CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6101/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della PROVINCIA di BRESCIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA n. 240/2021depositata il 20/12/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 20-12-2021 il Giudice di Pace di Brescia ha respinto il ricorso di MunteanAlexei, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di Brescia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della Prefettura di Brescia, che si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma II n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell’art.13 comma 2 bis d. lgs. 286/98 per omessa valutazione comparativa del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente e della Direttiva Europea 115/2008/CE; II. Carenza di motivazione in ordine al presunto pericolo di fuga del ricorrente; III. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo la controversia ex art. 360 comma II n. 5 c.p.c.». Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 bis, d. l gs. 286/98 e della direttiva Europea 115/2008/CE e sostiene che il Giudice di Pace avrebbe omesso di valutare i profili inerenti alla sua vita familiare, deducendo in particolare di essere convivente con una cittadina italiana, di avere regolare contratto di lavoro e la disponibilità di un’abitazione con contratto registrato. Con il secondo motivo denuncia carenza di motivazione dell’impugnata ordinanza in ordine al presunto pericolo di fuga che assume essere stato, nel provvedimento di espulsione,valutato in maniera superficiale e non adeguata al caso di specie. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla comprensione da parte del Muntean delcontenuto del provvedimento amministrativo redatto, oltre che nelle lingue veicolari, anche in italiano sulla base del fatto che il ricorrente fosse già presente sul territorio italiano da due anni e sul fatto che lo stesso avesse già proposto impugnazione del precedente provvedimento di soggiorno, i cui prestampati erano redatti in lingua italiana. 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Prefettura di Brescia, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. Il primo motivo è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, atteso che non v’è menzione nell’ord inanza impugnata della lamentata lesione del diritto alla vita privata e familiare e il ricorrente non indica se e come abbia sottoposto tale questione al Giudice di Pace (cfr. Cass. 20694/2018 ; Cass.15430/2018; Cass. 13612/2022 e Cass. 23971/2022, con cu i è stato respinto il ricorso presentato dall’odierno ricorrente avverso il precedente decreto di espulsione del 5-12-2020). Le deduzioni sul pericolo di fuga sono, inoltre , inconferenti perché riguarda no non l’espulsione, ma l’esecuzione del provvedimento. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile in quanto afferisce alla questione dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento che va dedotta nel giudizio di convalida e non in quello di opposizione al decreto di espulsione. Secondo l’orientamento che questa Corte condivide, «Le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero, dettate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, conv. in L. n. 129 del 2011, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione atteso che eventuali difformità attinenti all'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente del medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2» (cfr. Cass.7128/2020, 33171/2019, 25414/2028 e 28257/2017). 5.Parimenti inammissibile è il terzo motivo poiché la censura non è riferibile alla ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (tra le tante Cass. 18421 /2009; Cass. 4905 /2020). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. 19989/2017), il che non è nel caso di specie, atteso che il decisumsul punto è basato sull’attestazione, contenuta nel verbale di notifica del decreto espulsivo, dell’impossibilità di reperire un traduttore, mentre in ricorso sono svolte critiche e considerazioni non attinenti alla suddetta argomentazione. 6. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante l’irrituale costituzione della Prefettura. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inam