dalla sentenza impugnata risulta che le societàappellanti hanno censurato tale passaggio motivazionale sostenendo che [OSCURATO:SOCIETA] operava con propri dipendenti già prima della chiusura di [OSCURATO:SOCIETA]., così devolvendo al giudice di appello la cognizione su talequestione).8.

Il ricorso va pertanto rigettato.9.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.10.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per le parti ricorrenti, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmenterigettata, se dovuto.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., tutte in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 3936/2024 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 19.12.2024, N.R.G. 2931/2023;Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.02.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di Roma, in accoglimento delle domande proposte da StefanoTalevi e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato nullo ai sensi degli artt. 1324 e 1344 cod.civ. il licenziamento loro intimato per cessazione di attività da [OSCURATO:PERSONA].r.l. con comunicazione del 9.8.2019 ricevuta in data 30.8.2019 all’esito di unaprocedura di licenziamento collettivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano dedotto che non vi era stata unacessazione dell’attività aziendale, ma il subentro di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aIndustria [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 cod. civ.2. La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha riformato tale sentenzarigettando le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte territoriale ha rilevato la mancata allegazione e prova di un fattodecisivo, costituito dall’anteriorità del trasferimento di azienda rispetto allicenziamento ed ha ritenuto indimostrato l’assunto dei lavoratori.4. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto dirimente la mancatadeduzione, da parte dei ricorrenti, dell’epoca in cui sarebbe concretamenteavvenuta la cessione ed ha evidenziato che i lavoratori assunti da [OSCURATO:SOCIETA] (20 su43) erano entrati a far parte di detta società dopo l’avvio della procedura dilicenziamento collettivo (avvenuto in data 19.2.2019), per la maggior parte inepoca successiva al licenziamento, e comunque tra il 2019 e il 2021.5. Ha rilevato che il contratto di affitto con la [OSCURATO:PERSONA] risale al13.1.2020 ed ha ritenuto indimostrata l’identità delle macchine e dellecommesse transitate presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.6. Ha pertanto escluso che il licenziamento fosse nullo per frode alla legge.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/20268. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito concontroricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2112 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ., per avere la Corte territoriale ritenuto dirimente la mancata provadell’anteriorità del trasferimento di azienda rispetto al licenziamento.Evidenzia che i lavoratori ricorrenti non si erano limitati ad invocarel’applicazione dell’art. 2112 cod. civ. nei confronti della società cessionaria, maavevano impugnato il licenziamento anche nei confronti della società cedente,deducendo che la cessazione dell’attività non si era mai realizzata.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2112 e 2555 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso il trasferimento di aziendaper il mancato passaggio di tutti i beni aziendali e di tutti i dipendenti.Sostiene che ai fini del trasferimento di azienda è sufficiente il trasferimentodi alcuni beni, purché nel loro complesso permanga un residuo di organizzazioneche ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure con la successivaintegrazione da parte del cessionario; richiama i principi espressi da Cass. n.3627/1996 e da Cass. n. 9575/2016.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delprincipio di non contestazione di agli artt. 115 e 416 cod. proc. civ.Evidenzia che erano rimaste incontestate le circostanze relative allaprosecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della stessa attività svolta daIndustria [OSCURATO:SOCIETA]. presso i medesimi locali, al transito del personale senzasoluzione di continuità, al mantenimento degli stessi indirizzi di posta elettronicada parte dei dipendenti, all’utilizzazione degli stessi macchinari e all’identità dellecommesse.Sostiene pertanto che se fosse stato correttamente applicato il principio dinon contestazione sarebbe emerso il trasferimento di azienda.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/20264. Con il quarto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale reso una motivazione apparente.Critica la sentenza impugnata per avere rigettato la domanda volta adaccertare la nullità del licenziamento in quanto intimato in frode alla legge, senzaformulare passaggi logico motivazionali a fondamento della suddetta decisione.5. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2112 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ.Lamenta l’erronea applicazione dell’art. 2112 cod. civ., in quanto l’attivitànon era cessata, ma era proseguita a tutti gli effetti con la cessionaria.6. Con il sesto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc.civ.Sostiene che il capo della sentenza di primo grado riguardantel’accertamento dell’anteriorità del trasferimento di azienda rispetto allicenziamento collettivo è passato in giudicato, non essendo stato censurato coni motivi di appello.7. I motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loroconnessione logica e giuridica, sono infondati.Non sussiste l’apparenza della motivazione, avendo la Corte territoriale datocontezza delle ragioni per le quali ha escluso la sussistenza di una frode allalegge.La sentenza impugnata ha infatti evidenziato che il contratto di affitto con laproprietà [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 13.1.2020, e dunque ad un periodo di granlunga successivo a quello del licenziamento, che non vi era prova dell’identitàdelle macchine da stampa transitate alla [OSCURATO:SOCIETA]., né della continuità dellecommesse; ha inoltre evidenziato che solo 20 dei 43 dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati assunti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in un arco di tempo trasettembre 2019 a gennaio 2021.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/2026La Corte territoriale ha dunque analizzato gli elementi dedotti dai lavoratoriper sostenere che la cessazione dell’attività aziendale non era effettiva, in quantoera intervenuta una cessione di azienda.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la fattispecie deltrasferimento di azienda regolata dall’art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte incui, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia soltanto lasostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumentotecnico-giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione dellecondizioni per l’operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestionedel complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia lacontinuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati ilcomplesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa e l’oggetto diquest’ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l’impiego delmedesimo personale e l’utilizzo dei medesimi beni aziendali, indipendentementedallo strumento tecnico-giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolocontrattuale diretto tra cedente e cessionario (Cass. n. 12771/2012, Cass. n.26808/2018 e Cass. n. 23242/2023).E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha escluso lasussistenza di una cessione di azienda in quanto ha ritenuto indimostrati l’utilizzoda parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. degli stessi macchinari di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e la continuità delle commesse, ha valorizzato le circostanze che il contratto diaffitto con la proprietà di [OSCURATO:PERSONA] era stato stipulato in data 13.1.2020(“periodo di gran lunga successivo a quello dell’intimato licenziamento”) e chesolo 20 dei 43 dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erano stati assunti da [OSCURATO:SOCIETA]., in un arco di tempo tra settembre 2019 a gennaio 2021.Nel prospettare che erano incontestate le circostanze relative allaprosecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della stessa attività svolta daIndustria [OSCURATO:SOCIETA]. presso i medesimi locali, al transito del personale senzasoluzione di continuità, al mantenimento degli stessi indirizzi di posta elettronicada parte dei dipendenti, all’utilizzazione degli stessi macchinari e all’identità dellecommesse, le censure fanno leva su elementi che non risultano dalla sentenzaimpugnata e dunque sollecitano un nuovo giudizio di merito.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/2026Va infatti rammentato che spetta al giudice del merito apprezzare,nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore diuna condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019). Talevalutazione è invece estranea al giudizio di legittimità.Inoltre la statuizione del Tribunale riguardante l’accertamento dell’anterioritàdel trasferimento di azienda non risulta dalla sentenza impugnata, ed il ricorsosul punto non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ, in quantoriporta solo uno stralcio della sentenza di primo grado, secondo cui era avvenutoil passaggio del personale e dei clienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA].r.l., che aveva iniziato ad operare partendo da zero quando la prima procedevaal licenziamento collettivo (e dalla sentenza impugnata risulta che le societàappellanti hanno censurato tale passaggio motivazionale sostenendo che [OSCURATO:SOCIETA] operava con propri dipendenti già prima della chiusura di [OSCURATO:SOCIETA]., così devolvendo al giudice di appello la cognizione su talequestione).8. Il ricorso va pertanto rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per le parti ricorrenti, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmenterigettata, se dovuto.Numero registro generale 9142/2025Numero sezionale 966/2026Numero di raccolta generale 11391/2026Data pubblicazione 27/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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