CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,3126 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 194/2025 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19821/2025Numero sezionale 3126/2026Numero di raccolta generale 23308/2026Data pubblicazione 15/07/20261.- La Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravameproposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato l’opposizione proposta dalla societànei confronti di un avviso di addebito con cui l’INPS le ha intimatoil pagamento della somma di euro 94.166,74 a titolo di contributiomessi e somme aggiuntive a seguito dell’accertamentodell’esistenza di due rapporti di lavoro subordinato con GianninoZoccarato, per attività di portierato, e di [OSCURATO:PERSONA], perl’attività di pulizie, dal 1° agosto 2016 al 30 gennaio 2020.La Corte territoriale ha ritenuto che dagli elementi acquisiti nelcorso dell’accertamento ispettivo, con particolare riferimento alledichiarazioni rese dai lavoratori e da altri soggetti a conoscenzadei fatti e dall’esame della documentazione contabile acquisita,emerge in maniera chiara e univoca l’esistenza di rapporti di lavorosubordinato, senza che nel corso del giudizio siano stati acquisitielementi in senso contrario.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società FulcrumS.r.l. formulando tre motivi.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.5.- Parte ricorrente ha depositato nei termini istanza perchiedere la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.6.- È stato, quindi, instaurato il procedimento in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 19821/2025Numero sezionale 3126/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è Nruismerro vdiaratcoco ltial generale 23308/2026Data pubblicazione 15/07/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. per erronea ripartizione dell’onere della prova ed erroneavalutazione degli indici di subordinazione (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.).2.- Con il presente motivo la società si duole che la Corte diappello abbia ritenuto sussistente un rapporto di lavorosubordinato, censurando l’avvenuta inversione dell’onere dellaprova.3.- La valutazione della sussistenza degl’indici rivelatori di unrapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento difatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamentopresuntivo da parte del giudice di merito. Ne deriva che il giudiziorelativo alla qualificazione di uno specifico rapporto comesubordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione deicaratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzatidall’art. 2094 c.c. Per contro, il giudizio è sindacabile nei limitiammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., allorché siproponga di criticare il ragionamento (necessariamentepresuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementidi fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schemacontrattuale (Cass. n. 22846/2022).4.- Non può essere condiviso l’assunto che, nel caso di specie,difetti l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione.Numero registro generale 19821/2025Numero sezionale 3126/2026Con tale accertamento la Corte di merito si è cimentNautmae roed i draoccpolota generale 23308/2026Data pubblicazione 15/07/2026aver vagliato gli elementi istruttori raccolti e le modalità delleprestazioni lavorative svolte dai due lavoratori, i giudici delgravame sono giunti a conclusioni difformi rispetto alle aspettativedella società ricorrente, qualificando i rapporti di lavoro in esamecome subordinati.Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di averviolato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 c.c., in quanto in lineacon i princìpi enunciati da questa Corte (Cass. n. 9251/2010), igiudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari,alla luce della più sfumata valenza dell’assoggettamento all’altruipotere direttivo, organizzativo, disciplinare.In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralitàdi elementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali sipuò legittimamente evincere l’eterodirezione (Cass.n.22845/2022): la circostanza che Zoccarato, pur se titolare di unaditta edile, e [OSCURATO:PERSONA] svolgessero la propria attivitàesclusivamente in favore della società ricorrente, la stabile messaa disposizione della stessa delle proprie energie lavorative, lafruizione di un compenso fisso, l’assoggettamento alle direttive deiresponsabili della società, l’utilizzo di strumenti e attrezzaturemesse a disposizione dalla società (in termini analoghi, Cass. n.29973/2022).5.- Anche di recente questa Corte ha rimarcato che si tratta di«un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamenteargomentata, espressione di una potestà propria del giudice delmerito e che non può essere sindacata nel suo esercizio» (Cass. n.20951/2024).Gli argomenti addotti dalla parte ricorrente non avvalorano glierrores in iudicando denunciati e tendono, nel loro nucleoessenziale, a ottenere la revisione dell’apprezzamento delleNumero registro generale 19821/2025Numero sezionale 3126/2026risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più aNupmperao gdiarancctoelta, generale 23308/2026Data pubblicazione 15/07/2026inquadramento delle circostanze di fatto. Tali doglianze nondisvelano alcuna deviazione dal modello tratteggiato dalla legge,ma ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito, espressain modo lineare e coerente, di attribuire maggiore forza persuasivaad alcuni dati di fatto a preferenza di altri (Cass. n. 30236/2022 en. 29973/2022) e così travalicano i confini del giudizio di legittimità(Cass. n. 21830/2022).6.- È l’effettivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti a rivestirerilievo dirimente e su tale aspetto ha posto l’accento la disaminadella Corte d’appello, offrendo pertinenti ed esaustivi ragguaglianche sull’irrilevanza di alcune dichiarazioni testimoniali.A fronte della ricostruzione operata dalla Corte di appello, lecritiche alla sentenza non forniscono alcuna indicazione checonsenta di addivenire a una diversa soluzione rispetto a quellaprospettata dai giudici di secondo grado, con particolareriferimento alla affermata autonomia dei rapporti di lavoro.7.- Le censure alla valutazione operata dalla Corte di appellodel quadro probatorio acquisito al giudizio, lungi dal denunciareviolazioni di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,mirano essenzialmente a sindacare l’accertamento dei fattieffettuato dal giudice di secondo grado.In sostanza, la società ricorrente attraverso la violazione efalsa applicazione della legge mira ad una rivalutazione del quadroprobatorio acquisito nel giudizio di appello, al fine di pervenire aduna diversa valutazione circa la concreta esistenza di unaprestazione lavorativa subordinata.Le deduzioni dell'odierna ricorrente, in realtà, si risolvono nellamera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte delgiudice del merito agli elementi valutati di un valore e unsignificato difformi dalle sue aspettative (Cass. n. 20322/2005), eNumero registro generale 19821/2025Numero sezionale 3126/2026nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto Npumreorobdai rtaoccroiltoa generale 23308/2026Data pubblicazione 15/07/2026diversa da quella nel caso operata in sede di merito (cfr. Cass. n.8932/2006).Per tale via, la ricorrente in realtà sollecita, contra ius ecercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità,un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio diquesta Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudiziodi merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allagià considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad undiverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 5443/2006).8.- Nello specifico, la Corte di appello si è attenuta ad unconsolidato principio secondo cui “I verbali redatti dai funzionaridegli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettoratodel lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestinoavvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentrele dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, idipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dalgiudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tuttele risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo atali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza deifatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financoconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesidi assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restandola necessità di adeguata motivazione” (cfr., da ultimo, Cass. n.10634/2025).9.- In presenza di una adeguata e logica motivazione, allora,non può essere censurato l’apprezzamento operato dal giudice dimerito in ordine alla prevalenza di alcune risultanze istruttorie,ritenute maggiormente attendibili e genuine, piuttosto che altre.Numero registro generale 19821/2025Numero sezionale 3126/2026In tale contesto, non può essere considerato illogNiucmoer old’ai rvacecorltea generale 23308/2026Data pubblicazione 15/07/2026escluso rilevanza decisiva alle fatture emesse dal lavoratorerelativamente alle prestazioni rese, della cui materiale esistenzanon si discute, considerato che proprio la circostanza che illavoratore svolgesse stabilmente le proprie prestazioni in favoreesclusivamente della società ricorrente è stata ritenutacaratteristica tipica della subordinazione.10.- A fronte di tale valutazione, la società ricorrente, al di làdel mero rinvio alla documentazione formale, non ha fornito, comeevidenziato dalla Corte di appello, alcun elemento circa l’effettivariconducibilità delle circostanze di fatto a mere prestazioni diopera.11.- Quest’ultima considerazione porta, altresì, a disattenderel’ulteriore profilo della censura relativo alla violazione delle regolesull’onere della prova, avendo la Corte di appello accertato lasubordinazione sulla base degli elementi di prova, con particolareriferimento alle risultanze dell’accertamento ispettivo, fornitidall’INPS.A fronte di un quadro probatorio, definito “molto chiaro eunivoco”, convergente verso la subordinazione, la Corte di appelloha evidenziato che gli elementi forniti dalla società non fosseroconvincenti e non fossero idonei a pervenire a una diversasoluzione.Ne consegue, allora, che la Corte di appello non ha operatoalcuna inversione dell’onere della prova, ma esclusivamente unavalutazione di un quadro istruttorio complesso.12.- Infine, in ordine ai profili relativi alla violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., se ne deve evidenziare l’inammissibilità, nonessendo la censura accompagnata da alcuna argomentazione.Secondo questa Corte, la violazione dei principi espressi dagliartt. 115 e 116 c.p.c. presuppone, quanto alla prima violazioneNumero registro generale 19821/2025Numero sezionale 3126/2026che il giudice di merito abbia dichiarato espressameNnutmee roddii ranccolnta generale 23308/2026Data pubblicazione 15/07/2026dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, hagiudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e, quantoalla seconda, che il giudice abbia disatteso il principio della liberavalutazione delle prove in assenza di una deroga normativamenteprevista o abbia valutato secondo prudente apprezzamento unaprova soggetta ad un diverso regime (Cass. n. 9731/2025).13.- Ove, invece, si deduca, come nel caso in esame, che ilgiudice abbia solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti incui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione (Cass. n. 5800/2026), censura in ogni caso, inpresenza di una conforme valutazione nei due gradi di giudizio,preclusa ai sensi del quarto comma dell’art. 360 c.p.c.14.- Con il secondo motivo afferma la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost. permotivazione apparente, perplessa e irriducibilmentecontraddittoria (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).15.- Secondo un orientamento costante della Cassazione lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affettada error in procedendo, quando, benché graficamente esistente,non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass,S.U. 3 novembre 2016, n. 22232: in senso conforme Cass. 28gennaio 2025, n. 1986; Cass., 1° marzo 2022, n. 6758; Cass., 20giugno 2019, n. 16595; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977).Numero registro generale 19821/2025Nella fattispecie, sulla base delle argomentazioni Nucmheero sezionale 3126/2026Numero di raccolta generale 23308/2026precedono, si deve escludere che la sentenza impugnata debbaData pubblicazione 15/07/2026essere considerata nulla per carenza di motivazione, in quanto losviluppo motivazionale è chiaro e completo e perfettamentecoerente con le questioni oggetto del giudizio.16.- Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), consistente nel rapportocontrattuale di natura autonoma tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la dittaindividuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], formalizzato17.- Considerato il concorde apprezzamento dei fatti operatoin entrambi i gradi del giudizio, deve ritenersi preclusa, ai sensidell’art. 360, quarto comma, c.p.c., la censura sollevata dalricorrente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (c.d.doppia conforme).Ricorre, infatti, l'ipotesi di "doppia conforme", conconseguente operatività della preclusione già prevista dall'art.348-ter, comma 5, c.p.c. e attualmente dall'art. 360, comma 4,c.p.c., solo nel caso in cui la sentenza di primo grado e quella disecondo grado siano state delibate nel merito (Cass. n.32019/2024), circostanza pienamente configurata nella fattispeciein esame.18.- In conclusione devono essere disattese le censuresollevate dalla società ricorrente nei confronti della sentenzaimpugnata.Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art.380-bis, primo comma, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e va dispostala condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, c.p.c.Numero registro generale 19821/2025In virtù della dichiarazione di inammissibilità del ricoNrusmoer,o sezionale 3126/2026Numero di raccolta generale 23308/2026occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della societàData pubblicazione 15/07/2026ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ovesia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro6.000,00 per compensi, in euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n.115 del 2002, ove dovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 26 giugno 2026La PresidenteRossana Mancino