CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24797/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia [OSCURATO:PERSONA] il 09/04/19773. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/19764. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/08/19855. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte di appello di Catanzarovisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GaspareSturzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;letta la memoria pervenuta dalla parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi e harassegnato conclusioni scritte e nota spese;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] classe 1977, Avv.[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento dei ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] classe 1976 e [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento dei ricorsi;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro haparzialmente riformato la sentenza del 7 luglio 2023 del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Catanzaro che, all’esito del giudizio abbreviato, perquanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di:- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1976 per i reati diconcorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. (capi D e G) e di violazione di sigilli di cui all’art. 349,primo e secondo comma, cod. pen. (capo G4);- [OSCURATO:PERSONA] classe 1977 per il reato di concorso in attivitàorganizzate per il traffico illecito di rifiuti ex artt. 110 e 452-quaterdecies cod.pen. (capo E);- [OSCURATO:PERSONA] per i reati di concorso in attività organizzate per il trafficoillecito di rifiuti ex artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. (capo C), concorso incombustione illecita e continuata di rifiuti di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e256-bis d.lgs. n. 152 del 2006 (capo C1) e di concorso in furto aggravato perchécommesso da tre persone;- [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in attività organizzate per il trafficoillecito di rifiuti ex artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. (capo F).Gli imputati, ritenuta la continuazione tra i reati loro rispettivamente ascritti,erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia.La Corte di appello ha ritenuto la continuazione tra i reati per i quali AntonioBerlingieri è stato condannato in questa sede e il reato per il quale è statocondannato con sentenza della Corte di appello del 30 settembre 2021 e haapplicato un aumento sulla pena inflitta con quest’ultima sentenza, confermandonel resto la sentenza di primo grado.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e DamianoBerlingieri classe 1977, a mezzo del loro comune difensore, chiedendonel’annullamento ed articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo lamentano violazione degli artt. 125, comma 3, 192e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello rigettato ilmotivo con il quale venivano invocate le circostanze attenuanti generiche,sostenendo che era ostativa alla loro applicazione l’abitualità della condotta edimenticando che la abitualità è elemento costitutivo del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.2.2. Con il secondo motivo (erroneamente indicato come primo motivo) iricorrenti lamentano il travisamento della prova costituita dalle videoriprese didepositi di rifiuti collocate in aree diverse da quelle dove gli imputati avevanocommesso le condotte delittuose ed utilizzate per affermare la gravità del dannocagionato e quindi escludere l’applicazione delle attenuanti generiche.2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano carenza di motivazione inordine all’applicazione della recidiva, applicata sulla base del mero dato dellareiterazione degli illeciti.3. Hanno proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA] classe 1976 e AntonioBerlingieri, a mezzo del loro comune difensore, chiedendo l’annullamento dellasentenza ed articolando cinque motivi.3.1. Con il primo motivo lamentano la violazione dell’art. 452-quaterdeciescod. pen. per insussistenza dell’ingiusto profitto.Questo era stato individuato, nella sentenza di primo grado,alternativamente nel ricevimento da parte degli imputati di somme di denaro nelmomento in cui i rifiuti venivano loro conferiti e nel risparmio conseguenteall’aggiramento dei costi sostenuti per lo smaltimento e con l’atto di appello siera evidenziato che tale incertezza dimostrava che l’ingiusto profitto, elementocostitutivo della fattispecie, non era stato dimostrato. Nella sentenza si affermache l’attività svolta dagli imputati poteva trovare giustificazione solo nelguadagno che essi ne traevano, ma trattasi di affermazione indimostrata.3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la illogicità dellamotivazione della sentenza impugnata, in cui si afferma la percezione di uningiusto profitto da parte loro, nonostante l’assenza della prova, poiché non vi èalcun elemento di prova su passaggi di denaro tra gli imputati o un abbattimentodei costi di smaltimento dei rifiuti. Tali circostanze fattuali vengono solo desuntelogicamente e nemmeno vi è prova che del fine specifico dell’ingiusto profitto idue ricorrenti avessero conoscenza.3.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. per insussistenza dell’ingente quantitativo di rifiuti, delquale non viene fatta menzione nella motivazione.3.4 Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono che il fatto loro ascrittoandrebbe riqualificato quale violazione dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 perl’assenza dell’ingente quantitativo di rifiuti, considerato anche che i rifiuti da lorotrattati sono stati di modica entità.3.5 Con il quinto motivo i ricorrenti sostengono che erroneamente la Cortedi appello ha ritenuto che fosse passata in giudicato la condanna per il reato dicui al capo G4) in assenza di specifica impugnazione.Quanto poi al reato di violazione di sigilli, si afferma che [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato custode del bene sequestrato, mentre non vi è prova cheDamiano [OSCURATO:PERSONA] sia l’autore del reato.4. Ha proposto ricorso pure [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore,chiedendo l’annullamento della sentenza ed articolando tre motivi.4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità assoluta dellasentenza per non essere il difensore stato posto in condizione di partecipareall’udienza del 3 giugno 2025.Il verbale dell’udienza del 4 marzo 2025 attesta il rinvio del processoall’udienza del 3 giugno 2025, ma di esso non è stata data comunicazione aldifensore, che non ha potuto partecipare al processo.Né il difensore ha rassegnato le sue conclusioni per l’udienza del 3 giugno2025, atteso che le sole conclusioni sono quelle depositate in data 25 febbraio2025 finalizzate alla discussione poi rinviata ad altra udienza.La Corte di appello ha quindi travisato le conclusioni del difensore.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenzaimpugnata ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione traaccusa e condanna.Per la sussistenza del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. ènecessaria la predisposizione di più mezzi, mentre nel capo di imputazione simenzionava un solo mezzo e precisamente un autocarro.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado, anziché prosciogliere l’imputato per mancanza diun elemento costitutivo del reato, aveva modificato l’imputazionericomprendendo nei mezzi anche l’area di stoccaggio dei rifiuti.Con il primo motivo di appello era stata eccepita la nullità ai sensi dell’art.522 cod. proc. pen., ma la Corte di merito ha rigettato l’eccezione osservandoche nel capo di imputazione si faceva riferimento alle aree poste all’interno edall’esterno dell’accampamento.Il ricorrente ribadisce la sua eccezione osservando che nel capo diimputazione si fa riferimento ad un unico mezzo, individuato nell’autocarro,mentre l’inciso «all’interno ed all’esterno dell’accampamento» vale solo adindicare dove erano compiute le attività illecite.Né, essendosi proceduto a giudizio abbreviato, era in alcun modo possibile lamodifica dell’imputazione.4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione.Sostiene che per la sussistenza del reato è necessario che l’attività sia svoltain maniera organizzata, ossia con un’organizzazione, sia pure rudimentale, dimezzi e capitali, ossia in forma imprenditoriale, mentre nel caso di specie dettaorganizzazione non sussiste.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 1977 sonoinammissibili.1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattatiunitariamente, atteso che con entrambi i ricorrenti si dolgono dell’omessaapplicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, poichénon si confrontano con le ragioni della decisione che poggia sulla gravità delreato desunta non solo dall’inquinamento delle aree interne ed esterneall’accampamento ove venivano compiute le attività delittuose, ma anchedall’impiego di minorenni per l’attività di trattamento dei rifiuti e dalla naturapericolosa dei rifiuti trattati con grave rischio per la salute degli altri soggetti cheoccupavano l’accampamento.I ricorrenti attaccano, quindi, solo uno degli elementi presi in considerazioneper negare le attenuanti generiche, cosicché i motivi sono inammissibili pergenericità.1.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma3, cod. proc. pen., in quanto volto a denunciare per la prima volta con il ricorsoper cassazione violazioni che non sono state dedotte con l’atto di appello.2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] classe 1976 ed [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere affrontatiunitariamente perché diretti entrambi a contestare l’elemento costitutivodell’ingiusto profitto in relazione al delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod.pen., sono manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello motivaampiamente sul punto, e comunque generici, perché si limitano a ribadire lecensure già sollevate con l’atto di appello senza affatto confrontarsi con leragioni poste dalla Corte di appello a base della sua decisione.2.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili, atteso che conl’atto di appello non è stata contestata la sussistenza dell’ingente quantitativo dirifiuti trattati, cosicché nessun onere motivazionale gravava sulla Corteterritoriale in relazione a tale punto.In ogni caso la Corte di appello ha spiegato perché la quantità di rifiutitrattata deve ritenersi ingente.Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di appello hacorrettamente osservato che il delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. ela fattispecie di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 possono concorrere.2.3. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso cheeffettivamente con l’atto di appello non sono state sollevate censure in ordineall’affermazione di responsabilità per il reato di violazione di sigilli.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per quanto di seguito esposto.3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Nel giudizio camerale di appello, una volta espletate le rituali comunicazionie notifiche, per ragioni di speditezza e di concentrazione, connaturali alla naturadel procedimento, non è prevista la partecipazione necessaria del pubblicoministero, del difensore e dell'imputato, con la conseguenza che l'eventualeimpedimento del difensore non costituisce motivo di rinvio necessario sempreche non debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. (Sez. 5,n. 11269 del 17/02/1998, Gulinello, Rv. 211515 - 01).Nel caso di specie il difensore del ricorrente non è comparso all’udienza del 4marzo 2025 senza addurre alcun legittimo impedimento, cosicché il rinvio delprocesso all’udienza del 3 giugno 2025, disposto per esigenze relative ad altriimputati, non doveva essere comunicato al difensore del ricorrente.La circostanza che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che leconclusioni del ricorrente fossero state rassegnate all’udienza del 3 giugno 2025è irrilevante, non essendone derivato alcun pregiudizio per l’imputato.3.2. Il secondo motivo è infondato.Nel capo di imputazione si affermava che la attività delittuosa veniva svoltanell’area sita all’interno ed all’esterno dell’accampamento, cosicché il Tribunale ela Corte di appello si sono pronunciate sul fatto così come descritto nel capo diimputazione. Ne deriva l’insussistenza della violazione lamentata.3.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.La giurisprudenza (cfr. Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv.268920 - 01) ha affermato che il delitto di attività organizzate per il trafficoillecito di rifiuti (già previsto dall’art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è reatoabituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di piùcomportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimentodi un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale,organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestireingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo.Deve trattarsi di un complesso di mezzi, di risorse, di cui un soggetto diavvale per realizzare il suo fine ossia deve sussistere una connessione dei beni,dei mezzi, delle risorse affinché possano operare insieme per la realizzazione delfine illecito.Nel caso di specie, sulla base della ricostruzione fattuale contenuta nellasentenza impugnata, il ricorrente svolgeva le attività di recupero e lavorazionedei rifiuti ferrosi personalmente, senza avvalersi di collaboratori di alcun tipo. Irifiuti venivano dapprima raccolti e trasportati con un autocarro pressol’accampamento e quindi venivano collocati in un’area sita nei pressi della suaabitazione e qui ripuliti dalle parti non in ferro per poi essere nuovamentecaricati sul veicolo per essere trasportati e quindi ceduti a terzi. L’imputato èstato osservato svolgere siffatta attività per sedici volte in poco più di un mese eda tale frequenza la Corte di appello ha desunto che il quantitativo di rifiuticomplessivamente trattato era ingente.Quanto all’area ove l’attività veniva espletata, deve considerarsi che essacostituiva solo il luogo ove di volta in volta veniva esercitata l’attività di recuperodei rifiuti, che talvolta avveniva all’interno dell’accampamento nomadi ed altrevolte all’esterno.Come osservato dal ricorrente, detta area non costituiva un mezzo cheavesse costituito oggetto dell’attività di organizzazione da parte dell’imputato alfine di essere stabilmente destinata, mediante l’installazione di specifichesemplicemente il luogo in cui veniva compiuta l’attività illecita.Vengono quindi a mancare una organizzazione, sia pure rudimentale, di unapluralità di mezzi e lo svolgimento dell’attività di recupero di materiali ferrosi informa imprenditoriale che caratterizzano la fattispecie delittuosa.4. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio neiconfronti del solo [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili.I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe 1976, DamianoBerlingieri, classe 1977, e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati, ai sensidell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.5. Non può essere accolta la domanda della parte civile di condanna deiricorrenti i cui ricorsi risultano inammissibili alla rifusione delle spese processualisostenute, non essendo il difensore della parte civile comparso all’udienza ditrattazione orale.Nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condannadell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile chenon sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata aformulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria incancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023,dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe1976, [OSCURATO:PERSONA], classe 1977, [OSCURATO:PERSONA], che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.Così deciso il 13/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]