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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18750/2026

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rsona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Celli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 791/2022 depositatail 14/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/20261.

Con la sentenza n. 791 depositata il 14 dicembre 2022, la Corted’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lapronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accertato lafondatezza della pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’omesso versamentodi contributi (Euro 11.355,63) e alle somme aggiuntive (Euro 5.250,05)relativamente al periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2020,previa riqualificazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminatodell’attività svolta da alcuni soci della cooperativa impiegati pressol’appalto Bricover di Roreto di Cherasco, addetti alla logistica emovimentazioni merci e previa esclusione dell’esonero contributivorelativamente alle indennità di trasferta.2.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche l’obbligo contributivo dedotto in causa ha come requisito indefettibilel’accertamento del vincolo di subordinazione che legava la cooperativa aisoci, il quale è risultato comprovato da una pluralità di elementi,sintomatici dell’etero-organizzazione dell’assegnazione e della prestazionedei compiti lavorativi: i soci si limitavano a porre le proprie energielavorative a disposizione della società, senza apportare materiali econtinuativa prestazioni elementari e ripetitive di pulizia e di facchinaggio,a fronte di una retribuzione oraria predeterminata nei contratti di lavoro.In senso contrario a tale qualificazione è stato ritenuto rilevante la facoltàdei soci di svolgere attività in proprio o a favore di terzi e di rifiutare leoccasioni di lavoro offerte dalla cooperativa.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], formulando dodici motivi di censura.4.

L’[OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso.5.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/20267.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione omessa oapparente ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., consistendo la motivazionenella mera trascrizione della motivazione di altra decisione emessa dallostesso organo giudicante in altra controversia vertente tra le stesse parti.2.

Con il secondo motivo lamenta (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazionedell’art. 2094 c.c. e dell’art. 1 l. n. 142 del 2001 in punto determinazionedei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto al fine diqualificare il rapporto di lavoro dovendosi attribuire rilievo alla peculiaritàdella figura del socio lavoratore di cooperativa.3.

Con il terzo motivo, (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., avendo laCorte territoriale, in un ambito contraddistinto da interessi pubblicistici,come tali indisponibili dalle parti, attribuito rilievo dirimente all’opzione peril regime previdenziale del lavoro subordinato, dispensando l’INPSdall’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva dedotta.4.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta (art. 360, n. 4 c.p.c.)violazione dell’art.115 c.p.c., nonché errore di percezione sul contenutooggettivo della prova, per avere la Corte tratto il requisito dellasubordinazione da un verbale ispettivo che si riferiva a un periodotemporale successivo.5.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione degliartt.2094 e 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello esaminato lesingole posizioni lavorative, le mansioni, i compensi di ciascun lavoratore,configurando i debiti contributivi come “debiti di massa”, senza svolgere ildoveroso accertamento individualizzato della subordinazione.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/20266.

Con il sesto motivo, la cooperativa deduce (art. 360, n. 3 c.p.c.)violazione o falsa applicazione degli artt.2729 e 2697 c.c., per avere laCorte accertato la subordinazione utilizzando in modo errato il criteriopresuntivo, ovvero partendo da fatti in realtà ignoti.7.

Con i motivi settimo e ottavo, la cooperativa (art. 360, n. 4 c.p.c.)lamenta falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e nullità della sentenza, pernon avere la Corte d’appello dato ingresso alle prove orali finalizzate adescludere la subordinazione e al contempo aver rigettato la domandaaffermando la subordinazione.8.

Con il nono motivo di ricorso, la cooperativa deduce (art. 360, n.3 c.p.c.) violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 81 del 2015, per non avere laCorte valorizzato, rispetto all’eventuale inquadramento qualecollaborazione etero organizzate, i rapporti di lavoro in concreto accertatonei quali il coordinamento dei soci veniva stabilito di loro comune accordoe risultava difettare anche la continuità della prestazione.9.

Con il decimo e l’undicesimo motivo, la ricorrente si duole (art.360, n. 3 c.p.c.) della violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142del 2001, che risiederebbe nell’omessa valutazione della peculiarità delruolo dei soci lavoratori, chiamati a concorrere alla gestione dell’impresa ea partecipare a quel rischio d’impresa che la sentenza d’appello avrebbearbitrariamente escluso, più in generale lamenta che la Corte avrebbeviolato l’art. 2094 c.c. nella valutazione della subordinazione.10.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente (art. 360 n. 3 c.p.c.)lamenta violazione dell’art. 51, comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986 in puntodi indennità di trasferta avendo la Corte territoriale, da un lato,evidenziato il difetto di allegazione specifica sul punto, benché la provafosse riscontrabile nell’ambito dei capitoli articolati dalla ricorrente edall’altro evidenziato l’irrilevanza dei capitoli di prova previsti dallaricorrente.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202611.

In linea preliminare, occorre dar conto della sentenza delTribunale di Lodi che, il 18 febbraio 2025, ha dichiarato l’apertura dellaliquidazione giudiziale dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 121 deldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Come rilevato da Cass., sez.lav., 18 settembre 2025, n. 25623, tale pronuncia non dispiega alcunainfluenza sul presente giudizio: all’apertura della liquidazione giudiziale,che pure tendenzialmente «determina l’interruzione del processo» (art.143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cuiquesta Corte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermandol’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione del peculiaregiudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso (Cass., sez.

I, 13marzo 2024, n. 6642, e Cass., sez.

II, 6 novembre 2023, n. 30785).12.

Le censure devono essere disattese, per le ragioni già illustrate daquesta Corte nei giudizi promossi dalla medesima cooperativa (Cass., sez.lav., 21 luglio 2022, n. 22845, e 11 luglio 2022, n. 21830), ragioniconfermate anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5403,Cass., Sez. lav., 18 settembre 2025, n. 25623).13.

L’obbligo contributivo dedotto in causa, che attiene alfinanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della leggen. 92 del 2012, presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione econ tale accertamento la Corte di merito si è confrontata, senza incorrerenelle violazioni denunciate nel ricorso.14.

Deve preliminarmente rilevarsi che, quanto alla vincolatività dellaqualificazione del rapporto di lavoro prescelta dalle parti, questa Corte hagià rilevato che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iurisindividuato dai contraenti, essendo precluso anche allo stesso legislatore ilpotere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispettoalla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che allasubordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993).Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202615.

Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tiponegoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraentiindividuali” (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato indiritto).

In tale àmbito, difatti, è canone primario d’interpretazione il“comportamento complessivo” delle parti, “anche posteriore allaconclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), cheillumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale econsente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione delrapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motividella decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n.31683, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14 ottobre2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi della decisione).16.

Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore, enfatizzata neimotivi decimo e undicesimo, contraddice la qualificazione in termini disubordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura a latere rispetto alrapporto associativo e che «deve rispondere allo schema qualificatoriostabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia suquello previdenziale» (ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 25 delConsiderato in diritto).17.

È il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentarel’essenziale tema d’indagine.18.

All’esame delle restanti censure, che polarizzano l’attenzione sutale profilo, giova premettere che la valutazione della sussistenzadegl’indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto.

Rispetto a tale accertamento, il sindacato dilegittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.19.

Ciò premesso risulta infondato il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] appello richiama effettivamente pronunce analoghe pronunciate inrelazione alle stesse parti e in relazione a identica questione giuridica maNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026procede ad operare una ricostruzione, in fatto ed in diritto, autonoma,illustrando ampiamente e in maniera del tutto coerente rispetto all’oggettodel giudizio le ragioni della decisione.20.

Peraltro, l’art. 118 disp. att. c.p.c. prevede espressamente che lamotivazione possa fare riferimento a precedenti conformi, per cui l’essersirichiamato al testo di motivazione tratto da altra sentenza non può in séessere considerato un vizio della motivazione stessa, in quanto nelriprodurre l’identico sviluppo motivazionale del precedente, l’organogiudicante lo fa proprio e lo reitera.21.

Secondo un orientamento costante della Cassazione lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass, S.U. 3 novembre 2016, n. 22232: in sensoconforme Cass. 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass., 1° marzo 2022, n.6758; Cass., 20 giugno 2019, n. 16595; Cass., 23 maggio 2019, n.13977).22.

Nella fattispecie in esame lo sviluppo motivazionale, seppureargomentato anche attraverso il riferimento ad altra pronuncia, è chiaro ecompleto e perfettamente coerente con le questioni oggetto del presentegiudizio.23.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta (art. 360, n. 3,c.p.c.), violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 1 l. n. 142 del 2001 inpunto determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al casoconcreto al fine di qualificare il rapporto di lavoro.24.

La sentenza impugnata, nel confermare sul punto la valutazionedel primo giudice, ha riesaminato le circostanze rilevanti ai fini dellaNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026decisione motivando, in parte per relationem, in relazione alla naturadell’attività esercitata dai soci in presenza di plurimi e rivelatori indicidell’esistenza della subordinazione; ciò pure perfettamente aderendo aduna risalente giurisprudenza di questa Corte in materia di accertamentodella subordinazione ex art. 2094 c.c..25.

In particolare, ha dato atto del carattere pacifico di una serie dicircostanze tratte dal verbale [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di un iter argomentativoesaustivo e immune da vizi logici e giuridici; le valutazioni svolte e leconclusioni che ne sono state tratte configurano un’opzione interpretativadel materiale probatorio congruamente argomentata, espressione di unapotestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nelsuo esercizio in questa sede.26.

Nessuna differenza deriva dalla legge n. 142/2001, dal momentoche la natura dell’ulteriore rapporto di lavoro (che si combina a quelloassociativo di socio di cooperativa) deve rispondere allo schemaqualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul pianolavoristico sia su quello previdenziale; i due piani devono corrispondere, anorma dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 (“…Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasiforma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale…”) che haintrodotto la regola della corrispondenza degli effetti in relazione airapporti instaurati; non sono pertanto configurabili gli errores in iudicandoformalmente denunciati, laddove piuttosto le censure sollevate con imotivi di ricorso mirano esclusivamente a contestare l’accertamento difatto operato dalla Corte di Appello, congruamente argomentato, in esattaapplicazione del principio di accertamento in concreto del rapporto dilavoro (Cass. n. 19199/2013, n. 14434/2015), che prescinde dalla volontàdelle parti, trattandosi di una qualificazione di natura inderogabile daeffettuare in base alle reali modalità di esecuzione del rapporto.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202627.

In tal modo le censure si risolvono in una diversa interpretazionee valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecieoperata dalla Corte territoriale, ad essa esclusivamente spettante qualegiudice del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n.29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 5987/2021).28.

Con il terzo motivo, (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto laCorte di merito, in un ambito contraddistinto da interessi pubblicistici,come tali indisponibili dalle parti, avrebbe attribuito rilievo dirimenteall’opzione per il regime previdenziale del lavoro subordinato, dispensandol’[OSCURATO:PERSONA] dall’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributivadedotta.29.

Non è corretto affermare che la Corte d’appello abbia esoneratol’[OSCURATO:PERSONA] dall’onere della prova della sussistenza della subordinazioneladdove, piuttosto, deve osservarsi che la stessa è stata accertata inconcreto, in base ad indici presuntivi, ovvero: i soci svolgevano in viacontinuativa mansioni di pulizia e facchinaggio ed erano pagati con unaretribuzione oraria prestabilita nei contratti; non avevano attrezzatureproprie né avevano compiuto investimenti; non sopportavano alcun rischioimprenditoriale - sul punto lo svolgimento in fatto del rapporto hasuperato la qualificazione formale del rapporto societario oggetto deldecimo e undicesimo motivo - ; in caso di malattia o maternità intervenival’[OSCURATO:PERSONA], secondo le previsioni dei contratti di lavoro individuale.30.

Tale accertamento ha riguardato unitariamente tutti i soci poichéevidentemente per tutti le modalità della prestazione erano identiche,sicché non era necessario un esame individualizzato come quello pretesodal quinto motivo di ricorso.31.

Né sono stati allegati fatti decisivi e omessi, in forza dei quali leprestazioni di alcuni specifici lavoratori fossero distinte da quelle degli altrie necessitassero di un accertamento individualizzato.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202632.

In linea più generale, il metodo presuntivo di accertamento dellapresunzione è sindacabile nei limiti ammessi dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.,laddove la parte ricorrente si proponga di criticare il ragionamentoconcernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentidenominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass. n.22846/2022).33.

In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass.n.9251/2010), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agli indicisussidiari della subordinazione, alla luce della più sfumata valenzadell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare.34.

In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralità dielementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si puòlegittimamente evincere l’eterodirezione (v.

Cass. n.22845/2022).

Sitratta di “un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamenteargomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito eche non può essere sindacata nel suo esercizio” (Cass. n.20951/2024),laddove gli argomenti addotti dalla ricorrente tendono, nel loro nucleoessenziale, a ottenere la revisione dell’apprezzamento delle risultanzeistruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante, inquadramentodelle circostanze di fatto.35.

Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia (ex art. 360, primocomma n. 4 c.p.c.) la violazione dell’art.115 c.p.c., nonché l’errore dipercezione sul contenuto oggettivo della prova, per avere la Corte tratto ilrequisito della subordinazione da un verbale ispettivo che si riferiva a unperiodo temporale successivo.36.

Si tratta di motivo inammissibile.37.

Occorre in proposito osservare che non vi è violazione dell’art.115c.p.c. ove sia dedotta una errata percezione del contenuto della prova.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202638.

Questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. n. 5792/2024) ha infattiaffermato che in caso di travisamento della prova è esperibile il solorimedio della revocazione; quando invece si verta in tema di erratavalutazione dell’informazione probatoria riconducibile al documento, ilsindacato di legittimità è ammesso nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5c.p.c., non invece in termini di violazione dell’art.115 c.p.c..39.

Anche a tacere di quest’aspetto, il motivo di censura appare noncongruente con la motivazione della Corte di appello che invece fonda lasua valutazione in punto di natura subordinata, su di una congerie dielementi, comprese le testimonianze assunte in primo grado, i qualiripropongono una valutazione complessiva conforme alla naturasubordinata del rapporto, secondo una valutazione che non può esserecensurata nel merito.40.

Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione degliartt.2094 e 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello esaminato lesingole posizioni lavorative, le mansioni, i compensi di ciascun lavoratore,configurando i debiti contributivi come “debiti di massa”, senza svolgere ildoveroso accertamento individualizzato della subordinazione.41.

La natura subordinata deve, invece, ritenersi essere stataaccertata in concreto, in base ad indici presuntivi, ovvero: i socisvolgevano in via continuativa mansioni di pulizia e facchinaggio ed eranopagati con una retribuzione oraria prestabilita nei contratti; non avevanoalcun rischio imprenditoriale - sul punto lo svolgimento in fatto delrapporto ha superato la qualificazione formale del rapporto societariooggetto del nono motivo - ; in caso di malattia o maternità intervenival’[OSCURATO:PERSONA], secondo le previsioni dei contratti di lavoro individuale.42.

Tale accertamento ha riguardato unitariamente tutti i soci poichéevidentemente per tutti le modalità della prestazione erano identiche,sicché non era necessario un esame individualizzato come quello pretesoNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026dal quinto motivo di ricorso.

Né sono stati allegati fatti decisivi e omessi,in forza dei quali le prestazioni di alcuni specifici lavoratori fossero distinteda quelle degli altri e necessitassero di un accertamento individualizzato.43.

Con il sesto motivo, la cooperativa deduce (ex art. 360, primocomma n. 3 c.p.c.) la violazione o falsa applicazione degli artt.2729 e2697 c.c., per avere la Corte accertato la subordinazione utilizzando inmodo errato il criterio presuntivo, ovvero partendo da fatti in realtà ignoti.44.

Giova rilevare, a tal riguardo, come il metodo presuntivo diaccertamento è sindacabile nei limiti ammessi dall’art.360, co.1, n.5c.p.c., laddove la parte ricorrente si proponga di criticare il ragionamentoconcernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentidenominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass. n.22846/2022).45.

In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass.n.9251/2010), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agli indicisussidiari della subordinazione, alla luce della più sfumata valenzadell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare.In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralità di elementi,nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si può legittimamenteevincere l’eterodirezione (v.

Cass. n.22845/2022).46.

Si tratta di “un’opzione interpretativa del materiale probatoriocongruamente argomentata, espressione di una potestà propria delgiudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio”(Cass. n.20951/2024), laddove gli argomenti addotti dalla ricorrentetendono, nel loro nucleo essenziale, a ottenere la revisionedell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso,più appagante, inquadramento delle circostanze di fatto.

Verso unarivalutazione del compendio probatorio convergono anche le criticheNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026illustrate nel sesto motivo e incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod.civ.

Tali doglianze ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito,espressa in modo lineare e coerente, di ritenere dimostrate determinatecircostanze e, in tale contesto, di attribuire maggiore forza persuasiva adalcuni dati di fatto a preferenza di altri (v.

Cass. n.30236/2022, Cass.n.29973/2022), così travalicando i confini del giudizio di legittimità(Cass.n.21830/2022).47.

Con il settimo e ottavo motivo, la cooperativa (art. 360, n. 4c.p.c.) lamenta falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e nullità dellasentenza, per non avere la Corte d’appello dato ingresso alle prove oralifinalizzate ad escludere la subordinazione e al contempo aver rigettato ladomanda affermando la subordinazione.48.

Non sussiste l’omesso esame di fatti decisivi per non aver la Cortedato ingresso alle prove orali, poiché tali prove concernevano fatti - quali,ad esempio, la possibilità dei soci di lavorare anche per altre imprese e dirifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa - ritenuti dallastessa Corte irrilevanti, ed il cui espletamento non avrebbe potutocondurre ad alcun apprezzabile esito in ragione della irrilevanza dellecircostanze capitolate non essendo prodotto in forma scritta alcuncontratto di lavoro intermittente e quindi dovendo ricondursi i rapporti altipo del contratto di lavoro subordinato.49.

Con il nono motivo di ricorso, la cooperativa deduce (ex art. 360,primo comma n. 3 c.p.c.) la violazione dell’art. 2 della l. n.142/2001, peravere la Corte valorizzato, rispetto all’eventuale inquadramento qualecollaborazione etero organizzate i rapporti di lavoro.50.

Anche questo motivo è infondato.51.

La Corte territoriale valorizza come la previsione in oggetto, atenore della quale “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplinadel rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione chesi concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali,Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dalcommittente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anchequalora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzatemediante piattaforme anche digitali”, ha natura non qualificatoria marimediale e peraltro si scontra con una organizzazione della società, che laCorte motiva in maniera ampia, che rimetteva l’organizzazione di tipoaziendale ai responsabili della cooperativa, essendo i soci lavoratorichiamati a svolgere le proprie prestazioni all’interno dell’appalto.52.

Si tratta, anche in questo caso, di accertamento di fatto svolto inconcreto dalla Corte di appello e non censurabile in sede di legittimità.53.

Con il decimo e l’undicesimo motivo, la ricorrente si duole (ex art.360, primo comma n. 3 c.p.c.) della violazione dell’art. 1, comma 2, dellalegge n. 142 del 2001, che risiederebbe nell’omessa valutazione dellapeculiarità del ruolo dei soci lavoratori, chiamati a concorrere alla gestionedell’impresa e a partecipare a quel rischio d’impresa che la sentenzad’appello avrebbe arbitrariamente escluso, più in generale lamenta che laCorte avrebbe violato l’art. 2094 c.c. nella valutazione dellasubordinazione.54.

Giova preliminarmente rilevare come l’indagine del giudice nonpuò arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, in quanto,secondo quanto già osservato in via preliminare, “Anche al legislatore èprecluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonantirispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivoche alla subordinazione s’accompagna” (Corte costituzionale, sentenze n.76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993).

Ne deriva, qualeconseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da partedel legislatore, sia da parte dei contraenti individuali” (sentenza n. 76 del2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).55.

In tale àmbito, difatti, è canone primario d’interpretazione il“comportamento complessivo” delle parti, “anche posteriore allaNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), cheillumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale econsente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione delrapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motividella decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n.31683, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14 ottobre2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi della decisione).56.

Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore contraddice laqualificazione, in termini di subordinazione, del rapporto di lavoro ches’instaura a latere rispetto al rapporto associativo e che “deve rispondereallo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sulpiano lavoristico sia su quello previdenziale” (ordinanza n. 5403 del 2025,cit., punto 25 del Considerato in diritto).57.

È infatti il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti arappresentare l’essenziale tema d’indagine.58.

Per contro, all’esame di siffatte censure, che polarizzanol’attenzione su tale profilo, giova premettere che la valutazione dellasussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto.59.

Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamentopresuntivo da parte del giudice di merito.60.

Ne deriva che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, cometipizzati dall’art. 2094 cod. civ.

Per contro, il giudizio è sindacabile neilimiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché siproponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo)concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentiNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846).61.

Con il dodicesimo motivo la ricorrente (art. 360 n. 3 c.p.c.)lamenta la violazione dell’art. 51, comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986 inpunto di indennità di trasferta.62.

Si tratta, anche in questo caso, di decisione conforme in primo edin secondo grado e di conclusione tratta dall’accertamento ispettivo,valorizzato dalla Corte territoriale e rispetto al quale la ricorrente non haintrodotto validi elementi idonei a smentirlo, dal quale accertamentorisulta che i lavoratori, sin dall’inizio del loro rapporto di lavoro hannosempre effettuato la prestazione lavorativa presso l’unità della societàcommittente in forza del contratto di appalto che doveva dunqueconsiderarsi luogo di lavoro effettivo.63.

Il riesame della valutazione espressa dalla Corte territoriale inrelazione alla non rilevanza dei corrispondenti capitoli di prova, appareinfine inammissibile in quanto volta, in realtà, ad una rivalutazionecomplessiva della valutazione di merito sul complesso degli elementi diprova emersi.64.

Il ricorso, pertanto, è da rigettare in parte perché infondato, inparte perché inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifonderealla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Celli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 791/2022 depositatail 14/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/20261. Con la sentenza n. 791 depositata il 14 dicembre 2022, la Corted’appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro lapronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva accertato lafondatezza della pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA] con riferimento all’omesso versamentodi contributi (Euro 11.355,63) e alle somme aggiuntive (Euro 5.250,05)relativamente al periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2020,previa riqualificazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminatodell’attività svolta da alcuni soci della cooperativa impiegati pressol’appalto Bricover di Roreto di Cherasco, addetti alla logistica emovimentazioni merci e previa esclusione dell’esonero contributivorelativamente alle indennità di trasferta.2. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche l’obbligo contributivo dedotto in causa ha come requisito indefettibilel’accertamento del vincolo di subordinazione che legava la cooperativa aisoci, il quale è risultato comprovato da una pluralità di elementi,sintomatici dell’etero-organizzazione dell’assegnazione e della prestazionedei compiti lavorativi: i soci si limitavano a porre le proprie energielavorative a disposizione della società, senza apportare materiali econtinuativa prestazioni elementari e ripetitive di pulizia e di facchinaggio,a fronte di una retribuzione oraria predeterminata nei contratti di lavoro.In senso contrario a tale qualificazione è stato ritenuto rilevante la facoltàdei soci di svolgere attività in proprio o a favore di terzi e di rifiutare leoccasioni di lavoro offerte dalla cooperativa.3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], formulando dodici motivi di censura.4. L’[OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso.5. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.6. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/20267. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione omessa oapparente ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., consistendo la motivazionenella mera trascrizione della motivazione di altra decisione emessa dallostesso organo giudicante in altra controversia vertente tra le stesse parti.2. Con il secondo motivo lamenta (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazionedell’art. 2094 c.c. e dell’art. 1 l. n. 142 del 2001 in punto determinazionedei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto al fine diqualificare il rapporto di lavoro dovendosi attribuire rilievo alla peculiaritàdella figura del socio lavoratore di cooperativa.3. Con il terzo motivo, (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., avendo laCorte territoriale, in un ambito contraddistinto da interessi pubblicistici,come tali indisponibili dalle parti, attribuito rilievo dirimente all’opzione peril regime previdenziale del lavoro subordinato, dispensando l’INPSdall’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva dedotta.4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta (art. 360, n. 4 c.p.c.)violazione dell’art.115 c.p.c., nonché errore di percezione sul contenutooggettivo della prova, per avere la Corte tratto il requisito dellasubordinazione da un verbale ispettivo che si riferiva a un periodotemporale successivo.5. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione degliartt.2094 e 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello esaminato lesingole posizioni lavorative, le mansioni, i compensi di ciascun lavoratore,configurando i debiti contributivi come “debiti di massa”, senza svolgere ildoveroso accertamento individualizzato della subordinazione.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/20266. Con il sesto motivo, la cooperativa deduce (art. 360, n. 3 c.p.c.)violazione o falsa applicazione degli artt.2729 e 2697 c.c., per avere laCorte accertato la subordinazione utilizzando in modo errato il criteriopresuntivo, ovvero partendo da fatti in realtà ignoti.7. Con i motivi settimo e ottavo, la cooperativa (art. 360, n. 4 c.p.c.)lamenta falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e nullità della sentenza, pernon avere la Corte d’appello dato ingresso alle prove orali finalizzate adescludere la subordinazione e al contempo aver rigettato la domandaaffermando la subordinazione.8. Con il nono motivo di ricorso, la cooperativa deduce (art. 360, n.3 c.p.c.) violazione dell’art. 2 del D.lgs. n. 81 del 2015, per non avere laCorte valorizzato, rispetto all’eventuale inquadramento qualecollaborazione etero organizzate, i rapporti di lavoro in concreto accertatonei quali il coordinamento dei soci veniva stabilito di loro comune accordoe risultava difettare anche la continuità della prestazione.9. Con il decimo e l’undicesimo motivo, la ricorrente si duole (art.360, n. 3 c.p.c.) della violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142del 2001, che risiederebbe nell’omessa valutazione della peculiarità delruolo dei soci lavoratori, chiamati a concorrere alla gestione dell’impresa ea partecipare a quel rischio d’impresa che la sentenza d’appello avrebbearbitrariamente escluso, più in generale lamenta che la Corte avrebbeviolato l’art. 2094 c.c. nella valutazione della subordinazione.10. Con il dodicesimo motivo la ricorrente (art. 360 n. 3 c.p.c.)lamenta violazione dell’art. 51, comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986 in puntodi indennità di trasferta avendo la Corte territoriale, da un lato,evidenziato il difetto di allegazione specifica sul punto, benché la provafosse riscontrabile nell’ambito dei capitoli articolati dalla ricorrente edall’altro evidenziato l’irrilevanza dei capitoli di prova previsti dallaricorrente.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202611. In linea preliminare, occorre dar conto della sentenza delTribunale di Lodi che, il 18 febbraio 2025, ha dichiarato l’apertura dellaliquidazione giudiziale dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 121 deldecreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Come rilevato da Cass., sez.lav., 18 settembre 2025, n. 25623, tale pronuncia non dispiega alcunainfluenza sul presente giudizio: all’apertura della liquidazione giudiziale,che pure tendenzialmente «determina l’interruzione del processo» (art.143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cuiquesta Corte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermandol’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione del peculiaregiudizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso (Cass., sez. I, 13marzo 2024, n. 6642, e Cass., sez. II, 6 novembre 2023, n. 30785).12. Le censure devono essere disattese, per le ragioni già illustrate daquesta Corte nei giudizi promossi dalla medesima cooperativa (Cass., sez.lav., 21 luglio 2022, n. 22845, e 11 luglio 2022, n. 21830), ragioniconfermate anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5403,Cass., Sez. lav., 18 settembre 2025, n. 25623).13. L’obbligo contributivo dedotto in causa, che attiene alfinanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della leggen. 92 del 2012, presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione econ tale accertamento la Corte di merito si è confrontata, senza incorrerenelle violazioni denunciate nel ricorso.14. Deve preliminarmente rilevarsi che, quanto alla vincolatività dellaqualificazione del rapporto di lavoro prescelta dalle parti, questa Corte hagià rilevato che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iurisindividuato dai contraenti, essendo precluso anche allo stesso legislatore ilpotere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispettoalla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che allasubordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993).Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202615. Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tiponegoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraentiindividuali” (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato indiritto). In tale àmbito, difatti, è canone primario d’interpretazione il“comportamento complessivo” delle parti, “anche posteriore allaconclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), cheillumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale econsente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione delrapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motividella decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n.31683, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14 ottobre2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi della decisione).16. Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore, enfatizzata neimotivi decimo e undicesimo, contraddice la qualificazione in termini disubordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura a latere rispetto alrapporto associativo e che «deve rispondere allo schema qualificatoriostabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia suquello previdenziale» (ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 25 delConsiderato in diritto).17. È il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti a rappresentarel’essenziale tema d’indagine.18. All’esame delle restanti censure, che polarizzano l’attenzione sutale profilo, giova premettere che la valutazione della sussistenzadegl’indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato dilegittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso alragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.19. Ciò premesso risulta infondato il primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] appello richiama effettivamente pronunce analoghe pronunciate inrelazione alle stesse parti e in relazione a identica questione giuridica maNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026procede ad operare una ricostruzione, in fatto ed in diritto, autonoma,illustrando ampiamente e in maniera del tutto coerente rispetto all’oggettodel giudizio le ragioni della decisione.20. Peraltro, l’art. 118 disp. att. c.p.c. prevede espressamente che lamotivazione possa fare riferimento a precedenti conformi, per cui l’essersirichiamato al testo di motivazione tratto da altra sentenza non può in séessere considerato un vizio della motivazione stessa, in quanto nelriprodurre l’identico sviluppo motivazionale del precedente, l’organogiudicante lo fa proprio e lo reitera.21. Secondo un orientamento costante della Cassazione lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass, S.U. 3 novembre 2016, n. 22232: in sensoconforme Cass. 28 gennaio 2025, n. 1986; Cass., 1° marzo 2022, n.6758; Cass., 20 giugno 2019, n. 16595; Cass., 23 maggio 2019, n.13977).22. Nella fattispecie in esame lo sviluppo motivazionale, seppureargomentato anche attraverso il riferimento ad altra pronuncia, è chiaro ecompleto e perfettamente coerente con le questioni oggetto del presentegiudizio.23. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta (art. 360, n. 3,c.p.c.), violazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 1 l. n. 142 del 2001 inpunto determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al casoconcreto al fine di qualificare il rapporto di lavoro.24. La sentenza impugnata, nel confermare sul punto la valutazionedel primo giudice, ha riesaminato le circostanze rilevanti ai fini dellaNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026decisione motivando, in parte per relationem, in relazione alla naturadell’attività esercitata dai soci in presenza di plurimi e rivelatori indicidell’esistenza della subordinazione; ciò pure perfettamente aderendo aduna risalente giurisprudenza di questa Corte in materia di accertamentodella subordinazione ex art. 2094 c.c..25. In particolare, ha dato atto del carattere pacifico di una serie dicircostanze tratte dal verbale [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di un iter argomentativoesaustivo e immune da vizi logici e giuridici; le valutazioni svolte e leconclusioni che ne sono state tratte configurano un’opzione interpretativadel materiale probatorio congruamente argomentata, espressione di unapotestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nelsuo esercizio in questa sede.26. Nessuna differenza deriva dalla legge n. 142/2001, dal momentoche la natura dell’ulteriore rapporto di lavoro (che si combina a quelloassociativo di socio di cooperativa) deve rispondere allo schemaqualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul pianolavoristico sia su quello previdenziale; i due piani devono corrispondere, anorma dell’art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001 (“…Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasiforma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale…”) che haintrodotto la regola della corrispondenza degli effetti in relazione airapporti instaurati; non sono pertanto configurabili gli errores in iudicandoformalmente denunciati, laddove piuttosto le censure sollevate con imotivi di ricorso mirano esclusivamente a contestare l’accertamento difatto operato dalla Corte di Appello, congruamente argomentato, in esattaapplicazione del principio di accertamento in concreto del rapporto dilavoro (Cass. n. 19199/2013, n. 14434/2015), che prescinde dalla volontàdelle parti, trattandosi di una qualificazione di natura inderogabile daeffettuare in base alle reali modalità di esecuzione del rapporto.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202627. In tal modo le censure si risolvono in una diversa interpretazionee valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecieoperata dalla Corte territoriale, ad essa esclusivamente spettante qualegiudice del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n.29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 5987/2021).28. Con il terzo motivo, (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto laCorte di merito, in un ambito contraddistinto da interessi pubblicistici,come tali indisponibili dalle parti, avrebbe attribuito rilievo dirimenteall’opzione per il regime previdenziale del lavoro subordinato, dispensandol’[OSCURATO:PERSONA] dall’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributivadedotta.29. Non è corretto affermare che la Corte d’appello abbia esoneratol’[OSCURATO:PERSONA] dall’onere della prova della sussistenza della subordinazioneladdove, piuttosto, deve osservarsi che la stessa è stata accertata inconcreto, in base ad indici presuntivi, ovvero: i soci svolgevano in viacontinuativa mansioni di pulizia e facchinaggio ed erano pagati con unaretribuzione oraria prestabilita nei contratti; non avevano attrezzatureproprie né avevano compiuto investimenti; non sopportavano alcun rischioimprenditoriale - sul punto lo svolgimento in fatto del rapporto hasuperato la qualificazione formale del rapporto societario oggetto deldecimo e undicesimo motivo - ; in caso di malattia o maternità intervenival’[OSCURATO:PERSONA], secondo le previsioni dei contratti di lavoro individuale.30. Tale accertamento ha riguardato unitariamente tutti i soci poichéevidentemente per tutti le modalità della prestazione erano identiche,sicché non era necessario un esame individualizzato come quello pretesodal quinto motivo di ricorso.31. Né sono stati allegati fatti decisivi e omessi, in forza dei quali leprestazioni di alcuni specifici lavoratori fossero distinte da quelle degli altrie necessitassero di un accertamento individualizzato.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202632. In linea più generale, il metodo presuntivo di accertamento dellapresunzione è sindacabile nei limiti ammessi dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.,laddove la parte ricorrente si proponga di criticare il ragionamentoconcernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentidenominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass. n.22846/2022).33. In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass.n.9251/2010), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agli indicisussidiari della subordinazione, alla luce della più sfumata valenzadell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare.34. In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralità dielementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si puòlegittimamente evincere l’eterodirezione (v. Cass. n.22845/2022). Sitratta di “un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamenteargomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito eche non può essere sindacata nel suo esercizio” (Cass. n.20951/2024),laddove gli argomenti addotti dalla ricorrente tendono, nel loro nucleoessenziale, a ottenere la revisione dell’apprezzamento delle risultanzeistruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante, inquadramentodelle circostanze di fatto.35. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia (ex art. 360, primocomma n. 4 c.p.c.) la violazione dell’art.115 c.p.c., nonché l’errore dipercezione sul contenuto oggettivo della prova, per avere la Corte tratto ilrequisito della subordinazione da un verbale ispettivo che si riferiva a unperiodo temporale successivo.36. Si tratta di motivo inammissibile.37. Occorre in proposito osservare che non vi è violazione dell’art.115c.p.c. ove sia dedotta una errata percezione del contenuto della prova.Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/202638. Questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. n. 5792/2024) ha infattiaffermato che in caso di travisamento della prova è esperibile il solorimedio della revocazione; quando invece si verta in tema di erratavalutazione dell’informazione probatoria riconducibile al documento, ilsindacato di legittimità è ammesso nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5c.p.c., non invece in termini di violazione dell’art.115 c.p.c..39. Anche a tacere di quest’aspetto, il motivo di censura appare noncongruente con la motivazione della Corte di appello che invece fonda lasua valutazione in punto di natura subordinata, su di una congerie dielementi, comprese le testimonianze assunte in primo grado, i qualiripropongono una valutazione complessiva conforme alla naturasubordinata del rapporto, secondo una valutazione che non può esserecensurata nel merito.40. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce violazione degliartt.2094 e 2697 c.c., per non avere la Corte d’appello esaminato lesingole posizioni lavorative, le mansioni, i compensi di ciascun lavoratore,configurando i debiti contributivi come “debiti di massa”, senza svolgere ildoveroso accertamento individualizzato della subordinazione.41. La natura subordinata deve, invece, ritenersi essere stataaccertata in concreto, in base ad indici presuntivi, ovvero: i socisvolgevano in via continuativa mansioni di pulizia e facchinaggio ed eranopagati con una retribuzione oraria prestabilita nei contratti; non avevanoalcun rischio imprenditoriale - sul punto lo svolgimento in fatto delrapporto ha superato la qualificazione formale del rapporto societariooggetto del nono motivo - ; in caso di malattia o maternità intervenival’[OSCURATO:PERSONA], secondo le previsioni dei contratti di lavoro individuale.42. Tale accertamento ha riguardato unitariamente tutti i soci poichéevidentemente per tutti le modalità della prestazione erano identiche,sicché non era necessario un esame individualizzato come quello pretesoNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026dal quinto motivo di ricorso. Né sono stati allegati fatti decisivi e omessi,in forza dei quali le prestazioni di alcuni specifici lavoratori fossero distinteda quelle degli altri e necessitassero di un accertamento individualizzato.43. Con il sesto motivo, la cooperativa deduce (ex art. 360, primocomma n. 3 c.p.c.) la violazione o falsa applicazione degli artt.2729 e2697 c.c., per avere la Corte accertato la subordinazione utilizzando inmodo errato il criterio presuntivo, ovvero partendo da fatti in realtà ignoti.44. Giova rilevare, a tal riguardo, come il metodo presuntivo diaccertamento è sindacabile nei limiti ammessi dall’art.360, co.1, n.5c.p.c., laddove la parte ricorrente si proponga di criticare il ragionamentoconcernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentidenominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass. n.22846/2022).45. In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass.n.9251/2010), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agli indicisussidiari della subordinazione, alla luce della più sfumata valenzadell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare.In tale disamina, la Corte d’appello ha analizzato una pluralità di elementi,nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si può legittimamenteevincere l’eterodirezione (v. Cass. n.22845/2022).46. Si tratta di “un’opzione interpretativa del materiale probatoriocongruamente argomentata, espressione di una potestà propria delgiudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio”(Cass. n.20951/2024), laddove gli argomenti addotti dalla ricorrentetendono, nel loro nucleo essenziale, a ottenere la revisionedell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso,più appagante, inquadramento delle circostanze di fatto. Verso unarivalutazione del compendio probatorio convergono anche le criticheNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026illustrate nel sesto motivo e incentrate sulla violazione dell’art. 2729 cod.civ. Tali doglianze ambiscono a ridiscutere la scelta dei giudici di merito,espressa in modo lineare e coerente, di ritenere dimostrate determinatecircostanze e, in tale contesto, di attribuire maggiore forza persuasiva adalcuni dati di fatto a preferenza di altri (v. Cass. n.30236/2022, Cass.n.29973/2022), così travalicando i confini del giudizio di legittimità(Cass.n.21830/2022).47. Con il settimo e ottavo motivo, la cooperativa (art. 360, n. 4c.p.c.) lamenta falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e nullità dellasentenza, per non avere la Corte d’appello dato ingresso alle prove oralifinalizzate ad escludere la subordinazione e al contempo aver rigettato ladomanda affermando la subordinazione.48. Non sussiste l’omesso esame di fatti decisivi per non aver la Cortedato ingresso alle prove orali, poiché tali prove concernevano fatti - quali,ad esempio, la possibilità dei soci di lavorare anche per altre imprese e dirifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa - ritenuti dallastessa Corte irrilevanti, ed il cui espletamento non avrebbe potutocondurre ad alcun apprezzabile esito in ragione della irrilevanza dellecircostanze capitolate non essendo prodotto in forma scritta alcuncontratto di lavoro intermittente e quindi dovendo ricondursi i rapporti altipo del contratto di lavoro subordinato.49. Con il nono motivo di ricorso, la cooperativa deduce (ex art. 360,primo comma n. 3 c.p.c.) la violazione dell’art. 2 della l. n.142/2001, peravere la Corte valorizzato, rispetto all’eventuale inquadramento qualecollaborazione etero organizzate i rapporti di lavoro.50. Anche questo motivo è infondato.51. La Corte territoriale valorizza come la previsione in oggetto, atenore della quale “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplinadel rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione chesi concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali,Numero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dalcommittente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anchequalora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzatemediante piattaforme anche digitali”, ha natura non qualificatoria marimediale e peraltro si scontra con una organizzazione della società, che laCorte motiva in maniera ampia, che rimetteva l’organizzazione di tipoaziendale ai responsabili della cooperativa, essendo i soci lavoratorichiamati a svolgere le proprie prestazioni all’interno dell’appalto.52. Si tratta, anche in questo caso, di accertamento di fatto svolto inconcreto dalla Corte di appello e non censurabile in sede di legittimità.53. Con il decimo e l’undicesimo motivo, la ricorrente si duole (ex art.360, primo comma n. 3 c.p.c.) della violazione dell’art. 1, comma 2, dellalegge n. 142 del 2001, che risiederebbe nell’omessa valutazione dellapeculiarità del ruolo dei soci lavoratori, chiamati a concorrere alla gestionedell’impresa e a partecipare a quel rischio d’impresa che la sentenzad’appello avrebbe arbitrariamente escluso, più in generale lamenta che laCorte avrebbe violato l’art. 2094 c.c. nella valutazione dellasubordinazione.54. Giova preliminarmente rilevare come l’indagine del giudice nonpuò arrestarsi al nomen iuris individuato dai contraenti, in quanto,secondo quanto già osservato in via preliminare, “Anche al legislatore èprecluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonantirispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivoche alla subordinazione s’accompagna” (Corte costituzionale, sentenze n.76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, qualeconseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da partedel legislatore, sia da parte dei contraenti individuali” (sentenza n. 76 del2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).55. In tale àmbito, difatti, è canone primario d’interpretazione il“comportamento complessivo” delle parti, “anche posteriore allaNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026conclusione del contratto” (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), cheillumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale econsente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione delrapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motividella decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n.31683, punto 6 dei Motivi della decisione, e Cass., sez. lav., 14 ottobre2022, n. 30236, punto 3 dei Motivi della decisione).56. Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratore contraddice laqualificazione, in termini di subordinazione, del rapporto di lavoro ches’instaura a latere rispetto al rapporto associativo e che “deve rispondereallo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sulpiano lavoristico sia su quello previdenziale” (ordinanza n. 5403 del 2025,cit., punto 25 del Considerato in diritto).57. È infatti il concreto esplicarsi dei rapporti tra le parti arappresentare l’essenziale tema d’indagine.58. Per contro, all’esame di siffatte censure, che polarizzanol’attenzione su tale profilo, giova premettere che la valutazione dellasussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di lavoro subordinatocostituisce un accertamento di fatto.59. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimità èequiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamentopresuntivo da parte del giudice di merito.60. Ne deriva che il giudizio relativo alla qualificazione di uno specificorapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguardal’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, cometipizzati dall’art. 2094 cod. civ. Per contro, il giudizio è sindacabile neilimiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché siproponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo)concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimentiNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto ilgiudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altroschema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846).61. Con il dodicesimo motivo la ricorrente (art. 360 n. 3 c.p.c.)lamenta la violazione dell’art. 51, comma 5 d.P.R. n. 917 del 1986 inpunto di indennità di trasferta.62. Si tratta, anche in questo caso, di decisione conforme in primo edin secondo grado e di conclusione tratta dall’accertamento ispettivo,valorizzato dalla Corte territoriale e rispetto al quale la ricorrente non haintrodotto validi elementi idonei a smentirlo, dal quale accertamentorisulta che i lavoratori, sin dall’inizio del loro rapporto di lavoro hannosempre effettuato la prestazione lavorativa presso l’unità della societàcommittente in forza del contratto di appalto che doveva dunqueconsiderarsi luogo di lavoro effettivo.63. Il riesame della valutazione espressa dalla Corte territoriale inrelazione alla non rilevanza dei corrispondenti capitoli di prova, appareinfine inammissibile in quanto volta, in realtà, ad una rivalutazionecomplessiva della valutazione di merito sul complesso degli elementi diprova emersi.64. Il ricorso, pertanto, è da rigettare in parte perché infondato, inparte perché inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifonderealla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 13521/2023Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 18750/2026Data pubblicazione 09/06/2026unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente