CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29742/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di S ant’ A ntonio per le missioni apostoliche all’estero , in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] de Calboli n. 9 , presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza n. 2882/18, depositata il 7 maggio 2018, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; e sul ricorso iscritto al n. 24489/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli [OSCURATO:PERSONA] Accertamento uffici dell’avvocatura Capitolina, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di S ant’ A ntonio per le missioni apostoliche all’estero , in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] de Calboli n. 9, presso lo studio del prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 6977, depositata il 17 dicembre 2019, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; udita la relazione delle cause svolta , nella camera di consiglio del 6 giugno 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con sentenza n. 2882/18, depositata il 7 maggio 2018 , la Commissione tributaria regionale del Lazioha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di quattro avvisi di accertamento emessi in rettifica nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di Sant’Antonio per le missioni apostoliche all’estero (nel prosieguo: il [OSCURATO:PERSONA]), e relativamente all’ICI dovuta dal contribuente per gli anni dal 2008 al 2011 con riferimento ad unità immobiliare sita in Roma, alla via Merulana 124 e via Manzoni (in catasto al fol. 501, sub 1); 1.1 -il giudice del gravame - premesso che la parte appellata non si era costituita in giudizio, così rimanendo contumace -ha rilevato, in sintesi, che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti della reclamata esenzione [d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i)] in quanto:-l’unità immobiliare in questione non era destinata a convento; -relativamente alla porzione (di mq. 1400) - che era stata concessa in comodato alla [OSCURATO:PERSONA] -la sua utilizzazione indiretta, e il difetto di prova «delle finalità previste dalla invocata esenzione», fondavano la legittimità delle rettifiche operate da [OSCURATO:PERSONA]; 1.2 –il [OSCURATO:PERSONA] di Sant’Antonio per le missioni apostoliche all’estero ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro articolati motivi di ricorso, ed ha depositato memoria; -[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; 2. – con sentenza n. 6977, depositata il 17 dicembre 2019, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto il ricorso per revocazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2882/18, depositata il 7 maggio 2018 e, pro nunciando nel merito della lite contestata, ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati; 2.1 –il giudice del gravame ha rilevato che: - il ricorso per revocazione trovava fondamento nell’errore revocatorio correlato alla rilevata contumacia del contribuente nel giudizio di appello, e qual conseguente alla mancata considerazione della costituzione in quel giudizio del Collegiostesso; - nel merito, emergeva che si trattava di unità immobiliare «a carattere religioso, ed a fini educativi e didattici culturali» -quanto alla porzione in uso all’[OSCURATO:PERSONA] - oltrechè a «destinazione ricettiva per l’accoglimento dei religiosi e degli studenti partecipanti alle lezioni universitarie», così che il [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto riscontro probatorio dei «fini istituzionali … senza fine di lucro»; 2.2– [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di duemotivi; - il [OSCURATO:PERSONA] di Sant’Antonio per le mi ssioni apostoliche all’estero resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.Considerato che: 1. – i due ricorsi, seppur relativi a distinte pronunce rese dalla Commissione tributaria regionaledel Lazio, vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione; - come, difatti, statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, la riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v., ex plurimis, Cass., 5 aprile 2022, n. 10876; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550; Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050; Cass., 17 giugno 2008, n. 16405); - in particolare , si è, al riguardo, rimarcato che « l'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art.274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità al ruolo istituzionale della Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2005, n. 18125; conf. Cass. 14 ottobre 2005. n. 19978; 31 ottobre 2005, n. 21109; 20 dicembre 2005, n. 28227; 28 settembre 2006, n. 21032).» (così Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050, cit.); - per di più, la Corte in più occasioni ha rilevato , in applicazione (analogica) della disposizione di cui all'art. 335 cod. proc. civ., la ricorrenza di una connessione dei ricorsi proposti contro la sentenza d'appello e contro quella che decide sull'impugnazione per revocazione della prima, in quanto sul ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di appello può risultare determinante, così come nella fattispecie, la pronuncia riguardante la sentenza resa in sede di revocazione(così Cass., 16 marzo 1996, n. 2227 cui adde, ex plurimis, Cass., 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., 5 novembre 2021, n. 32034; Cass., 22 maggio 2015, n. 10534; Cass., 29 novembre 2006, n. 25376; Cass., 11 giugno 1998, n. 5850; Cass. Sez. U., 7 novembre 1997, n. 10933); 2. – per ragioni di ordine logico - giuridico va, quindi, anteposto l’esame dei motivi di ricorso proposti nel giudizio iscritto al n. 24489/2020 R.G., con i quali [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato: 2.1 – ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,art. 7, comma 1, lett. i), sull’assunto che, nella fattispecie, il giudice del gravame aveva rilevato la sussistenza dei presupposti della contestata esenzione, per un verso senza considerare che -in ragione del concluso contratto di comodato -le finalità assentite dalla disposizione di favore risultavano correlate a terzo soggetto piuttosto che allo stesso ente non commerciale che aveva il possesso della unità immobiliare , con conseguente utilizzo indiretto di (porzione della stessa ) unità immobiliare e, per il restante, che quegli stessi presupposti erano stati desunti, per di più, dalle (mere) fin alità statutarie dell’ente, indipendentemente, dunque, da ogni concreto riscontro delle modalità di svolgimento delle attività (in tesi) riconducibili all’àmbito di applicazione della medesima disposizione di favore; 2.2 – nullità della gravata sentenza, a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,sul rilievo che il giudice del gravame aveva definito la lite contestata in difetto di ogni pertinente motivazione e, pertanto, sulla base di una motivazione meramente apparente; 3. –va, allora, rilevato innanzitutto che dai sopra ripercorsi motivi di gravame pianamenteemerge che alcuna censura è stata articolata in ordine al decisum che ha avuto ad oggetto la revocazione della sentenza resa dalla stessa Commissione tributaria regionale del Lazio in data 7 maggio 2018 (n. 2882/18); - ne consegue, pertanto, l’inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di Sant’Antonio per le missioni apostoliche all’estero, ed iscritto al n. 29742/2019 R.G., atteso che la revoca, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale in sede rescindente, ha determinato la caducazione delle statuizioni rese nel giudizio di merito, statuizioni alle quali si sono sostituite quelle della pronuncia di revocazione (resa in fase rescissoria), così che il ricorso per cassazione proposto avverso la decisione revocata risulta privo di oggetto, e connotato da (sopravvenuto) difetto di interesse a ricorrere; 4. –tanto premesso, il secondo motivo di ricorso, dal cui esame – che è logicamente pregiudiziale - consegue l’assorbimento del primo motivo, è fondato, e va senz’altro accolto; 4.1 –posto che - avuto riguardo al contenuto della censura che si correla, in nesso di diretta derivazione, agli stessi contenuti decisori della impugnata sentenza di merito - nemmeno astrattamente sono ipotizzabili quei profili di inammissibilità che il controricorrente variamente articola, va rilevato che le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv., con modificazioni, in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053); -e si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); 4.2 –nella fattispecie, come anticipato, il giudice del gravame ha risolto la lite contestata rilevando che si trattava di «immobili a carattere religioso, ed a fini educativi e didattici culturali quale UNIVERSITA’ [OSCURATO:PERSONA], oltre a parte degli immobili a destinazione ricettiva per l’accoglimento dei religiosi e degli studenti partecipanti alle lezioni universitarie», così che il [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto riscontro probatorio dei «fini istituzionali … senza fine di lucro»; -in disparte che la sopra riportata esposizione ellittica della gravata sentenza si coniuga col più completo silenzio sui motivi di impugnazione che hinc et inde erano stati proposti - e, dunque, sui relativi referenti, fattuali e di qualificazione normativa - è del tutto evidente che la motivazione in esame ha un contenuto obiettivamente incomprensibile, non essendo dato nemmeno ricostruire, secondo la sua obiettività, a quali «immobili» il giudice del gravame abbia inteso riferirsi -nella contestuale considerazione di altra « parte degli immobili a destinazione ricettiva» - nel rilevare la sussistenza del « carattere religioso, ed a fini educativi e didattici culturali»; - né, ancor meno, rimane logicamente possibile ricostruire il percorso seguito nella correlazione posta tra detti «immobili» (o «parte degli immobili») e i «fini istituzionali» dell’Ente, (in tesi) perseguiti «senza fine di lucro»; -la pronuncia, in definitiva, si risolve in un vacuum argomentativo che in alcun modo consente di identificarne la ratio decidendi, avuto riguardo ai dati, fattuali e di qualificazione giuridica, che ne possano costituire il substrato fondante; 5. –la sentenza impugnata col ricorso iscritto al nr. 24489/2020 di R.G.va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al motivato esame di (tutte) le questioni tra le parti controverse; 5.1 –le spese del giudizio di legittimità di cui al ricorso iscritto al nr. 29742/2019 di R.G.non vanno regolate tra le parti, non avendo ad ogni modo svolto attività difensiva la parte rimasta intimata, né nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale(d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché l ato sensu s anzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass., 2 luglio 2015, n. 13636 cui addeCass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542). P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi iscritti ai nn. di R.G. 29742/2019 e 24489/2020; dichiara inammissibile il ricorso iscritto al n. 29742/2019 R.G.; accoglie il secondo motivo del ricorso iscritto al n. 24489/2020 R.G., assorbito il primo motivo; cassa la sentenza impugnata (n. 6977, depositata il 17 dicembre 2019) in relazione al motivo accolto e