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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:125
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992J0422 - IT Avis juridique important | 61992J0422 SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MAGGIO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DANNOSI E [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-422/92. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01097 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Ricorso per inadempimento ° Diritto all' azione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ° Esercizio non dipendente dall' esistenza di un interesse specifico ad agire (Trattato CEE, art. 169)

2. Ricorso per inadempimento ° Diritto all' azione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ° Termine di esercizio ° Inesistenza ° Scelta discrezionale del momento della presentazione del ricorso (Trattato CEE, art. 169)

3. Ravvicinamento delle legislazioni ° [OSCURATO:PERSONA] ° [OSCURATO:PERSONA] 75/442 e 78/319 ° Nozione ° Esclusione di talune sostanze riciclabili ° Inammissibilità ([OSCURATO:PERSONA] del Consiglio 75/442/CEE, art. 1, e 78/319/CEE, art. 1)

4. Ravvicinamento delle legislazioni ° [OSCURATO:PERSONA] ° Trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ° Direttiva 84/631 ° Divieto generale e assoluto di esportare rifiuti ° Inammissibilità ° Normativa nazionale che stabilisce una regola di smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, pur non escludendo, salvo autorizzazione, i trasporti transfrontalieri ° Ammissibilità (Trattato CEE, art. 130 R, n. 2; direttiva del Consiglio 84/631/CEE, modificata dalla direttiva 86/279/CEE)

[OSCURATO:PERSONA]

1. Per la presentazione da parte sua di un ricorso per inadempimento, in forza dell' art. 169 del Trattato, non occorre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia un interesse specifico ad agire.

L' art. 169 non mira infatti a tutelare i diritti propri di quest' ultima; la sua applicazione costituisce uno dei mezzi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] veglia all' applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme del Trattato e delle norme adottate dalle istituzioni in forza di quest' ultimo.

2. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad osservare un termine determinato per presentare, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro.

Essa dispone così del potere di valutare quando si debba eventualmente proporre un ricorso e non spetta alla Corte sindacare tale valutazione.

3. La nozione di rifiuto, ai sensi degli artt. 1 delle direttive 75/442 e 78/319, non dev' essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, di modo che non opera un' attuazione corretta di tali direttive uno Stato membro che escluda talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti.

4. La direttiva 84/631, modificata dalla direttiva 86/279, relativa alla sorveglianza e al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, ha istituito un sistema completo che verte in particolare sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi al fine del loro smaltimento in stabilimenti concretamente definiti e si basa sull' obbligo di previa comunicazione particolareggiata da parte del detentore dei rifiuti.

In tale sistema, le autorità nazionali interessate hanno la facoltà di sollevare obiezioni e quindi di vietare una determinata spedizione di rifiuti pericolosi per far fronte ai problemi relativi, in primo luogo, alla protezione dell' ambiente e della salute e, in secondo luogo, all' ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, ma non dispongono di alcuna possibilità di vietare globalmente tali movimenti.

Non è incompatibile con tale direttiva una normativa nazionale che stabilisca la regola dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, ma vi unisca condizioni di applicazione consentendo spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi in casi specificati e fissando a tal fine procedure amministrative corrispondenti a quelle previste dalla direttiva.

Una siffatta regola, che rispecchia il perseguimento di uno scopo conforme al principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente sancito dall' art. 130 R, n. 2, del Trattato, non può infatti essere considerata come un divieto generale ed assoluto di esportare rifiuti pericolosi, che sarebbe in contrasto con detta direttiva 84/631.

Non sono neppure incompatibili con la direttiva disposizioni nazionali che sottopongano le spedizioni di cui trattasi ad un' autorizzazione, qualora quest' ultima nozione corrisponda a quella di "attestato di ricevimento" utilizzata dalla direttiva ed i motivi previsti per il diniego di autorizzazione siano sostanzialmente fondati su ragioni di interesse generale connessi con la protezione della salute e dell' ambiente, ricollegandosi così appunto agli obiettivi menzionati nella direttiva. [OSCURATO:PERSONA] causa C-422/92, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, e Ludger-[OSCURATO:PERSONA], avvocato, del foro di Burgwedel, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], 20-22, avenue [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando tutti i provvedimenti necessari per procedere all' attuazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43), della direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza ed al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU L 326, pag. 31), e della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/279/CEE, che modifica la direttiva 84/631 (GU L 181, pag. 13), la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A.

Schockweiler e C. Gulmann, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, J.L.

Murray, D.A.O.

Edward, J.P.

Puissochet (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 17 gennaio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando tutti i provvedimenti necessari per procedere all' attuazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47; in prosieguo: la "direttiva 75/442"), della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43; in prosieguo: la "direttiva 78/319"), della direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza ed al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU L 326, pag. 31; in prosieguo: la "direttiva 84/631"), e della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/279/CEE, che modifica la direttiva 84/631 (GU L 181, pag. 13; in prosieguo: la "direttiva 86/279"), la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CEE. 2 Secondo le conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta più in particolare alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]: ° il fatto di escludere dall' ambito di applicazione delle normative relative ai rifiuti talune sostanze che rientrano nella nozione di rifiuti ai sensi delle direttive 75/442 e 78/319; ° il fatto di stabilire, in violazione delle direttive 84/631 e 86/279, che il trattamento dei rifiuti è soggetto al principio dello smaltimento sul territorio nazionale; ° il fatto di sottoporre ciascuna spedizione transfrontaliera di tutti i tipi di rifiuti ad un' autorizzazione e di fissare per quest' ultima condizioni che si scostano dai motivi che giustificano le obiezioni ai sensi della direttiva 84/631, quale modificata dalla direttiva 86/279; ° il fatto di non aver adempiuto il proprio obbligo di aggiornare e di pubblicare o di comunicare programmi in conformità della direttiva 78/319. 3 La direttiva 75/442 mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e ad accompagnare tale ravvicinamento con una normativa più ampia destinata a realizzare uno degli obiettivi della Comunità nell' ambito della protezione dell' ambiente e del miglioramento della qualità della vita.

Essa definisce in particolare, all' art. 1, come rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l' obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti" e stabilisce, all' art. 2, n. 1, che gli Stati membri possono adottare specifiche normative per categorie particolari di rifiuti.

Lo stesso art. 2 elenca, al n. 2, diverse categorie di rifiuti che sono escluse dall' ambito di applicazione della direttiva. 4 La direttiva 78/319 persegue gli stessi obiettivi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Il suo art. 1 ribadisce la definizione di rifiuto data dalla direttiva 75/442 e precisa quella del rifiuto tossico e nocivo.

Tale direttiva obbliga in particolare gli Stati membri, all' art. 5, ad adottare le misure necessarie per assicurare che tali rifiuti siano smaltiti senza mettere in pericolo la salute dell' uomo e senza recare pregiudizio all' ambiente.

L' art. 12 impone, inoltre, l' elaborazione, l' aggiornamento e la pubblicazione, da parte delle autorità competenti, di programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, che debbono essere comunicati alla [OSCURATO:PERSONA]. 5 La direttiva 84/631 mira ad istituire un sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi sino al trattamento o allo smaltimento di tali rifiuti in condizioni sicure.

L' art. 3 impone in particolare al detentore di rifiuti pericolosi che intenda trasportarli o farli trasportare da uno Stato membro in un altro Stato membro, oppure farli transitare attraverso uno o più Stati membri, di inviare una notifica alle autorità competenti di tali Stati.

L' art. 4 stabilisce che la spedizione transfrontaliera può essere effettuata solo quando le autorità competenti dello Stato membro di destinazione, o dell' ultimo Stato membro di transito in caso di spedizione verso un paese terzo, hanno accusato ricevuta della notifica.

Esso lascia, a talune condizioni, la possibilità alle autorità nazionali di sollevare obiezioni motivate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dell' ambiente, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o di protezione della salute conformi alla direttiva, ad altri strumenti comunitari o a convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro interessato anteriormente alla notifica della direttiva. 6 La direttiva 86/279 mira a completare il sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi tenendo conto dei rischi di inquinamento che possono prodursi all' esterno della Comunità.

Essa modifica in particolare gli artt. 3 e 4 della direttiva 84/631 stabilendo condizioni più severe per la spedizione di rifiuti negli Stati terzi.

Così essa impone al detentore di ottenere il consenso dello Stato terzo di destinazione prima di avviare la procedura di comunicazione e attribuisce, in caso di spedizione di rifiuti a partire da uno Stato membro per smaltimento fuori della Comunità, allo Stato membro di spedizione o, eccezionalmente e a talune condizioni, all' ultimo Stato membro di transito, il diritto di rilasciare l' attestato di ricevimento o di sollevare obiezioni. 7 Occorre precisare che la direttiva 75/442 è stata totalmente modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la "direttiva 91/156").

La direttiva 78/319 è stata abrogata a far data dal 12 dicembre 1993 dalla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20; in prosieguo: la "direttiva 91/689"), a sua volta modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28), che ha rinviato al 27 giugno 1995 la data di abrogazione della direttiva 78/319.

Infine, la direttiva 84/631, modificata dalla direttiva 86/279, è stata abrogata alla data di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1 febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 259/93"). 8 Nell' ordinamento tedesco, la normativa di base nel settore disciplinato dalle citate direttive è costituita dall' Abfallgesetz del 27 agosto 1986 (legge relativa alla prevenzione e all' eliminazione dei rifiuti, BGBl.I 2126; in prosieguo: l' "AbfG").

Parecchie delle sue disposizioni interessano la presente controversia. 9 L' art. 1, n. 1, di tale legge definisce rifiuti "le cose mobili di cui il detentore intende disfarsi o il cui regolare smaltimento si impone ai fini della salvaguardia dell' interesse generale, e in particolare della protezione dell' ambiente". [OSCURATO:PERSONA] stessa disposizione si precisa che "ogni cosa mobile lasciata dal suo detentore all' organismo incaricato dello smaltimento, o al terzo che ne è incaricato da quest' ultimo, costituisce un rifiuto anche in caso di recupero finché tale cosa, o le sostanze ottenute o l' energia prodotta a partire da essa, non entri nel circuito economico".

Tuttavia, l' art. 1, n. 3, esclude dall' ambito di applicazione della legge un certo numero di materiali fra i quali figurano, al punto 7, salvo alcune eccezioni, le sostanze "che formano oggetto di regolare recupero attraverso una raccolta industriale, purché la prova di tale recupero sia fornita agli organismi incaricati dello smaltimento e purché non vi ostino interessi pubblici preminenti". 10 L' art. 2 stabilisce in particolare che i rifiuti prodotti sul territorio di applicazione della legge tedesca debbono essere ivi smaltiti, salvo disposizioni contrarie dell' art. 13.

Esso precisa altresì che lo smaltimento deve avvenire in maniera tale che non sia pregiudicato l' interesse generale, vegliando alla protezione della sanità e dell' ambiente. 11 In forza dell' art. 6 dell' AbfG, i Laender stabiliscono programmi di smaltimento dei rifiuti, che debbono essere armonizzati. 12 L' art. 13 della stessa legge disciplina la spedizione dei rifiuti all' interno e all' esterno del territorio tedesco.

Esso impone in particolare a chi intenda trasportare rifiuti di ottenere un' autorizzazione che può essere rilasciata solo se il trasporto, il trattamento, l' immagazzinamento o il deposito dei rifiuti non comporta alcun rischio di pregiudizio per l' interesse generale e se non esistono riserve quanto all' affidabilità del richiedente.

Per quanto riguarda l' importazione e l' esportazione di rifiuti, tale norma impone inoltre, per il rilascio dell' autorizzazione, altre condizioni che possono differire a seconda della destinazione dei rifiuti. 13 Infine, l' art. 13 c prevede le modalità di attuazione, mediante regolamento, delle norme della direttiva 84/631.

Tale attuazione è stata operata dall' Abfallverbringungsverordnung (regolamento relativo alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, BGBl.I 2126; in prosieguo: l' "AbfVerbrV") 18 novembre 1988, che precisa in particolare le corrispondenze da stabilire tra la procedura amministrativa definita dalla legge e quella prevista dalla direttiva. 14 Ritenendo che tali disposizioni nazionali non fossero conformi in più punti alle direttive 75/442, 78/319, 84/631 e 86/279, il 30 gennaio 1990 la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ha inviato al governo tedesco una lettera di diffida, alla quale le autorità tedesche hanno risposto con una comunicazione del 2 maggio 1990.

Il 25 settembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi emanato un parere motivato concludendo per l' inadempimento, da parte della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi ad essa incombenti e invitando quest' ultima ad adottare i provvedimenti necessari entro il termine di due mesi.

Non avendo ritenuto soddisfacente la risposta del governo federale in data 20 marzo 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha infine proposto il presente ricorso.

Sulla ricevibilità 15 La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] solleva un' eccezione di irricevibilità fondata sulla mancanza di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] e sul carattere tardivo del ricorso per inadempimento.

In primo luogo, secondo il governo federale, al momento della presentazione del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] non aveva stabilito, così come le impone la direttiva 75/442, quale modificata dalla direttiva 91/156, l' elenco dei rifiuti che condiziona l' attuazione di tale direttiva nella sua versione attuale.

In secondo luogo, essa ha proposto il proprio ricorso molto tempo dopo la pubblicazione delle disposizioni nazionali controverse, e ciò mentre l' evoluzione del diritto e della politica comunitaria dell' ambiente potevano far ritenere che non ci si dovesse più attendere un ricorso del genere. 16 Per la presentazione di un ricorso per inadempimento, in forza dell' art. 169 del Trattato, non occorre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia un interesse specifico ad agire.

L' art. 169 non mira infatti a tutelare i diritti propri della [OSCURATO:PERSONA], ma la sua applicazione costituisce uno dei mezzi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] stessa veglia all' applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme del Trattato e delle norme adottate dalle istituzioni in forza di quest' ultimo.

In ogni caso, il fatto che la direttiva modificativa non potesse essere attuata nell' ordinamento interno finché la [OSCURATO:PERSONA] non avesse stabilito l' elenco che condiziona tale attuazione è ininfluente ai fini della ricevibilità del ricorso in quanto fondato sull' inadempimento degli obblighi che derivano dalle norme iniziali, allora in vigore, della direttiva 75/442. 17 E' invece esatto, e un po' sorprendente, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto il proprio ricorso più di sei anni dopo l' entrata in vigore della normativa tedesca di base sui trasporti di rifiuti, e in un momento in cui la Comunità ha appunto spostato l' orientamento della sua politica in materia in una direzione corrispondente a quella seguita da tale normativa.

Come rileva l' avvocato generale ai paragrafi 18 e 79 delle sue conclusioni, ci si può chiedere perché la [OSCURATO:PERSONA] abbia creduto di dover avviare e proseguire il presente procedimento in una tale situazione. 18 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le norme dell' art. 169 del Trattato si applicano senza che la [OSCURATO:PERSONA] debba rispettare un termine fissato (v., in particolare, sentenza 16 maggio 1991, causa C-96/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2461, punto 15).

Quest' ultima dispone così del potere di valutare quando si debba eventualmente proporre un ricorso e non spetta alla Corte sindacare tale valutazione.

Si deve quindi respingere l' eccezione di irricevibilità.

Sul merito 19 Le censure della [OSCURATO:PERSONA], in numero di quattro, riguardano rispettivamente l' esclusione di determinate sostanze riciclabili dall' ambito di applicazione dell' AbfG, la regola dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, l' obbligo di un' autorizzazione per i trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e l' elaborazione di programmi per lo smaltimento dei rifiuti.

Quanto alla prima censura 20 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l' esclusione, prevista all' art. 1, n. 3, punto 7, dell' AbfG, di talune sostanze riciclabili, considerate non come rifiuti ma come "residui" ai quali non si applica la normativa tedesca sui rifiuti, sia incompatibile con le direttive 75/442 e 78/319 che forniscono una definizione ampia dei rifiuti e non escludono dal loro ambito di applicazione i rifiuti riciclabili. 21 Il governo tedesco sostiene che la disparità, asserita dalla [OSCURATO:PERSONA], tra la nozione di rifiuto adottata dal diritto comunitario e quella del diritto tedesco non esiste, o non esiste più.

Esso ritiene tuttavia che la nozione di rifiuto debba tenersi distinta da quella di prodotto usato in grado di restare nel circuito economico qualora il suo detentore voglia disfarsene ai fini di un' azione sociale o di un' operazione commerciale. 22 Come la Corte ha già dichiarato, la nozione di rifiuto, ai sensi dell' art. 1 delle direttive 75/442 e 78/319, non dev' essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica.

Una normativa nazionale la quale adotti una definizione della nozione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è quindi compatibile con tali direttive (v. sentenza 28 marzo 1990, causa C-359/88, Zanetti e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1509, punti 12 e 13). 23 Questa conclusione non è rimessa in discussione né dalle modifiche apportate alla prima di tali due direttive dalla direttiva 91/156, il cui termine di attuazione è posteriore alla proposizione del presente ricorso, né dall' abrogazione della seconda, operata dalla direttiva 91/689, che ha fissato l' efficacia di tale abrogazione ad una data anch' essa posteriore a quella del ricorso. 24 Quanto agli argomenti del governo tedesco sull' inesistenza di disparità al riguardo tra le normative comunitaria e nazionale, basti rilevare l' affermazione di questo stesso governo secondo cui il progettato ampliamento dell' ambito di applicazione della legge tedesca consentirà di eliminare tale disparità.

Questa affermazione dimostra infatti che la disparità permane fino a che non sia stata adottata la nuova normativa nazionale. 25 Si deve pertanto constatare che, escludendo talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle direttive 75/442 e 78/319.

Quanto alla seconda e alla terza censura 26 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa tedesca è incompatibile con le direttive 84/631 e 86/279 in quanto, da un lato, essa stabilisce la regola dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale e, dall' altro, essa sottopone ad autorizzazione le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi. 27 Sul primo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali direttive pongano come dato preliminare la possibilità della spedizione di rifiuti pericolosi in altri Stati membri o in Stati terzi e non permettano quindi di fondare un principio generale di smaltimento di tali rifiuti sul territorio nazionale. 28 Il governo federale fa valere, dal canto suo, che tale principio rappresenta una priorità e non un divieto di esportare, così come dimostrano tanto le disposizioni che consentono i trasporti transfrontalieri quanto l' importanza di fatto delle esportazioni di rifiuti.

Esso sostiene inoltre che le direttive di cui trattasi non possono essere interpretate in contrasto con la regola di rango superiore derivante dall' art. 130 R, n. 2, del Trattato, che sancisce in particolare il principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente e a cui si ispirano del resto la nuova normativa comunitaria in materia di rifiuti e la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, convenzione di cui la Comunità è firmataria (International environmental Law, Kluwer, Deventer-Boston, 1991, pag. 546). 29 Sul secondo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l' obbligo di ottenere un' autorizzazione prima di ciascun trasporto vada al di là degli obblighi del sistema di controllo istituito da tali direttive.

A suo parere, le condizioni particolari previste dalla normativa tedesca per il trasporto dei rifiuti in altri Stati membri eccedono le possibilità lasciate dall' art. 4, n. 6, della direttiva 84/631, la cui formulazione è stata ripresa dalla direttiva 86/279, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che possono soltanto fissare condizioni relative al trasporto dei rifiuti sul loro territorio e sollevare obiezioni fondate su taluni motivi.

Allo stesso modo, le condizioni imposte per il trasporto in Stati terzi eccedono il disposto dell' art. 3, n. 4, della stessa direttiva, nella sua formulazione modificata dalla direttiva 86/279, che stabilisce semplicemente che, per tali trasporti, il detentore dei rifiuti deve ottenere il consenso dello Stato terzo di destinazione prima di avviare la procedura di comunicazione. 30 Il governo tedesco sostiene invece che le disposizioni della sua normativa che disciplinano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono conformi alla direttiva 84/631, quale modificata dalla direttiva 86/279, che esse hanno provveduto ad attuare.

Per quanto riguarda più in particolare le restrizioni all' esportazione dei rifiuti verso gli Stati terzi, esse non sono soltanto motivate dal bene pubblico in [OSCURATO:PERSONA] ma anche dalla protezione della popolazione locale nello Stato di destinazione.

Orbene, questo, secondo il governo federale, è uno degli obiettivi del regolamento n. 259/93 che sottopone le esportazioni di rifiuti verso i paesi terzi a condizioni particolarmente restrittive, appunto al fine di proteggere l' ambiente di tali paesi. 31 Il riferimento a tale ultimo regolamento non è pertinente nella fattispecie poiché la sua data di applicazione, a partire dalla quale è stata abrogata la direttiva 84/631, modificata dalla direttiva 86/279, è posteriore alla proposizione del presente ricorso.

Le censure della [OSCURATO:PERSONA] debbono pertanto essere esaminate solo alla luce di queste due direttive. 32 A questo proposito, occorre ricordare che la direttiva 84/631 ha istituito un sistema completo che verte in particolare su movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi al fine del loro smaltimento in stabilimenti concretamente definiti e si basa sull' obbligo di previa comunicazione particolareggiata da parte del detentore dei rifiuti.

Le autorità nazionali interessate hanno la facoltà di sollevare obiezioni, e quindi di vietare una determinata spedizione di rifiuti pericolosi (contrariamente alle spedizioni di rifiuti pericolosi considerati in generale), per far fronte ai problemi relativi, in primo luogo, alla protezione dell' ambiente e della salute e, in secondo luogo, all' ordine pubblico e alla pubblica sicurezza.

Quindi, tale sistema non lascia trasparire alcuna possibilità per gli Stati membri di vietare globalmente tali movimenti (v. sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4431, punto 20). 33 Contrariamente a quanto sembra ritenere la [OSCURATO:PERSONA] riferendosi alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la normativa tedesca non è paragonabile alla normativa della regione vallona, di cui la Corte ha dichiarato, al punto 21 di tale sentenza, la non conformità alla direttiva 84/631 nei limiti in cui escludeva l' applicazione della procedura prevista da tale direttiva e introduceva un divieto assoluto di importare rifiuti pericolosi in Vallonia.

Infatti, se l' art. 2 dell' AbfG sancisce il principio secondo il quale i rifiuti prodotti sul territorio tedesco debbono essere ivi smaltiti, tale principio si applica solo "salvo disposizioni contrarie dell' art. 13".

Orbene, tale art. 13 stabilisce le condizioni alle quali sono autorizzati i trasporti transfrontalieri di rifiuti e dev' essere avvicinato all' art. 13 c, il cui scopo è appunto quello di consentire l' attuazione, mediante regolamento, della direttiva 84/631. 34 Considerate le sue condizioni di applicazione, la regola dello smaltimento sul territorio nazionale sancita nella legge tedesca, che non riguarda, per definizione, l' importazione di rifiuti, non può essere considerata come un divieto generale ed assoluto di esportare rifiuti pericolosi, che sarebbe in contrasto con le direttive 84/631 e 86/279.

Come sostiene il governo federale, tale regola rispecchia il perseguimento di uno scopo che è conforme al principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente sancito all' art. 130 R, n. 2, del Trattato. 35 Quanto all' obbligo di ottenere l' autorizzazione prevista dalla stessa legge per i trasporti transfrontalieri di rifiuti, esso ha formato oggetto di un adeguamento operato mediante regolamento.

Come è stato rilevato al punto 13 della presente sentenza, l' AbfVerbrV ha fra l' altro precisato le corrispondenze esistenti tra le procedure amministrative fissate dalla legge e quelle previste dalla direttiva 84/631.

In particolare, alle nozioni di "notifica", di "attestato di ricevimento" e di "obiezione", che figurano nella direttiva, corrispondono rispettivamente una domanda di autorizzazione, un' autorizzazione e una decisione di rigetto o di differimento ai sensi della legge tedesca. 36 Tale legge impone in particolare all' autorità competente di rifiutare il trasporto transfrontaliero di rifiuti se esso comporta un rischio di pregiudizio nei confronti dell' interesse generale, se esistono riserve quanto all' affidabilità delle persone responsabili del trasporto, se i piani di smaltimento dei rifiuti ostano a un siffatto trasporto e se, a meno che tali piani abbiano previsto altre possibilità, esistono idonei impianti di smaltimento dei rifiuti nel Land in cui essi sono stati prodotti o se è possibile l' utilizzazione degli impianti di un altro Land. 37 Tali disposizioni, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], non sono incompatibili con quelle della direttiva 84/631, così come modificata, indipendentemente dal tipo di movimento transfrontaliero considerato. 38 Per quanto riguarda sia le importazioni di rifiuti pericolosi sia l' esportazione degli stessi rifiuti ai fini di uno smaltimento all' esterno della Comunità, risulta dall' art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva, nella sua formulazione derivante dalla direttiva 86/279, che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione, e, per i trasporti verso uno Stato terzo, quelle dello Stato membro di spedizione, sono abilitate a rilasciare un attestato di ricevimento che consenta il trasporto o a sollevare invece obiezioni che abbiano l' effetto di vietarlo.

Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, tali obiezioni debbono essere motivate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dell' ambiente, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o di protezione della salute, conformi alla direttiva, ad altri strumenti comunitari o a convenzioni internazionali. 39 Orbene, i motivi previsti dalla legge tedesca per impedire taluni trasporti transfrontalieri di rifiuti, che sono sostanzialmente basati su ragioni di interesse generale connesse, come risulta dai due primi articoli dell' AbfG, alla protezione della sanità e dell' ambiente, si ricollegano appunto agli obiettivi menzionati nelle citate disposizioni della direttiva. 40 Per quanto riguarda i trasporti di rifiuti pericolosi diretti in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono autorizzate, a norma dell' art. 4, n. 6, primo comma, della direttiva 84/631, come modificata, a fissare condizioni relative al trasporto dei rifiuti sul loro territorio nazionale.

Esse possono altresì, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, sollevare obiezioni motivate col fatto che il trasporto compromette l' esecuzione dei programmi elaborati in forza dell' art. 12 della direttiva 78/319 o che esso contrasta con gli obblighi derivanti da accordi internazionali conclusi anteriormente alla notifica della direttiva. 41 Come rileva l' avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, l' elaborazione dei programmi previsti all' art. 12 della direttiva 78/319 costituisce un esempio specifico dell' obbligo generale, imposto dall' art. 5 della stessa direttiva, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti tossici e nocivi siano smaltiti senza pericolo per la salute dell' uomo e senza recare pregiudizio all' ambiente.

Le disposizioni controverse della legge tedesca sono appunto fondate su obiettivi del genere e, come sottolinea giustamente l' avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, lo smaltimento di rifiuti pericolosi in un altro Stato membro, in particolare in uno Stato vicino, può avere serie conseguenze sull' ambiente in [OSCURATO:PERSONA] e giustificare un rifiuto di spedizione verso tale Stato. 42 La seconda e la terza censura della [OSCURATO:PERSONA] debbono quindi essere respinte.

Quanto alla quarta censura 43 [OSCURATO:PERSONA] contesta infine alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] un certo numero di inadempimenti parziali dell' art. 12 della direttiva 78/319, che impone l' elaborazione, l' aggiornamento, la pubblicazione e la comunicazione di programmi per lo smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi. 44 Per ribattere tale ultima censura, il governo tedesco ha prodotto documenti in cui sono rilevati tutti i programmi elaborati dai Laender ai sensi dell' art. 6 dell' AbfG. 45 Invitata dalla Corte a precisare all' udienza la propria posizione a seguito della comunicazione di tali documenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di tener ferme le proprie conclusioni al riguardo. 46 Alla luce degli elementi così scambiati, la censura della [OSCURATO:PERSONA] è fondata. 47 Infatti, l' obbligo di elaborare, di aggiornare, di pubblicare e di notificare i programmi per l' eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi doveva essere adempiuto dagli Stati membri entro il termine di due anni previsto per conformarsi alla direttiva 78/319. 48 Orbene, risulta dai citati documenti che, anche se è vero che il governo tedesco si è in larghissima misura conformato a tale obbligo, l' applicazione di quest' ultimo era insufficiente alla scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato, ossia il 25 novembre 1991.

In particolare, taluni programmi della Renania-Vestfalia non erano stati ancora elaborati o notificati, i programmi definitivi per il Baden-Wuerttemberg non erano stati ancora adottati e taluni altri programmi non erano stati né aggiornati né pubblicati. 49 Si deve pertanto constatare che, non avendo elaborato, aggiornato, pubblicato o notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini fissati i programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi per talune regioni, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 78/319. 50 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, escludendo talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti e non avendo elaborato, aggiornato, pubblicato o notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini fissati i programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi per talune regioni, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle direttive 75/442 e 78/319.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 51 Ai sensi dell' art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente su due delle sue censure e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sulle altre due, va deciso che ciascuna delle due parti sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Escludendo talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti e non avendo elaborato, aggiornato, pubblicato o notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini fissati i programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi per talune regioni, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Ciascuna delle due parti sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0422 - IT Avis juridique important | 61992J0422 SENTENZA DELLA CORTE DEL 10 MAGGIO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - INADEMPIMENTO - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DANNOSI E [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-422/92. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-01097 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Ricorso per inadempimento ° Diritto all' azione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ° Esercizio non dipendente dall' esistenza di un interesse specifico ad agire (Trattato CEE, art. 169) 2. Ricorso per inadempimento ° Diritto all' azione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ° Termine di esercizio ° Inesistenza ° Scelta discrezionale del momento della presentazione del ricorso (Trattato CEE, art. 169) 3. Ravvicinamento delle legislazioni ° [OSCURATO:PERSONA] ° [OSCURATO:PERSONA] 75/442 e 78/319 ° Nozione ° Esclusione di talune sostanze riciclabili ° Inammissibilità ([OSCURATO:PERSONA] del Consiglio 75/442/CEE, art. 1, e 78/319/CEE, art. 1) 4. Ravvicinamento delle legislazioni ° [OSCURATO:PERSONA] ° Trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ° Direttiva 84/631 ° Divieto generale e assoluto di esportare rifiuti ° Inammissibilità ° Normativa nazionale che stabilisce una regola di smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, pur non escludendo, salvo autorizzazione, i trasporti transfrontalieri ° Ammissibilità (Trattato CEE, art. 130 R, n. 2; direttiva del Consiglio 84/631/CEE, modificata dalla direttiva 86/279/CEE) [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la presentazione da parte sua di un ricorso per inadempimento, in forza dell' art. 169 del Trattato, non occorre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia un interesse specifico ad agire. L' art. 169 non mira infatti a tutelare i diritti propri di quest' ultima; la sua applicazione costituisce uno dei mezzi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] veglia all' applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme del Trattato e delle norme adottate dalle istituzioni in forza di quest' ultimo. 2. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad osservare un termine determinato per presentare, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, un ricorso per inadempimento nei confronti di uno Stato membro. Essa dispone così del potere di valutare quando si debba eventualmente proporre un ricorso e non spetta alla Corte sindacare tale valutazione. 3. La nozione di rifiuto, ai sensi degli artt. 1 delle direttive 75/442 e 78/319, non dev' essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, di modo che non opera un' attuazione corretta di tali direttive uno Stato membro che escluda talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti. 4. La direttiva 84/631, modificata dalla direttiva 86/279, relativa alla sorveglianza e al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, ha istituito un sistema completo che verte in particolare sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi al fine del loro smaltimento in stabilimenti concretamente definiti e si basa sull' obbligo di previa comunicazione particolareggiata da parte del detentore dei rifiuti. In tale sistema, le autorità nazionali interessate hanno la facoltà di sollevare obiezioni e quindi di vietare una determinata spedizione di rifiuti pericolosi per far fronte ai problemi relativi, in primo luogo, alla protezione dell' ambiente e della salute e, in secondo luogo, all' ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, ma non dispongono di alcuna possibilità di vietare globalmente tali movimenti. Non è incompatibile con tale direttiva una normativa nazionale che stabilisca la regola dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, ma vi unisca condizioni di applicazione consentendo spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi in casi specificati e fissando a tal fine procedure amministrative corrispondenti a quelle previste dalla direttiva. Una siffatta regola, che rispecchia il perseguimento di uno scopo conforme al principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente sancito dall' art. 130 R, n. 2, del Trattato, non può infatti essere considerata come un divieto generale ed assoluto di esportare rifiuti pericolosi, che sarebbe in contrasto con detta direttiva 84/631. Non sono neppure incompatibili con la direttiva disposizioni nazionali che sottopongano le spedizioni di cui trattasi ad un' autorizzazione, qualora quest' ultima nozione corrisponda a quella di "attestato di ricevimento" utilizzata dalla direttiva ed i motivi previsti per il diniego di autorizzazione siano sostanzialmente fondati su ragioni di interesse generale connessi con la protezione della salute e dell' ambiente, ricollegandosi così appunto agli obiettivi menzionati nella direttiva. [OSCURATO:PERSONA] causa C-422/92, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente, e Ludger-[OSCURATO:PERSONA], avvocato, del foro di Burgwedel, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], 20-22, avenue [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando tutti i provvedimenti necessari per procedere all' attuazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47), della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43), della direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza ed al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU L 326, pag. 31), e della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/279/CEE, che modifica la direttiva 84/631 (GU L 181, pag. 13), la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A. Schockweiler e C. Gulmann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.P. Puissochet (relatore) e G. Hirsch, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 17 gennaio 1995, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 marzo 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando tutti i provvedimenti necessari per procedere all' attuazione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 47; in prosieguo: la "direttiva 75/442"), della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi (GU L 84, pag. 43; in prosieguo: la "direttiva 78/319"), della direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza ed al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU L 326, pag. 31; in prosieguo: la "direttiva 84/631"), e della direttiva del Consiglio 12 giugno 1986, 86/279/CEE, che modifica la direttiva 84/631 (GU L 181, pag. 13; in prosieguo: la "direttiva 86/279"), la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del Trattato CEE. 2 Secondo le conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta più in particolare alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]: ° il fatto di escludere dall' ambito di applicazione delle normative relative ai rifiuti talune sostanze che rientrano nella nozione di rifiuti ai sensi delle direttive 75/442 e 78/319; ° il fatto di stabilire, in violazione delle direttive 84/631 e 86/279, che il trattamento dei rifiuti è soggetto al principio dello smaltimento sul territorio nazionale; ° il fatto di sottoporre ciascuna spedizione transfrontaliera di tutti i tipi di rifiuti ad un' autorizzazione e di fissare per quest' ultima condizioni che si scostano dai motivi che giustificano le obiezioni ai sensi della direttiva 84/631, quale modificata dalla direttiva 86/279; ° il fatto di non aver adempiuto il proprio obbligo di aggiornare e di pubblicare o di comunicare programmi in conformità della direttiva 78/319. 3 La direttiva 75/442 mira al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti e ad accompagnare tale ravvicinamento con una normativa più ampia destinata a realizzare uno degli obiettivi della Comunità nell' ambito della protezione dell' ambiente e del miglioramento della qualità della vita. Essa definisce in particolare, all' art. 1, come rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l' obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti" e stabilisce, all' art. 2, n. 1, che gli Stati membri possono adottare specifiche normative per categorie particolari di rifiuti. Lo stesso art. 2 elenca, al n. 2, diverse categorie di rifiuti che sono escluse dall' ambito di applicazione della direttiva. 4 La direttiva 78/319 persegue gli stessi obiettivi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Il suo art. 1 ribadisce la definizione di rifiuto data dalla direttiva 75/442 e precisa quella del rifiuto tossico e nocivo. Tale direttiva obbliga in particolare gli Stati membri, all' art. 5, ad adottare le misure necessarie per assicurare che tali rifiuti siano smaltiti senza mettere in pericolo la salute dell' uomo e senza recare pregiudizio all' ambiente. L' art. 12 impone, inoltre, l' elaborazione, l' aggiornamento e la pubblicazione, da parte delle autorità competenti, di programmi per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, che debbono essere comunicati alla [OSCURATO:PERSONA]. 5 La direttiva 84/631 mira ad istituire un sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi sino al trattamento o allo smaltimento di tali rifiuti in condizioni sicure. L' art. 3 impone in particolare al detentore di rifiuti pericolosi che intenda trasportarli o farli trasportare da uno Stato membro in un altro Stato membro, oppure farli transitare attraverso uno o più Stati membri, di inviare una notifica alle autorità competenti di tali Stati. L' art. 4 stabilisce che la spedizione transfrontaliera può essere effettuata solo quando le autorità competenti dello Stato membro di destinazione, o dell' ultimo Stato membro di transito in caso di spedizione verso un paese terzo, hanno accusato ricevuta della notifica. Esso lascia, a talune condizioni, la possibilità alle autorità nazionali di sollevare obiezioni motivate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dell' ambiente, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o di protezione della salute conformi alla direttiva, ad altri strumenti comunitari o a convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro interessato anteriormente alla notifica della direttiva. 6 La direttiva 86/279 mira a completare il sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi tenendo conto dei rischi di inquinamento che possono prodursi all' esterno della Comunità. Essa modifica in particolare gli artt. 3 e 4 della direttiva 84/631 stabilendo condizioni più severe per la spedizione di rifiuti negli Stati terzi. Così essa impone al detentore di ottenere il consenso dello Stato terzo di destinazione prima di avviare la procedura di comunicazione e attribuisce, in caso di spedizione di rifiuti a partire da uno Stato membro per smaltimento fuori della Comunità, allo Stato membro di spedizione o, eccezionalmente e a talune condizioni, all' ultimo Stato membro di transito, il diritto di rilasciare l' attestato di ricevimento o di sollevare obiezioni. 7 Occorre precisare che la direttiva 75/442 è stata totalmente modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la "direttiva 91/156"). La direttiva 78/319 è stata abrogata a far data dal 12 dicembre 1993 dalla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20; in prosieguo: la "direttiva 91/689"), a sua volta modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1994, 94/31/CE (GU L 168, pag. 28), che ha rinviato al 27 giugno 1995 la data di abrogazione della direttiva 78/319. Infine, la direttiva 84/631, modificata dalla direttiva 86/279, è stata abrogata alla data di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1 febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all' interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 259/93"). 8 Nell' ordinamento tedesco, la normativa di base nel settore disciplinato dalle citate direttive è costituita dall' Abfallgesetz del 27 agosto 1986 (legge relativa alla prevenzione e all' eliminazione dei rifiuti, BGBl.I 2126; in prosieguo: l' "AbfG"). Parecchie delle sue disposizioni interessano la presente controversia. 9 L' art. 1, n. 1, di tale legge definisce rifiuti "le cose mobili di cui il detentore intende disfarsi o il cui regolare smaltimento si impone ai fini della salvaguardia dell' interesse generale, e in particolare della protezione dell' ambiente". [OSCURATO:PERSONA] stessa disposizione si precisa che "ogni cosa mobile lasciata dal suo detentore all' organismo incaricato dello smaltimento, o al terzo che ne è incaricato da quest' ultimo, costituisce un rifiuto anche in caso di recupero finché tale cosa, o le sostanze ottenute o l' energia prodotta a partire da essa, non entri nel circuito economico". Tuttavia, l' art. 1, n. 3, esclude dall' ambito di applicazione della legge un certo numero di materiali fra i quali figurano, al punto 7, salvo alcune eccezioni, le sostanze "che formano oggetto di regolare recupero attraverso una raccolta industriale, purché la prova di tale recupero sia fornita agli organismi incaricati dello smaltimento e purché non vi ostino interessi pubblici preminenti". 10 L' art. 2 stabilisce in particolare che i rifiuti prodotti sul territorio di applicazione della legge tedesca debbono essere ivi smaltiti, salvo disposizioni contrarie dell' art. 13. Esso precisa altresì che lo smaltimento deve avvenire in maniera tale che non sia pregiudicato l' interesse generale, vegliando alla protezione della sanità e dell' ambiente. 11 In forza dell' art. 6 dell' AbfG, i Laender stabiliscono programmi di smaltimento dei rifiuti, che debbono essere armonizzati. 12 L' art. 13 della stessa legge disciplina la spedizione dei rifiuti all' interno e all' esterno del territorio tedesco. Esso impone in particolare a chi intenda trasportare rifiuti di ottenere un' autorizzazione che può essere rilasciata solo se il trasporto, il trattamento, l' immagazzinamento o il deposito dei rifiuti non comporta alcun rischio di pregiudizio per l' interesse generale e se non esistono riserve quanto all' affidabilità del richiedente. Per quanto riguarda l' importazione e l' esportazione di rifiuti, tale norma impone inoltre, per il rilascio dell' autorizzazione, altre condizioni che possono differire a seconda della destinazione dei rifiuti. 13 Infine, l' art. 13 c prevede le modalità di attuazione, mediante regolamento, delle norme della direttiva 84/631. Tale attuazione è stata operata dall' Abfallverbringungsverordnung (regolamento relativo alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti, BGBl.I 2126; in prosieguo: l' "AbfVerbrV") 18 novembre 1988, che precisa in particolare le corrispondenze da stabilire tra la procedura amministrativa definita dalla legge e quella prevista dalla direttiva. 14 Ritenendo che tali disposizioni nazionali non fossero conformi in più punti alle direttive 75/442, 78/319, 84/631 e 86/279, il 30 gennaio 1990 la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ha inviato al governo tedesco una lettera di diffida, alla quale le autorità tedesche hanno risposto con una comunicazione del 2 maggio 1990. Il 25 settembre 1991, la [OSCURATO:PERSONA] ha poi emanato un parere motivato concludendo per l' inadempimento, da parte della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], degli obblighi ad essa incombenti e invitando quest' ultima ad adottare i provvedimenti necessari entro il termine di due mesi. Non avendo ritenuto soddisfacente la risposta del governo federale in data 20 marzo 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha infine proposto il presente ricorso. Sulla ricevibilità 15 La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] solleva un' eccezione di irricevibilità fondata sulla mancanza di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] e sul carattere tardivo del ricorso per inadempimento. In primo luogo, secondo il governo federale, al momento della presentazione del ricorso la [OSCURATO:PERSONA] non aveva stabilito, così come le impone la direttiva 75/442, quale modificata dalla direttiva 91/156, l' elenco dei rifiuti che condiziona l' attuazione di tale direttiva nella sua versione attuale. In secondo luogo, essa ha proposto il proprio ricorso molto tempo dopo la pubblicazione delle disposizioni nazionali controverse, e ciò mentre l' evoluzione del diritto e della politica comunitaria dell' ambiente potevano far ritenere che non ci si dovesse più attendere un ricorso del genere. 16 Per la presentazione di un ricorso per inadempimento, in forza dell' art. 169 del Trattato, non occorre che la [OSCURATO:PERSONA] abbia un interesse specifico ad agire. L' art. 169 non mira infatti a tutelare i diritti propri della [OSCURATO:PERSONA], ma la sua applicazione costituisce uno dei mezzi con i quali la [OSCURATO:PERSONA] stessa veglia all' applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme del Trattato e delle norme adottate dalle istituzioni in forza di quest' ultimo. In ogni caso, il fatto che la direttiva modificativa non potesse essere attuata nell' ordinamento interno finché la [OSCURATO:PERSONA] non avesse stabilito l' elenco che condiziona tale attuazione è ininfluente ai fini della ricevibilità del ricorso in quanto fondato sull' inadempimento degli obblighi che derivano dalle norme iniziali, allora in vigore, della direttiva 75/442. 17 E' invece esatto, e un po' sorprendente, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proposto il proprio ricorso più di sei anni dopo l' entrata in vigore della normativa tedesca di base sui trasporti di rifiuti, e in un momento in cui la Comunità ha appunto spostato l' orientamento della sua politica in materia in una direzione corrispondente a quella seguita da tale normativa. Come rileva l' avvocato generale ai paragrafi 18 e 79 delle sue conclusioni, ci si può chiedere perché la [OSCURATO:PERSONA] abbia creduto di dover avviare e proseguire il presente procedimento in una tale situazione. 18 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le norme dell' art. 169 del Trattato si applicano senza che la [OSCURATO:PERSONA] debba rispettare un termine fissato (v., in particolare, sentenza 16 maggio 1991, causa C-96/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2461, punto 15). Quest' ultima dispone così del potere di valutare quando si debba eventualmente proporre un ricorso e non spetta alla Corte sindacare tale valutazione. Si deve quindi respingere l' eccezione di irricevibilità. Sul merito 19 Le censure della [OSCURATO:PERSONA], in numero di quattro, riguardano rispettivamente l' esclusione di determinate sostanze riciclabili dall' ambito di applicazione dell' AbfG, la regola dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale, l' obbligo di un' autorizzazione per i trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e l' elaborazione di programmi per lo smaltimento dei rifiuti. Quanto alla prima censura 20 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l' esclusione, prevista all' art. 1, n. 3, punto 7, dell' AbfG, di talune sostanze riciclabili, considerate non come rifiuti ma come "residui" ai quali non si applica la normativa tedesca sui rifiuti, sia incompatibile con le direttive 75/442 e 78/319 che forniscono una definizione ampia dei rifiuti e non escludono dal loro ambito di applicazione i rifiuti riciclabili. 21 Il governo tedesco sostiene che la disparità, asserita dalla [OSCURATO:PERSONA], tra la nozione di rifiuto adottata dal diritto comunitario e quella del diritto tedesco non esiste, o non esiste più. Esso ritiene tuttavia che la nozione di rifiuto debba tenersi distinta da quella di prodotto usato in grado di restare nel circuito economico qualora il suo detentore voglia disfarsene ai fini di un' azione sociale o di un' operazione commerciale. 22 Come la Corte ha già dichiarato, la nozione di rifiuto, ai sensi dell' art. 1 delle direttive 75/442 e 78/319, non dev' essere intesa nel senso che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Una normativa nazionale la quale adotti una definizione della nozione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è quindi compatibile con tali direttive (v. sentenza 28 marzo 1990, causa C-359/88, Zanetti e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1509, punti 12 e 13). 23 Questa conclusione non è rimessa in discussione né dalle modifiche apportate alla prima di tali due direttive dalla direttiva 91/156, il cui termine di attuazione è posteriore alla proposizione del presente ricorso, né dall' abrogazione della seconda, operata dalla direttiva 91/689, che ha fissato l' efficacia di tale abrogazione ad una data anch' essa posteriore a quella del ricorso. 24 Quanto agli argomenti del governo tedesco sull' inesistenza di disparità al riguardo tra le normative comunitaria e nazionale, basti rilevare l' affermazione di questo stesso governo secondo cui il progettato ampliamento dell' ambito di applicazione della legge tedesca consentirà di eliminare tale disparità. Questa affermazione dimostra infatti che la disparità permane fino a che non sia stata adottata la nuova normativa nazionale. 25 Si deve pertanto constatare che, escludendo talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle direttive 75/442 e 78/319. Quanto alla seconda e alla terza censura 26 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la normativa tedesca è incompatibile con le direttive 84/631 e 86/279 in quanto, da un lato, essa stabilisce la regola dello smaltimento dei rifiuti sul territorio nazionale e, dall' altro, essa sottopone ad autorizzazione le spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi. 27 Sul primo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali direttive pongano come dato preliminare la possibilità della spedizione di rifiuti pericolosi in altri Stati membri o in Stati terzi e non permettano quindi di fondare un principio generale di smaltimento di tali rifiuti sul territorio nazionale. 28 Il governo federale fa valere, dal canto suo, che tale principio rappresenta una priorità e non un divieto di esportare, così come dimostrano tanto le disposizioni che consentono i trasporti transfrontalieri quanto l' importanza di fatto delle esportazioni di rifiuti. Esso sostiene inoltre che le direttive di cui trattasi non possono essere interpretate in contrasto con la regola di rango superiore derivante dall' art. 130 R, n. 2, del Trattato, che sancisce in particolare il principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente e a cui si ispirano del resto la nuova normativa comunitaria in materia di rifiuti e la Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, convenzione di cui la Comunità è firmataria (International environmental Law, Kluwer, Deventer-Boston, 1991, pag. 546). 29 Sul secondo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l' obbligo di ottenere un' autorizzazione prima di ciascun trasporto vada al di là degli obblighi del sistema di controllo istituito da tali direttive. A suo parere, le condizioni particolari previste dalla normativa tedesca per il trasporto dei rifiuti in altri Stati membri eccedono le possibilità lasciate dall' art. 4, n. 6, della direttiva 84/631, la cui formulazione è stata ripresa dalla direttiva 86/279, alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che possono soltanto fissare condizioni relative al trasporto dei rifiuti sul loro territorio e sollevare obiezioni fondate su taluni motivi. Allo stesso modo, le condizioni imposte per il trasporto in Stati terzi eccedono il disposto dell' art. 3, n. 4, della stessa direttiva, nella sua formulazione modificata dalla direttiva 86/279, che stabilisce semplicemente che, per tali trasporti, il detentore dei rifiuti deve ottenere il consenso dello Stato terzo di destinazione prima di avviare la procedura di comunicazione. 30 Il governo tedesco sostiene invece che le disposizioni della sua normativa che disciplinano le spedizioni transfrontaliere di rifiuti sono conformi alla direttiva 84/631, quale modificata dalla direttiva 86/279, che esse hanno provveduto ad attuare. Per quanto riguarda più in particolare le restrizioni all' esportazione dei rifiuti verso gli Stati terzi, esse non sono soltanto motivate dal bene pubblico in [OSCURATO:PERSONA] ma anche dalla protezione della popolazione locale nello Stato di destinazione. Orbene, questo, secondo il governo federale, è uno degli obiettivi del regolamento n. 259/93 che sottopone le esportazioni di rifiuti verso i paesi terzi a condizioni particolarmente restrittive, appunto al fine di proteggere l' ambiente di tali paesi. 31 Il riferimento a tale ultimo regolamento non è pertinente nella fattispecie poiché la sua data di applicazione, a partire dalla quale è stata abrogata la direttiva 84/631, modificata dalla direttiva 86/279, è posteriore alla proposizione del presente ricorso. Le censure della [OSCURATO:PERSONA] debbono pertanto essere esaminate solo alla luce di queste due direttive. 32 A questo proposito, occorre ricordare che la direttiva 84/631 ha istituito un sistema completo che verte in particolare su movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi al fine del loro smaltimento in stabilimenti concretamente definiti e si basa sull' obbligo di previa comunicazione particolareggiata da parte del detentore dei rifiuti. Le autorità nazionali interessate hanno la facoltà di sollevare obiezioni, e quindi di vietare una determinata spedizione di rifiuti pericolosi (contrariamente alle spedizioni di rifiuti pericolosi considerati in generale), per far fronte ai problemi relativi, in primo luogo, alla protezione dell' ambiente e della salute e, in secondo luogo, all' ordine pubblico e alla pubblica sicurezza. Quindi, tale sistema non lascia trasparire alcuna possibilità per gli Stati membri di vietare globalmente tali movimenti (v. sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4431, punto 20). 33 Contrariamente a quanto sembra ritenere la [OSCURATO:PERSONA] riferendosi alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], la normativa tedesca non è paragonabile alla normativa della regione vallona, di cui la Corte ha dichiarato, al punto 21 di tale sentenza, la non conformità alla direttiva 84/631 nei limiti in cui escludeva l' applicazione della procedura prevista da tale direttiva e introduceva un divieto assoluto di importare rifiuti pericolosi in Vallonia. Infatti, se l' art. 2 dell' AbfG sancisce il principio secondo il quale i rifiuti prodotti sul territorio tedesco debbono essere ivi smaltiti, tale principio si applica solo "salvo disposizioni contrarie dell' art. 13". Orbene, tale art. 13 stabilisce le condizioni alle quali sono autorizzati i trasporti transfrontalieri di rifiuti e dev' essere avvicinato all' art. 13 c, il cui scopo è appunto quello di consentire l' attuazione, mediante regolamento, della direttiva 84/631. 34 Considerate le sue condizioni di applicazione, la regola dello smaltimento sul territorio nazionale sancita nella legge tedesca, che non riguarda, per definizione, l' importazione di rifiuti, non può essere considerata come un divieto generale ed assoluto di esportare rifiuti pericolosi, che sarebbe in contrasto con le direttive 84/631 e 86/279. Come sostiene il governo federale, tale regola rispecchia il perseguimento di uno scopo che è conforme al principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente sancito all' art. 130 R, n. 2, del Trattato. 35 Quanto all' obbligo di ottenere l' autorizzazione prevista dalla stessa legge per i trasporti transfrontalieri di rifiuti, esso ha formato oggetto di un adeguamento operato mediante regolamento. Come è stato rilevato al punto 13 della presente sentenza, l' AbfVerbrV ha fra l' altro precisato le corrispondenze esistenti tra le procedure amministrative fissate dalla legge e quelle previste dalla direttiva 84/631. In particolare, alle nozioni di "notifica", di "attestato di ricevimento" e di "obiezione", che figurano nella direttiva, corrispondono rispettivamente una domanda di autorizzazione, un' autorizzazione e una decisione di rigetto o di differimento ai sensi della legge tedesca. 36 Tale legge impone in particolare all' autorità competente di rifiutare il trasporto transfrontaliero di rifiuti se esso comporta un rischio di pregiudizio nei confronti dell' interesse generale, se esistono riserve quanto all' affidabilità delle persone responsabili del trasporto, se i piani di smaltimento dei rifiuti ostano a un siffatto trasporto e se, a meno che tali piani abbiano previsto altre possibilità, esistono idonei impianti di smaltimento dei rifiuti nel Land in cui essi sono stati prodotti o se è possibile l' utilizzazione degli impianti di un altro Land. 37 Tali disposizioni, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], non sono incompatibili con quelle della direttiva 84/631, così come modificata, indipendentemente dal tipo di movimento transfrontaliero considerato. 38 Per quanto riguarda sia le importazioni di rifiuti pericolosi sia l' esportazione degli stessi rifiuti ai fini di uno smaltimento all' esterno della Comunità, risulta dall' art. 4, nn. 1 e 2, di tale direttiva, nella sua formulazione derivante dalla direttiva 86/279, che le autorità competenti dello Stato membro di destinazione, e, per i trasporti verso uno Stato terzo, quelle dello Stato membro di spedizione, sono abilitate a rilasciare un attestato di ricevimento che consenta il trasporto o a sollevare invece obiezioni che abbiano l' effetto di vietarlo. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, tali obiezioni debbono essere motivate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dell' ambiente, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o di protezione della salute, conformi alla direttiva, ad altri strumenti comunitari o a convenzioni internazionali. 39 Orbene, i motivi previsti dalla legge tedesca per impedire taluni trasporti transfrontalieri di rifiuti, che sono sostanzialmente basati su ragioni di interesse generale connesse, come risulta dai due primi articoli dell' AbfG, alla protezione della sanità e dell' ambiente, si ricollegano appunto agli obiettivi menzionati nelle citate disposizioni della direttiva. 40 Per quanto riguarda i trasporti di rifiuti pericolosi diretti in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono autorizzate, a norma dell' art. 4, n. 6, primo comma, della direttiva 84/631, come modificata, a fissare condizioni relative al trasporto dei rifiuti sul loro territorio nazionale. Esse possono altresì, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, sollevare obiezioni motivate col fatto che il trasporto compromette l' esecuzione dei programmi elaborati in forza dell' art. 12 della direttiva 78/319 o che esso contrasta con gli obblighi derivanti da accordi internazionali conclusi anteriormente alla notifica della direttiva. 41 Come rileva l' avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, l' elaborazione dei programmi previsti all' art. 12 della direttiva 78/319 costituisce un esempio specifico dell' obbligo generale, imposto dall' art. 5 della stessa direttiva, di adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti tossici e nocivi siano smaltiti senza pericolo per la salute dell' uomo e senza recare pregiudizio all' ambiente. Le disposizioni controverse della legge tedesca sono appunto fondate su obiettivi del genere e, come sottolinea giustamente l' avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, lo smaltimento di rifiuti pericolosi in un altro Stato membro, in particolare in uno Stato vicino, può avere serie conseguenze sull' ambiente in [OSCURATO:PERSONA] e giustificare un rifiuto di spedizione verso tale Stato. 42 La seconda e la terza censura della [OSCURATO:PERSONA] debbono quindi essere respinte. Quanto alla quarta censura 43 [OSCURATO:PERSONA] contesta infine alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] un certo numero di inadempimenti parziali dell' art. 12 della direttiva 78/319, che impone l' elaborazione, l' aggiornamento, la pubblicazione e la comunicazione di programmi per lo smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi. 44 Per ribattere tale ultima censura, il governo tedesco ha prodotto documenti in cui sono rilevati tutti i programmi elaborati dai Laender ai sensi dell' art. 6 dell' AbfG. 45 Invitata dalla Corte a precisare all' udienza la propria posizione a seguito della comunicazione di tali documenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di tener ferme le proprie conclusioni al riguardo. 46 Alla luce degli elementi così scambiati, la censura della [OSCURATO:PERSONA] è fondata. 47 Infatti, l' obbligo di elaborare, di aggiornare, di pubblicare e di notificare i programmi per l' eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi doveva essere adempiuto dagli Stati membri entro il termine di due anni previsto per conformarsi alla direttiva 78/319. 48 Orbene, risulta dai citati documenti che, anche se è vero che il governo tedesco si è in larghissima misura conformato a tale obbligo, l' applicazione di quest' ultimo era insufficiente alla scadenza del termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato, ossia il 25 novembre 1991. In particolare, taluni programmi della Renania-Vestfalia non erano stati ancora elaborati o notificati, i programmi definitivi per il Baden-Wuerttemberg non erano stati ancora adottati e taluni altri programmi non erano stati né aggiornati né pubblicati. 49 Si deve pertanto constatare che, non avendo elaborato, aggiornato, pubblicato o notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini fissati i programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi per talune regioni, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva 78/319. 50 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, escludendo talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti e non avendo elaborato, aggiornato, pubblicato o notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini fissati i programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi per talune regioni, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle direttive 75/442 e 78/319. Decisione relativa alle spese Sulle spese 51 Ai sensi dell' art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente su due delle sue censure e la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sulle altre due, va deciso che ciascuna delle due parti sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Escludendo talune categorie di rifiuti riciclabili dall' ambito di applicazione della sua normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti e non avendo elaborato, aggiornato, pubblicato o notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini fissati i programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi per talune regioni, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, 78/319/CEE, relativa ai rifiuti tossici e nocivi. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Ciascuna delle due parti sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris