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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 25623/2025

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NZA sul ricorso 20835-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, ora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – R.G.N.20835/2021 Cron.

Rep.

C.C. 10/7/2025 giurisdizione Aliquota aggiuntiva per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale.

Legge 92 del 2012. -2 - per la cassazione della sentenza n. 688 del 20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 1 2 febbraio 20 21 (R.G.N. 923/2019).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 0 luglio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 688 del 20 20 , depositata il 1 2 febbraio 20 21 , la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame di Uniqacoop contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accertato la fondatezza della pretesa dell’INPScon riferimento ai contributi (Euro 45.117,74) e alle somme aggiuntive (Euro 16.386,76) per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che l’obbligo contributivodedotto in causa ha come requisito indefettibile l’accertamento del vincolo di subordinazione che legava la cooperativa ai soci.

Tale vincolo è comprovato da una pluralità di elementi, sintomatici dell’etero-organizzazione dell’assegnazione e della prestazione dei compiti lavorativi: i soci si limitavano a porre le proprie energie lavorative a disposizione della società, senza apportare materiali e attrezzature e senza assumere alcun rischio d’impresa, e svolgevano in via continuativa prestazioni elementari e ripetitive di pulizia e di facchinaggio, a fronte di una retribuzione oraria predeterminata nei contratti di lavoro.

Né milita contro tale qualificazione la facoltà dei soci di svolgere attività in proprio o a favore di terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa. 2.–Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre Uniqacoop, formulando novemotivi di censura. 3.–L’INPS replica con controricorso. -3 - 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione ola falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ.e dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e addebita alla sentenza d’appello di aver pretermesso la peculiarità dello status di socio lavoratore della cooperativa, chiamato a partecipare al rischio d’impresa e a costituire elemento attivo d’iniziativa, formazione e propulsione dell’organizzazione aziendale, e di non aver svolto l’indispensabile disamina sugl’indici principali della subordinazione (assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro). 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2094 cod. civ.e dell’art. 1 della legge n. 142 del 2001 e c ensura la pronuncia impugnata per avere incongruamente valorizzato elementi formali (la gestione amministrativa e previdenziale del rapporto di lavoro), combinati con elementi marginali ed estrinseci. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2696 cod. civ. (rectius, art. 2697 cod. civ.), in quanto la Corte di merito, in un àmbito contraddistinto da interessi pubblicistici, come tali indisponibili dalle parti, avrebbe attribuito rilievo dirimente all’opzione per il regime previdenziale del lavoro subordinato, dispensando l’INPS dall’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva dedotta. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., sul presupposto che la Corte di merito abbia tralasciato -4 - l’analisi delle singole posizioni lavorative, delle mansioni, dei compensi di ciascun lavoratore, configurando i debiti contributivi, contra legem, come “debiti di massa”.

Nessun “accertamento individualizzato” della subordinazione sarebbe stato compiuto. 5.–Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ.e rileva, a supporto delle censure, che la sentenza d’appello ha errato nel condurre un ragionamento presuntivo su fatti ignoti, contravvenendo al divieto della praesumptio praesumptionis. 6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., imputando alla sentenza d’appello di aver considerato carente di prova la prospettazione della società, senza dare ingresso alle istanze istruttorie ritualmente articolate allo scopo di smentire il vincolo di subordinazione. 7.–Con il settimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente critica la mancata ammissione delle prove orali su fatti decisivi, concernenti la facoltà dei soci di lavorare anche in proprio o a favore di terzi, rifiutando le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa. 8.–Con l’ottava doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 2001 , che risiederebbe nell’omessa valutazione della peculiarità del ruolo dei soci lavoratori, chiamati a concorrere alla gestione dell’impresa e a partecipare a quel rischio d’impresa che la sentenza d’appello avrebbe arbitrariamente escluso. 9.–Con la nona censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 2001, che rimetterebbe la qualificazione di -5 - un’attività come autonoma o come subordinata alla volontà delle parti, del tutto negletta nella disamina della Corte di merito. 10.– In linea preliminare, occorre dar conto della sentenza del Tribunale di Lodi, che, il 18 febbraio 2025, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14.

Tale pronuncianon dispiega alcuna influenza sul presente giudizio.

All’apertura della liquidazione giudiziale, chepure tendenzialmente «determina l’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cui questa Corte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermando l’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione del peculiare gi udizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso (Cass., sez.

I, 13 marzo 2024, n. 6642,e Cass., sez.

II, 6 novembre 2023, n. 30785). 11.– Le censure devono essere disattese, per le ragioni già illustrate da questa Corte nei giudizi promossi dalla medesima cooperativa (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22845, e 11 luglio 2022, n. 21830), ragioniconfermate anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5403). 12.– L’obbligo contributivo dedotto in causa, che attiene al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012, presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione e con tale accertamento la Corte di merito si è confrontata, senza incorrere nelle violazioni denunciate nel ricorso. 13.– Hanno priorità logica gli argomenti, che si prefiggono di negare in radice, sulla scorta della normativa vigente, lariconducibilità del rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.

Quanto alla vincolatività della qualificazione del rapporto di lavoro prescelta dalle parti, profilo su cui la ricorrente si attarda nel nono motivo, questa Corte ha già rilevato che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iurisindividuato dai contraenti, in quanto « Anche -6 - al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993).

Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali”(sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).In tale àmbito, difatti, è canone primario d ’ interpretazione il “comportamento complessivo” delle parti, “ anche posteriore alla conclusione del contratto”(art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683,punto 6 dei Motivi della decisione , e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30236,punto 3 dei Motiv i della decisione ) .

Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore, enfatizzata nel primo e nell’ottavo motivo, contraddice la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura a latererispetto al rapporto associativo e che «deve rispondere allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia su quello previdenziale» (ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 25 del Considerato in diritto). 14.–È il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentare l’essenziale tema d’indagine.

All’esame delle restanti censure, che polarizzano l’attenzione su tale profilo, giova premettere che l a valutazione del la sussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto.

Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. -7 - Ne deriva cheil giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.

Per contro,il giudizio è sindacabile nei limiti ammessi dall ’ art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale(Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846). 15.–Non può essere condiviso l’assunto, propugnato con il primo, con il secondo e con il quarto mezzo, che nel caso di specie difetti l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione.

Con tale accertamento la Corte di merito si è cimentata, vagliando gli elementi istruttori raccolti e le peculiarità delle prestazioni lavorative svolte dai soci della cooperativa ricorrente. 16.–Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di aver violato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 cod. civ., nei termini esposti con il primo e con il secondomotivo.

In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari, alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare.

In tale disamina, la Corte d’appello haanalizzato una pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si può legittimamente evincere l’eterodirezione (ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione ) : l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, il fatto che i soci si limitassero a -8 - mettere le loro energie lavorative a disposizione della società; la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio e di movimentazione merci, mansioni predeterminate nelle modalità esecutive; l’assenza di un genuino rischio d’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali; l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltro parametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese del settore (in termini analoghi,ordinanza n. 29973 del 2022, cit., punto

5.2. dei Motiv i della decisione; nei medesimi termini, ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto

8.2. dei Motivi della decisione , e ordinanza n. 30236 del 2022, cit.,punto

5.2. dei Motiv i della decisione ) .

Anche di recente, in una controversia in larga parte sovrapponibile, questa Corte ha rimarcato che si tratta di «un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamente argomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio» (Cass., sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragioni della decisione).

Nel caso di specie, peraltro, tale opzione interpretativa del materiale probatorio è cristallizzata in una “doppia conforme”. 17.–La fondatezza della pretesa contributiva è stata riconosciuta, in quanto è stato riscontrato in positivo il carattere subordinato dei rapporti che legavano la cooperativa ai soci.

Tali considerazioni privano di valenza decisiva le censure formulate con il terzo motivo, in ordine alla violazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova. 18.–Gli argomenti addotti d a lla parte ricorrente non avvalorano gli errores in iudicandodenunciati e tendono, nel loro nucleo essenziale , a ottenere la revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante, inquadramento delle circostanze di fatto. -9 - Verso una rivalutazione del compendio probatorio convergono anche le critiche illustrate nel quinto motivo e incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ.

Tali doglianzeambiscono a ridiscutere la sceltadei giudici di merito, espressa in modo lineare e coerente, di ritenere dimostrate determinate circostanze e, in tale contesto, diattribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (ordinanz e n. 30236 del 2022 en. 29973 del 2022, cit., punto

6.1. dei Motiv i della decisione) e così travalicano i confini del giudizio di legittimità (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motivi della decisione).

Anche l’enfasi sulla peculiarità del lavoro prestato dai soci della cooperativa sottende, a ben considerare, una richiesta di revisionedel giudizio di fatto espresso dalla Corte d’appello in termini che collimano con quelli fissati nella sentenza del Tribunale. 19.– È l’effettivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti a rivestire rilievo dirimente e su tale aspetto ha postol’accento la disamina della Corte d’appello di Milano, offrendo pertinenti ed esaustivi ragguagli anche sull’irrilevanza delle istanze istruttorie ribadite con il sesto e con il settimo mezzo.

A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato che «le circostanze dedotte nei capitoli di prova, oltre che in buona parte generiche e valutative, non presentano né singolarmente né complessivamente valutate le caratteristiche del fatto storico “ decisivo ” nel senso comunemente inteso dalla Corte» (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 15 dei Motivi della decisione, e ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 16 dei Motivi della decisione).

Quanto poi alla doglianza di omesso esame di un fatto decisivo, veicolata con il settimo motivo,non può trovare ingresso al cospetto di una sentenza d’appello che conferma, per le medesime ragioni di fatto, la pronuncia del Tribunale(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e, nell’attuale disciplina, art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.) e in -10 - carenza di qualsivoglia allegazione in ordine all’eventuale diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce (Cass., sez.

I, 22 dicembre 2016, n. 26774).

Anche nell’odierna vicendasi deve ribadire, dunque, che la Corte di merito ha definito il giudizio «in esatta applicazione del principio di accertamento in concreto del rapporto lavoro (Cass. 19199/13; Cass.14434/15) che prescinde dalla volontà delle parti trattandosi di una qualificazione di natura inderogabile da effettuare in base alle reali modalitàdi esecuzione del rapporto; risolvendosi in tal modo le censure sollevate in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, ad essa esclusivamente spettante quale giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità» (ordinanza n. 20951 del 2024, cit., punto 22 delle Ragioni della decisione; da ultimo, ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 26 del Considerato in diritto). 20.– Le critiche neppure scalfiscono il più complesso percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata e che non s’incardina soltanto sull’opzione previdenziale per il regime del lavoro subordinato, secondo la lettura riduttiva tratteggiata nelsecondo e nel terzo motivo.

I giudici d’appellohanno pondera t o tale elemento, nella sua portata significativa, unitamente agli altri dati acquisiti al giudizio.

Né si può reputare tamquam non essetil comportamento che il datore di lavoro abbia tenuto nei confronti dell’ente previdenziale (ordinanze n. 30236 del 2022 en. 29973 del 2022, cit., punto 4 dei Motivi della decisione ; ordinanza n. 31683 del 2022, punto 7 deiMotivi della decisione ) , come questa Corte ha confermato anche da ultimo nel respingere le doglianze dell’odierna ricorrente (Cass., sez. lav., 5 agosto 2024, n. 22025, punto 7 del Considerato), annettendo a tale circostanza un significato pregnante(ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 7 dei Motivi della decisione). -11 - 21.– Alla stregua di tali rilievi, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 22.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 23.– In virtù del rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso 20835-2021proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, ora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – R.G.N.20835/2021 Cron. Rep. C.C. 10/7/2025 giurisdizione Aliquota aggiuntiva per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale. Legge 92 del 2012. -2 - per la cassazione della sentenza n. 688 del 20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 1 2 febbraio 20 21 (R.G.N. 923/2019). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio de l 1 0 luglio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 688 del 20 20 , depositata il 1 2 febbraio 20 21 , la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame di Uniqacoop contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accertato la fondatezza della pretesa dell’INPScon riferimento ai contributi (Euro 45.117,74) e alle somme aggiuntive (Euro 16.386,76) per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92). A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta che l’obbligo contributivodedotto in causa ha come requisito indefettibile l’accertamento del vincolo di subordinazione che legava la cooperativa ai soci. Tale vincolo è comprovato da una pluralità di elementi, sintomatici dell’etero-organizzazione dell’assegnazione e della prestazione dei compiti lavorativi: i soci si limitavano a porre le proprie energie lavorative a disposizione della società, senza apportare materiali e attrezzature e senza assumere alcun rischio d’impresa, e svolgevano in via continuativa prestazioni elementari e ripetitive di pulizia e di facchinaggio, a fronte di una retribuzione oraria predeterminata nei contratti di lavoro. Né milita contro tale qualificazione la facoltà dei soci di svolgere attività in proprio o a favore di terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa. 2.–Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre Uniqacoop, formulando novemotivi di censura. 3.–L’INPS replica con controricorso. -3 - 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione ola falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ.e dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e addebita alla sentenza d’appello di aver pretermesso la peculiarità dello status di socio lavoratore della cooperativa, chiamato a partecipare al rischio d’impresa e a costituire elemento attivo d’iniziativa, formazione e propulsione dell’organizzazione aziendale, e di non aver svolto l’indispensabile disamina sugl’indici principali della subordinazione (assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro). 2.–Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2094 cod. civ.e dell’art. 1 della legge n. 142 del 2001 e c ensura la pronuncia impugnata per avere incongruamente valorizzato elementi formali (la gestione amministrativa e previdenziale del rapporto di lavoro), combinati con elementi marginali ed estrinseci. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2696 cod. civ. (rectius, art. 2697 cod. civ.), in quanto la Corte di merito, in un àmbito contraddistinto da interessi pubblicistici, come tali indisponibili dalle parti, avrebbe attribuito rilievo dirimente all’opzione per il regime previdenziale del lavoro subordinato, dispensando l’INPS dall’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva dedotta. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., sul presupposto che la Corte di merito abbia tralasciato -4 - l’analisi delle singole posizioni lavorative, delle mansioni, dei compensi di ciascun lavoratore, configurando i debiti contributivi, contra legem, come “debiti di massa”. Nessun “accertamento individualizzato” della subordinazione sarebbe stato compiuto. 5.–Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ.e rileva, a supporto delle censure, che la sentenza d’appello ha errato nel condurre un ragionamento presuntivo su fatti ignoti, contravvenendo al divieto della praesumptio praesumptionis. 6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., imputando alla sentenza d’appello di aver considerato carente di prova la prospettazione della società, senza dare ingresso alle istanze istruttorie ritualmente articolate allo scopo di smentire il vincolo di subordinazione. 7.–Con il settimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente critica la mancata ammissione delle prove orali su fatti decisivi, concernenti la facoltà dei soci di lavorare anche in proprio o a favore di terzi, rifiutando le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa. 8.–Con l’ottava doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 2001 , che risiederebbe nell’omessa valutazione della peculiarità del ruolo dei soci lavoratori, chiamati a concorrere alla gestione dell’impresa e a partecipare a quel rischio d’impresa che la sentenza d’appello avrebbe arbitrariamente escluso. 9.–Con la nona censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole, infine, della violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 2001, che rimetterebbe la qualificazione di -5 - un’attività come autonoma o come subordinata alla volontà delle parti, del tutto negletta nella disamina della Corte di merito. 10.– In linea preliminare, occorre dar conto della sentenza del Tribunale di Lodi, che, il 18 febbraio 2025, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14. Tale pronuncianon dispiega alcuna influenza sul presente giudizio. All’apertura della liquidazione giudiziale, chepure tendenzialmente «determina l’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cui questa Corte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermando l’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione del peculiare gi udizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso (Cass., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6642,e Cass., sez. II, 6 novembre 2023, n. 30785). 11.– Le censure devono essere disattese, per le ragioni già illustrate da questa Corte nei giudizi promossi dalla medesima cooperativa (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22845, e 11 luglio 2022, n. 21830), ragioniconfermate anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5403). 12.– L’obbligo contributivo dedotto in causa, che attiene al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012, presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione e con tale accertamento la Corte di merito si è confrontata, senza incorrere nelle violazioni denunciate nel ricorso. 13.– Hanno priorità logica gli argomenti, che si prefiggono di negare in radice, sulla scorta della normativa vigente, lariconducibilità del rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione. Quanto alla vincolatività della qualificazione del rapporto di lavoro prescelta dalle parti, profilo su cui la ricorrente si attarda nel nono motivo, questa Corte ha già rilevato che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iurisindividuato dai contraenti, in quanto « Anche -6 - al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali”(sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).In tale àmbito, difatti, è canone primario d ’ interpretazione il “comportamento complessivo” delle parti, “ anche posteriore alla conclusione del contratto”(art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683,punto 6 dei Motivi della decisione , e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30236,punto 3 dei Motiv i della decisione ) . Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore, enfatizzata nel primo e nell’ottavo motivo, contraddice la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura a latererispetto al rapporto associativo e che «deve rispondere allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia su quello previdenziale» (ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 25 del Considerato in diritto). 14.–È il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentare l’essenziale tema d’indagine. All’esame delle restanti censure, che polarizzano l’attenzione su tale profilo, giova premettere che l a valutazione del la sussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. -7 - Ne deriva cheil giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. Per contro,il giudizio è sindacabile nei limiti ammessi dall ’ art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale(Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846). 15.–Non può essere condiviso l’assunto, propugnato con il primo, con il secondo e con il quarto mezzo, che nel caso di specie difetti l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione. Con tale accertamento la Corte di merito si è cimentata, vagliando gli elementi istruttori raccolti e le peculiarità delle prestazioni lavorative svolte dai soci della cooperativa ricorrente. 16.–Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di aver violato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 cod. civ., nei termini esposti con il primo e con il secondomotivo. In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari, alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare. In tale disamina, la Corte d’appello haanalizzato una pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si può legittimamente evincere l’eterodirezione (ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione ) : l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, il fatto che i soci si limitassero a -8 - mettere le loro energie lavorative a disposizione della società; la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio e di movimentazione merci, mansioni predeterminate nelle modalità esecutive; l’assenza di un genuino rischio d’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali; l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltro parametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese del settore (in termini analoghi,ordinanza n. 29973 del 2022, cit., punto 5.2. dei Motiv i della decisione; nei medesimi termini, ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto 8.2. dei Motivi della decisione , e ordinanza n. 30236 del 2022, cit.,punto 5.2. dei Motiv i della decisione ) . Anche di recente, in una controversia in larga parte sovrapponibile, questa Corte ha rimarcato che si tratta di «un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamente argomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio» (Cass., sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragioni della decisione). Nel caso di specie, peraltro, tale opzione interpretativa del materiale probatorio è cristallizzata in una “doppia conforme”. 17.–La fondatezza della pretesa contributiva è stata riconosciuta, in quanto è stato riscontrato in positivo il carattere subordinato dei rapporti che legavano la cooperativa ai soci. Tali considerazioni privano di valenza decisiva le censure formulate con il terzo motivo, in ordine alla violazione dei criteri di distribuzione dell’onere della prova. 18.–Gli argomenti addotti d a lla parte ricorrente non avvalorano gli errores in iudicandodenunciati e tendono, nel loro nucleo essenziale , a ottenere la revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante, inquadramento delle circostanze di fatto. -9 - Verso una rivalutazione del compendio probatorio convergono anche le critiche illustrate nel quinto motivo e incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod. civ. Tali doglianzeambiscono a ridiscutere la sceltadei giudici di merito, espressa in modo lineare e coerente, di ritenere dimostrate determinate circostanze e, in tale contesto, diattribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (ordinanz e n. 30236 del 2022 en. 29973 del 2022, cit., punto 6.1. dei Motiv i della decisione) e così travalicano i confini del giudizio di legittimità (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motivi della decisione). Anche l’enfasi sulla peculiarità del lavoro prestato dai soci della cooperativa sottende, a ben considerare, una richiesta di revisionedel giudizio di fatto espresso dalla Corte d’appello in termini che collimano con quelli fissati nella sentenza del Tribunale. 19.– È l’effettivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti a rivestire rilievo dirimente e su tale aspetto ha postol’accento la disamina della Corte d’appello di Milano, offrendo pertinenti ed esaustivi ragguagli anche sull’irrilevanza delle istanze istruttorie ribadite con il sesto e con il settimo mezzo. A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato che «le circostanze dedotte nei capitoli di prova, oltre che in buona parte generiche e valutative, non presentano né singolarmente né complessivamente valutate le caratteristiche del fatto storico “ decisivo ” nel senso comunemente inteso dalla Corte» (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 15 dei Motivi della decisione, e ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 16 dei Motivi della decisione). Quanto poi alla doglianza di omesso esame di un fatto decisivo, veicolata con il settimo motivo,non può trovare ingresso al cospetto di una sentenza d’appello che conferma, per le medesime ragioni di fatto, la pronuncia del Tribunale(art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. e, nell’attuale disciplina, art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.) e in -10 - carenza di qualsivoglia allegazione in ordine all’eventuale diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce (Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). Anche nell’odierna vicendasi deve ribadire, dunque, che la Corte di merito ha definito il giudizio «in esatta applicazione del principio di accertamento in concreto del rapporto lavoro (Cass. 19199/13; Cass.14434/15) che prescinde dalla volontà delle parti trattandosi di una qualificazione di natura inderogabile da effettuare in base alle reali modalitàdi esecuzione del rapporto; risolvendosi in tal modo le censure sollevate in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, ad essa esclusivamente spettante quale giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità» (ordinanza n. 20951 del 2024, cit., punto 22 delle Ragioni della decisione; da ultimo, ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 26 del Considerato in diritto). 20.– Le critiche neppure scalfiscono il più complesso percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata e che non s’incardina soltanto sull’opzione previdenziale per il regime del lavoro subordinato, secondo la lettura riduttiva tratteggiata nelsecondo e nel terzo motivo. I giudici d’appellohanno pondera t o tale elemento, nella sua portata significativa, unitamente agli altri dati acquisiti al giudizio. Né si può reputare tamquam non essetil comportamento che il datore di lavoro abbia tenuto nei confronti dell’ente previdenziale (ordinanze n. 30236 del 2022 en. 29973 del 2022, cit., punto 4 dei Motivi della decisione ; ordinanza n. 31683 del 2022, punto 7 deiMotivi della decisione ) , come questa Corte ha confermato anche da ultimo nel respingere le doglianze dell’odierna ricorrente (Cass., sez. lav., 5 agosto 2024, n. 22025, punto 7 del Considerato), annettendo a tale circostanza un significato pregnante(ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 7 dei Motivi della decisione). -11 - 21.– Alla stregua di tali rilievi, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 22.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 23.– In virtù del rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versame
Sentenza Cassazione n. 25623/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris