CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17052/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.legalmail.it) ed elettiva-mente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA],n. 9;Numero registro generale 9619/2019Numero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 17052/2026Data pubblicazione 31/05/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,n. 3612/12/2018 depositata in data 6 settembre 2018 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.3612/12/2018 veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA],quale titolare della ditta individuale Autostar, esercente l’attività dicommercio di autoveicoli, contro la sentenza della Commissione tribu-taria provinciale di Agrigento n. 96/7/2015 che aveva rigettato il ri-corso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per I.DD. IVArelativo al periodo di imposta 2007.Le riprese derivavano da p.v.c. da cui emergevano contestazioni daparte dell’Amministrazione circa fatture non registrate, l’applicabilitàdel regime IVA del margine di cui al DL n.41/1995 per determinateoperazioni di compravendita di autovetture e l’omessa dichiarazione diricavi e corrispettivi ricostruiti con metodo induttivo. Infine, le sanzionivenivano irrogate in conseguenza.Numero registro generale 9619/2019Numero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 17052/2026Data pubblicazione 31/05/20262. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso, ritenendo infondate ledoglianze della ricorrente afferenti all’erronea determinazione del red-dito di impresa, stante il mancato riconoscimento dei costi sostenutiper l’acquisto delle autovetture non fatturate o non annotate in conta-bilità e al mancato riconoscimento, con riferimento al maggior volumed’affari accertato, dell’applicazione del regime speciale del margine.3. In particolare, quanto al primo profilo, il giudice accertava che l’Am-ministrazione aveva già tenuto conto dei costi d’acquisto delle automo-bili e, non avendo trovato le vetture nel parco macchine, le aveva pre-sunte vendute calcolando una percentuale di ricarico in conformità allostudio di settore applicabile.Non era inoltre ritenuto applicabile il regime del margine alle operazionicontestate in quanto, affinché sia applicabile il regime speciale IVA dicui al DL n.41/1995, è necessario che l’acquisto dal cedente sia avve-nuto senza applicazione dell’IVA, circostanza non avvenuta nella fatti-specie.La decisione veniva integralmente confermata dal giudice d’appello.4. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia con contro-ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art.36 d.lgs. n.546/92 e degli artt.56, comma 1, 85, comma 1, lett.b), e 92, comma 1, d.P.R. n.917/86 nel testo vigente per l’anno diimposta 2007, poiché la sentenza non recherebbe alcuna motivazioneNumero registro generale 9619/2019Numero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 17052/2026Data pubblicazione 31/05/2026di fatto e di diritto in ordine alle doglianze afferenti al valore delle ri-manenze finali delle merci e alle esorbitanti percentuali di ricarico sulcosto del venduto applicabile.2. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infonda-tezza.Con riferimento alla categoria della motivazione apparente evocata, sirammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce dei ca-noni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "man-canza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "mo-tivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni incon-ciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incompren-sibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hannofatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tracui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).La questione sottesa al motivo attiene al mancato rinvenimento neilocali aziendali delle autovetture acquistate, con conseguente applica-zione della presunzione di cessione ex art. 53, primo comma, d.P.R.n.633/72 e determinazione presuntiva del prezzo di cessione. Orbene,i giudici di primo e di secondo grado hanno motivato in modo conformeNumero registro generale 9619/2019Numero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 17052/2026Data pubblicazione 31/05/2026nel senso che la contribuente non ha dimostrato che non vi erano au-tovetture ancora rimanenti, né ha superato la presunzione di cessionefornendo una spiegazione logica sul perché le vetture in contestazionenon fossero rimaste nei locali aziendali. Tale argomentazione certa-mente rispetta il minimo costituzionale.Quanto poi alla misura del ricarico, la ricorrente si limita anche in sededi legittimità a rifiutare la quantificazione applicata, del 30%, ritenen-dola esorbitante. Non è però contestato che corrisponda a quella dellostudio di settore applicabile e, anche a tal proposito, va ricordato cheil meccanismo presuntivo non è assoluto, è ben superabile, ma i giudicidei due gradi di merito hanno stabilito che la ricorrente non ha fornitoelementi idonei a ritenere applicabile una percentuale diversa e infe-riore, profilo di merito non più revocabile in dubbio in questa sede.Per il resto, non sussiste la violazione di legge pure appena tratteggiatanel motivo, non comprendendosi quale sia l’errore che sarebbe statocommesso dalla CTR e non è stata offerta la prova richiesta dalle Se-zioni Unite n. 21105 del 2017.3. Quanto poi al presunto vizio motivazionale, pure dedotto nella ru-brica del mezzo di impugnazione onnicomprensivo, comunque opera lapreclusione della doppia conforme in relazione al paradigma del pro-spettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospet-tazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti,l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla leggedelega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs.n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod.proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei ri-chiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quintoNumero registro generale 9619/2019Numero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 17052/2026Data pubblicazione 31/05/2026dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassa-zione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti. La ricorrente non ha dimostrato che le ra-gioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle postea base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse.4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la violazione dell’art.36 d.l. 41 del1995 e dell’art.2967 cod. civ da parte del giudice d’appello.5. Il motivo è inammissibile.La censura si appunta su un profilo meramente formale, ossia che ilgiudice d’appello avrebbe errato, a suo dire, a ritenere inammissibile ilmotivo di gravame come formulato nell’atto di appello in cui avevacensurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto inapplicabile ilregime del margine IVA.Tuttavia, la ricorrente non dimostra, proprio come accertato dalla sen-tenza di primo grado e confermato da quella di appello, che non è ap-plicabile alle operazioni contestate il regime del margine IVA, inquanto, affinché sia applicabile il regime speciale di cui al DL n.41/1995è necessario che l’acquisto dal cedente sia avvenuto senza applicazionedell’IVA e, invece, nei due gradi di giudizio è stato accerto il contrario.Il motivo è perciò inammissibile per doppia conforme con riferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale, in ragione del doppiorigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia se-condo grado, non avendo la ricorrente dato prova che le ragioni di fattoposte a base della decisione di primo grado e quelle poste a base dellasentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro differenti.Numero registro generale 9619/2019Numero sezionale 2879/2026Numero di raccolta generale 17052/2026Data pubblicazione 31/05/20266. In aggiunta, non sussiste neppure la prospettata falsa applicazionedi legge per vizio di sussunzione, dal momento che la contribuente nonallega né dimostra l’acquisto dal cedente avvenuto senza applicazionedell’IVA.7. Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite seguono la soccom-benza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]