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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2016

Cassazione n. 23242/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20758/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende -ricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n.48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8084/2015 depositata il 09/03/2016, R.G. n. 1805/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] conven iva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e Gamma s.r.l. chiedendo: a) accertarsi il diritto al superiore inquadramento nel livello B1 del c.c.n.l. applicabile e condannarsi le convenute al pagamento delle connesse differenze retributive nonché alle differenze tra la retribuzione relativa a un rapporto a tempo pieno e quella relativa al rapporto a tempo parziale, asseritamente impostole dalla parte datoriale a decorrere dal 19 ottobre 2005; b) accertarsi la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intim ato con decorrenza dal 1 settembre 2007 con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna alla indennità risarcitoria ed alla regolarizzazione previdenziale; c) accertarsi la violazione dell’art. 2087 c.c. con condanna al danno biologico nella misura da stimarsi a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio ed al danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa;

1.1. la domanda nei confronti di Gamma 3000 s.r.l. era formulata sull’assunto dell’intervenuto trasferimento di azienda da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., originaria datrice di lavoro, e della sostanziale continuità dell’attività aziendale da parte di Gamma 3000 s.r.l., circostanze alla stregua delle quali il licenziamento intimato per cessazione di attività dalla prima società risultava ingiustificato;

2. il giudice di primo grado dichiarava la illegittimità del licenziamento condannando Gamma 3000 s.r.l. a riassumere la ricorrente nel termine di tre giorni e a corrisponderle un’indennità pari a 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, corrispondente al livello B/2 con orario a tempo parziale;

3. la Corte di appello di Roma, pronunziando sul ricorso di Gamma 3000 s.r.l. e sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], previa riunione degli stessi , in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la giuridica continuità del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Gamma 3000 s.r.l. ordinando per l’effetto il ripristino del rapporto; ha condannato la detta società al risarcimento del danno equitativamente determinato in € 30.000,00 oltre accessori dalla data della pronunzia al saldo;

3.1. la Corte di appello ha ritenuto che tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Gamma 3000 s.r.l. era intervenuto un trasferimento di azienda con passaggio della Scarciolla alle dipendenze di quest’ultima società ed affermato, in conseguenza, la nullità del licenziamento in quanto non intimato dal soggetto effettivo datore di lavoro; secondo il giudice di appello il difetto di un valido atto di recesso comportava la continuità giuridica del rapporto di lavoro con la società Gamma 3000 e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno secondo i criteri ordinari; tale danno, tenuto conto della contenuta anzianità di servizio della lavoratrice e della proposta di assunzione formulata alla Scarciolla dalla società Gamma3000 il 21 dicembre 2007, ancorché non perfezionata, era equitativamente determinato nella misura di € 30.000,00;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Gamma 3000 s.r.l. sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cessata Edigamma nonché [OSCURATO:PERSONA], quale ultimo liquidatore della società, non hanno svolto attività difensiva;

5. Gamma 3000 ha depositato memoria; Considerato che

1. preliminarmente si dà atto che la causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata ad altro relatore in conseguenza del pensionamento dell’originario relatore; in relazione ai singoli motivi di ricorso si osserva che:

2. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 cod. civ, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistenti i presupposti per la configurabilità di una cessione di azienda; ciò in contrasto con le emergenze probatorie ed in assenza di un atto scritto di cessione;

3. con il secondo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., dell’art. 3 l. n. 604 /1966 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere affermato la inesistenza del licenziamento in quanto intimato da soggetto privo del relativo potere; invoca a fondamento le deduzioni formulate con il primo motivo di ricorso in punto di inconfigurabilità, nella concreta vicenda, di una cessione di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.;

4. con il terzo motivo parte ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8.l. n. 604/1966 e dell’art. 18 l. n. 300/1970 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio dolendosi dell’applicazione della tutela reintegratoria in luogo di quella obbligatoria; rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] si era posta in liquidazione volontaria solo nel febbraio 2008 e quindi in epoca successiva al licenziamento; sostiene che, al più, la cessione di azienda, in relazione alle riviste per le quali lavorava la ricorrente, era configurabile in relazione al altra società e che pertanto sussisteva illegittimità del licenziamento al quale connettere la tutela obbligatoria;

5. con il quarto motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli 1223, 1225, 1226 cod. civ. e omesso esame di fatto controverso e decisivo, censurando la statuizione di condanna al risarcimento del danno; denunzia che la Corte di merito, pur riconoscendo rilevante la proposta di assunzione formulata alla Scarciolla da Gamma s.r.l. 3000 nel dicembre 2007, non aveva tratto da tanto le dovute conseguenze; sostiene che ai fini della determinazione equitativa del danno, non poteva più venire in considerazione la retribuzione netta corrisposta da Edigamma s.r.l., corrispondente al trattamento offerto da Gamma 3000 s.r.l. ed evidenzia che il rifiuto opposto alla proposta dalla lavoratrice configurava concorso colposo della creditrice nella realizzazione del maggior danno;

6. con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art. 2112, comma 4 cod. civ. e nullità del licenziamento, che assume in frode alla legge (in quanto destinato ad occultare la cessione dell’attività dall’una all’altra società);

7. i primi tre motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti;

7.1. preliminarmente si rileva la inammissibilità della denunzia di viziodi cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. , formulata in tutti e tre i motivi in esame;

7.2. per costante giurisprudenza di questa Corte , è istituzionalmente rimesso al giudice di merito la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 cod. civ., con valutazione che ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.

Cass. n. 20422/ 2012 , Cass. n. 5117 / 2012 , Cass. n. 1821/ 2013 , Cass. n. 2151 / 2013 , Cass. n. 24262 / 2013 , Cass. n. 10925/2014, Cass. n. 27238/ 2014 , Cass. n. 22688 / 2014; Cass. n. 25382 /2017, Cass. n. 2315/2020, Cass. n. 6649/2020, Cass. n. 7364/2021);

7.3. nello specifico la revisione dell’accertamento di fatto alla base della ritenuta configurabilità di una vicenda traslativa, rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., risulta preclusa ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ. dalla esistenza sul punto di doppia conforme ,non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base dellasentenza di primo grado e dimostrato che esse erano diverse da quelle alla base della sentenza di appello, come suo onere (Cass. n. 26774/ 2019, Cass.n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014);

7.4. la denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto è infondata in quanto la verifica del ricorrere di una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. è stata ancorata a corretti parametri normativi, conformi al consolidato indirizzo del giudice di legittimità; secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art.2112 cod. civ. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico- giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia lacontinuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di talecontinuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario(Cass. n. 12771/2012, Cass. n. 26808/2018), restando quindi irrilevante la dedotta insussistenza di un atto scritto di cessione;

7.5. quanto sopra osservato in punto di configurabilità nello specifico di una ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’art.2112 cod. civ., comporta la correttezza in diritto della qualificazione, in termini di inesistenza, del licenziamento intimato alla Scarciolla con decorrenza dal 1 settembre 2007 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., all’epoca non più datrice di lavoro e quindi priva del relativo potere di estinguere il rapporto di lavoro;

8. il quarto motivo del ricorso principale è infondato;

8.1. premesso che la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (v.

Cass. n. 1529/2010, n. 13153/ 2017), si rileva che nella presente fattispecie non è dato ravvisare alcuna delle ipotesi sopra descritte; il giudice di merito ha correttamente ancorato il danno risarcibile alla misura della retribuzione mensile spettante ed ha inoltre tenuto in espressa considerazione la esistenza di una proposta di assunzione non accettata dalla lavoratrice con implicita valutazione della condotta concorrente della stessa nella produzione del danno in coerenza con il parametro dell’art. 1227 cod. civ.;

9. l’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile; la sentenza impugnata non ha affrontato il tema, i mplicante accertamento di fatto, dell’essere il licenziamento stato intimato in frode alla legge con l’intento di occultare il trasferimento di azienda; in conseguenza, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass.20694/2018, 15430/2018, 23675/2013); in ogni caso,è dirimente la considerazione che l’accertamento del giudice di merito in ordine all’insussistenza all’epoca in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del potere di recedere dal rapporto in oggetto e l’affermata continuità del rapporto di lavoro con la società cessionaria, rendono privo di concreto rilievo, al fine della tutela in concreto esperibile, l’eventuale intento in frode alla legge del licenziamento intimato da un soggetto privo del relativo potere;

10. la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo; il residuo, liquidato per l’intero come in dispositivo, è posto a carico della società ricorrente principale;

11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa per un terzo le spese di lite che liquida per l’intero in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura al 15% e accessori come per legge. [OSCURATO:PERSONA] 3000 s.r.l.alla rifusione a controparte dei residui 2/3.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20758/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 13 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende -ricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n.48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 8084/2015 depositata il 09/03/2016, R.G. n. 1805/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] conven iva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e Gamma s.r.l. chiedendo: a) accertarsi il diritto al superiore inquadramento nel livello B1 del c.c.n.l. applicabile e condannarsi le convenute al pagamento delle connesse differenze retributive nonché alle differenze tra la retribuzione relativa a un rapporto a tempo pieno e quella relativa al rapporto a tempo parziale, asseritamente impostole dalla parte datoriale a decorrere dal 19 ottobre 2005; b) accertarsi la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intim ato con decorrenza dal 1 settembre 2007 con ordine di reintegra nel posto di lavoro e condanna alla indennità risarcitoria ed alla regolarizzazione previdenziale; c) accertarsi la violazione dell’art. 2087 c.c. con condanna al danno biologico nella misura da stimarsi a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio ed al danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa; 1.1. la domanda nei confronti di Gamma 3000 s.r.l. era formulata sull’assunto dell’intervenuto trasferimento di azienda da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., originaria datrice di lavoro, e della sostanziale continuità dell’attività aziendale da parte di Gamma 3000 s.r.l., circostanze alla stregua delle quali il licenziamento intimato per cessazione di attività dalla prima società risultava ingiustificato; 2. il giudice di primo grado dichiarava la illegittimità del licenziamento condannando Gamma 3000 s.r.l. a riassumere la ricorrente nel termine di tre giorni e a corrisponderle un’indennità pari a 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, corrispondente al livello B/2 con orario a tempo parziale; 3. la Corte di appello di Roma, pronunziando sul ricorso di Gamma 3000 s.r.l. e sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], previa riunione degli stessi , in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la giuridica continuità del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Gamma 3000 s.r.l. ordinando per l’effetto il ripristino del rapporto; ha condannato la detta società al risarcimento del danno equitativamente determinato in € 30.000,00 oltre accessori dalla data della pronunzia al saldo; 3.1. la Corte di appello ha ritenuto che tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Gamma 3000 s.r.l. era intervenuto un trasferimento di azienda con passaggio della Scarciolla alle dipendenze di quest’ultima società ed affermato, in conseguenza, la nullità del licenziamento in quanto non intimato dal soggetto effettivo datore di lavoro; secondo il giudice di appello il difetto di un valido atto di recesso comportava la continuità giuridica del rapporto di lavoro con la società Gamma 3000 e la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno secondo i criteri ordinari; tale danno, tenuto conto della contenuta anzianità di servizio della lavoratrice e della proposta di assunzione formulata alla Scarciolla dalla società Gamma3000 il 21 dicembre 2007, ancorché non perfezionata, era equitativamente determinato nella misura di € 30.000,00; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Gamma 3000 s.r.l. sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali soci della cessata Edigamma nonché [OSCURATO:PERSONA], quale ultimo liquidatore della società, non hanno svolto attività difensiva; 5. Gamma 3000 ha depositato memoria; Considerato che 1. preliminarmente si dà atto che la causa è stata rimessa sul ruolo e riassegnata ad altro relatore in conseguenza del pensionamento dell’originario relatore; in relazione ai singoli motivi di ricorso si osserva che: 2. con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 e 2697 cod. civ, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistenti i presupposti per la configurabilità di una cessione di azienda; ciò in contrasto con le emergenze probatorie ed in assenza di un atto scritto di cessione; 3. con il secondo motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., dell’art. 3 l. n. 604 /1966 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere affermato la inesistenza del licenziamento in quanto intimato da soggetto privo del relativo potere; invoca a fondamento le deduzioni formulate con il primo motivo di ricorso in punto di inconfigurabilità, nella concreta vicenda, di una cessione di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.; 4. con il terzo motivo parte ricorrente principale deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8.l. n. 604/1966 e dell’art. 18 l. n. 300/1970 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio dolendosi dell’applicazione della tutela reintegratoria in luogo di quella obbligatoria; rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] si era posta in liquidazione volontaria solo nel febbraio 2008 e quindi in epoca successiva al licenziamento; sostiene che, al più, la cessione di azienda, in relazione alle riviste per le quali lavorava la ricorrente, era configurabile in relazione al altra società e che pertanto sussisteva illegittimità del licenziamento al quale connettere la tutela obbligatoria; 5. con il quarto motivo di ricorso principale parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli 1223, 1225, 1226 cod. civ. e omesso esame di fatto controverso e decisivo, censurando la statuizione di condanna al risarcimento del danno; denunzia che la Corte di merito, pur riconoscendo rilevante la proposta di assunzione formulata alla Scarciolla da Gamma s.r.l. 3000 nel dicembre 2007, non aveva tratto da tanto le dovute conseguenze; sostiene che ai fini della determinazione equitativa del danno, non poteva più venire in considerazione la retribuzione netta corrisposta da Edigamma s.r.l., corrispondente al trattamento offerto da Gamma 3000 s.r.l. ed evidenzia che il rifiuto opposto alla proposta dalla lavoratrice configurava concorso colposo della creditrice nella realizzazione del maggior danno; 6. con l’unico motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art. 2112, comma 4 cod. civ. e nullità del licenziamento, che assume in frode alla legge (in quanto destinato ad occultare la cessione dell’attività dall’una all’altra società); 7. i primi tre motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti; 7.1. preliminarmente si rileva la inammissibilità della denunzia di viziodi cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. , formulata in tutti e tre i motivi in esame; 7.2. per costante giurisprudenza di questa Corte , è istituzionalmente rimesso al giudice di merito la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 cod. civ., con valutazione che ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422/ 2012 , Cass. n. 5117 / 2012 , Cass. n. 1821/ 2013 , Cass. n. 2151 / 2013 , Cass. n. 24262 / 2013 , Cass. n. 10925/2014, Cass. n. 27238/ 2014 , Cass. n. 22688 / 2014; Cass. n. 25382 /2017, Cass. n. 2315/2020, Cass. n. 6649/2020, Cass. n. 7364/2021); 7.3. nello specifico la revisione dell’accertamento di fatto alla base della ritenuta configurabilità di una vicenda traslativa, rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., risulta preclusa ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ. dalla esistenza sul punto di doppia conforme ,non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base dellasentenza di primo grado e dimostrato che esse erano diverse da quelle alla base della sentenza di appello, come suo onere (Cass. n. 26774/ 2019, Cass.n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014); 7.4. la denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto è infondata in quanto la verifica del ricorrere di una vicenda traslativa rilevante ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. è stata ancorata a corretti parametri normativi, conformi al consolidato indirizzo del giudice di legittimità; secondo l’insegnamento di questa Corte, infatti, la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art.2112 cod. civ. ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico- giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia lacontinuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di talecontinuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario(Cass. n. 12771/2012, Cass. n. 26808/2018), restando quindi irrilevante la dedotta insussistenza di un atto scritto di cessione; 7.5. quanto sopra osservato in punto di configurabilità nello specifico di una ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’art.2112 cod. civ., comporta la correttezza in diritto della qualificazione, in termini di inesistenza, del licenziamento intimato alla Scarciolla con decorrenza dal 1 settembre 2007 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., all’epoca non più datrice di lavoro e quindi priva del relativo potere di estinguere il rapporto di lavoro; 8. il quarto motivo del ricorso principale è infondato; 8.1. premesso che la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l'esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (v. Cass. n. 1529/2010, n. 13153/ 2017), si rileva che nella presente fattispecie non è dato ravvisare alcuna delle ipotesi sopra descritte; il giudice di merito ha correttamente ancorato il danno risarcibile alla misura della retribuzione mensile spettante ed ha inoltre tenuto in espressa considerazione la esistenza di una proposta di assunzione non accettata dalla lavoratrice con implicita valutazione della condotta concorrente della stessa nella produzione del danno in coerenza con il parametro dell’art. 1227 cod. civ.; 9. l’unico motivo di ricorso incidentale è inammissibile; la sentenza impugnata non ha affrontato il tema, i mplicante accertamento di fatto, dell’essere il licenziamento stato intimato in frode alla legge con l’intento di occultare il trasferimento di azienda; in conseguenza, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere del ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass.20694/2018, 15430/2018, 23675/2013); in ogni caso,è dirimente la considerazione che l’accertamento del giudice di merito in ordine all’insussistenza all’epoca in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del potere di recedere dal rapporto in oggetto e l’affermata continuità del rapporto di lavoro con la società cessionaria, rendono privo di concreto rilievo, al fine della tutela in concreto esperibile, l’eventuale intento in frode alla legge del licenziamento intimato da un soggetto privo del relativo potere; 10. la parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo; il residuo, liquidato per l’intero come in dispositivo, è posto a carico della società ricorrente principale; 11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo d i contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoprincipale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa per un terzo le spese di lite che liquida per l’intero in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura al 15% e accessori come per legge. [OSCURATO:PERSONA] 3000 s.r.l.alla rifusione a controparte dei residui 2/3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
Sentenza Cassazione n. 23242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris