CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ORDINANZA sul ricorso 7512/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Pistoia - intimato - avverso l'ordinanza n. 36/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIA, depositata il 16/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2022 da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I- RG 7512/2021 ZOZ - camera di consiglio 31.1.2022 1. — E' impugnato per cassazione il provvedimento con cui il Giudice di pace di Pistoia ha respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di espulsione pronunciato nei suoi confronti. 2. — Il ricorso si compone di un solo motivo di impugnazione. L'Amministrazione intimata non ha rassegnato difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998. Deduce che il provvedimento di espulsione non poteva essere emesso, essendo all'epoca pendente, innanzi al Tribunale di Firenze, una impugnazione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. — Il motivo è inammissibile. Il ricorrente fa valere una questione che non spiega se e come abbia sottoposto al Giudice di pace. E' da rammentare che ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; cfr. pure: Cass. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391; Cass. 12 luglio 2006, n. 14599; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270). 3. — Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. — Nulla è da statuire in punto di spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I- RG 7512/2021 camera di consiglio 31.1.2022 2 dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 31 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] idente conTs NPREPIA r)2 G.Q CACCOM ecirna Sezione Civile Depositato