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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16753/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11779-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Sassari, viale Umberto n. 72 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv.to, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 11779 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare protrattasi dal 2001 al 2015 quando l’opposizione al concordato aveva impedito di concluderla rapidamente.

In tale procedura, infatti, vi erano state oltre 500 istanze di ammissione al passivo, un attivo di circa 167 milioni di euro e un passivo di 342 milioni di euro con quattro riparti parziali.

Sulla base di tali elementi la Corte d'Appello di Brescia valutava ragionevole l’intero periodo di durata della procedura (2001-2015), considerato che il termine di sei anni previsto dall’art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 non impediva di ritenere giustificato un termine superiore in caso di particolare complessità.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11779 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e ss, e 2 bis, comma 1 bis e comma 2, l. n. 89 del 2001, violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, Costituzione e 7,6 par. 2,1, e 13 CEDU.

La Corte d'Appello nell’affermare la ragionevolezza della durata della procedura fallimentare di 18 anni ha dato un’inammissibile interpretazione abrogante dell’art. 2, comma 2 bis, l n. 89 del 2001.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 89 del 2001, dell’art. 2056 c.c. dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6, par. 1, CEDU.

3. Il terzo motivo è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione costituito dalla relazione del curatore fallimentare.

La lungaggine della procedura sarebbe stata determinata dall’iniziativa della curatela fallimentare che aveva proposto un giudizio tributario durato molti anni con esito negativo e del tutto inutile e con errori commessi durante la vendita di un compendio immobiliare.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 132, comma 1, n. 4. e dell’art. 111 Cost., nullità della sentenza per mancanza del sillogismo giudiziale.

5. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti tre.

La Corte d'Appello ha ritenuto ragionevole la durata del giudizio presupposto, avente ad oggetto una procedura fallimentare protrattasi dal 2001 al 2015, in considerazione della particolare complessità della stessa nella quale vi erano state Ric. 2021 n. 11779 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 oltre 500 istanze di ammissione al passivo, un attivo di circa 167 milioni di euro e un passivo di 342 milioni di euro con quattro riparti parziali e l’esperimento di 250 giudizi ordinari di revocatoria fallimentare e controversie con il fisco.

La Corte d'Appello ha ritenuto che l’art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 nello stabilire che il periodo di durata ragionevole delle procedure fallimentari si presume in sei anni, consente di discostarsi da tale parametro in presenza di circostanze quali quelle indicate circa la particolare complessità della procedura.

La decisione della Corte d'Appello viola la norma indicata in quanto la particolare complessità della procedura, come evidenziato dal ricorrente, non può comportare che il termine di durata ragionevole si protragga indefinitamente.

Anche prima della entrata in vigore dell’art. 2, comma 2 bis, l.n.89 del 2001 questa Corte aveva ritenuto che: «In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni» (Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020, Rv. 659193 - 01).

Ric. 2021 n. 11779 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Dunque, pur potendosi ritenere che la presunzione di durata ragionevole introdotta dall’art. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001 operi solo nel senso che si presume ragionevole una durata minima delle procedure fallimentari di sei anni, anche in presenza di ragioni che possano giustificare un ulteriore periodo di durata – come nel caso di specie - questo non può comunque portare a ritenere ragionevole un periodo di durata complessiva superiore a sette anni.

6. Il ricorso incidentale si fonda su un solo motivo così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 quinquies, l. n. 89 del 2001.

Secondo il Ministero ricorrente la controparte dopo il pagamento integrale del credito insinuato a privilegio con il primo piano di riparto parziale avvenuto nel 2007 avrebbe maturato la certezza della impossibilità di ottenere il pagamento della restante parte del credito di natura chirografaria, sicché non avrebbe subito alcun danno per l’ulteriore durata della procedura.

7. Il motivo di ricorso incidentale è infondato.

Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, Ric. 2021 n. 11779 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19555 del 08/07/2021, Rv. 661731 - 01).

In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti tre motivi, rigetta il motivo proposto con il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti tre motivi, rigetta il motivo proposto con il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11779 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11779-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Sassari, viale Umberto n. 72 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’Avv.to, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 11779 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositato il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia il Ministero della Giustizia proponeva opposizione avverso il decreto emesso dalla medesima Corte d’Appello, in composizione monocratica, che aveva accolto la richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare protrattasi dal 2001 al 2015 quando l’opposizione al concordato aveva impedito di concluderla rapidamente. In tale procedura, infatti, vi erano state oltre 500 istanze di ammissione al passivo, un attivo di circa 167 milioni di euro e un passivo di 342 milioni di euro con quattro riparti parziali. Sulla base di tali elementi la Corte d'Appello di Brescia valutava ragionevole l’intero periodo di durata della procedura (2001-2015), considerato che il termine di sei anni previsto dall’art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 non impediva di ritenere giustificato un termine superiore in caso di particolare complessità. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di quattro motivi di ricorso. 4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11779 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e ss, e 2 bis, comma 1 bis e comma 2, l. n. 89 del 2001, violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, Costituzione e 7,6 par. 2,1, e 13 CEDU. La Corte d'Appello nell’affermare la ragionevolezza della durata della procedura fallimentare di 18 anni ha dato un’inammissibile interpretazione abrogante dell’art. 2, comma 2 bis, l n. 89 del 2001. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 2 l. n. 89 del 2001, dell’art. 2056 c.c. dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6, par. 1, CEDU. 3. Il terzo motivo è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione costituito dalla relazione del curatore fallimentare. La lungaggine della procedura sarebbe stata determinata dall’iniziativa della curatela fallimentare che aveva proposto un giudizio tributario durato molti anni con esito negativo e del tutto inutile e con errori commessi durante la vendita di un compendio immobiliare. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione art. 132, comma 1, n. 4. e dell’art. 111 Cost., nullità della sentenza per mancanza del sillogismo giudiziale. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti tre. La Corte d'Appello ha ritenuto ragionevole la durata del giudizio presupposto, avente ad oggetto una procedura fallimentare protrattasi dal 2001 al 2015, in considerazione della particolare complessità della stessa nella quale vi erano state Ric. 2021 n. 11779 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 oltre 500 istanze di ammissione al passivo, un attivo di circa 167 milioni di euro e un passivo di 342 milioni di euro con quattro riparti parziali e l’esperimento di 250 giudizi ordinari di revocatoria fallimentare e controversie con il fisco. La Corte d'Appello ha ritenuto che l’art. 2, comma 2 bis, della l. n. 89 del 2001 nello stabilire che il periodo di durata ragionevole delle procedure fallimentari si presume in sei anni, consente di discostarsi da tale parametro in presenza di circostanze quali quelle indicate circa la particolare complessità della procedura. La decisione della Corte d'Appello viola la norma indicata in quanto la particolare complessità della procedura, come evidenziato dal ricorrente, non può comportare che il termine di durata ragionevole si protragga indefinitamente. Anche prima della entrata in vigore dell’art. 2, comma 2 bis, l.n.89 del 2001 questa Corte aveva ritenuto che: «In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, ex art. 2, comma 2, della l. n. 89 del 2001, la durata delle procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, è di cinque anni nel caso di media complessità e, in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti - non può superare la durata complessiva di sette anni» (Sez. 2, Sentenza n. 20508 del 29/09/2020, Rv. 659193 - 01). Ric. 2021 n. 11779 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Dunque, pur potendosi ritenere che la presunzione di durata ragionevole introdotta dall’art. 2, comma 2 bis, l. n. 89 del 2001 operi solo nel senso che si presume ragionevole una durata minima delle procedure fallimentari di sei anni, anche in presenza di ragioni che possano giustificare un ulteriore periodo di durata – come nel caso di specie - questo non può comunque portare a ritenere ragionevole un periodo di durata complessiva superiore a sette anni. 6. Il ricorso incidentale si fonda su un solo motivo così rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 quinquies, l. n. 89 del 2001. Secondo il Ministero ricorrente la controparte dopo il pagamento integrale del credito insinuato a privilegio con il primo piano di riparto parziale avvenuto nel 2007 avrebbe maturato la certezza della impossibilità di ottenere il pagamento della restante parte del credito di natura chirografaria, sicché non avrebbe subito alcun danno per l’ulteriore durata della procedura. 7. Il motivo di ricorso incidentale è infondato. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di equa riparazione, l'ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l'irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme della l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva della fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi della procedura fallimentare, senza che rilevi, Ric. 2021 n. 11779 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 11779/2021 Numero sezionale 857/2022 Numero di raccolta generale 16753/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 in senso contrario, l'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e rimasto insoddisfatto per l'incapienza dell'attivo, non è assimilabile a quella della parte avente pretese, "ab origine" o per fatti sopravvenuti, infondate. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19555 del 08/07/2021, Rv. 661731 - 01). In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti tre motivi, rigetta il motivo proposto con il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti tre motivi, rigetta il motivo proposto con il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 26/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11779 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8
Decreto Cassazione n. 16753/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris