CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13630/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in1875persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 85/2025 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 12/02/2025 R.G.N.447/2023;Numero registro generale 16737/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Numero sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13630/2026del 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 11/05/20261.- L’INPS ha notificato alle società GS Spanti e SpantiDistribuzione avvisi di addebito, rispettivamente di € 12.017,08 edi € 39.304,01, relativi a contributi previdenziali non versati infavore dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assunticon contratti di lavoro a progetto disconosciuti in sede di verificaispettiva dall’INPS.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravameproposto dalle due società avverso la sentenza del Tribunale diPalmi che aveva rigettato l’opposizione agli avvisi di addebito.La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto da un lato viziatii contratti di lavoro per mancanza del requisito dell’indicazionespecifica di un progetto, dall’altro ha confermato gli esitidell’accertamento ispettivo che aveva ritenuto che nella fattispeciei rapporti di lavoro si fossero svolti con le modalità tipiche dellasubordinazione. Infine, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante,ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione,la circostanza che uno dei due lavoratori, [OSCURATO:PERSONA], avesseprestato attività lavorativa quale bracciante agricolo per diecigiorni nell’anno solare.2.- Per la cassazione della sentenza ricorrono le societàformulando quattro censure.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce vioNluamzerioo rnegeis treo generale 16737/2025Numero sezionale 1875/2026falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2697 c.c. e degli artt. 61Numero di raccolta generale 13630/2026e 69 del d. lgs. n. 276 del 2003 (art. 360, comma 1, n. 3, c.Dpa.tac .p)ub,b licazione 11/05/2026avendo errato la Corte di appello nel qualificare i rapporti di lavorosubordinati, fondandosi unicamente sulla presunta genericità delprogetto, senza accertare concretamente le modalità disvolgimento della prestazione.1.1.- Con il terzo motivo lamenta l’omesso esame di fattidecisivi (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), non avendo la Corte diappello considerato che i contratti a progetto erano plurimi eregolarmente sottoscritti, che i lavoratori operavano con ampiaautonomia, non soggetti a orari rigidi o vincoli di presenza, chel’utilizzo di mezzi aziendali era funzionale al raggiungimento delrisultato del progetto.1.2.- Con il quarto motivo deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 421, 425 e 437, secondo comma,c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per non avere la Corte diappello ammesso le prove testimoniali, senza motivare sul punto.2.- Il primo, il terzo e il quarto motivo, essendo tra loroconnessi, possono essere esaminati congiuntamente.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza dellaCorte quello secondo il quale “In tema di lavoro a progetto, l'art.69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis"applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art.1, comma 23, lett. f), della l. n. 92 del 2012), si interpreta nelsenso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specificoprogetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo adaccertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicatosecondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma adautomatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesNsuome”r o (recgoistsroì generale 16737/2025Numero sezionale 1875/2026Cass. n. 17707/2020, conf., da ultimo, Cass. n. 10969/2025).Numero di raccolta generale 13630/2026In particolare, la nozione di “specifico progetto”, di cui aDlla’taa rputb.b licazione 11/05/202661 d.lgs. n. 276 del 2003, quale deriva dalla esegesi normativa,deve ritenersi consistere - tenuto conto delle precisazioniintrodotte nell'art. 61 cit. dalla l. n. 92 del 2012 - in un'attivitàproduttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmentericollegata ad un determinato risultato finale, cui partecipa con lasua prestazione il collaboratore; la norma in esame non richiedeche il progetto specifico debba inerire ad una attività eccezionale,originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessivané dall’art. 61 cit. nell’originaria formulazione, né dallacomplessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs.n. 276 del 2003 e successive modifiche (Cass. n. 24379/2017).2.1.- Premesso che nella fattispecie in esame i contratti aprogetto riportavano quale attività da espletare la “ricerca nuoviclienti” e la “distribuzione prodotti commercializzati”, appareconforme ai principi giurisprudenziali sopra enucleati la sentenzadella Corte di appello che ha ritenuto la descrizione del progetto“inconsistente, non essendo evincibile il tipo di progetto indicato,né la sua specificità, né in cosa consistesse in concreto lacommercializzazione di prodotti e la ricerca di nuovi clienti”.2.2.- Del resto, le stesse società nel ricorso per cassazione sisono limitate a censurare l’automatismo nella conversione delcontratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato, ma nonhanno fornito alcuna indicazione sulla consistenza del progettoidonea a disattendere la valutazione della Corte di appello.2.3.- Inoltre, la censura nella parte in cui segnala che la Cortedi appello abbia omesso di analizzare il concreto assetto dellaprestazione lavorativa, non risulta neppure corretta, in quantonella sentenza impugnata si afferma chiaramente che i rapporti diNumero registro generale 16737/2025lavoro in concreto instaurati fossero del tutto privi di autonomNiaum eer,o sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13630/2026dunque, caratterizzati dal vincolo della subordinazione.Data pubblicazione 11/05/2026La Corte di appello perviene a tale conclusione sulla basedell’analisi della documentazione acquisita in sede ispettiva, dallaquale si evince che i ricorrenti svolgevano mansioni di autista, cheutilizzavano mezzi aziendali, che la loro attività consisteva nelconsegnare i prodotti (farina) presso i clienti secondo le indicazionifornite dalle aziende datrici di lavoro.Tali elementi di fatto sui quali si fonda la pronuncia della Cortedi appello non sono stati contestati dalle società ricorrenti, anchein questa sede, per cui correttamente sono stati ritenuti pacifici.Pertanto, la fondatezza della pretesa contributiva è statariconosciuta, in quanto è stato riscontrato, in positivo, il caratteresubordinato dei rapporti che legavano, in tempi diversi, le duesocietà con i due prestatori; il giudice d’appello ha correttamenteindividuato il tema del decidere e il connesso tema della prova eha ritenuto che, nel caso di specie, fossero stati acquisiti elementisufficienti a suffragare il credito dedotto.2.4.- La valutazione della sussistenza degl’indici rivelatori di unrapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento difatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamentopresuntivo da parte del giudice di merito. Ne deriva che il giudiziorelativo alla qualificazione di uno specifico rapporto comesubordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione deicaratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzatidall’art. 2094 c.p.c. Per contro, il giudizio è sindacabile nei limitiammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., allorché siproponga di criticare il ragionamento (necessariamentepresuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementidi fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari diNumero registro generale 16737/2025subordinazione, che hanno indotto il giudice del meritoN umaedro sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13630/2026includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schemaData pubblicazione 11/05/2026contrattuale (Cass. n. 22846/2022).2.5.- Non può essere condiviso l’assunto, che nel caso di speciedifetti l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione.Con tale accertamento la Corte di merito si è cimentata e dopoaver vagliato gli elementi istruttori raccolti e le, pacifiche, modalitàdelle prestazioni lavorative svolte dai due lavoratori, i giudici delgravame sono giunti a conclusioni difformi rispetto alle aspettativedelle odierne ricorrenti, qualificando i rapporti di lavoro in esamecome subordinati.Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di averviolato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 c.c., in quanto in lineacon i princìpi enunciati da questa Corte (Cass. n. 9251/2010), igiudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari,alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamento all’altruipotere direttivo, organizzativo, disciplinare.In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralitàdi elementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali sipuò legittimamente evincere l’eterodirezione (Cass. n.22845/2022): le mansioni di autista per la consegna della merceprodotta dalle società a clienti delle stesse, l’utilizzo di materiali emezzi aziendali (il furgone della ditta), l’assenza di rischioeconomico per i lavoratori, l’inserimento stabilenell’organizzazione dell’impresa, la sottoposizione alle direttivedella ditta, il coordinamento con le attività degli altri dipendenti (intermini analoghi, Cass. n. 29973/2022, Cass. n. 31683/2022 eCass. n. 30236/2022).Anche di recente questa Corte ha rimarcato che si tratta di«un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamenteargomentata, espressione di una potestà propria del giudice delNumero registro generale 16737/2025merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio» (CasNsu.m ner.o sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13630/202620951/2024).Data pubblicazione 11/05/20262.6.- Gli argomenti addotti dalla parte ricorrente nonavvalorano gli errores in iudicando denunciati e tendono, nel loronucleo essenziale, a ottenere la revisione dell’apprezzamento dellerisultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante,inquadramento delle circostanze di fatto. Tali doglianze nondisvelano alcuna deviazione dal modello tratteggiato dalla legge,ma ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressain modo lineare e coerente, di attribuire maggiore forza persuasivaad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (Cass. n. 30236/2022 en. 29973/2022) e così travalicano i confini del giudizio di legittimità(Cass. n. 21830/2022).È l’effettivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti a rivestire rilievodirimente e su tale aspetto ha posto l’accento la disamina dellaCorte d’appello, offrendo pertinenti ed esaustivi ragguagli anchesull’irrilevanza delle istanze istruttorie ribadite nella quartacensura.2.7.- A tale riguardo, la Corte di appello, con una motivazioneesente da critiche, ha ritenuto superfluo lo svolgimento della provatestimoniale richiesta dalle società, affermando che dagli stessicapitoli di prova articolati emergeva che i lavoratori “svolgevanole mansioni di autista e di lavoratori subordinati inseriti nell’attivitàdi impresa”.A fronte della ricostruzione operata dalla Corte di appello, lecritiche alla sentenza risultano del tutto generiche e non fornisconoalcuna indicazione che consenta di addivenire a una diversasoluzione rispetto a quella prospettata dai giudici di appello, conparticolare riferimento da un lato alla specificità del progetto edall’altro alla affermata autonomia dei rapporti di lavoro.Ne deriva l’infondatezza delle tre censure sopra indicate.Numero registro generale 16737/20253.- Con il secondo motivo deduce violazione e fNaumlsearo sezionale 1875/2026Numero di raccolta generale 13630/2026applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. (art. 360, comma 1,Data pubblicazione 11/05/2026n. 4, c.p.c.), per avere la Corte di appello omesso ogniconsiderazione della sentenza definitiva pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio promosso dal lavoratore RobertoAlampi, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente un orario dilavoro inferiore rispetto a quello indicato in sede ispettiva.4.- Il motivo non è fondato.Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale il giudicato,intervenuto tra datore di lavoro e dipendenti, relativo allaqualificazione del rapporto di lavoro, non esplica efficacia riflessanei confronti dei terzi (come nel caso di specie l'INPS), rimastiestranei al processo, e ciò in ragione dell'autonomia dei rapporti(quello di lavoro e quello previdenziale), che fa qualificare comeres inter alias acta il giudicato formatosi nel giudizio inerente l'altrorapporto, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confrontidei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggettinon siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cuiè intervenuto il giudicato (in questo senso, ex plurimis, Cass. n.23045/2018 e Cass. n. 16300/2004).4.1.- Si deve, in ogni caso, evidenziare la contraddittorietà delmotivo, posto che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resatra il lavoratore Alampi e la società G.S. Spanti ha accertato nellafattispecie la natura subordinata del rapporto di lavoro, per cui lesocietà ricorrenti da un lato affermano che la Corte di appello fossevincolata, in qualità di giudicato esterno riflesso, all’esito delsuddetto giudizio, dall’altro contestano in questa sede la naturasubordinata del rapporto di lavoro affermata dal Tribunale diReggio Calabria.5.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna dellaparte ricorrente alle spese di lite del presente giudizio dicassazione.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare Naumtetroo regdisetroi generale 16737/2025Numero sezionale 1875/2026presupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unNumero di raccolta generale 13630/2026ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qDuatea plluobb licazione 11/05/2026previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti, insolido tra loro, a rifondere alla parte controricorrente le spese delpresente giudizio, che liquida in € 5.500,00 per compensi, in €200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 16 aprile 2026La PresidenteGabriella Marchese