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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10466/2026

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resentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; Pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamentedomiciliato in Roma presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; Pec: [OSCURATO:EMAIL]) eGianluigi Fino (Cod.

Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; Pec:[OSCURATO:EMAIL]) in [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 190,dichiarando il predetto difensore di voler ricevere tutte le comunicazioni ele notificazioni di Cancelleria e di parte presso l’indirizzo Pecrenato.potente@legalmail.it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 1774/2024 depositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di attività di controllo della DP di Mantova dell’Agenziadelle entrate preceduta da un questionario ed un contraddittorio esperitoprevio apposito invito, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – titolare del 50%del capitale sociale in [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA](esercente attività di estrazione di ghiaia, sabbia, argille e caolino) – eraquale l’Ufficio, per l’a.i. 2016, recuperava a tassazione ai fini IRES unaminusvalenza indeducibile per complessivi € 129.685,39, accertando unreddito d’impresa pari ad € 345.307,00, a fronte di un reddito d’impresadichiarato pari ad € 215.622,00, con aggravio di interessi e sanzioni.L’indeducibilità veniva contestata sulla base della sussistenza deirequisiti per ritenere la partecipazione, oggetto di svalutazione, comesoggetta al cd. regime PEX (“partecipation exemption”).1.1.

Più nel dettaglio – secondo quanto riferisce il controricorso – “indata 23/12/2016, [[OSCURATO:SOCIETA]] cessava la propria attività, estinguendosi, perchiusura della liquidazione iniziata in data 06/11/2015.

A seguito dellachiusura della liquidazione della società partecipata, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava tra le svalutazioni, iscritte a conto economico delbilancio chiuso al 31/12/2016, l’ammontare di € 129.685,00.Contestualmente rettificava in diminuzione il valore delle immobilizzazionifinanziarie, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, il cui valoreNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026aggiornato al 31/12/2016 risultava essere pari ad € 112.963,00 (al31/12/2015 tale valore risultava essere pari ad € 235.949,00)”; a frontedi ciò, “l’Ufficio contestava alla società, a seguito della svalutazione inesame, di non aver effettuato la corrispondente variazione in aumento di €129.685,39 nel quadro RF19 del modello Unico delle Società di capitali2017 relativo all’anno d’imposta 2016.

Infatti, mentre la Società avevaintegralmente dedotto la minusvalenza da partecipazione, in quantoritenuta priva dei requisiti PEX, l’Ufficio riteneva che per la partecipazionein esame sussistessero i requisiti PEX e che la stessa fosse, pertanto,indeducibile”.

In sostanza – come sintetizzato dal ricorso – l’Ufficioriteneva “presente il requisito della commercialità in [OSCURATO:SOCIETA] […],considerando indeducibile la minusvalenza contabilizzata in quanto le2.

Con sentenza n. 151/01/2022, depositata in data 27 settembre2022, la CGT1 di Mantova, adita impugnatoriamente dalla contribuente,rigettava il ricorso, osservando che “il requisito di cui all'art. 55 [tuir] nonviene meno per il fatto che la società sia in liquidazione e non in continuitàaziendale” e che “l'attività di ripristino dei suoli, dopo la conclusione dellacoltivazione della cava, altro non è che la mera prosecuzione dell'attivitàeconomica intrapresa prima della messa in liquidazione della società.Infatti il ripristino del suolo è una delle condizioni imposte daiprovvedimenti amministrativi di concessione dell'esercizio della cava e,quindi, il ripristino è soltanto la fase conclusiva della attività economica giàintrapresa.

Dunque, è esercizio dell'attività commerciale esattamentecome lo sarebbe lo sfruttamento diretto della cava”.3.

Proponeva appello la contribuente, rigettato dalla CGT2 dellaLombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base, in estrema sintesi,della seguente motivazione.«È emerso tuttavia che gli immobili della [OSCURATO:PERSONA] avevanouna destinazione estrattiva e che dal 2012 al 2015, risultavano operazioniNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026passive di importo non trascurabile che la Società partecipata ha realizzatonei confronti di altre società operanti nel settore (tra le quali anche [OSCURATO:PERSONA]) non riconducibili alla mera necessità di ripristino delle aree.In conclusione, il carattere della commercialità emerso alla basedell’attività di estrazione di ghiaia e sabbia svolta dalla contribuentecomporta che la partecipazione detenuta da [OSCURATO:PERSONA] in GEOTERpossiede tutti i requisiti della Pex, anche quello relativo allacommercialità».4.

Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi;resisteva con controricorso l’Agenzia.

Il Consigliere delegato proponeva ladefinizione anticipata della controversia.

La contribuente formulavaarticolata istanza di decisione, ulteriormente illustrata con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Tutti i motivi, per sovrapponibilità di censure, si prestano ad essereenunciati e trattati congiuntamente.2.

Primo motivo: “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsaapplicazione degli artt. 87 e 55 del TUIR, in relazione alla sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 1774/2024”.2.1.

“L’attuale vicenda riguarda una società ([OSCURATO:SOCIETA].) che,come già precisato in sede di appello, aveva cessato integralmentel’attività estrattiva sin dal 2006, dedicandosi unicamente al ripristinoambientale imposto da autorizzazioni e prescrizioni amministrative.

Lasentenza di secondo grado, tuttavia, ha reputato che, ancorché inliquidazione, la società continuasse a svolgere la ‘stessa attività economicapregressa’, ritenendo tale prosecuzione idonea a confermare il requisito dicommercialità.

Secondo la ricorrente, un siffatto ragionamento risultaerroneo sia dal punto di vista fattuale (l’effettiva inattività estrattiva) siadal punto di vista giuridico (la natura meramente conservativa e nonreddituale del ripristino post-estrattivo)”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/20263.

Secondo motivo: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 101 TUIR,in relazione all’art. 87 TUIR (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.3.1.

“La questione in appello riguardava la minusvalenza dichiaratadalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in sede di cessione (o liquidazione) dellapartecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]., società che - in fatto - aveva cessatol’attività estrattiva sin dal 2006, trovandosi in uno stato di ‘liquidazione difatto’, con obblighi di ripristino ambientale”.

La conclusione della CGT2sulla sussistenza della commercialità “si basa su una valutazionemeramente formale: la Corte, avallando la posizione dell’Ufficio, considerasufficiente la classificazione formale dell’attività estrattiva e l’esistenza dioperazioni passive, senza approfondire se concretamente [OSCURATO:SOCIETA]avesse una struttura operativa o redditività commerciale effettiva”.4.

Terzo motivo: “Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.)”.4.1.

“Dagli atti di causa – ed in particolare dalle allegazioni edocumentazioni prodotte (Vgs.

Doc. 12 – in fascicolo di Parte, documentodenominato “fatture”, allegato al ricorso introduttivo in primo grado) –risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse cessato l’attività estrattiva fin dal 2006,permanendo in una fase liquidatoria finalizzata essenzialmente al ripristinoambientale e al disimpegno degli obblighi connessi alle autorizzazioni inmateria estrattiva, senza alcun concreto esercizio d’impresa a fini di lucro.Tale circostanza, comprovata anche dai bilanci e dalle fatture relative amere operazioni passive (principalmente legate alla sistemazione obonifica del sito), rileva in modo dirimente ai fini della valutazione delcarattere di commercialità della partecipata, se rapportata alla disciplinaPEX (art. 87 TUIR)”.

La sentenza impugnata, “nel confermare il diniego dideducibilità della minusvalenza, ha considerato ‘non rilevanti’ o comunquenon decisive le risultanze probatorie che evidenziano la cessazione di ognilimitato a menzionare l’esistenza di alcune operazioni passive e laNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026classificazione originaria come società estrattiva, senza però esaminarespecificamente il materiale che dimostrava la totale assenza di finalitàlucrative e la mancanza di ricavi commerciali nel periodo antecedente ilrealizzo della minusvalenza.

In tal modo, la motivazione risulta lacunosa,non cogliendo il fulcro probatorio che avrebbe potuto sovvertire laconclusione circa la natura ‘commerciale’ di [OSCURATO:SOCIETA].”5.

Il terzo motivo è inammissibile, perché incorre nel divieto derivantedalla cd. doppia conforme di merito (previgente art. 348-ter c.p.c., attualeart. 360, comma 4, c.p.c.).6.

I primi due motivi – congiuntamente scrutinabili in quantosovrapponibili – sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.6.1.

Sono inammissibili perché si riferiscono ad elementi fattuali senzaindicare donde essi risultino, con immediata e non contestata evidenza,agli atti dei giudizi di merito.Inoltre, sostenendo la tesi della mancanza di redditività, in capo aGEOTER S.R.L., in ragione dell’attività meramente ripristinatoria cui, instato di liquidazione, era dedita, dopo aver cessato quella estrattiva sin dal2006, non colgono l’effettiva “ratio decidendi” sottesa alla sentenzaimpugnata.Invero, il giudice d’appello ha accertato, in punto di fatto, che “gliimmobili della [OSCURATO:PERSONA] avevano una destinazione estrattivae che[,] dal 2012 al 2015, risultavano operazioni passive di importo nontrascurabile […] realizzat[e] nei confronti di altre società operanti nelsettore (tra le quali anche [OSCURATO:PERSONA]) non riconducibili alla meranecessità di ripristino delle aree”.

Da ciò detto giudice ha coerentemente econsequenzialmente tratto la conclusione dell’affermazione del “caratteredella commercialità emerso alla base dell’attività di estrazione di ghiaia esabbia svolta dalla contribuente”.Pertanto, i motivi in disamina – non confrontandosi con tale precisoaccertamento in fatto, di per sé neppure avversato – seguitano (come, “adNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026abundantiam”, anche il terzo) a proporre la questione della (pretesa)mancata redditività dell’attività ripristinatoria conseguente all’(affermata)cessazione dell’attività estrattiva, senza considerare che – ad avviso delgiudice d’appello – in realtà l’attività svolta, oltretutto non solo neiconfronti della contribuente, ma di altre imprese del settore, nonconsisteva affatto nella “mera necessità di ripristino delle aree”, ma, inultima analisi, in quella ordinaria, come in effetti confermato dalla“destinazione estrattiva” degli immobili posseduti.6.2.

Detti motivi sono, altresì e comunque, manifestamente infondati.Anzitutto, la contribuente di per sé non allega e non dimostra che “lepartecipazioni in esame attengano a società [quantomeno divenuta, per lecontingenze] di gestione immobiliare, ovvero a società il valore delpatrimonio dell[a] qual[e] è costituito, da immobili (cd. immobilipatrimoniali) diversi da quelli alla cui produzione e scambio èeffettivamente diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili merce)” (Cass.n. 12138 del 2019).Inoltre – anche a voler, speculativamente, in via di mera ipotesi,superare la pur chiarissima affermazione della CGT2 secondo cui gliimmobili di [OSCURATO:PERSONA] “avevano una destinazione estrattiva” e, inparallelo, le rilevate operazioni passive non erano “riconducibili alla meranecessità di ripristino delle aree” – comunque è a rilevarsi che l’attività diripristino – su cui puntano i motivi in disamina, affermandone, ma nondimostrandone, l’esclusività in capo a [OSCURATO:PERSONA] (in tesi non piùdirettamente impegnata nell’estrazione) – non è affatto estranea alsegmento estrattivo dell’attività di coltivazione.Infatti, quest’ultima, pacificamente industriale, non si risolve nellapura e semplice estrazione, poiché il ripristino ne costituisce unanecessaria conseguenza.E a riconoscerlo è proprio la contribuente laddove, nel primo motivo,afferma che [OSCURATO:PERSONA] si dedicava “unicamente al ripristino ambientaleNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026‘imposto’ [enfasi aggiunta] da autorizzazioni e prescrizioniamministrative”.Alla luce di ciò, in riferimento anche all’eccepita (nell’istanza didecisione e nella memoria) estraneità alla sentenza impugnata dellenormative di settore evocate nella proposta di definizione anticipata sulpunto della necessità del ripristino ambientale, rileva il Collegio che, pur aprescindere da tali normative, cade in contraddizione la prospettazionedella contribuente, la quale, sebbene ammetta l’“imposizione” delleamministrative” (su quelle normative evidentemente fondate), nondimenonon illustra per quale ragione queste sole, viepiù obbligatoriamentecollegate (come dimostrato dalla suddetta “imposizione”) all’estrazione,non debbano essere considerate a tutti gli effetti attività d’impresa.In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenzialiex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 6.600 (di cui euro 4.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma dieuro 1.100 alla Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate, complessivamente, in euro 6.600, oltre spese prenotate adebito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.100 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; Pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamentedomiciliato in Roma presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; Pec: [OSCURATO:EMAIL]) eGianluigi Fino (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; Pec:[OSCURATO:EMAIL]) in [OSCURATO:PERSONA] degli Ubaldi n. 190,dichiarando il predetto difensore di voler ricevere tutte le comunicazioni ele notificazioni di Cancelleria e di parte presso l’indirizzo Pecrenato.potente@legalmail.it-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 1774/2024 depositata il 19/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di attività di controllo della DP di Mantova dell’Agenziadelle entrate preceduta da un questionario ed un contraddittorio esperitoprevio apposito invito, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. – titolare del 50%del capitale sociale in [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA](esercente attività di estrazione di ghiaia, sabbia, argille e caolino) – eraquale l’Ufficio, per l’a.i. 2016, recuperava a tassazione ai fini IRES unaminusvalenza indeducibile per complessivi € 129.685,39, accertando unreddito d’impresa pari ad € 345.307,00, a fronte di un reddito d’impresadichiarato pari ad € 215.622,00, con aggravio di interessi e sanzioni.L’indeducibilità veniva contestata sulla base della sussistenza deirequisiti per ritenere la partecipazione, oggetto di svalutazione, comesoggetta al cd. regime PEX (“partecipation exemption”).1.1. Più nel dettaglio – secondo quanto riferisce il controricorso – “indata 23/12/2016, [[OSCURATO:SOCIETA]] cessava la propria attività, estinguendosi, perchiusura della liquidazione iniziata in data 06/11/2015. A seguito dellachiusura della liquidazione della società partecipata, la [OSCURATO:PERSONA] rilevava tra le svalutazioni, iscritte a conto economico delbilancio chiuso al 31/12/2016, l’ammontare di € 129.685,00.Contestualmente rettificava in diminuzione il valore delle immobilizzazionifinanziarie, iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, il cui valoreNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026aggiornato al 31/12/2016 risultava essere pari ad € 112.963,00 (al31/12/2015 tale valore risultava essere pari ad € 235.949,00)”; a frontedi ciò, “l’Ufficio contestava alla società, a seguito della svalutazione inesame, di non aver effettuato la corrispondente variazione in aumento di €129.685,39 nel quadro RF19 del modello Unico delle Società di capitali2017 relativo all’anno d’imposta 2016. Infatti, mentre la Società avevaintegralmente dedotto la minusvalenza da partecipazione, in quantoritenuta priva dei requisiti PEX, l’Ufficio riteneva che per la partecipazionein esame sussistessero i requisiti PEX e che la stessa fosse, pertanto,indeducibile”. In sostanza – come sintetizzato dal ricorso – l’Ufficioriteneva “presente il requisito della commercialità in [OSCURATO:SOCIETA] […],considerando indeducibile la minusvalenza contabilizzata in quanto le2. Con sentenza n. 151/01/2022, depositata in data 27 settembre2022, la CGT1 di Mantova, adita impugnatoriamente dalla contribuente,rigettava il ricorso, osservando che “il requisito di cui all'art. 55 [tuir] nonviene meno per il fatto che la società sia in liquidazione e non in continuitàaziendale” e che “l'attività di ripristino dei suoli, dopo la conclusione dellacoltivazione della cava, altro non è che la mera prosecuzione dell'attivitàeconomica intrapresa prima della messa in liquidazione della società.Infatti il ripristino del suolo è una delle condizioni imposte daiprovvedimenti amministrativi di concessione dell'esercizio della cava e,quindi, il ripristino è soltanto la fase conclusiva della attività economica giàintrapresa. Dunque, è esercizio dell'attività commerciale esattamentecome lo sarebbe lo sfruttamento diretto della cava”.3. Proponeva appello la contribuente, rigettato dalla CGT2 dellaLombardia, con la sentenza in epigrafe, sulla base, in estrema sintesi,della seguente motivazione.«È emerso tuttavia che gli immobili della [OSCURATO:PERSONA] avevanouna destinazione estrattiva e che dal 2012 al 2015, risultavano operazioniNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026passive di importo non trascurabile che la Società partecipata ha realizzatonei confronti di altre società operanti nel settore (tra le quali anche [OSCURATO:PERSONA]) non riconducibili alla mera necessità di ripristino delle aree.In conclusione, il carattere della commercialità emerso alla basedell’attività di estrazione di ghiaia e sabbia svolta dalla contribuentecomporta che la partecipazione detenuta da [OSCURATO:PERSONA] in GEOTERpossiede tutti i requisiti della Pex, anche quello relativo allacommercialità».4. Proponeva ricorso per cassazione la contribuente con tre motivi;resisteva con controricorso l’Agenzia. Il Consigliere delegato proponeva ladefinizione anticipata della controversia. La contribuente formulavaarticolata istanza di decisione, ulteriormente illustrata con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Tutti i motivi, per sovrapponibilità di censure, si prestano ad essereenunciati e trattati congiuntamente.2. Primo motivo: “Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. – Violazione e falsaapplicazione degli artt. 87 e 55 del TUIR, in relazione alla sentenza dellaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] n. 1774/2024”.2.1. “L’attuale vicenda riguarda una società ([OSCURATO:SOCIETA].) che,come già precisato in sede di appello, aveva cessato integralmentel’attività estrattiva sin dal 2006, dedicandosi unicamente al ripristinoambientale imposto da autorizzazioni e prescrizioni amministrative. Lasentenza di secondo grado, tuttavia, ha reputato che, ancorché inliquidazione, la società continuasse a svolgere la ‘stessa attività economicapregressa’, ritenendo tale prosecuzione idonea a confermare il requisito dicommercialità. Secondo la ricorrente, un siffatto ragionamento risultaerroneo sia dal punto di vista fattuale (l’effettiva inattività estrattiva) siadal punto di vista giuridico (la natura meramente conservativa e nonreddituale del ripristino post-estrattivo)”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/20263. Secondo motivo: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 101 TUIR,in relazione all’art. 87 TUIR (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”.3.1. “La questione in appello riguardava la minusvalenza dichiaratadalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in sede di cessione (o liquidazione) dellapartecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]., società che - in fatto - aveva cessatol’attività estrattiva sin dal 2006, trovandosi in uno stato di ‘liquidazione difatto’, con obblighi di ripristino ambientale”. La conclusione della CGT2sulla sussistenza della commercialità “si basa su una valutazionemeramente formale: la Corte, avallando la posizione dell’Ufficio, considerasufficiente la classificazione formale dell’attività estrattiva e l’esistenza dioperazioni passive, senza approfondire se concretamente [OSCURATO:SOCIETA]avesse una struttura operativa o redditività commerciale effettiva”.4. Terzo motivo: “Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, comma1, n. 5 c.p.c.)”.4.1. “Dagli atti di causa – ed in particolare dalle allegazioni edocumentazioni prodotte (Vgs. Doc. 12 – in fascicolo di Parte, documentodenominato “fatture”, allegato al ricorso introduttivo in primo grado) –risulta che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse cessato l’attività estrattiva fin dal 2006,permanendo in una fase liquidatoria finalizzata essenzialmente al ripristinoambientale e al disimpegno degli obblighi connessi alle autorizzazioni inmateria estrattiva, senza alcun concreto esercizio d’impresa a fini di lucro.Tale circostanza, comprovata anche dai bilanci e dalle fatture relative amere operazioni passive (principalmente legate alla sistemazione obonifica del sito), rileva in modo dirimente ai fini della valutazione delcarattere di commercialità della partecipata, se rapportata alla disciplinaPEX (art. 87 TUIR)”. La sentenza impugnata, “nel confermare il diniego dideducibilità della minusvalenza, ha considerato ‘non rilevanti’ o comunquenon decisive le risultanze probatorie che evidenziano la cessazione di ognilimitato a menzionare l’esistenza di alcune operazioni passive e laNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026classificazione originaria come società estrattiva, senza però esaminarespecificamente il materiale che dimostrava la totale assenza di finalitàlucrative e la mancanza di ricavi commerciali nel periodo antecedente ilrealizzo della minusvalenza. In tal modo, la motivazione risulta lacunosa,non cogliendo il fulcro probatorio che avrebbe potuto sovvertire laconclusione circa la natura ‘commerciale’ di [OSCURATO:SOCIETA].”5. Il terzo motivo è inammissibile, perché incorre nel divieto derivantedalla cd. doppia conforme di merito (previgente art. 348-ter c.p.c., attualeart. 360, comma 4, c.p.c.).6. I primi due motivi – congiuntamente scrutinabili in quantosovrapponibili – sono inammissibili e comunque manifestamente infondati.6.1. Sono inammissibili perché si riferiscono ad elementi fattuali senzaindicare donde essi risultino, con immediata e non contestata evidenza,agli atti dei giudizi di merito.Inoltre, sostenendo la tesi della mancanza di redditività, in capo aGEOTER S.R.L., in ragione dell’attività meramente ripristinatoria cui, instato di liquidazione, era dedita, dopo aver cessato quella estrattiva sin dal2006, non colgono l’effettiva “ratio decidendi” sottesa alla sentenzaimpugnata.Invero, il giudice d’appello ha accertato, in punto di fatto, che “gliimmobili della [OSCURATO:PERSONA] avevano una destinazione estrattivae che[,] dal 2012 al 2015, risultavano operazioni passive di importo nontrascurabile […] realizzat[e] nei confronti di altre società operanti nelsettore (tra le quali anche [OSCURATO:PERSONA]) non riconducibili alla meranecessità di ripristino delle aree”. Da ciò detto giudice ha coerentemente econsequenzialmente tratto la conclusione dell’affermazione del “caratteredella commercialità emerso alla base dell’attività di estrazione di ghiaia esabbia svolta dalla contribuente”.Pertanto, i motivi in disamina – non confrontandosi con tale precisoaccertamento in fatto, di per sé neppure avversato – seguitano (come, “adNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026abundantiam”, anche il terzo) a proporre la questione della (pretesa)mancata redditività dell’attività ripristinatoria conseguente all’(affermata)cessazione dell’attività estrattiva, senza considerare che – ad avviso delgiudice d’appello – in realtà l’attività svolta, oltretutto non solo neiconfronti della contribuente, ma di altre imprese del settore, nonconsisteva affatto nella “mera necessità di ripristino delle aree”, ma, inultima analisi, in quella ordinaria, come in effetti confermato dalla“destinazione estrattiva” degli immobili posseduti.6.2. Detti motivi sono, altresì e comunque, manifestamente infondati.Anzitutto, la contribuente di per sé non allega e non dimostra che “lepartecipazioni in esame attengano a società [quantomeno divenuta, per lecontingenze] di gestione immobiliare, ovvero a società il valore delpatrimonio dell[a] qual[e] è costituito, da immobili (cd. immobilipatrimoniali) diversi da quelli alla cui produzione e scambio èeffettivamente diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili merce)” (Cass.n. 12138 del 2019).Inoltre – anche a voler, speculativamente, in via di mera ipotesi,superare la pur chiarissima affermazione della CGT2 secondo cui gliimmobili di [OSCURATO:PERSONA] “avevano una destinazione estrattiva” e, inparallelo, le rilevate operazioni passive non erano “riconducibili alla meranecessità di ripristino delle aree” – comunque è a rilevarsi che l’attività diripristino – su cui puntano i motivi in disamina, affermandone, ma nondimostrandone, l’esclusività in capo a [OSCURATO:PERSONA] (in tesi non piùdirettamente impegnata nell’estrazione) – non è affatto estranea alsegmento estrattivo dell’attività di coltivazione.Infatti, quest’ultima, pacificamente industriale, non si risolve nellapura e semplice estrazione, poiché il ripristino ne costituisce unanecessaria conseguenza.E a riconoscerlo è proprio la contribuente laddove, nel primo motivo,afferma che [OSCURATO:PERSONA] si dedicava “unicamente al ripristino ambientaleNumero registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026‘imposto’ [enfasi aggiunta] da autorizzazioni e prescrizioniamministrative”.Alla luce di ciò, in riferimento anche all’eccepita (nell’istanza didecisione e nella memoria) estraneità alla sentenza impugnata dellenormative di settore evocate nella proposta di definizione anticipata sulpunto della necessità del ripristino ambientale, rileva il Collegio che, pur aprescindere da tali normative, cade in contraddizione la prospettazionedella contribuente, la quale, sebbene ammetta l’“imposizione” delleamministrative” (su quelle normative evidentemente fondate), nondimenonon illustra per quale ragione queste sole, viepiù obbligatoriamentecollegate (come dimostrato dalla suddetta “imposizione”) all’estrazione,non debbano essere considerate a tutti gli effetti attività d’impresa.In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioni consequenzialiex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 6.600 (di cui euro 4.400 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 2.200 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma dieuro 1.100 alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate, complessivamente, in euro 6.600, oltre spese prenotate adebito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 1.100 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2695/2025Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 10466/2026Data pubblicazione 21/04/2026per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10466/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris