CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 24661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore dell'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento del ricorso. Il difensore limita le sue doglianze esclusivamente al profilo di gravi indizi di colpevolezza con esclusione di quelle già articolate in punto di esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la decisione in epigrafe, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP del medesimo ufficio emessa in data 1.3.2021, con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di concorso in alterazione di registri elettorali, ai sensi degli artt. 90, comma 2 e 3, D.P.R. n. 570 del 1960; 51 legge n. 352 del 1979 e 100 D.P.R. n. 361 del 1957, avuto riguardo a false attestazioni di voto di soggetti che, invece, non si erano recati affatto a votare, nell'ambito delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale della città di [OSCURATO:PERSONA] del 20-21 settembre 2020 (capi 2 e 3, che hanno precisato i capi nn. 17 e 18 dell'iniziale richiesta di misura cautelare, accolta con una precedente ordinanza del 9.12.2020, dal GIP di [OSCURATO:PERSONA]). Il procedimento trae origine dalle indagini effettuate dalla Digos di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 20 e 21 settembre 2020 e costituisce prosecuzione di una precedente inchiesta, confluita nella richiesta di misura cautelare avanzata dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2020, recepita nell'ordinanza cautelare emessa in data 9 dicembre 2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], principali soggetti coinvolti, il primo nella sua veste di candidato, poi eletto al consiglio comunale; il secondo, quale presidente di uno dei seggi in cui sono avvenute le condotte di falsa registrazione dei voti. Le indagini hanno consentito di individuare, secondo l'impostazione d'accusa, alcuni reati di alterazione delle operazioni elettorali, mediante falsificazioni di registri di votanti, da parte di un gruppo di persone, tra i quali vi è anche l'indagato, vicine al candidato [OSCURATO:PERSONA] (poi risultato eletto, appunto, con 1510 voti). Il ricorrente è stato coinvolto nell'indagine per essere colui il quale, insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva il compito di far pervenire a [OSCURATO:PERSONA] la lista dei nominativi da inserire come falsi votanti; egli era partecipe attivamente del "piano" delittuoso ordito da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri componenti del gruppo di persone che si è appurato aver compiuto le operazioni di falsificazione in occasione della competizione elettorale, avuto riguardo ai seggi nn. 172 e 184. I fatti sono stati accertati, complessivamente, grazie sia alle indagini documentali, compiute anzitutto sulle deleghe al rilascio dei falsi duplicati di schede elettorali (alcune delle quali intestate anche all'indagato), sia alle dichiarazioni dei soggetti per i quali era stata falsamente annotata l'espressione di voto, i quali hanno tutti riferito di non essersi mai recati ai seggi, né di aver richiesto i duplicati delle schede elettorali, falsamente ottenuti anch'essi ed utilizzati nell'operazione illecita. In taluni casi, poi, si è constatato il voto di una stessa persona con due schede elettorali diverse, una, quella duplicata falsamente, evidentemente usata per esprimere la falsa preferenza; l'altra, quella vera, utilizzata dall'anziano elettore che, "a sorpresa" si era recato comunque a votare, non sapendo dell'utilizzo illecito di una scheda duplicata a suo nome. I gravi indizi sono stati, altresì, fondati sulle dichiarazioni accusatorie del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato [OSCURATO:PERSONA] come partecipe alla riunione nella segreteria politica di [OSCURATO:PERSONA] nel venerdì precedente alle elezioni, incaricato di indottrinare [OSCURATO:PERSONA] su come materialmente alterare il voto, avuto riguardo al seggio n. 172 per cui era stato inizialmente designato (salvo venire dirottato, poi, per un imprevisto, su quello n.184); nonchè sui riscontri forniti da alcune conversazioni telefoniche intercettate tra i protagonisti della vicenda ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, il richiamo è alla conversazione del 16 ottobre 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quella del giorno successivo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e dai tabulati telefonici delle numerosissime telefonate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè tra altri componenti del gruppo criminale, molte anche nelle ore e nei giorni di insediamento dei seggi (ed uno degli elementi indiziari è proprio costituito dalle operazioni di nomina del seggio n. 172, cui era destinato [OSCURATO:PERSONA] secondo il "piano" del gruppo, e poi indirizzato ad altro soggetto regolarmente nominato, con spostamento di [OSCURATO:PERSONA] al seggio n. 184). Le esigenze cautelari a carico dell'indagato sono state ritenute sussistenti, sotto il profilo della reiterazione del reato, in ragione della spregiudicatezza delle condotte del gruppo di persone, volto a falsare il voto democratico, e, quanto all'esigenza cautelare funzionale a prevenire il pericolo di inquinamento probatorio, in virtù della riscontrata capacità del ricorrente di occultare prove desunte dalle intercettazioni, dalle quali si evince che egli ha distrutto con il tritacarte documenti indizianti e, verosimilmente, la lista di nominativi dei falsi elettori. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, tramite il difensore, deducendo due motivi. 2.1. Il primo motivo eccepisce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alla valutazione delle dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA], afflitte da genericità ed imprecisione rispetto alla posizione del ricorrente, da lui indicato come colui il quale lo aveva "indottrinato" sulle modalità per alterare il voto in relazione al seggio n. 172, mentre invece il seggio ove poi [OSCURATO:PERSONA] ha svolto funzioni di presidente è quello n. 184. Inoltre, risulta completamente illogica la motivazione che lega [OSCURATO:PERSONA] alla consegna della lista di nominativi dei falsi votanti per il seggio n. 184, lista che pacificamente risulta essere stata consegnata a [OSCURATO:PERSONA] dal coindagato Laganà, senza che sia stato chiarito il contributo offerto dal ricorrente rispetto a tale porzione di condotta prodromica all'annotazione falsa nei registri. Il ricorrente sostiene, altresì, che non è stata accertata la concreta condotta concorsuale da lui posta in essere rispetto al reato di falsa formazione di atti interni al procedimento elettorale previsto dall'art. 90, commi 2 e 3, DPR n. 570 del 1960. In generale, manca qualsiasi indicazione del contributo concorsuale per i reati ascritti al ricorrente. 2.2. Il secondo motivo difensivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, sulla base dei presupposti dettati dall'art. 274 cod. proc. pen. e, in particolare, quanto alla ricorrenza del pericolo di reiterazione criminosa e di inquinamento probatorio, indicati come presidi cautelari. Quanto all'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 cit., il ricorrente rappresenta che ci sarebbe stata una sopravvalutazione degli episodi criminali in termini di pericolosità: essi sono stati visti come collocati in un'attività quasi organizzata e la concretezza e attualità del pericolo sono state desunte soltanto dalla pregludiziale valutazione di gravità dei fatti, dimenticando l'incensuratezza del ricorrente, il suo inserimento sociale mediante svolgimento di regolare attività lavorativa e la limitatezza dell'ambito temporale in cui si sono svolte le condotte ascrittegli. Inoltre, si sarebbe conferito valore negativo all'atteggiamento processuale difensivo messo in atto dall'indagato di avvalersi, come è suo diritto, della facoltà di non rispondere. Il pericolo di inquinamento probatorio, invece, sarebbe stato illogic:amente collegato alla generica necessità, non meglio determinata nè specificata, di non pregiudicare ulteriori accertamenti investigativi ancora in corso per identificare altri soggetti compiacenti che hanno consentito l'attuazione del meccanismo falsificatorio. Si contesta, pertanto, la non specificità e concretezza delle esigenze probatorie che si intende salvaguardare con la cautela disposta ai sensi della lettera a) dell'art. 274 cod. proc. pen. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. Su richiesta dell'indagato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stata chiesta trattazione orale del procedimento in vista dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. All'udienza di trattazione del ricorso, il 4 maggio 2022, il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rappresentato di limitare le doglianze esclusivamente al profilo della gravità indiziaria, c:on esclusione delle esigenze cautelari, stante l'attuale non sottoposizione del ricorrente ad alcuna cautela, in considerazione del tempo trascorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Torna utile premettere all'esame delle questioni dedotte con i motivi di ricorso, una sintetica ricostruzione degli approdi ai quali sono giunti i provvedimenti cautelari alla base della misura oggi al centro del ricorso per cassazione. Il procedimento trae origine dalle indagini effettuate dalla questura di [OSCURATO:PERSONA] sullo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] nelle date del 20 e 21 settembre 2020 ed è la naturale prosecuzione di un'ulteriore indagine confluita nella richiesta di misura cautelare avanzata dal GIP di [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2020, recepita nell'ordinanza cautelare emessa in data 9 dicembre 2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini hanno consentito di individuare, secondo l'impostazione d'accusa, il coinvolgimento nell'alterazione delle operazioni elettorali di altri soggetti, tra i quali vi è anche l'indagato, appartenenti al gruppo del candidato [OSCURATO:PERSONA] (poi risultato eletto con 1510 voti). All'esito di accertamenti investigativi anche documentali, originati casualmente da un controllo ad una persona presente all'esterno di un seggio ed in possesso di alcuni duplicati di tessere elettorali, era emerso, infatti, un vero e proprio sistema di alterazione dell'espressione del voto, realizzato mediante rilascio per delega di duplicati delle tessere elettorali, cui faceva seguito o, materialmente, il voto da parte di soggetti diversi dai titolari delle tessere e che non avevano mai chiesto il duplicato; ovvero il voto espresso solo fittiziamente, sulla base dei duplicati di tessere elettorali intestate a persone che non si erano mai recate alle urne ad esprimere il voto, né tantomeno avevano rilasciato deleghe per la richiesta ed il ritiro della tessera elettorale. In alcuni casi, gli elettori per i quali era stato richiesto ed ottenuto il duplicato erano addirittura deceduti. In estrema sintesi, dall'analisi dei Registri elettorali delle elezioni per il consiglio comunale ed il sindaco di [OSCURATO:PERSONA] - ed in particolare dai registri di alcune sezioni, che erano risultate quelle destinatarie dei voti sospetti sia perché in esse vi era il maggior numero di duplicati rilasciati in favore di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di delegato, sia perchè vedevano, come presidente di seggio, una persona nominata "in surrogazione" e riconducibile al gruppo di amici e conoscenti di [OSCURATO:PERSONA] - è emerso che cento elettori di età particolarmente avanzata risultavano votanti, identificati per conoscenza personale, senza esibizione del documento d'identità; questi soggetti, sentiti a sommarie informazioni, hanno tutti dichiarato di non aver mai conferito alcuna delega per la richiesta di rilascio di duplicato della tessera elettorale, né al [OSCURATO:PERSONA] né ad altri 02o soggetti, e di non essersi recati mai a votare. Peraltro, quattro elettori risultavano deceduti alla data delle elezioni. [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come complice della condotta concorsuale ordita da [OSCURATO:PERSONA], proprio grazie alle dichiarazioni di uno dei suoi complici e collaboratori, [OSCURATO:PERSONA], ed in seguito alla verifica effettuata sulle sezioni nn. 172 e 184, in particolare. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato [OSCURATO:PERSONA] per essere la persona che gli ha dato le indicazioni illecite circa le attività che avrebbe dovuto svolgere al seggio n. 172 (cfr. pag. 23 del provvedimento impugnato), pienamente consapevole del progetto di alterazione del voto democratico e, anzi, tanto "esperto" da dover egli "istruire" altri complici. A carico di [OSCURATO:PERSONA], poi, sono elencati anche ulteriori elementi e, tra l'altro, il contenuto di una telefonata intercettata tra egli e [OSCURATO:PERSONA], nella quale si fa riferimento ad un "foglio", che [OSCURATO:PERSONA] stesso ha spiegato essere la "busta" lasciatagli da Laganà il primo giorno di elezioni, con i riferimenti di tutti i certificati elettorali duplicati in relazione ai quali registrare i voti fasulli. Il contenuto ed il tono usati nella conversazione non erano incompatibili con il fatto che materialmente tali documenti gli fossero stati consegnati da altra persona e non da [OSCURATO:PERSONA] stesso, che ne parlava proprio perché partecipe del piano criminale. Nella ricostruzione indiziaria, è utile, altresì, precisare che [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto Laganà per essere l'uomo presentatosi alla finestra del seggio con una busta contenente 40 nominativi di persone da fare accreditare come votanti e, in vece delle quali, esprimere falsamente il voto, senza che questi si recassero, appunto, effettivamente al seggio. Vi è da notare che - sempre sulla base di quanto risultato dalle complesse indagini delle quali si fornisce puntuale resoconto nel provvedimento impugnato - quanto al seggio n.172, l'alterazione del voto è stata realizzata attraverso il diverso meccanismo di utilizzare le false tessere elettorali duplicate da parte di persone non corrispondenti fisicamente agli intestatari e titolari della tessera stessa. Quale riscontro alle dichiarazioni contra alios rese da [OSCURATO:PERSONA] in punto di coinvolgimento, invece, di Laganà e di riconoscimento di costui con individuazione fotografica - riscontri che rafforzano ulteriormente la credibilità e l'attendibilità del dichiarante per il complessivo contenuto del suo racconto - vi sono conversazioni intercettate, delle quali il provvedimento di riesame dà atto e nelle quali emerge la figura di un soggetto, complice dei reati, che si è presentato al seggio n. 184 con una busta contenente i nominativi dei titolari di tessere falsificate da inserire tra i votanti; un soggetto (appunto l'altro complice, Laganà) che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto modo di incontrare nei giorni precedenti al voto, presso la segreteria politica di [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Dinanzi alla precisa ed ampia ricostruzione della complessa vicenda delittuosa e della gravità indiziaria che raggiunge i diversi suoi protagonisti e, in particolare, il ricorrente, il primo motivo di ricorso appare privo di fondamento, centrato su dettagli proposti come incongruenze del tessuto delittuoso, laddove invece tali dettagli si rivelano non decisivi né scagionanti e, in ultima analisi, risulta diffusamente formulato, in molta parte, secondo inammissibili censure in fatto. Le illogicità dedotte dal ricorrente, invero, nasc:ondono il tentativo di coinvolgere il Collegio in una rivalutazione del merito della vicenda cautelare, sotto il profilo della ricostruzione della gravità indiziaria, in assenza di riscontrabili iati motivazionali o di deficit argomentativi del provvedimento impugnato. Ed è noto che le censure volte a contestare la suss istenza di elementi dai quali desumere la gravità indiziaria tout court sono inammissibili ft-i sede di legittimità poiché implicano valutazioni "in fatto", sottratte di per sé al sindacato della Cassazione anche in materia cautelare (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). D'altra parte, la motivazione del provvedimento impugnato, è largamente idonea a fondare il quadro di gravità indiziaria che sostiene la misura cautelare applicata al ricorrente. Le doglianze dell'indagato, composte da discrasie relative a elementi di dettaglio minimo, sono assolutamente inidonee a scomporre il puzzle indiziario, di fronte ai numerosissimi indizi di anomalie nella registrazione dei voti (la loro annotazione materiale, tutta in sequenza; il riferirsi i falsi duplicati dei certificati elettorali ad elettori particolarmente anziani; l'attività preparatoria affinchè [OSCURATO:PERSONA] potesse essere nominato presidente di uno dei seggi individuati per poter attuare il piano falsificatorio; il paradosso del voto "doppio", relativo allo stesso soggetto, nel caso in cui il titolare della tessera duplicata, sostituito a sua insaputa dal falso votante, si era poi inaspettatamente presentato al seggio, sicchè si era dovuto, ovviamente, consentirgli di accedere al voto), indizi che confermano e riscontrano le dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie del predetto coindagato [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 17 e ss., oltre quanto già messo in evidenza nel paragrafo 2). Il racconto in sé del dichiarante è, poi, secondo l'analisi svolta dal giudice del riesame, convincente e preciso. Egli dà atto dell'accordo iniziale, via via perfezionatosi tra [OSCURATO:PERSONA], alcuni suoi "fedelissimi" e lui stesso e descrive con la giusta dovizia di particolari e, al tempo stesso, senza enfasi e forzature, la "tecnica" di alterazione del voto, predisposta con due diverse modalità: attraverso l'utilizzo di falsi soggetti votanti, sostituitisi ai veri titolari del certificato elettorale artatamente duplicato allo scopo, ovvero attraverso la diretta alterazione dei registri elettorali e facendo figurare come votanti soggetti i quali, in realtà, non si erano mai recati al seggio a votare (a tali ultime annotazioni false - attuate nel seggio 184 - ha provveduto direttamente [OSCURATO:PERSONA], come ha chiarito nel suo racconto auto ed eteroaccusatorio, nel corso della pausa pranzo della prima giornata di elezioni, una volta nominato all'uopo Presidente di quel seggio, con una "manovra" architettata da [OSCURATO:PERSONA] e ben descritta nel suo complicato snodarsi dall'ordinanza impugnata). Il ricorrente è stato identificato da [OSCURATO:PERSONA] (con riconoscimento anche fotografico) e grazie ad indagini di riscontro svolte dalla polizia giudiziaria, come colui il quale, avendo preso parte alla riunione nella segreteria di [OSCURATO:PERSONA] la sera del venerdì precedente alle elezioni, insieme, tra gli altri, a Laganà, latore della busta contenente i nominativi per i quali falsificare il voto, gli aveva impartito indicazioni specifiche per l'alterazione del voto nel seggio n. 172, ove nel piano criminale iniziale egli avrebbe dovuto svolgere le funzioni di Presidente. Oltre a quanto già evidenziato al par. 2, il Riesame ha valorizzato, del tutto condivisibilmente, alcuni ulteriori elementi indiziari molto significativi: - la telefonata intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui si comprende che il primo era perfettamente a conoscenza dell'andamento dei reati, non soltanto con riguardo al seggio n. 172 (in relazione al quale aveva "istruito" [OSCURATO:PERSONA]), ma anche nel seggio n. 184, ove poi il secondo aveva effettivamente svolto le infedeli funzioni di Presidente, tanto da assicurarsi che la busta contenente le prove di esso (e cioè i nominativi dei cittadini per i quali era stato espresso falsamente il voto) fosse stata occultata da [OSCURATO:PERSONA], complimentandosi una volta saputo che quest'ultimo l'aveva distrutta con il trita-carta; - la telefonata intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale si parla sempre della "busta" contenente le prove del reato e della sua distruzione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - i numerosissimi contatti telefonici desumibili dai tabulati, che danno contezza degli assidui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi anni e, in particolare, "seguono" costantemente gli indagati nelle loro condotte prodromiche e contestuali ai giorni dei comizi elettorali, soprattutto nel momento cruciale in cui si è dovuto operare lo scambio tra il seggio n. 172 e quello n. 184 per consentire la Presidenza di [OSCURATO:PERSONA]; - l'essere [OSCURATO:PERSONA] uno dei delegati al rilascio dei duplicati delle tessere elettorali. Da notare l'inequivoco tenore delle conversazioni intercettate delle quali è protagonista [OSCURATO:PERSONA]: il Riesame evidenzia l'importanza del vero e proprio "compiacimento" manifestato da costui per le capacità criminali di [OSCURATO:PERSONA], dimostrate con la distruzione della documentazione compromettente. Il motivo di ricorso, pertanto, oltre ad essere parzialmente formulato in fatto, si rivela anche complessivamente infondato. 4. Il secondo motivo, dedicato alle esigenze cautelari, è stato oggetto di rinuncia in udienza da parte del difensore di fiducia, poiché l'indagato è oramai libero, non più sottoposto a cautela, sicchè in tale parte il ricorso è inammissibile. In ogni caso, il Collegio intende rappresentare l'infondatezza delle ragioni che sono state inizialmente addotte. 8 a26 Va premesso, infatti, sotto un primo profilo relativo al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen., che detto pericolo deve essere concreto e va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'id quod plenimque accidit, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (Sez. 6, n. 29477 del 23/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270561). Soprattutto, in tema di misure cautelari personali, la valul:azione del pericolo di inquinamento probatorio deve essere effettuata con riferimento sia alle prove da acquisire, sia alle fonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o la loro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793 del 7/1/2015, M., Rv. 262687; Sez. 6, n. 13896 del 11/2/2010, Cipriani, Rv. 246684). Nel caso di specie, a prescindere dall'erronea impostazione del ricorrente su tale ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità, il Riesame ha ampiamente argomentato quanto alla necessità di evitare che la spregiudicata condotta, che il ricorrente ed i suoi complici hanno saputo dimostrare di essere in grado di realizzare, si possa concretizzare in inquinamenti probatori già in qualche misura manifesti nella c:apacità manipolativa della realtà e alterativa di atti pubblici, sia con riferimento alle condotte e complicità già scoperte che avuto riguardo ad eventuali ulteriori sviluppi investigativi. Del resto, è stato evidenziato il pericolo concreto ed attuale che l'indagato possa attentare alla genuinità della prova, nel contesto di indagini comunque ancora in corso, volte anche ad identificare tutti i protagonisti dei reati, poiché è innegabile che egli abbia dimostrato la sua attitudine ad occultare le tracce documentali delle condotte delittuose realizzate (illuminanti in tal senso sono le intercettazioni nelle quali egli è coinvolto e delle quali si è già riferito). Le ragioni fondanti anche l'esigenza cautelare di evitare la reiterazione criminosa, in vista di prossimi appuntamenti elettorali, sono egualmente ritrovate nella spiccata capacità criminale dimostrata dal "gruppo" di persone legate a [OSCURATO:PERSONA], tra le quali [OSCURATO:PERSONA], artefice di passaggi chiave del piano criminoso, sia prima che dopo la sua realizzazione (avuto riguardo proprio al suo attivismo per accertarsi che fossero distrutte le possibili tracce delle condotte illecite); nel contesto criminale concreto, è plausibile che il giudice cautelare abbia valorizzato l'agire coordinato e con una "regia" ben precisa, che ha mostrato la capacità delinquenziale del "collettivo" composto dagli indagati, senza che tale valutazione sfoci - come lamenta il ricorrente - in un'errata assimilazione del "gruppo" di complici ad una compagine associativa. Altrettanto logicamente la motivazione del provvedimento impugnato ha messo in risalto la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] per le campagne elettorali future di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 32 e 33 del provvedimento impugnato, in cui si parla di una candidatura ulteriore ad altro incarico), nell'ambito di un sistema illecito di promozione politica altrui che è stato ritenuto plausibilmente indicativo del pericolo di reiterazione del reato. Adeguata, infine, appare anche la giustificazione relativa alla tipologia di misura cautelare prescelta per la tutela delle esigenze di prevenire ulteriori reati (in vista di altri, prossimi appuntamenti elettorali) o l'inquinamento del quadro probatorio: senza iati argomentativi il Tribunale ha spiegato perché l'allarmante quadro relazionale intessuto dal ricorrente e dall'intero gruppo di complici, unito alla spregiudicata attività delittuosa condotta, determina la necessità di imprimere una cesura tra il primo e l'ambiente ed il contesto interpersonale di riferimento, obiettivo perseguibile soltanto attraverso gli arresti domiciliari, con le ulteriori prescrizioni