CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18126/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia n. 343/2024, depositatoil 30/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1305/2025Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18126/2026Data pubblicazione 05/06/2026PREMESSO CHE1. La società IC [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha chiesto alla Corte d’appello diBrescia il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole duratadella procedura fallimentare, ancora in corso, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza depositata il 18marzo 2008. La Corte d’appello di Brescia, in composizione monocratica,ha rigettato la domanda, ritenendo che, trattandosi di una società dicapitali di diritto straniero che svolge attività finanziaria, non potesseavere subito un pregiudizio da irragionevole durata, considerando che ilcredito fatto valere nella procedura fallimentare era inferiore a euro 5.000ed era stato ammesso quale credito chirografario.2. La ricorrente ha proposto opposizione. Con il decreto n. 343/2024 laCorte d’appello di Brescia ha accolto l’opposizione e ha condannato ilMinistero della giustizia al pagamento di euro 1.350, oltre al pagamentodelle spese, liquidate per la fase monitoria in euro 27 per spese ed euro237 per onorari e per la fase di opposizione in euro 27 per spese ed euro1.458 per onorari. La Corte d’appello ha osservato come la giurisprudenzadella Corte di cassazione abbia più volte affermato che il diritto all’equoindennizzo può essere escluso solo quando il processo presupposto abbiaad oggetto una pretesa di entità davvero minima e l’esiguità della “postain gioco”, in relazione alle dimensioni e al capitale della società creditrice,rilevi piuttosto sul piano della determinazione dell’indennizzo, indennizzoche ha così liquidato in euro 150 per ciascun anno di irragionevole duratadella procedura; circa il periodo di durata ragionevole, ha ritenuto dideterminarlo in sette anni, dato che la complessità della procedurafallimentare “giustifica pienamente l’estensione [..] da sei a sette anni”.3. Avverso il decreto ricorre per cassazione IC [OSCURATO:PERSONA] s.a.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.Memoria è stata depositata da entrambe le parti.Numero registro generale 1305/2025Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18126/2026Data pubblicazione 05/06/2026CONSIDERATO CHE1. Il ricorso è articolato in tre motivi.A) Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2-bis, comma 1, legge n.89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del primo protocolloaddizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost.: la Corte d’appello ha accordatoun’equa riparazione pressocché simbolica e comunque largamenteinferiore al minimo previsto dal legislatore, minimo vincolante come risultadalle pronunce della Corte di cassazione; una riduzione equitativa qualequella fatta dalla Corte d’appello non è contemplata dalla legge n.89/2001, che prevede ipotesi tassative e predeterminate di riduzionepercentuale, che sono le uniche che consentono di derogare all’indennizzoprevisto nel minimo e nel massimo dal legislatore; inoltre, il creditovantato non è affatto bagatellare o irrisorio.B) Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 135 c.p.c. in relazioneall'art. 2, comma 2-sexies, lettera g), legge n. 89/2001, all'art. 6 CEDU,all'art.1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost.,nullità del decreto: si è di fronte ad una completa carenza motivazionaleper evidente contraddittorietà, avendo la Corte d’appello deciso sulla basedi una “personalissima, non controllabile e sostanzialmente arbitrariavalutazione di insignificanza”.C) Il terzo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, legge n.89/2001, in relazione all'art. 6 CEDU, all'art. 1 del primo protocolloaddizionale e agli artt. 111 e 117 Cost.: la Corte d’appello ha ritenuto dipotere qualificare come ragionevole una durata di sette anni per laprocedura fallimentare presupposta, fondando tale convincimento su unapretesa complessità della procedura; l’introduzione del comma 2-bisall’art. 2 della legge 89/2001 ha positivizzato la durata da considerarsiNumero registro generale 1305/2025Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18126/2026Data pubblicazione 05/06/2026ragionevole e per le procedure concorsuali ha statuito che si considerarispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusain sei anni, intervento normativo che – come chiarito dalla Cortecostituzionale – è stato segnato dall’intento del legislatore di sottrarre alladiscrezionalità del giudice la determinazione della congruità del termineper affidarla a una previsione legale di carattere generale.2. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il terzo motivo.Il motivo è fondato. Circa la durata irragionevole del processo presuppostola Corte d’appello ha correttamente ritenuto che, essendo tuttora aperto ilfallimento, la durata rilevante è quella che intercorre tra la data diammissione al passivo (8 luglio 2008) e la data di decisione (28 maggio2024). La Corte d’appello ha tuttavia poi ritenuto di determinare la durataragionevole in sette anni. Al riguardo ha ricordato l’orientamento dellaCorte di cassazione che più volte ha affermato che si può tenere contodella particolare complessità della procedura concorsuale ai fini dellaconsiderazione della durata ragionevole dai sei anni, previsti dall’art. 2,comma 2-bis, della legge n. 89/2001, fino a sette anni, in rapporto alnumero dei creditori ammessi al passivo, alla particolare natura osituazione giuridica dei beni da liquidare, alla proliferazione di giudiziconnessi o alla pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. Nel casoin esame dalla documentazione prodotta, in particolare dalla relazioneriassuntiva del curatore fallimentare, si evince – ha osservato la Corted’appello – la complessità della procedura fallimentare, complessità chegiustifica l’estensione della durata ragionevole da sei a sette anni.Il ragionamento della Corte d’appello non può essere seguito.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2016, ha affermatoesplicitamente che i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 della legge n. 89/2001,nell’affermare che il termine indicato “si considera rispettato”, sonounivoci e non possono che essere intesi nel senso che unicamente iltermine previsto va ritenuto ragionevole. La determinazione dei termini diNumero registro generale 1305/2025Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18126/2026Data pubblicazione 05/06/2026durata ragionevole risponde infatti “all’intento del legislatore di sottrarrealla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità deltermine, per affidarla invece a una previsione legale di caratteregenerale”; con il comma 2-bis dell’art. 2 il legislatore ha infatti regolatol’insieme dei processi civili di cognizione e ha recato previsioni speciali peril procedimento di esecuzione forzata e per le procedure concorsuali.Anche se nel 2016 è intervenuta sulla durata dei processi per ottenerel’equo indennizzo da durata irragionevole del processo, la Cortecostituzionale ha quindi chiarito sul piano interpretativo che i termini didurata fissati dal richiamato comma 2-bis non costituiscono meriparametri di riferimento, ma termini inderogabili con i quali il legislatoreha sottratto alla discrezionalità giudiziaria la determinazione dellaragionevole durata, per affidarla invece ad una previsione legale dicarattere generale.La Corte costituzionale è poi tornata a pronunciarsi sul già richiamatocomma 2-bis con la sentenza n. 205 del 2023, avente ad oggetto la duratadei procedimenti di protezione internazionale. Con la pronuncia, il giudicedelle leggi ha dichiarato non fondate le questioni che contestavanol’eccessività del termine in quanto l’individuazione della ragionevole duratanon potrebbe prescindere dalle caratteristiche e dalla natura delprocedimento, e al riguardo ha richiamato il principio affermato dallacitata pronuncia n. 36/2016, secondo la quale, come si è visto, i terministabiliti dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 della legge n. 89/2001 sonounivoci e non possono che essere intesi nel senso che tali termini vannoritenuti ragionevoli.Il giudice delle leggi è ancora intervenuto sul tema della vincolatività deitermini previsti dal comma 2-bis dell’art. 2 con la sentenza n. 102 del2025, che ha avuto ad oggetto in modo specifico la durata della procedurafallimentare. La Corte costituzionale ha sottolineato come il termine diragionevole durata delle procedure concorsuali indicato nel comma 2-bisNumero registro generale 1305/2025Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18126/2026Data pubblicazione 05/06/2026risulti in linea con lo standard della Corte europea dei diritti dell’uomo enon produca alcun automatismo, posto che il diritto all’equo indennizzonon sorge per il solo effetto del superamento dei termini di durata.Accanto alla previsione dei termini di durata, termini di durata che – ha dinuovo ribadito il giudice delle leggi – non costituiscono meri parametri diriferimento, ma termini inderogabili con i quali il legislatore ha sottrattoalla discrezionalità giudiziaria la determinazione della ragionevole durataper affidarla invece a una previsione legale di carattere generale, èrimasta ferma la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, che affidal’accertamento della violazione del termine al giudice dell’equariparazione, previa valutazione di una serie di elementi in esito alla qualepuò ritenere insussistente il diritto all’equo indennizzo, malgradol’oggettiva durata del giudizio presupposto. I commi 2-quinquies e 2-sexies dell’art. 2 – ha ricordato ancora il giudice delle leggi – contengonouna tipizzazione di circostanze idonee a rovesciare la presunzione che, unavolta superato il termine di ragionevole durata, si configuri il dirittoall’equa riparazione. Ulteriormente, l’art. 2-bis affida al giudice dell’equariparazione la quantificazione dell’indennizzo che viene in tal modocalibrata sul caso concreto, una volta che sia accertata la violazione dellaragionevole durata.In tal senso, d’altro canto, si è espressa da ultimo questa Corte, che pureha in passato, prima della riforma del 2012, sostenuto che il periodo ditempo ragionevole andava determinato caso per caso, in relazione allosvolgimento del singolo procedimento (v. per tutte, Cass. n. 25008/2005;non è peraltro mancata l’affermazione della possibilità di individuare illimite della durata ragionevole in sette anni già nella vigenza del comma2-bis, cfr. Cass. n. 1286/2024 e Cass. n. 16753/2022). Nella sentenza n.20008/2025 si è infatti affermato – affermazione che il Collegio condivide– che il termine predeterminato dal legislatore ai sensi del comma 2-bisdell’art. 2 è insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice,Numero registro generale 1305/2025Numero sezionale 1230/2026Numero di raccolta generale 18126/2026Data pubblicazione 05/06/2026non avendo in tale comma il legislatore concesso al giudice alcuna facoltàdi deroga discrezionale, come ad esempio ha fatto nel successivo art. 2-bis per la misura dell’indennizzo.3. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del primo edel secondo motivo, tra loro strettamente connessi.4. Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accoltoe la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Brescia, chedeciderà attenendosi ai principi sopra ricordati; il giudice di rinvioprovvederà pure in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, assorbiti il primo e il secondo motivo diricorso; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corted’appello di Brescia in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione secondacivile, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa