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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 21830/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 30098-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 738 contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RON.A, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 490/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 847/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Rg 30098/20/9 niqacoop coop. 1NRS i3ioir-,-71 del 2 mdr.,--,:o 2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 490 de 2019, confermava la pronuncia del giudice ai primo grado che aveva respinto l'opposizione, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'INPS, avverso avviso di addebito relativo al pagamento di contributi, sanzioni e interessi, inerenti al versamento dell'aliquota aggiuntiva dello 0,50 per cento prevista dall'art. 3, legge n.92 dei 2012, finalizzata al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori dipendenti, per i periodi luglio, agosto e ottobre 2015.

2. La Corte di merito, premesso che la forma di tutela previdenziale in concreto applicata (iscrizione dei soci alla gestione INPS lavoratori dipendenti) non incideva sulla qualificazione dei rapporti di lavoro ed era sottratta alla disponibilità delle parti, riteneva che non potesse gravare che sulla cooperativa, che aveva iscritto nella gestione INPS per lavoratori dipendenti i rapporti di lavoro in questione, l'onere, nella specie inadempiuto, di dimostrare l'erroneità di tale iniziale iscrizione per andare assolta dalla pretesa contributiva dell'INPS, coerentemente seguita all'opzione effettuata dalla società.

3. La Corte territoriale riteneva, pertanto, pacifico in causa che i soci avessero svolto, in via continuativa, prestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci nell'ambito degli appalti acquisiti dalla cooperativa, e posto !e energie lavorative a disposizione della società, che se ne avvaleva nell'ambito della propria organizzazione aziendale, ricompensando, in proporzione alla durata, le prestazioni svolte, connotate da elementarità, ripetitività e predeterminazione; escludeva, inoltre, rilevanza decisiva agli elementi addotti dalla cooperativa, a dimostrazione della prospettata autonomia delle prestazioni svolte dai soci (quali, la facoltà di svolgere anche attività in proprio o in favore di terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa) e in difettc di prova scritta di altre, eventuali e specifiche tipologie contrattuali irtercorse (come rapporti di lavoro intermittenti o a chiamata).

Rg 30058/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], affidato a dieci motivi, illustrati con memoria; l'Inps ha resistito con controricorso; il ricorso risulta notificato anche all'INPS quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. ma non vi è delega conferita all'ente previdenziale anche in tale qualità ne' il concessionario è stato litisconsorte nei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con i motivi di ricorso si deduce, in sintesi, violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., in ordine ai criteri distintivi della subordinazione, per avere la Corte di merito omesso l'indagine, in concreto, dei tratti tipici della subordinazione, in aggiunta alla valutazione del contratto di lavoro, (primo motivo); violazione dell'art. 2094 cod.civ., quanto alla determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, al fine di qualificare il rapporto di lavoro, per essersi la Corte del gravame discostata dagli elementi identificativi del rapporto subordinato come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (secondo motivo); violazione dell'art. 2696 cod.civ... guanto all'errata distribuzione dell'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi del credito previdenziale preteso dall'INPS, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito (terzo motivo); violazione degli artt. 2094 e 2967 cod.civ., in ordine alla materiale individuazione analitica, e al relativo accertamento, dei singoli rapporti di lavoro e alla prova della natura subordinata (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod.civ. in punto di presunzioni semplici e onere della prova, per avere i giudici del gravame fatto un uso vietato della presumptio presumptionis esentando l'INPS dall'onere della prova (quinto motivo); falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ. e comunque nullità processuale, violazione del diritto di difesa e manifesta illogicità della motivazione, scaturenti dalla scelta della Corte di merito di rigettare le istanze istruttorie formulate dalla cooperativa ricorrente, per poi dichiarare non provata la domanda, in violazione del diritto di difesa (sesto motivo); vizio di motivazione per la mancata ammissione delle istanze istruttorie orali dedotte su fatti decisivi ai fini del carattere autonomo del rapporti di lavoro dei soci (settimo motivo); Rg 30098/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore violazione dell'art. 1, secondo comma, legge n. 142 del 2001, in ordine all'assunzione del rischio d'impresa da parte dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] per non essersi la Corte di merito avveduta della peculiarità del rapporto di lavoro in cooperativa che, pur in aggiunta al rapporto associativo, implica, per il socio, la partecipazione alla gestione dell'impresa con assunzione del relativo rischio (ottavo motivo); violazione dell'art. 1, secondo comma, legge n. 142 del 2001 cit., in tema di contratto di lavoro e attività svolta dai soci di Unigacoop„ per avere la Corte di merito disatteso la disposizione normativa che demanda alle parti la libertà di stabilire la sussunzione di una determinata attività, ai di là della semplicità o ripetitività, nell'ambito di un rapporto autonomo, subordinato o altra forma (nono motivo); violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., per illogica utilizzazione dei parametri normativi di riferimento, per avere ipotizzato una nuova forma di subordinazione tramite l'associazione di aspetti formali (gestione amministrativa e previdenziale del rapporto) ed elementi estrinseci della prestazione consistenti nei tratti sussidiari della subordinazione, peraltro non presenti nella specie (decimo motivo).

6. Il ricorso è da rigettare.

7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché invoca la violazione del principio di diritto secondo cui quando le parti, nei regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo, trascurando tuttavia di considerare che la Corte di merito ha concluso per la natura subordinata dei rapporti di lavoro controversi proprio in base al contenuto e alle concrete modalità di svolgimento dei rapporti (cfr. pag. 7, primo capoverso e ss. della sentenza), in aggiunta all'elemento presuntivo rappresentato dall'inquadramento previdenziale come «dipendenti» dei lavoratori della cooperativa, per effetto dell'esercizio dell'opzione effettuata per il regime contributivo proprio dei lavoro dipendente tanto comportando, alla stregua della ratio decidermi della sentenza gravata, l'onere del datore di lavoro di Rg 30098/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto dimostrativi dell'erroneità dell'iniziale opzione previdenziale.

8. Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si invoca la violazione di regole di diritto ma, in realtà, si contrastano le valutazioni, in fatto, del giudice di merito quanto alla natura delle prestazioni svolte dai lavoratori, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento e di retribuzione, alla proprietà degli strumenti e del materiale necessario all'esecuzione della prestazione, tutti elementi sui quali, come da costante giurisprudenza di questa Corte, può fondarsi la presunzione di etero-direzione e, perciò, di subordinazione della prestazione lavorativa.

9. De! pari inammissibile è il terzo motivo perché sebbene evocativo del vizio per violazione di legge (peraltro, recte, dell'art. 2697 cod.civ.) contesta, in realtà, la valutazione del giudice di merito in ordine al valore indiziario assegnato ragionevolmente, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, al fatto che la Cooperativa avesse inquadrato i propri lavoratori, dal punto di vista previdenziale, come «dipendenti».

10. Il quarto motivo (anche qui, recte, si duole di violazione dell'art.2697 cod.civ.) compendia !e medesime doglianze già svolte con i motivi che precedono ed è, pertanto, inammissibile per !e ragioni dianzi esposte.

11. Inammissibile è anche il quinto motivo, da un canto, perché la violazione della regola di diritto invocata (art. 2729 cod.civ. e, recte, art. 2697 cod.civ. ) è incentrata sulla contestazione dell'insindacabile accertamento di fatto del giudice di merito in ordine a durata e continuità del rapporto, natura elementare ripetitività e predeterminazione delle prestazioni rese . dai lavoratori e orario di lavoro; dall'altro, perché si risolve in una generica contestazione al rilievo presuntivo assegnato, dal giudice di merito, alle modalità di erogazione della retribuzione in conformità, peraltro, al consolidato orientamento della Corte.

12. La critica alla sentenza impugnata, per violazione dell'art. 2729 cod.civ., non può svolgere argomentazioni dirette, puramente e semplicemente, a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando ;a ricostruzione dei fatto che questi abbia operato ed evocando, magari, altri fatti che non risultino dalla motivazione, dal Rg 30098/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell'art. 2729 cod.civ. e il suo approdo nell'alveo della violazione dell'art. 360, primo comma, n.5), cod.proc.civ., nei limiti del controllo della motivazione sulla quaestio facti, siccome chiariti da Cass. Sez.Un. n. 8053 del 2014 (fra tante, Cass. n. 18611 del 2021).

13. Anche il sesto motivo è inammissibile, atteso che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod.proc„.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offìciosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è !nammissib•e la diversa doglianza con la quale, per avversare la valutazione delle prove proposte dalle parti, la parte si dolga della maggior forza di convincimento attribuita ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 11.6 cod.proc.civ. (Cass. Sez.Un a. 20867 del 2020).

14. Il motivo, in realtà, tende a sindacare, ancora una volta, le valutazioni in fatto dei giudice ct merito e la decisione di non ammettere il capitolo di prova per irrilevanza (tacendo, peraltro, del carattere meramente valutativo).

15. Del pari inammissibile è anche li settimo motivo, in quanto le circostanze dedotte nei capitoli di prova, oltre che in buona parte generiche e valutative, non presentano né singolarmente né complessivamente valutate ie caratteristiche del fatto storico «decisivo» nel senso comunemente inteso dalla Corte.

16. Anche l'ottavo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, non solo perché si contesta la valutazione di fatto del giudice di merito in ordine all'impiego, da parte dei lavoratori; di attrezzature e materiali della Cooperativa e alla circostanza che la Cooperativa il retribuisse in proporzione alla durata della prestazione, ma per il rilievo assorbente per cui l'assunzione del rischio di impresa da parte del socio della cooperativa non esclude il rapporto di lavoro dipendente con a società (art. 1 legge n. 142 del 2301).Rg 30098/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore

17. Inammissibili sono, infine, gli ultimi due motivi (nono e decimo) che si risolvono in una generica contestazione alla valutazione del giudice di merito circa la natura subordinata dei rapporti per cui è causa, senza prospettare alcun vizio di sussunzione della fattispecie concreta nell'art. 2094 cod.civ. come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

18. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 30098-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 738 contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RON.A, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 490/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/04/2019 R.G.N. 847/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Rg 30098/20/9 niqacoop coop. 1NRS i3ioir-,-71 del 2 mdr.,--,:o 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 490 de 2019, confermava la pronuncia del giudice ai primo grado che aveva respinto l'opposizione, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'INPS, avverso avviso di addebito relativo al pagamento di contributi, sanzioni e interessi, inerenti al versamento dell'aliquota aggiuntiva dello 0,50 per cento prevista dall'art. 3, legge n.92 dei 2012, finalizzata al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori dipendenti, per i periodi luglio, agosto e ottobre 2015. 2. La Corte di merito, premesso che la forma di tutela previdenziale in concreto applicata (iscrizione dei soci alla gestione INPS lavoratori dipendenti) non incideva sulla qualificazione dei rapporti di lavoro ed era sottratta alla disponibilità delle parti, riteneva che non potesse gravare che sulla cooperativa, che aveva iscritto nella gestione INPS per lavoratori dipendenti i rapporti di lavoro in questione, l'onere, nella specie inadempiuto, di dimostrare l'erroneità di tale iniziale iscrizione per andare assolta dalla pretesa contributiva dell'INPS, coerentemente seguita all'opzione effettuata dalla società. 3. La Corte territoriale riteneva, pertanto, pacifico in causa che i soci avessero svolto, in via continuativa, prestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci nell'ambito degli appalti acquisiti dalla cooperativa, e posto !e energie lavorative a disposizione della società, che se ne avvaleva nell'ambito della propria organizzazione aziendale, ricompensando, in proporzione alla durata, le prestazioni svolte, connotate da elementarità, ripetitività e predeterminazione; escludeva, inoltre, rilevanza decisiva agli elementi addotti dalla cooperativa, a dimostrazione della prospettata autonomia delle prestazioni svolte dai soci (quali, la facoltà di svolgere anche attività in proprio o in favore di terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa) e in difettc di prova scritta di altre, eventuali e specifiche tipologie contrattuali irtercorse (come rapporti di lavoro intermittenti o a chiamata). Rg 30058/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA], affidato a dieci motivi, illustrati con memoria; l'Inps ha resistito con controricorso; il ricorso risulta notificato anche all'INPS quale procuratore speciale della [OSCURATO:SOCIETA]. ma non vi è delega conferita all'ente previdenziale anche in tale qualità ne' il concessionario è stato litisconsorte nei gradi di merito. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con i motivi di ricorso si deduce, in sintesi, violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., in ordine ai criteri distintivi della subordinazione, per avere la Corte di merito omesso l'indagine, in concreto, dei tratti tipici della subordinazione, in aggiunta alla valutazione del contratto di lavoro, (primo motivo); violazione dell'art. 2094 cod.civ., quanto alla determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, al fine di qualificare il rapporto di lavoro, per essersi la Corte del gravame discostata dagli elementi identificativi del rapporto subordinato come delineati dalla giurisprudenza di legittimità (secondo motivo); violazione dell'art. 2696 cod.civ... guanto all'errata distribuzione dell'onere della prova in relazione ai fatti costitutivi del credito previdenziale preteso dall'INPS, attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito (terzo motivo); violazione degli artt. 2094 e 2967 cod.civ., in ordine alla materiale individuazione analitica, e al relativo accertamento, dei singoli rapporti di lavoro e alla prova della natura subordinata (quarto motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod.civ. in punto di presunzioni semplici e onere della prova, per avere i giudici del gravame fatto un uso vietato della presumptio presumptionis esentando l'INPS dall'onere della prova (quinto motivo); falsa applicazione dell'art. 115 cod.proc.civ. e comunque nullità processuale, violazione del diritto di difesa e manifesta illogicità della motivazione, scaturenti dalla scelta della Corte di merito di rigettare le istanze istruttorie formulate dalla cooperativa ricorrente, per poi dichiarare non provata la domanda, in violazione del diritto di difesa (sesto motivo); vizio di motivazione per la mancata ammissione delle istanze istruttorie orali dedotte su fatti decisivi ai fini del carattere autonomo del rapporti di lavoro dei soci (settimo motivo); Rg 30098/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore violazione dell'art. 1, secondo comma, legge n. 142 del 2001, in ordine all'assunzione del rischio d'impresa da parte dei soci di [OSCURATO:SOCIETA] per non essersi la Corte di merito avveduta della peculiarità del rapporto di lavoro in cooperativa che, pur in aggiunta al rapporto associativo, implica, per il socio, la partecipazione alla gestione dell'impresa con assunzione del relativo rischio (ottavo motivo); violazione dell'art. 1, secondo comma, legge n. 142 del 2001 cit., in tema di contratto di lavoro e attività svolta dai soci di Unigacoop„ per avere la Corte di merito disatteso la disposizione normativa che demanda alle parti la libertà di stabilire la sussunzione di una determinata attività, ai di là della semplicità o ripetitività, nell'ambito di un rapporto autonomo, subordinato o altra forma (nono motivo); violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., per illogica utilizzazione dei parametri normativi di riferimento, per avere ipotizzato una nuova forma di subordinazione tramite l'associazione di aspetti formali (gestione amministrativa e previdenziale del rapporto) ed elementi estrinseci della prestazione consistenti nei tratti sussidiari della subordinazione, peraltro non presenti nella specie (decimo motivo). 6. Il ricorso è da rigettare. 7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché invoca la violazione del principio di diritto secondo cui quando le parti, nei regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo, trascurando tuttavia di considerare che la Corte di merito ha concluso per la natura subordinata dei rapporti di lavoro controversi proprio in base al contenuto e alle concrete modalità di svolgimento dei rapporti (cfr. pag. 7, primo capoverso e ss. della sentenza), in aggiunta all'elemento presuntivo rappresentato dall'inquadramento previdenziale come «dipendenti» dei lavoratori della cooperativa, per effetto dell'esercizio dell'opzione effettuata per il regime contributivo proprio dei lavoro dipendente tanto comportando, alla stregua della ratio decidermi della sentenza gravata, l'onere del datore di lavoro di Rg 30098/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto dimostrativi dell'erroneità dell'iniziale opzione previdenziale. 8. Inammissibile è anche il secondo motivo con il quale si invoca la violazione di regole di diritto ma, in realtà, si contrastano le valutazioni, in fatto, del giudice di merito quanto alla natura delle prestazioni svolte dai lavoratori, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento e di retribuzione, alla proprietà degli strumenti e del materiale necessario all'esecuzione della prestazione, tutti elementi sui quali, come da costante giurisprudenza di questa Corte, può fondarsi la presunzione di etero-direzione e, perciò, di subordinazione della prestazione lavorativa. 9. De! pari inammissibile è il terzo motivo perché sebbene evocativo del vizio per violazione di legge (peraltro, recte, dell'art. 2697 cod.civ.) contesta, in realtà, la valutazione del giudice di merito in ordine al valore indiziario assegnato ragionevolmente, alla stregua dell'id quod plerumque accidit, al fatto che la Cooperativa avesse inquadrato i propri lavoratori, dal punto di vista previdenziale, come «dipendenti». 10. Il quarto motivo (anche qui, recte, si duole di violazione dell'art.2697 cod.civ.) compendia !e medesime doglianze già svolte con i motivi che precedono ed è, pertanto, inammissibile per !e ragioni dianzi esposte. 11. Inammissibile è anche il quinto motivo, da un canto, perché la violazione della regola di diritto invocata (art. 2729 cod.civ. e, recte, art. 2697 cod.civ. ) è incentrata sulla contestazione dell'insindacabile accertamento di fatto del giudice di merito in ordine a durata e continuità del rapporto, natura elementare ripetitività e predeterminazione delle prestazioni rese . dai lavoratori e orario di lavoro; dall'altro, perché si risolve in una generica contestazione al rilievo presuntivo assegnato, dal giudice di merito, alle modalità di erogazione della retribuzione in conformità, peraltro, al consolidato orientamento della Corte. 12. La critica alla sentenza impugnata, per violazione dell'art. 2729 cod.civ., non può svolgere argomentazioni dirette, puramente e semplicemente, a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando ;a ricostruzione dei fatto che questi abbia operato ed evocando, magari, altri fatti che non risultino dalla motivazione, dal Rg 30098/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell'art. 2729 cod.civ. e il suo approdo nell'alveo della violazione dell'art. 360, primo comma, n.5), cod.proc.civ., nei limiti del controllo della motivazione sulla quaestio facti, siccome chiariti da Cass. Sez.Un. n. 8053 del 2014 (fra tante, Cass. n. 18611 del 2021). 13. Anche il sesto motivo è inammissibile, atteso che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod.proc„.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri offìciosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è !nammissib•e la diversa doglianza con la quale, per avversare la valutazione delle prove proposte dalle parti, la parte si dolga della maggior forza di convincimento attribuita ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 11.6 cod.proc.civ. (Cass. Sez.Un a. 20867 del 2020). 14. Il motivo, in realtà, tende a sindacare, ancora una volta, le valutazioni in fatto dei giudice ct merito e la decisione di non ammettere il capitolo di prova per irrilevanza (tacendo, peraltro, del carattere meramente valutativo). 15. Del pari inammissibile è anche li settimo motivo, in quanto le circostanze dedotte nei capitoli di prova, oltre che in buona parte generiche e valutative, non presentano né singolarmente né complessivamente valutate ie caratteristiche del fatto storico «decisivo» nel senso comunemente inteso dalla Corte. 16. Anche l'ottavo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, non solo perché si contesta la valutazione di fatto del giudice di merito in ordine all'impiego, da parte dei lavoratori; di attrezzature e materiali della Cooperativa e alla circostanza che la Cooperativa il retribuisse in proporzione alla durata della prestazione, ma per il rilievo assorbente per cui l'assunzione del rischio di impresa da parte del socio della cooperativa non esclude il rapporto di lavoro dipendente con a società (art. 1 legge n. 142 del 2301).Rg 30098/2019 [OSCURATO:PERSONA] estensore 17. Inammissibili sono, infine, gli ultimi due motivi (nono e decimo) che si risolvono in una generica contestazione alla valutazione del giudice di merito circa la natura subordinata dei rapporti per cui è causa, senza prospettare alcun vizio di sussunzione della fattispecie concreta nell'art. 2094 cod.civ. come interpretato dalla giurisprudenza della Corte. 18. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contribut