Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 31683/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e cooperative ORDINANZA sul ricorso 1510-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] E E 114 ttJ [OSCURATO:PERSONA],v con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 29 - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di _. procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Novembre, 144 - controrícorrente - per la cassazione della sentenza n. 693/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pronunciata il 26 marzo 2019 e depositata il 26 giugno 2019 (R.G.N. 1118/2016).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato tre giudizi dinanzi al Tribunale di Milano.

1.1. Nel primo giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 173 del 2016, ha respinto la domanda di accertamento negativo per le posizioni di cui al verbale ispettivo dell'INPS di Parma del 2 gennaio 2015, relativo a contributi omessi (Euro 84.012,00) e a sanzioni (Euro 30.908,00).

Il verbale riguarda, per il periodo da giugno 2013 a gennaio 2014, l'appalto delle attività di pulizia e facchinaggio presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, eccependo: a) l'improcedibilità e l'invalidità del verbale oggetto del giudizio, in quanto non sarebbe stata preventivamente intimata la diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; b) la carente indicazione - nel verbale ispettivo - delle fonti di prova degl'illeciti; c) l'erronea qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinati, sulla base di un dato - l'iscrizione nella gestione dei lavoratori dipendenti - privo di ogni valenza probatoria e dell'improprio rilievo attribuito alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa (sprovviste di portata confessoria), alla deposizione di un lavoratore e agl'indici sussidiari della subordinazione, in realtà indimostrati; d) la mancata considerazione delle argomentazioni difensive in _ merito ai «soci a zero ore»; e) l'insussistenza dell'obbligo contributivo per i periodi non lavorati per indisponibilità delle occasioni di lavoro; f) l'erronea individuazione dell'imponibile previdenziale; g) l'illegittima applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione, anziché dell'omissione, come sarebbe doveroso nell'ipotesi di «riqualificazione del rapporto in sede ispettiva sulla scorta delle scritture e denunce obbligatorie regolarmente effettuate dalla società».

1.2. Nel secondo giudizio, il Tribunale adìto, con sentenza n. 1951 del 2016, ha respinto l'opposizione all'avviso di addebito notificato il 18 dicembre 2015 per l'importo di Euro 24.398,46, relativo all'omesso pagamento della contribuzione nel periodo ottobre 2014- febbraio 2015 per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

La sentenza è stata impugnata dalla cooperativa, che ha dedotto: a) l'improcedibilità e l'invalidità del verbale INPS in difetto della previa intimazione della diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004; b) l'erronea qualificazione in termini di subordinazione dei rapporti di lavoro dei soci, sulla base del regime contributivo adottato dall'impresa; c) l'illegittimità del verbale per la mancata indicazione delle fonti di prova e, in particolare, dell'identità dei lavoratori e delle loro mansioni; d) l'erronea lettura delle dichiarazioni dei soci e la mancata considerazione delle lacune dell'accertamento; e) l'immotivato rigetto delle istanze istruttorie;f) l'omesso esame delle argomentazioni della cooperativa in merito ai seguenti aspetti: posizione dei soci a zero ore; riduzione o mancanza momentanea di lavoro; compensi per trasferte, arbitrariamente considerati come retribuzione; applicazione degl'istituti contrattuali del rapporto di lavoro subordinato; individuazione dell'imponibile previdenziale; g) l'erronea applicazione delle sanzioni per l'evasione, nonostante i rapporti di lavoro siano stati riqualificati «sulla scorta delle scritture e denunce obbligatorie regolarmente effettuate dalla società».

1.3. Nel terzo giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2581 del 2016, ha respinto la domanda di accertamento negativo con riguardo alle posizioni del verbale unico di accertamento INPS-INAIL del 16 novembre 2015, relativo a contributi omessi e sanzioni per l'appalto presso la [OSCURATO:SOCIETA]. di Podenzano, nel periodo dal gennaio all'agosto 2015.

La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto gli stessi motivi di gravame spesi contro la sentenza n. 1951 del 2016 (supra punto 1.2.).

2. La Corte d'appello di Milano ha riunito i giudizi che, all'esito dell'acquisizione di prove testimoniali, ha deciso con sentenza n. 693 del 2019, pronunciata il 26 marzo 2019 e depositata il 26 giugno 2019.

Sono state respinte le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannata alla rifusione delle spese del gravame.

2.1. Quanto al giudizio che si è concluso con la sentenza n. 1951 del 2016, la Corte territoriale afferma che sono inammissibili, in quanto proposte soltanto con l'appello e non con il ricorso in opposizione, le doglianze sui vizi formali dei verbali di accertamento, sul pagamento degl'istituti contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, sul minimale contributivo, sul regime delle trasferte e sui soci "a zero ore".2.2.

Per quel che attiene agli altri motivi di gravame, la Corte di merito così argomenta a fondamento del loro rigetto: a) non colgono nel segno le censure in ordine alla correttezza formale dell'accertamento, formulate nei giudizi decisi dalle sentenze n. 173 e n. 2581 del 2016: nel giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale, occorre verificare la sussistenza dell'obbligo contributivo, a prescindere dalla legittimità degli atti del procedimento amministrativo; b) quanto all'assunto della cooperativa, prospettato in tutti i giudizi riuniti, che sia obbligatoria l'iscrizione dei soci alla gestione dei lavoratori dipendenti INPS e che, dunque, da questo dato non si possano trarre argomenti risolutivi ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, non può essere condiviso: l'obbligo contributivo si correla alle caratteristiche effettive del rapporto di lavoro che si affianca a quello associativo e vi è «palese contraddizione» tra l'adombrata sussistenza di «plurimi rapporti di lavoro atipico» e la gestione previdenziale che, per tali rapporti, si è scelto di adottare, con l'applicazione degl'istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato (malattia, maternità, gratifiche, premi, permessi); c) i soci, remunerati con una retribuzione oraria prestabilita nei contratti di lavoro, svolgevano in via continuativa prestazioni di pulizia e di facchinaggio, senza assumere alcun rischio d'impresa e senza apportare attrezzature e materiali propri: dalle testimonianze acquisite emergono «la semplicità dei lavori di facchinaggio o di pulizia», l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, l'obbligo d'inviare alla cooperativa il certificato medico in caso di assenza per malattia, la corrispondenza della retribuzione al numero di ore lavorate, attestate dalle timbrature o dalla firma sui fogli presenza; d) il carattere «manuale ed elementare» delle prestazioni, svolte in via continuativa «nell'ambito dell'organizzazione aziendale», e la forma della retribuzione smentiscono l'autonomia del rapporto di lavoro: quando le prestazioni siano elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, al criterio dell'assoggettamento del prestatore all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare possono supplire gl'indici sussidiari della continuità e della durata del rapporto, delle modalità di erogazione del compenso, della presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, della carenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore; e) a fronte dei «determinanti indici di subordinazione» riconosciuti nella vicenda concreta, perdono consistenza gli elementi di segno contrario individuati dalla cooperativa con riguardo alla facoltà dei soci di svolgere attività in proprio o a favore di terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa: facoltà compatibile anche con forme di lavoro subordinato come il lavoro intermittente o a chiamata; f) dev'essere dunque assunta come base di calcolo per la contribuzione una retribuzione imponibile non inferiore all'importo fissato dalla contrattazione collettiva e sulla retribuzione in esame possono incidere solo le assenze previste dalla contrattazione collettiva e dalla legge come cause di esclusione dell'obbligo retributivo: i verbali indicano per ogni lavoratore periodi considerati e parametri retributivi, sulla base delle stesse previsioni del contratto collettivo applicato dalla cooperativa, che non ha neppure allegato l'operatività di cause di sospensione dell'attività lavorativa previste dalla legge o dal contratto; g) corretta, inoltre, è la scelta di assoggettare a contribuzione le somme erogate a titolo di trasferta, in difetto di allegazioni e di prove che riconducano gl'importi corrisposti a un diverso titolo: i soci della cooperativa «lavorano per definizione [...] fuori dalla sede legale» e nelle buste paga figura la voce "Trasferta Italia" per tutti i giorni lavorati; h) non merita censura la scelta di applicare il regime sanzionatorio dell'evasione: la natura subordinata dei rapporti di lavoro è emersa soltanto in seguito all'accertamento ispettivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano in base a tredici motivi, illustrati da memoria.

4. L'INPS e l'INAIL resistono con controricorso.

5. Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ.

6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede, in riforma della sentenza n. 693 del 2019, pronunciata dalla Corte d'appello di Milano, di annullare tutti gli atti impugnati e formula, a sostegno di tale richiesta, tredici motivi.

1.1. Con il primo motivo, la cooperativa deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ.

La Corte territoriale non avrebbe attribuito alcun rilievo al contratto di lavoro sottoscritto dai soci di [OSCURATO:PERSONA], che espressamente esclude il vincolo di subordinazione e demanda alla libera organizzazione dei soci l'esecuzione della prestazione lavorativa.

La Corte di merito avrebbe potuto disattendere le previsioni negoziali soltanto all'esito di un'indagine in concreto sui tratti tipici della subordinazione e, in particolare, sull'assoggettamento del lavoratore all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

1.2. Con la seconda censura, la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 2094 cod. civ. sotto un diverso profilo.

La sentenza impugnata avrebbe valorizzato in via esclusiva gl'indici sussidiari della subordinazione, senza prima svolgere l'indispensabile indagine su quello che, della subordinazione, .. rappresenta il tratto saliente: l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

1.3. Con il terzo mezzo, la cooperativa deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004.

La Corte territoriale avrebbe errato nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità delle pretese contributive per mancata intimazione della previa diffida, che rappresenterebbe un elemento costitutivo del verbale unico di accertamento, anche alla stregua delle indicazioni operative diramate dall'INPS (Messaggio 9 gennaio 2012, n. 441).

La mancanza della diffida determinerebbe un vizio insanabile del verbale e degli atti successivi.

1.4. Con la quarta doglianza, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 2004 per la mancata puntuale indicazione, nel verbale ispettivo, delle fonti di prova a sostegno della riqualificazione dei rapporti di lavoro.

Tale indicazione sarebbe indispensabile anche in base alla Circolare 9 dicembre 2010, emanata dalla direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro.

L'omissione determinerebbe la radicale nullità del verbale e non potrebbe essere sanata dall'introduzione nel corso del giudizio di fatti nuovi, non accertati in sede d'ispezione.

1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente allega la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. e censura la sentenza per aver omesso l'analitica individuazione dei rapporti di lavoro contestati e per avere richiamato meri adempimenti previdenziali, «neutri ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro» e adottati per «mero errore», dovuto alla mancanza di un regime contributivo speciale per il lavoro nelle cooperative.

Quanto ai cinque testimoni ascoltati dal giudice d'appello, esporrebbero vicende esclusivamente personali e comunque non avrebbero mai menzionato ordini o direttive.

1.6. Con il sesto mezzo, la cooperativa si duole della violazione o della falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ.

In contrasto con il divieto di praesumptio de praesumpto, la sentenza impugnata avrebbe fondato il ragionamento presuntivo su fatti per un verso indimostrati (la durata e la continuità del rapporto di lavoro, la natura elementare, ripetitiva e predeterminata della prestazione, la regolamentazione dell'orario di lavoro, le modalità di erogazione del compenso) o comunque negativi (l'assenza del potere di autorganizzazione del prestatore di lavoro) e per altro verso sprovvisti dei caratteri della precisione e della concordanza.

1.7. Con la settima censura, formulata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta il rigetto dell'istanza di esibizione dei dossier contributivi dei soci assoggettati a verifiche ispettive.

Tale istanza sarebbe funzionale all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ed eviterebbe la duplicazione di pretese contributive dell'INPS, che potrebbe aver percepito i contributi da altra fonte.

1.8. Con l'ottavo mezzo, la cooperativa deduce violazione dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la peculiarità del rapporto di lavoro in cooperativa e la partecipazione del socio al rischio d'impresa.

1.9. Con il nono motivo, [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione dell'art. 1 della legge n. 142 del 2001, che escluderebbe l'obbligo della cooperativa di assicurare ai soci occasioni di lavoro.

Il lavoro in cooperativa sarebbe correlato alle occasioni di lavoro che la società può reperire sul mercato e, pertanto, per le ore non lavorate, il socio non potrebbe pretendere alcuna retribuzione e l'INPS non potrebbe reclamare il versamento di contributi di sorta.

1.10. Il decimo mezzo deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in merito all'indennità di trasferta, arbitrariamente riqualificata come retribuzione, sulla base del solo elemento della mancanza della documentazione.

Erroneamente la Corte d'appello porrebbe a carico della cooperativa un onere della prova che incomberebbe sull'INPS, con riguardo a ogni singola trasferta.

1.11. Con l'undicesima censura, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 1 della legge n. 142 del 2001.

La Corte territoriale avrebbe violato la previsione di legge, che affiderebbe alla libera determinazione delle parti la qualificazione - in termini di autonomia o di subordinazione - del rapporto di lavoro che si affianca a quello associativo.

1.12. Con la dodicesima doglianza, la società prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. sotto un ulteriore profilo.

La Corte territoriale avrebbe delineato una figura eccentrica di subordinazione, combinando gli aspetti formali, inerenti alla gestione amministrativa e previdenziale del rapporto di lavoro, con gli elementi estrinseci che fanno capo agl'indici sussidiari della subordinazione.

1.13. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente denuncia, infine, la violazione dell'art. 116, comma 8, lettera a) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva sarebbe palesemente errata, in un'ipotesi in cui il debito contributivo sarebbe stato determinato sulla base delle scritture e delle denunce obbligatorie.

2. I motivi, nella loro essenza, tendono a contestare l'accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro dei soci della cooperativa, che è all'origine degli atti impugnati.

3. Il ricorso dev'essere rigettato.

4. Occorre, preliminarmente, delimitare il tema del decidere devoluto al giudizio di questa Corte.

La Corte d'appello di Milano ha riunito le impugnazioni contro tre sentenze del Tribunale di Milano, pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e accomunate dall'affermazione del carattere subordinato del rapporto di lavoro dei soci, con conseguente rigetto delle impugnazioni contro gli atti dell'INPS che si fondano su tale presupposto.

Con riguardo alla sentenza n. 1951 del 2016, pronunciata dal Tribunale di Milano (punto

1.2. dello "Storico di lite"), la Corte d'appello, con la sentenza impugnata per cassazione, ha rilevato l'inammissibilità delle censure sui vizi formali dei verbali di accertamento, sul pagamento degl'istituti contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, sul minimale contributivo, sul regime delle trasferte e sui soci "a zero ore", in quanto mai proposte nell'originario giudizio di opposizione e dunque nuove (pagina 12 della sentenza). [OSCURATO:SOCIETA] tale statuizione, la cooperativa non ha mosso critiche di sorta.

Pertanto, non si possono ridiscutere nell'odierno giudizio di legittimità le questioni che la sentenza d'appello, con affermazione non censurata, ha ritenuto inammissibili.

Tali questioni saranno esaminate con esclusivo riferimento alle fattispecie vagliate anche dalla Corte d'appello, investita a tale riguardo di uno specifico motivo di gravame.

5. Hanno priorità logica, in quanto potenzialmente dirimenti, le questioni poste con il terzo e il quarto motivo di ricorso, che censurano l'insanabile nullità degli accertamenti per mancata intimazione della previa diffida e, rispettivamente, per mancata indicazione delle fonti di prova.

Le censure sono inammissibili.

La Corte territoriale ha fondato la decisione di respingere le doglianze della cooperativa sul rilievo che il giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale concerne la sussistenza dell'obbligo dedotto dall'Istituto e non la legittimità del procedimento amministrativo e degli atti che vi sono emessi (pagina 13 della sentenza impugnata).

La sentenza impugnata ha dunque ritenuto ininfluenti i profili segnalati dalla cooperativa, riproposti anche con il ricorso per cassazione, e ha addotto a sostegno di tale conclusione un argomento che la ricorrente trascura di confutare efficacemente.

Nel ribadire la radicale invalidità del verbale che non sia preceduto dalla diffida (pagina 21 del ricorso) e l'insanabile nullità del verbale che non rechi l'indicazione delle fonti di prova (pagina 25 del ricorso), la ricorrente non prospetta elementi che scalfiscano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in particolare, l'argomento che fa leva sulla particolarità del giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale.

Dal punto di vista della Corte di merito, tale giudizio investe la fondatezza della pretesa dedotta dall'Istituto previdenziale, che spetta all'Istituto provare, e non già i vizi formali degli atti amministrativi adottati.

Il giudizio, con pienezza di cognizione, che si estende a tutti gli elementi di prova addotti dalle parti, verte pur sempre su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, in particolare, al rapporto contributivo.

È su tale rapporto, non sulla fase meramente prodromica dell'accertamento in sede ispettiva, che il giudice è chiamato a pronunciarsi.

Con riguardo a tale premessa e a tale inquadramento sistematico, la ricorrente non adombra errori in iudicando che dimostrino la dedotta violazione di legge con riguardo alla regula iuris applicata dalla Corte milanese.

6. Sul merito delle pretese dell'Istituto si appuntano i motivi che contestano in radice la sussistenza dei requisiti della subordinazione.

La ricorrente prende le mosse dal presupposto che sia vincolante la qualificazione prescelta dalle parti in ordine alla tipologia del rapporto di lavoro.

Tale vincolatività, propugnata con il primo motivo, sarebbe avvalorata dalla peculiarità del rapporto di lavoro nelle cooperative (ottava censura) e dal ruolo cruciale che riveste l'autonomia delle parti (art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001) nell'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, «in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale» (undicesima doglianza).

I motivi non sono fondati.

La pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini dell'accertamento della subordinazione, reputa imprescindibile e d'importanza preminente l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto.

Tale indagine non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti (Cass., sez. lav., 10 marzo 2018, n. 4884).

Anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s'accompagna (Corte cost., sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993).

Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, «l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali» (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).

In tale àmbito, difatti, è canone primario d'interpretazione il «comportamento complessivo» delle parti, «anche posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto.

La qualificazione convenzionale d'un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente.

Di tale regola di diritto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.

Il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, non esclude che, all'interno dell'organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto 4).

Possibilità espressa a chiare lettere dall'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata.

La peculiarità del rapporto associativo, ribadita anche nella memoria illustrativa (pagine 4 e 5), dunque non si pone di per sé in antitesi con gli estremi della subordinazione (in tal senso, anche Cass., sez. lav., 11 luglio 2022, n. 21830, punto 16), che devono essere riscontrati in concreto.

Non colgono nel segno le censure, nella parte in cui assumono che la qualificazione impressa dalle parti possa essere superata solo all'esito di un accertamento concreto e che tale accertamento sia stato omesso.

Con tale riscontro empirico, in realtà, la Corte territoriale ha mostrato di cimentarsi e questo è sufficiente a privare di consistenza le doglianze proposte.

7. Per le medesime ragioni devono essere disattesi il quinto e il dodicesimo motivo, che si dolgono dell'omesso accertamento in ordine ai singoli rapporti e del rilievo risolutivo conferito al regime previdenziale adottato dalla cooperativa.

L'INPS eccepisce che il comportamento della cooperativa vìoli il divieto di venire contra factum proprium, con la conseguente inammissibilità dell'azione giudiziale intrapresa: la cooperativa avrebbe agito in giudizio per contestare quella natura subordinata del rapporto che ha riconosciuto per fatti concludenti, con le denunce dei rapporti di lavoro agli organi competenti (pagine 7, 8 e 9 del controricorso).

Tale eccezione non può essere accolta.

Questa Corte ha chiarito che la contribuzione dovuta è pur sempre quella del rapporto di lavoro effettivamente prestato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, cit.) e bene ha fatto la Corte territoriale a svolgere tale accertamento, che non è precluso dal comportamento stragiudiziale del datore di lavoro.

Tale comportamento assurge al rango di elemento di valutazione, unitamente a tutte le risultanze probatorie ritualmente acquisite.

Le doglianze possono essere esaminate nel merito e sono infondate.

La Corte territoriale disattende gli argomenti della cooperativa, che riteneva obbligatoria l'iscrizione dei soci alla gestione dei lavoratori dipendenti INPS a prescindere dall'effettivo carattere subordinato del rapporto di lavoro (pagine 13 e 14).

La Corte di merito, poste tali premesse, nega che la tutela previdenziale applicata in concreto «incida sulla qualificazione del rapporto di lavoro», in quanto l'obbligo contributivo si riconnette alla «tipologia del rapporto di lavoro che accede al rapporto associativo» (pagina 14).

L'individuazione del regime previdenziale deve essere coerente con «la specifica natura del rapporto cui le parti hanno scelto di dare vita» (pagina 15).

La sentenza impugnata si è dunque attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte: il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo (Cass., sez. lav., 4 agosto 2016, n. 16356 e 6 luglio 2015, n. 13934).

La Corte milanese ha quindi posto l'accento sulla «palese contraddizione fra la tesi difensiva dell'appellante che vorrebbe sussistenti plurimi rapporti di lavoro atipico, con esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione, e la gestione in concreto che di tali rapporti è stata fatta e che è quella propria dei rapporti di lavoro subordinato» (pagina 15): sono stati applicati tutti gl'istituti tipici del lavoro subordinato in merito a malattia, maternità, gratifiche, premi, permessi, i soci sono stati iscritti alla gestione INPS lavoratori dipendenti e, in virtù di tale denuncia, sono state inviate le relative comunicazioni al Centro per l'impiego.

Anche queste affermazioni sono immuni degli errori di diritto censurati.

Questa Corte, in una controversia promossa dalla medesima ricorrente, ha rilevato che l'inquadramento previdenziale dei lavoratori della cooperativa come dipendenti, per effetto dell'esercizio dell'opzione effettuata per il regime contributivo proprio del lavoro dipendente, costituisce, secondo l'id quod plerumque accidit, un elemento indiziario (Cass., sez. lav., 11 luglio 2022, n. 21830, punti 7 e 9), che, dunque, non può essere considerato tamquam non esset.

Ad ogni modo, la Corte di merito ha tenuto conto dell'effettivo atteggiarsi del rapporto di lavoro, senza attribuire carattere dirimente al regime previdenziale e fiscale dei compensi e senza limitarsi ad analizzare tale dato (pagine 15 e 16).

In tale disamina, la Corte d'appello ha anche valutato gli elementi probatori forniti dalle deposizioni raccolte, delle quali la ricorrente tenta di sminuire, con argomenti generici, la forza persuasiva.

Non si ravvisa, dunque, l'errore di diritto che la ricorrente ha denunciato.

8. Che l'accertamento sia stato compiuto, è confermato dalle critiche espresse con il secondo e il dodicesimo motivo, che censurano il ricorso agli elementi sussidiari e dunque i criteri che presiedono all'accertamento della Corte di merito.

Le doglianze non sono fondate.

8.1. La sentenza impugnata ha accertato che i soci, nell'espletamento delle mansioni non apportavano attrezzature e materiali propri, non compivano investimenti di sorta e non affrontavano rischi imprenditoriali.

Essi si limitavano a «porre le proprie energie lavorative a disposizione della società, che se ne avvaleva nell'ambito della propria organizzazione aziendale e li ricompensava in proporzione alla durata delle prestazioni svolte» (pagina 15).

A tale convincimento la Corte di merito è pervenuta in séguito all'istruttoria esperita e, in particolare, all'audizione dei testi, che hanno confermato, con un racconto particolareggiato e sorretto dalla cognizione diretta dei fatti di causa, «la semplicità dei lavori di facchinaggio o di pulizia, [...], il rispetto di un orario di lavoro», la necessità d'inviare il certificato medico in caso di assenza per malattia, la retribuzione in proporzione alle ore lavorate, «attestate dalle timbrature o dalla firma su fogli di presenza», la fornitura dei dispositivi di protezione individuali da parte della cooperativa (pagina 16).

Tali elementi non si conciliano con l'autonomia, propugnata dall'odierna ricorrente.

8.2. Tali statuizioni sono conformi a diritto.

Il discrimine tra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato non può essere sempre tracciato alla luce di criteri univoci come l'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro: se l'esercizio di tale potere è sicuro indice di subordinazione, la sua assenza non denota di per sé la natura autonoma del rapporto (Cass., sez. lav., 27 marzo 2000, n. 3674).

In particolare, i normali indici sintomatici della subordinazione, come l'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, sono inapplicabili allorché la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass., Sez.

II, 31 ottobre 2013, n. 24561).

In tale frangente, occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, come la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti necessari) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, richiamata anche dalla Corte d'appello di Milano a fondamento della decisione, 21 gennaio 2009, n. 1536, e 5 maggio 2004, n. 8569).

Tali elementi devono essere valutati nel loro complesso.

Nell'annettere rilievo agl'indici sussidiari, la Corte d'appello si è uniformata a tali principi, dai quali non vi è ragione di doversi discostare, e ha compiuto una disamina complessiva e coerente degli elementi di fatto, nel loro vicendevole interagire.

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge.

9. Sono inammissibili le censure illustrate con il sesto mezzo, che critica l'accertamento degli elementi tipici della subordinazione e, dietro le sembianze della violazione di legge, sconfina in un piano di mero fatto.

9.1. Nel giudizio di cassazione, può essere sindacata alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 ottobre 2013, n. 22785).

Costituisce invece accertamento di fatto la relativa valutazione, oggi censurabile in questa sede entro i limiti tracciati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054).

Questa Corte è poi costante nell'affermare che «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili» (Cass., sez. lav., 7 settembre 2021, n. 24078, punto 41).

Quanto alla violazione o alla falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., può essere dedotta in cassazione ove il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo si può basare su presunzioni prive dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza ovvero se il giudice fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.

La deduzione in questa sede di legittimità è, per contro, inammissibile, quando la critica si sostanzi nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un'inferenza probabilistica diversa oppure quando non si illustrino i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., sez.

IL 21 marzo 2022, n. 9054).

9.2. Sotto la veste formale della violazione o della falsa applicazione della legge, il ricorrente mira, in forza di una contestazione generica, a conseguire una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476) e a scardinare l'apprezzamento degli elementi costitutivi della subordinazione e, in particolare, il ricorso agl'indici sussidiari (Cass., sez. lav., la già citata ordinanza n. 21830 del 2022, punti 11 e 12).

La Corte territoriale, con apprezzamento scevro dagli errori di diritto che la ricorrente denuncia, ha attribuito rilievo agl'indici sussidiari, sulla base di una valutazione in fatto che ha ricostruito la valenza più sfumata dell'assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare.

Di tali indici sussidiari, la sentenza impugnata ha poi compiuto una puntuale disamina, senza alterare le regole di riparto dell'onere della prova e senza contraddire la necessità che la prova indiziaria possieda i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

L'accertamento si fonda sull'istruttoria esperita in fase di gravame e richiamata nei brani più significativi (pagina 16 della sentenza), che racchiudono indicazioni circostanziate, utili a sorreggere il convincimento del giudice.

All'esito di tale accertamento, la sentenza impugnata ha ravvisato l'insussistenza di quel controllo effettivo sulla gestione aziendale che, anche nell'interpretazione delineata da questa Corte (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, il citato punto 4), marca la distinzione tra una genuina autonomia del lavoro dei soci della cooperativa e la subordinazione.

Sollecita una diversa valutazione del fatto, già analizzato in termini convergenti dai giudici di prime e di seconde cure, anche il richiamo alla sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, passata in giudicato, che ha assolto il legale rappresentante della cooperativa con formula piena perché il fatto non sussiste (pagine 1 e 2 della memoria illustrativa).

Di tale sentenza la ricorrente non prospetta in modo analitico l'efficacia vincolante nell'odierno giudizio civile e la pertinenza, dal punto di vista tanto oggettivo e temporale quanto soggettivo, all'odierno tema del contendere.

La ricorrente si limita a ricordare che il giudice penale, peraltro assoggettato a un più rigoroso canone di giudizio rispetto alla "preponderanza dell'evidenza" tipica del giudizio civile, ha accertato l'autonomia dei rapporti di lavoro dedotti in quel contenzioso.

Sussistono, dunque, i profili d'inammissibilità eccepiti nei rispettivi controricorsi dall'INPS (pagina 9) e dall'INAIL (pagine 12, 13 e 14).

10. L'accertamento non è scalfito efficacemente neppure dalle censure formulate con il settimo mezzo, che, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si duole del rigetto dell'istanza di esibizione dei dossier contributivi dei soci assoggettati a verifica ispettiva.

La censura è inammissibile per molteplici ragioni.

Allorché la sentenza d'appello confermi la pronuncia di primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai numeri da 1 a 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. (art. 348- ter, quinto comma, cod. proc. civ.).

Nell'ipotesi di "doppia conforme", al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni poste a base alla decisione di primo grado e quelle poste a base della pronuncia d'appello e dimostrare che, sul punto specifico investito dalla censura, sono diverse (Cass., sez.

I, 22 dicembre 2016, n. 26774 e Cass., sez.

IL 10 marzo 2014, n. 5528).

A tale onere la ricorrente non ha ottemperato, con conseguente inammissibilità della censura.

Si deve, dunque, accogliere l'eccezione formulata dall'INAIL nel controricorso (pagina 14).

Né a diverse conclusioni si giungerebbe se, nel caso di specie, fosse stato ritualmente dedotto il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Questa Corte è ferma nel ribadire che l'emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata: l'esercizio di tale potere istruttorio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass., sez.

III, 8 ottobre 2021, n. 27412).

La ricorrente non ha neppure allegato, nei termini specificati da S.U., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo, in quanto, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

La sentenza impugnata ha argomentato in modo puntuale circa la carenza di carattere decisivo delle circostanze che la richiesta esibizione avrebbe dovuto dimostrare: la facoltà di svolgere attività in proprio o per conto terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa (pagina 17).

La formulazione del motivo sottende, a ben vedere, il dissenso rispetto al vaglio compiuto dalla Corte di merito.

Quanto alla percezione di contributi in relazione ad altri . rapporti di lavoro, la deduzione è carente di ogni riferimento fattuale e di ogni argomento che ne comprovi l'idoneità a mutare il giudizio espresso dalla Corte territoriale.

L'istanza di esibizione, inoltre, dev'essere corredata dall'indicazione specifica del documento o della cosa in possesso della parte o del terzo e, quando è necessario, dall'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede (art. 94 disp. att. cod. proc. civ.).

L'istanza, reiterata anche in questa sede di legittimità, è, per un verso, generica e, per altro verso, manifestamente esplorativa.

Anche da questo punto di vista, la censura si palesa inammissibile.

11. Sono inammissibili le censure formulate con il nono mezzo, che imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della peculiarità del lavoro in cooperativa, correlato alla qualità e alla quantità di occasioni di lavoro reperibili sul mercato.

Si tratta di profili che, nel percorso argomentativo della ricorrente, rappresentano un corollario della tesi dell'autonomia del rapporto di lavoro.

Acclarata l'infondatezza di tale prospettazione, che la sentenza impugnata ha contraddetto con rilievi puntuali, esenti dagli errores in iudicando denunciati, perdono consistenza anche gli argomenti che sviluppano l'indicata premessa.

La censura, pur formulata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ambisce a una più favorevole lettura delle risultanze probatorie.

Sulla questione posta con il motivo, la Corte di merito si è espressamente pronunciata, con una puntuale disamina degli elementi acquisiti nel giudizio.

I giudici d'appello hanno osservato, in prima battuta, che nei verbali di accertamento per ciascun lavoratore sono stati specificati «i periodi, i parametri retributivi utilizzati e gli orari adottati per definirne il quadro contributivo», in armonia con le previsioni del contratto collettivo che la stessa cooperativa asserisce di avere applicato.

La Corte milanese ha soggiunto, in secondo luogo, che la cooperativa non ha svolto «specifiche allegazioni in ordine alle tassative cause di sospensione dell'attività lavorativa, disciplinate dalla legge o dal contratto idonee a giustificare la sospensione consensuale del rapporto di lavoro» (pagina 18 della sentenza impugnata).

Con tale ratio decidendi, che si fonda sul contratto che la stessa cooperativa sostiene d'avere applicato (ex ore tuo te iudico) e sulla mancanza di specifiche deduzioni in ordine a sospensioni concordate dalle parti o previste dalla legge, la ricorrente trascura di confrontarsi.

È fondata, dunque, l'eccezione d'inammissibilità formulata sia dall'INPS (pagina 10 del controricorso) che dall'INAIL (pagina 15 del controricorso) con riguardo al motivo in esame.

12. Per le medesime ragioni, non arride miglior sorte alle doglianze svolte con il decimo motivo in ordine alla qualificazione in termini retributivi delle somme corrisposte per le trasferte.

La Corte territoriale ha affermato che gl'importi corrisposti in busta paga a titolo di trasferta devono essere assoggettati a contribuzione, in quanto i lavoratori della cooperativa «lavorano per definizione - e dunque non con una adibizione temporanea, come è richiesto ai fini del diritto all'indennità di trasferta - fuori dalla sede legale della cooperativa, essendo impegnati negli appalti presso la committenza».

Le buste paga menzionano poi una voce, Trasferta Italia, corrisposta per tutti i giorni lavorati, e anche da tale punto di vista appare legittima l'inclusione della voce nel computo della retribuzione imponibile, in difetto di una diversa giustificazione degl'importi (pagina 18).

La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ., ma in realtà la critica formulata con il motivo di ricorso si appunta sulla valutazione che, delle risultanze probatorie, ha compiuto la Corte d'appello.

La censura, volta a contestare in radice la riconducibilità della voce alla nozione di retribuzione imponibile, non supera il vaglio di ammissibilità, anche perché - come ha eccepito l'INPS nel controricorso (pagina 10) - tralascia di confutare la puntuale ratio decidendi che sorregge la pronuncia impugnata.

L'ente previdenziale ha provato in giudizio che i lavoratori hanno ricevuto dal datore di lavoro le somme in questione in dipendenza dal rapporto di lavoro.

La Corte territoriale, nell'includere la voce controversa nella nozione di retribuzione imponibile, ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte, che configura l'indennità di trasferta come emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (fra le molte, Cass., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14380).

Per corroborare tali conclusioni e per escludere la configurazione di un'indennità di trasferta in senso proprio, esclusa dal computo della retribuzione imponibile, la Corte milanese ha richiamato anche la peculiarità del lavoro che i soci svolgevano, sempre lontano dalla sede della cooperativa, e la stessa composizione della busta paga, che racchiudeva una voce fissa, Trasferta Italia, per ogni giorno lavorato.

Da tali univoci dati di fatto il giudice d'appello ha potuto inferire che non siano stati forniti elementi di segno contrario atti a incrinarne la forza persuasiva e a dimostrare l'estraneità della voce in esame all'onnicomprensiva retribuzione imponibile.

Tale valutazione, nel far leva sui dati ritualmente acquisiti al processo, non altera la regola sul riparto dell'onere della prova che la ricorrente richiamata a sostegno del motivo di ricorso e si fonda sulla puntuale valutazione degli elementi di fatto, inquadrati in armonia con le enunciazioni di principio della giurisprudenza di questa Corte.

13. Inammissibile, infine, è il tredicesimo mezzo, che si appunta sull'erronea applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione, in luogo di quello più appropriato, oltre che più tenue, dell'omissione.

La Corte territoriale ha argomentato, a tale riguardo, che la società, ai fini degli obblighi contributivi specificamente dedotti in causa, ha completamente omesso di denunciare í rapporti di cui si discute.

Tali rapporti sono emersi soltanto all'esito dell'accertamento ispettivo (pagine 18 e 19), che ne ha avvalorato la natura subordinata, peraltro radicalmente negata nei gradi di merito e in questa sede di legittimità.

Su questi presupposti, la Corte di merito ha ravvisato l'omessa denuncia circa i rapporti e circa le retribuzioni erogate.

Il giudice d'appello ha mostrato così di conformarsi all'orientamento di questa Corte, ribadito anche di recente (Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446), che qualifica come evasione contributiva, e non come una meno grave omissione contributiva, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate.

In tale fattispecie, si deve presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, che non è contraddetta dalla regolare tenuta delle scritture contabili (Cass., sez. lav., 25 agosto 2015, n. 17119, e 27 dicembre 2011, n. 28966).

Grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento.

Prova che la sentenza , impugnata, con motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha ritenuto mancante.

La critica, lungi dall'additare una violazione della regola di diritto nella decisione che ha condotto al rigetto del motivo di gravame, tende a rivalutare in senso più favorevole i fatti accertati e a scardinare la valutazione in merito all'intento fraudolento, che attiene al piano del fatto.

14. Le considerazioni complessivamente svolte conducono, in ultima analisi, al rigetto del ricorso, anche in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142), il nomen iuris attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente.

A tale riguardo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

Quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti), l'eventuale assunzione di un rischio d'impresa con un effettivo controllo sulla gestione aziendale, la sussistenza di un autentico potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.

Tali elementi devono essere valutati nella loro vicendevole interazione».

15. Dal rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 385, primo comma, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente a rifondere in favore di ciascuna delle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.

A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e cooperative ORDINANZA sul ricorso 1510-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA] E E 114 ttJ [OSCURATO:PERSONA],v con domicilio eletto presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 29 - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di _. procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Novembre, 144 - controrícorrente - per la cassazione della sentenza n. 693/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pronunciata il 26 marzo 2019 e depositata il 26 giugno 2019 (R.G.N. 1118/2016). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha instaurato tre giudizi dinanzi al Tribunale di Milano. 1.1. Nel primo giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 173 del 2016, ha respinto la domanda di accertamento negativo per le posizioni di cui al verbale ispettivo dell'INPS di Parma del 2 gennaio 2015, relativo a contributi omessi (Euro 84.012,00) e a sanzioni (Euro 30.908,00). Il verbale riguarda, per il periodo da giugno 2013 a gennaio 2014, l'appalto delle attività di pulizia e facchinaggio presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, eccependo: a) l'improcedibilità e l'invalidità del verbale oggetto del giudizio, in quanto non sarebbe stata preventivamente intimata la diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; b) la carente indicazione - nel verbale ispettivo - delle fonti di prova degl'illeciti; c) l'erronea qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinati, sulla base di un dato - l'iscrizione nella gestione dei lavoratori dipendenti - privo di ogni valenza probatoria e dell'improprio rilievo attribuito alle dichiarazioni del legale rappresentante della cooperativa (sprovviste di portata confessoria), alla deposizione di un lavoratore e agl'indici sussidiari della subordinazione, in realtà indimostrati; d) la mancata considerazione delle argomentazioni difensive in _ merito ai «soci a zero ore»; e) l'insussistenza dell'obbligo contributivo per i periodi non lavorati per indisponibilità delle occasioni di lavoro; f) l'erronea individuazione dell'imponibile previdenziale; g) l'illegittima applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione, anziché dell'omissione, come sarebbe doveroso nell'ipotesi di «riqualificazione del rapporto in sede ispettiva sulla scorta delle scritture e denunce obbligatorie regolarmente effettuate dalla società». 1.2. Nel secondo giudizio, il Tribunale adìto, con sentenza n. 1951 del 2016, ha respinto l'opposizione all'avviso di addebito notificato il 18 dicembre 2015 per l'importo di Euro 24.398,46, relativo all'omesso pagamento della contribuzione nel periodo ottobre 2014- febbraio 2015 per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale (art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92). La sentenza è stata impugnata dalla cooperativa, che ha dedotto: a) l'improcedibilità e l'invalidità del verbale INPS in difetto della previa intimazione della diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004; b) l'erronea qualificazione in termini di subordinazione dei rapporti di lavoro dei soci, sulla base del regime contributivo adottato dall'impresa; c) l'illegittimità del verbale per la mancata indicazione delle fonti di prova e, in particolare, dell'identità dei lavoratori e delle loro mansioni; d) l'erronea lettura delle dichiarazioni dei soci e la mancata considerazione delle lacune dell'accertamento; e) l'immotivato rigetto delle istanze istruttorie;f) l'omesso esame delle argomentazioni della cooperativa in merito ai seguenti aspetti: posizione dei soci a zero ore; riduzione o mancanza momentanea di lavoro; compensi per trasferte, arbitrariamente considerati come retribuzione; applicazione degl'istituti contrattuali del rapporto di lavoro subordinato; individuazione dell'imponibile previdenziale; g) l'erronea applicazione delle sanzioni per l'evasione, nonostante i rapporti di lavoro siano stati riqualificati «sulla scorta delle scritture e denunce obbligatorie regolarmente effettuate dalla società». 1.3. Nel terzo giudizio, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2581 del 2016, ha respinto la domanda di accertamento negativo con riguardo alle posizioni del verbale unico di accertamento INPS-INAIL del 16 novembre 2015, relativo a contributi omessi e sanzioni per l'appalto presso la [OSCURATO:SOCIETA]. di Podenzano, nel periodo dal gennaio all'agosto 2015. La sentenza è stata appellata da [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto gli stessi motivi di gravame spesi contro la sentenza n. 1951 del 2016 (supra punto 1.2.). 2. La Corte d'appello di Milano ha riunito i giudizi che, all'esito dell'acquisizione di prove testimoniali, ha deciso con sentenza n. 693 del 2019, pronunciata il 26 marzo 2019 e depositata il 26 giugno 2019. Sono state respinte le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], condannata alla rifusione delle spese del gravame. 2.1. Quanto al giudizio che si è concluso con la sentenza n. 1951 del 2016, la Corte territoriale afferma che sono inammissibili, in quanto proposte soltanto con l'appello e non con il ricorso in opposizione, le doglianze sui vizi formali dei verbali di accertamento, sul pagamento degl'istituti contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, sul minimale contributivo, sul regime delle trasferte e sui soci "a zero ore".2.2. Per quel che attiene agli altri motivi di gravame, la Corte di merito così argomenta a fondamento del loro rigetto: a) non colgono nel segno le censure in ordine alla correttezza formale dell'accertamento, formulate nei giudizi decisi dalle sentenze n. 173 e n. 2581 del 2016: nel giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale, occorre verificare la sussistenza dell'obbligo contributivo, a prescindere dalla legittimità degli atti del procedimento amministrativo; b) quanto all'assunto della cooperativa, prospettato in tutti i giudizi riuniti, che sia obbligatoria l'iscrizione dei soci alla gestione dei lavoratori dipendenti INPS e che, dunque, da questo dato non si possano trarre argomenti risolutivi ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, non può essere condiviso: l'obbligo contributivo si correla alle caratteristiche effettive del rapporto di lavoro che si affianca a quello associativo e vi è «palese contraddizione» tra l'adombrata sussistenza di «plurimi rapporti di lavoro atipico» e la gestione previdenziale che, per tali rapporti, si è scelto di adottare, con l'applicazione degl'istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato (malattia, maternità, gratifiche, premi, permessi); c) i soci, remunerati con una retribuzione oraria prestabilita nei contratti di lavoro, svolgevano in via continuativa prestazioni di pulizia e di facchinaggio, senza assumere alcun rischio d'impresa e senza apportare attrezzature e materiali propri: dalle testimonianze acquisite emergono «la semplicità dei lavori di facchinaggio o di pulizia», l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, l'obbligo d'inviare alla cooperativa il certificato medico in caso di assenza per malattia, la corrispondenza della retribuzione al numero di ore lavorate, attestate dalle timbrature o dalla firma sui fogli presenza; d) il carattere «manuale ed elementare» delle prestazioni, svolte in via continuativa «nell'ambito dell'organizzazione aziendale», e la forma della retribuzione smentiscono l'autonomia del rapporto di lavoro: quando le prestazioni siano elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, al criterio dell'assoggettamento del prestatore all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare possono supplire gl'indici sussidiari della continuità e della durata del rapporto, delle modalità di erogazione del compenso, della presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, della carenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore; e) a fronte dei «determinanti indici di subordinazione» riconosciuti nella vicenda concreta, perdono consistenza gli elementi di segno contrario individuati dalla cooperativa con riguardo alla facoltà dei soci di svolgere attività in proprio o a favore di terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa: facoltà compatibile anche con forme di lavoro subordinato come il lavoro intermittente o a chiamata; f) dev'essere dunque assunta come base di calcolo per la contribuzione una retribuzione imponibile non inferiore all'importo fissato dalla contrattazione collettiva e sulla retribuzione in esame possono incidere solo le assenze previste dalla contrattazione collettiva e dalla legge come cause di esclusione dell'obbligo retributivo: i verbali indicano per ogni lavoratore periodi considerati e parametri retributivi, sulla base delle stesse previsioni del contratto collettivo applicato dalla cooperativa, che non ha neppure allegato l'operatività di cause di sospensione dell'attività lavorativa previste dalla legge o dal contratto; g) corretta, inoltre, è la scelta di assoggettare a contribuzione le somme erogate a titolo di trasferta, in difetto di allegazioni e di prove che riconducano gl'importi corrisposti a un diverso titolo: i soci della cooperativa «lavorano per definizione [...] fuori dalla sede legale» e nelle buste paga figura la voce "Trasferta Italia" per tutti i giorni lavorati; h) non merita censura la scelta di applicare il regime sanzionatorio dell'evasione: la natura subordinata dei rapporti di lavoro è emersa soltanto in seguito all'accertamento ispettivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano in base a tredici motivi, illustrati da memoria. 4. L'INPS e l'INAIL resistono con controricorso. 5. Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede, in riforma della sentenza n. 693 del 2019, pronunciata dalla Corte d'appello di Milano, di annullare tutti gli atti impugnati e formula, a sostegno di tale richiesta, tredici motivi. 1.1. Con il primo motivo, la cooperativa deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. La Corte territoriale non avrebbe attribuito alcun rilievo al contratto di lavoro sottoscritto dai soci di [OSCURATO:PERSONA], che espressamente esclude il vincolo di subordinazione e demanda alla libera organizzazione dei soci l'esecuzione della prestazione lavorativa. La Corte di merito avrebbe potuto disattendere le previsioni negoziali soltanto all'esito di un'indagine in concreto sui tratti tipici della subordinazione e, in particolare, sull'assoggettamento del lavoratore all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare. 1.2. Con la seconda censura, la ricorrente prospetta la violazione dell'art. 2094 cod. civ. sotto un diverso profilo. La sentenza impugnata avrebbe valorizzato in via esclusiva gl'indici sussidiari della subordinazione, senza prima svolgere l'indispensabile indagine su quello che, della subordinazione, .. rappresenta il tratto saliente: l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, organizzativo e disciplinare. 1.3. Con il terzo mezzo, la cooperativa deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004. La Corte territoriale avrebbe errato nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità delle pretese contributive per mancata intimazione della previa diffida, che rappresenterebbe un elemento costitutivo del verbale unico di accertamento, anche alla stregua delle indicazioni operative diramate dall'INPS (Messaggio 9 gennaio 2012, n. 441). La mancanza della diffida determinerebbe un vizio insanabile del verbale e degli atti successivi. 1.4. Con la quarta doglianza, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 124 del 2004 per la mancata puntuale indicazione, nel verbale ispettivo, delle fonti di prova a sostegno della riqualificazione dei rapporti di lavoro. Tale indicazione sarebbe indispensabile anche in base alla Circolare 9 dicembre 2010, emanata dalla direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro. L'omissione determinerebbe la radicale nullità del verbale e non potrebbe essere sanata dall'introduzione nel corso del giudizio di fatti nuovi, non accertati in sede d'ispezione. 1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente allega la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. e censura la sentenza per aver omesso l'analitica individuazione dei rapporti di lavoro contestati e per avere richiamato meri adempimenti previdenziali, «neutri ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro» e adottati per «mero errore», dovuto alla mancanza di un regime contributivo speciale per il lavoro nelle cooperative. Quanto ai cinque testimoni ascoltati dal giudice d'appello, esporrebbero vicende esclusivamente personali e comunque non avrebbero mai menzionato ordini o direttive. 1.6. Con il sesto mezzo, la cooperativa si duole della violazione o della falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. In contrasto con il divieto di praesumptio de praesumpto, la sentenza impugnata avrebbe fondato il ragionamento presuntivo su fatti per un verso indimostrati (la durata e la continuità del rapporto di lavoro, la natura elementare, ripetitiva e predeterminata della prestazione, la regolamentazione dell'orario di lavoro, le modalità di erogazione del compenso) o comunque negativi (l'assenza del potere di autorganizzazione del prestatore di lavoro) e per altro verso sprovvisti dei caratteri della precisione e della concordanza. 1.7. Con la settima censura, formulata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta il rigetto dell'istanza di esibizione dei dossier contributivi dei soci assoggettati a verifiche ispettive. Tale istanza sarebbe funzionale all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro ed eviterebbe la duplicazione di pretese contributive dell'INPS, che potrebbe aver percepito i contributi da altra fonte. 1.8. Con l'ottavo mezzo, la cooperativa deduce violazione dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la peculiarità del rapporto di lavoro in cooperativa e la partecipazione del socio al rischio d'impresa. 1.9. Con il nono motivo, [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione dell'art. 1 della legge n. 142 del 2001, che escluderebbe l'obbligo della cooperativa di assicurare ai soci occasioni di lavoro. Il lavoro in cooperativa sarebbe correlato alle occasioni di lavoro che la società può reperire sul mercato e, pertanto, per le ore non lavorate, il socio non potrebbe pretendere alcuna retribuzione e l'INPS non potrebbe reclamare il versamento di contributi di sorta. 1.10. Il decimo mezzo deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in merito all'indennità di trasferta, arbitrariamente riqualificata come retribuzione, sulla base del solo elemento della mancanza della documentazione. Erroneamente la Corte d'appello porrebbe a carico della cooperativa un onere della prova che incomberebbe sull'INPS, con riguardo a ogni singola trasferta. 1.11. Con l'undicesima censura, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 1 della legge n. 142 del 2001. La Corte territoriale avrebbe violato la previsione di legge, che affiderebbe alla libera determinazione delle parti la qualificazione - in termini di autonomia o di subordinazione - del rapporto di lavoro che si affianca a quello associativo. 1.12. Con la dodicesima doglianza, la società prospetta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. sotto un ulteriore profilo. La Corte territoriale avrebbe delineato una figura eccentrica di subordinazione, combinando gli aspetti formali, inerenti alla gestione amministrativa e previdenziale del rapporto di lavoro, con gli elementi estrinseci che fanno capo agl'indici sussidiari della subordinazione. 1.13. Con il tredicesimo motivo, la ricorrente denuncia, infine, la violazione dell'art. 116, comma 8, lettera a) , della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione contributiva sarebbe palesemente errata, in un'ipotesi in cui il debito contributivo sarebbe stato determinato sulla base delle scritture e delle denunce obbligatorie. 2. I motivi, nella loro essenza, tendono a contestare l'accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro dei soci della cooperativa, che è all'origine degli atti impugnati. 3. Il ricorso dev'essere rigettato. 4. Occorre, preliminarmente, delimitare il tema del decidere devoluto al giudizio di questa Corte. La Corte d'appello di Milano ha riunito le impugnazioni contro tre sentenze del Tribunale di Milano, pronunciate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e accomunate dall'affermazione del carattere subordinato del rapporto di lavoro dei soci, con conseguente rigetto delle impugnazioni contro gli atti dell'INPS che si fondano su tale presupposto. Con riguardo alla sentenza n. 1951 del 2016, pronunciata dal Tribunale di Milano (punto 1.2. dello "Storico di lite"), la Corte d'appello, con la sentenza impugnata per cassazione, ha rilevato l'inammissibilità delle censure sui vizi formali dei verbali di accertamento, sul pagamento degl'istituti contrattuali del rapporto di lavoro subordinato, sul minimale contributivo, sul regime delle trasferte e sui soci "a zero ore", in quanto mai proposte nell'originario giudizio di opposizione e dunque nuove (pagina 12 della sentenza). [OSCURATO:SOCIETA] tale statuizione, la cooperativa non ha mosso critiche di sorta. Pertanto, non si possono ridiscutere nell'odierno giudizio di legittimità le questioni che la sentenza d'appello, con affermazione non censurata, ha ritenuto inammissibili. Tali questioni saranno esaminate con esclusivo riferimento alle fattispecie vagliate anche dalla Corte d'appello, investita a tale riguardo di uno specifico motivo di gravame. 5. Hanno priorità logica, in quanto potenzialmente dirimenti, le questioni poste con il terzo e il quarto motivo di ricorso, che censurano l'insanabile nullità degli accertamenti per mancata intimazione della previa diffida e, rispettivamente, per mancata indicazione delle fonti di prova. Le censure sono inammissibili. La Corte territoriale ha fondato la decisione di respingere le doglianze della cooperativa sul rilievo che il giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale concerne la sussistenza dell'obbligo dedotto dall'Istituto e non la legittimità del procedimento amministrativo e degli atti che vi sono emessi (pagina 13 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata ha dunque ritenuto ininfluenti i profili segnalati dalla cooperativa, riproposti anche con il ricorso per cassazione, e ha addotto a sostegno di tale conclusione un argomento che la ricorrente trascura di confutare efficacemente. Nel ribadire la radicale invalidità del verbale che non sia preceduto dalla diffida (pagina 21 del ricorso) e l'insanabile nullità del verbale che non rechi l'indicazione delle fonti di prova (pagina 25 del ricorso), la ricorrente non prospetta elementi che scalfiscano la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in particolare, l'argomento che fa leva sulla particolarità del giudizio di accertamento negativo in materia previdenziale. Dal punto di vista della Corte di merito, tale giudizio investe la fondatezza della pretesa dedotta dall'Istituto previdenziale, che spetta all'Istituto provare, e non già i vizi formali degli atti amministrativi adottati. Il giudizio, con pienezza di cognizione, che si estende a tutti gli elementi di prova addotti dalle parti, verte pur sempre su diritti e obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, in particolare, al rapporto contributivo. È su tale rapporto, non sulla fase meramente prodromica dell'accertamento in sede ispettiva, che il giudice è chiamato a pronunciarsi. Con riguardo a tale premessa e a tale inquadramento sistematico, la ricorrente non adombra errori in iudicando che dimostrino la dedotta violazione di legge con riguardo alla regula iuris applicata dalla Corte milanese. 6. Sul merito delle pretese dell'Istituto si appuntano i motivi che contestano in radice la sussistenza dei requisiti della subordinazione. La ricorrente prende le mosse dal presupposto che sia vincolante la qualificazione prescelta dalle parti in ordine alla tipologia del rapporto di lavoro. Tale vincolatività, propugnata con il primo motivo, sarebbe avvalorata dalla peculiarità del rapporto di lavoro nelle cooperative (ottava censura) e dal ruolo cruciale che riveste l'autonomia delle parti (art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001) nell'instaurazione di un ulteriore rapporto di lavoro, «in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale» (undicesima doglianza). I motivi non sono fondati. La pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini dell'accertamento della subordinazione, reputa imprescindibile e d'importanza preminente l'indagine sull'effettivo atteggiarsi del rapporto. Tale indagine non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti (Cass., sez. lav., 10 marzo 2018, n. 4884). Anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s'accompagna (Corte cost., sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, «l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali» (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto). In tale àmbito, difatti, è canone primario d'interpretazione il «comportamento complessivo» delle parti, «anche posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto. La qualificazione convenzionale d'un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente. Di tale regola di diritto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. Il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d'impresa, non esclude che, all'interno dell'organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto 4). Possibilità espressa a chiare lettere dall'art. 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata. La peculiarità del rapporto associativo, ribadita anche nella memoria illustrativa (pagine 4 e 5), dunque non si pone di per sé in antitesi con gli estremi della subordinazione (in tal senso, anche Cass., sez. lav., 11 luglio 2022, n. 21830, punto 16), che devono essere riscontrati in concreto. Non colgono nel segno le censure, nella parte in cui assumono che la qualificazione impressa dalle parti possa essere superata solo all'esito di un accertamento concreto e che tale accertamento sia stato omesso. Con tale riscontro empirico, in realtà, la Corte territoriale ha mostrato di cimentarsi e questo è sufficiente a privare di consistenza le doglianze proposte. 7. Per le medesime ragioni devono essere disattesi il quinto e il dodicesimo motivo, che si dolgono dell'omesso accertamento in ordine ai singoli rapporti e del rilievo risolutivo conferito al regime previdenziale adottato dalla cooperativa. L'INPS eccepisce che il comportamento della cooperativa vìoli il divieto di venire contra factum proprium, con la conseguente inammissibilità dell'azione giudiziale intrapresa: la cooperativa avrebbe agito in giudizio per contestare quella natura subordinata del rapporto che ha riconosciuto per fatti concludenti, con le denunce dei rapporti di lavoro agli organi competenti (pagine 7, 8 e 9 del controricorso). Tale eccezione non può essere accolta. Questa Corte ha chiarito che la contribuzione dovuta è pur sempre quella del rapporto di lavoro effettivamente prestato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, cit.) e bene ha fatto la Corte territoriale a svolgere tale accertamento, che non è precluso dal comportamento stragiudiziale del datore di lavoro. Tale comportamento assurge al rango di elemento di valutazione, unitamente a tutte le risultanze probatorie ritualmente acquisite. Le doglianze possono essere esaminate nel merito e sono infondate. La Corte territoriale disattende gli argomenti della cooperativa, che riteneva obbligatoria l'iscrizione dei soci alla gestione dei lavoratori dipendenti INPS a prescindere dall'effettivo carattere subordinato del rapporto di lavoro (pagine 13 e 14). La Corte di merito, poste tali premesse, nega che la tutela previdenziale applicata in concreto «incida sulla qualificazione del rapporto di lavoro», in quanto l'obbligo contributivo si riconnette alla «tipologia del rapporto di lavoro che accede al rapporto associativo» (pagina 14). L'individuazione del regime previdenziale deve essere coerente con «la specifica natura del rapporto cui le parti hanno scelto di dare vita» (pagina 15). La sentenza impugnata si è dunque attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte: il riconoscimento in favore dei soci di cooperative di una tutela previdenziale assimilabile a quella propria dei lavoratori subordinati, con il corrispondente obbligo della società, presuppone che venga accertato dal giudice di merito che il lavoro svolto dai soci sia prestato in maniera continuativa e non saltuaria e non si atteggi come prestazione di lavoro autonomo (Cass., sez. lav., 4 agosto 2016, n. 16356 e 6 luglio 2015, n. 13934). La Corte milanese ha quindi posto l'accento sulla «palese contraddizione fra la tesi difensiva dell'appellante che vorrebbe sussistenti plurimi rapporti di lavoro atipico, con esclusione di qualsivoglia vincolo di subordinazione, e la gestione in concreto che di tali rapporti è stata fatta e che è quella propria dei rapporti di lavoro subordinato» (pagina 15): sono stati applicati tutti gl'istituti tipici del lavoro subordinato in merito a malattia, maternità, gratifiche, premi, permessi, i soci sono stati iscritti alla gestione INPS lavoratori dipendenti e, in virtù di tale denuncia, sono state inviate le relative comunicazioni al Centro per l'impiego. Anche queste affermazioni sono immuni degli errori di diritto censurati. Questa Corte, in una controversia promossa dalla medesima ricorrente, ha rilevato che l'inquadramento previdenziale dei lavoratori della cooperativa come dipendenti, per effetto dell'esercizio dell'opzione effettuata per il regime contributivo proprio del lavoro dipendente, costituisce, secondo l'id quod plerumque accidit, un elemento indiziario (Cass., sez. lav., 11 luglio 2022, n. 21830, punti 7 e 9), che, dunque, non può essere considerato tamquam non esset. Ad ogni modo, la Corte di merito ha tenuto conto dell'effettivo atteggiarsi del rapporto di lavoro, senza attribuire carattere dirimente al regime previdenziale e fiscale dei compensi e senza limitarsi ad analizzare tale dato (pagine 15 e 16). In tale disamina, la Corte d'appello ha anche valutato gli elementi probatori forniti dalle deposizioni raccolte, delle quali la ricorrente tenta di sminuire, con argomenti generici, la forza persuasiva. Non si ravvisa, dunque, l'errore di diritto che la ricorrente ha denunciato. 8. Che l'accertamento sia stato compiuto, è confermato dalle critiche espresse con il secondo e il dodicesimo motivo, che censurano il ricorso agli elementi sussidiari e dunque i criteri che presiedono all'accertamento della Corte di merito. Le doglianze non sono fondate. 8.1. La sentenza impugnata ha accertato che i soci, nell'espletamento delle mansioni non apportavano attrezzature e materiali propri, non compivano investimenti di sorta e non affrontavano rischi imprenditoriali. Essi si limitavano a «porre le proprie energie lavorative a disposizione della società, che se ne avvaleva nell'ambito della propria organizzazione aziendale e li ricompensava in proporzione alla durata delle prestazioni svolte» (pagina 15). A tale convincimento la Corte di merito è pervenuta in séguito all'istruttoria esperita e, in particolare, all'audizione dei testi, che hanno confermato, con un racconto particolareggiato e sorretto dalla cognizione diretta dei fatti di causa, «la semplicità dei lavori di facchinaggio o di pulizia, [...], il rispetto di un orario di lavoro», la necessità d'inviare il certificato medico in caso di assenza per malattia, la retribuzione in proporzione alle ore lavorate, «attestate dalle timbrature o dalla firma su fogli di presenza», la fornitura dei dispositivi di protezione individuali da parte della cooperativa (pagina 16). Tali elementi non si conciliano con l'autonomia, propugnata dall'odierna ricorrente. 8.2. Tali statuizioni sono conformi a diritto. Il discrimine tra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato non può essere sempre tracciato alla luce di criteri univoci come l'esercizio di potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro: se l'esercizio di tale potere è sicuro indice di subordinazione, la sua assenza non denota di per sé la natura autonoma del rapporto (Cass., sez. lav., 27 marzo 2000, n. 3674). In particolare, i normali indici sintomatici della subordinazione, come l'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, sono inapplicabili allorché la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass., Sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24561). In tale frangente, occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, come la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti necessari) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, richiamata anche dalla Corte d'appello di Milano a fondamento della decisione, 21 gennaio 2009, n. 1536, e 5 maggio 2004, n. 8569). Tali elementi devono essere valutati nel loro complesso. Nell'annettere rilievo agl'indici sussidiari, la Corte d'appello si è uniformata a tali principi, dai quali non vi è ragione di doversi discostare, e ha compiuto una disamina complessiva e coerente degli elementi di fatto, nel loro vicendevole interagire. Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge. 9. Sono inammissibili le censure illustrate con il sesto mezzo, che critica l'accertamento degli elementi tipici della subordinazione e, dietro le sembianze della violazione di legge, sconfina in un piano di mero fatto. 9.1. Nel giudizio di cassazione, può essere sindacata alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 ottobre 2013, n. 22785). Costituisce invece accertamento di fatto la relativa valutazione, oggi censurabile in questa sede entro i limiti tracciati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054). Questa Corte è poi costante nell'affermare che «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili» (Cass., sez. lav., 7 settembre 2021, n. 24078, punto 41). Quanto alla violazione o alla falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., può essere dedotta in cassazione ove il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo si può basare su presunzioni prive dei caratteri della gravità, della precisione e della concordanza ovvero se il giudice fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. La deduzione in questa sede di legittimità è, per contro, inammissibile, quando la critica si sostanzi nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un'inferenza probabilistica diversa oppure quando non si illustrino i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., sez. IL 21 marzo 2022, n. 9054). 9.2. Sotto la veste formale della violazione o della falsa applicazione della legge, il ricorrente mira, in forza di una contestazione generica, a conseguire una rivalutazione dei fatti storici già esaminati dal giudice di merito (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476) e a scardinare l'apprezzamento degli elementi costitutivi della subordinazione e, in particolare, il ricorso agl'indici sussidiari (Cass., sez. lav., la già citata ordinanza n. 21830 del 2022, punti 11 e 12). La Corte territoriale, con apprezzamento scevro dagli errori di diritto che la ricorrente denuncia, ha attribuito rilievo agl'indici sussidiari, sulla base di una valutazione in fatto che ha ricostruito la valenza più sfumata dell'assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare. Di tali indici sussidiari, la sentenza impugnata ha poi compiuto una puntuale disamina, senza alterare le regole di riparto dell'onere della prova e senza contraddire la necessità che la prova indiziaria possieda i requisiti di gravità, precisione e concordanza. L'accertamento si fonda sull'istruttoria esperita in fase di gravame e richiamata nei brani più significativi (pagina 16 della sentenza), che racchiudono indicazioni circostanziate, utili a sorreggere il convincimento del giudice. All'esito di tale accertamento, la sentenza impugnata ha ravvisato l'insussistenza di quel controllo effettivo sulla gestione aziendale che, anche nell'interpretazione delineata da questa Corte (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, il citato punto 4), marca la distinzione tra una genuina autonomia del lavoro dei soci della cooperativa e la subordinazione. Sollecita una diversa valutazione del fatto, già analizzato in termini convergenti dai giudici di prime e di seconde cure, anche il richiamo alla sentenza del Tribunale ordinario di Milano, sezione quinta penale, passata in giudicato, che ha assolto il legale rappresentante della cooperativa con formula piena perché il fatto non sussiste (pagine 1 e 2 della memoria illustrativa). Di tale sentenza la ricorrente non prospetta in modo analitico l'efficacia vincolante nell'odierno giudizio civile e la pertinenza, dal punto di vista tanto oggettivo e temporale quanto soggettivo, all'odierno tema del contendere. La ricorrente si limita a ricordare che il giudice penale, peraltro assoggettato a un più rigoroso canone di giudizio rispetto alla "preponderanza dell'evidenza" tipica del giudizio civile, ha accertato l'autonomia dei rapporti di lavoro dedotti in quel contenzioso. Sussistono, dunque, i profili d'inammissibilità eccepiti nei rispettivi controricorsi dall'INPS (pagina 9) e dall'INAIL (pagine 12, 13 e 14). 10. L'accertamento non è scalfito efficacemente neppure dalle censure formulate con il settimo mezzo, che, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si duole del rigetto dell'istanza di esibizione dei dossier contributivi dei soci assoggettati a verifica ispettiva. La censura è inammissibile per molteplici ragioni. Allorché la sentenza d'appello confermi la pronuncia di primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui ai numeri da 1 a 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. (art. 348- ter, quinto comma, cod. proc. civ.). Nell'ipotesi di "doppia conforme", al fine di evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare le ragioni poste a base alla decisione di primo grado e quelle poste a base della pronuncia d'appello e dimostrare che, sul punto specifico investito dalla censura, sono diverse (Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774 e Cass., sez. IL 10 marzo 2014, n. 5528). A tale onere la ricorrente non ha ottemperato, con conseguente inammissibilità della censura. Si deve, dunque, accogliere l'eccezione formulata dall'INAIL nel controricorso (pagina 14). Né a diverse conclusioni si giungerebbe se, nel caso di specie, fosse stato ritualmente dedotto il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Questa Corte è ferma nel ribadire che l'emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata: l'esercizio di tale potere istruttorio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa (Cass., sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27412). La ricorrente non ha neppure allegato, nei termini specificati da S.U., 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo, in quanto, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. La sentenza impugnata ha argomentato in modo puntuale circa la carenza di carattere decisivo delle circostanze che la richiesta esibizione avrebbe dovuto dimostrare: la facoltà di svolgere attività in proprio o per conto terzi e di rifiutare le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa (pagina 17). La formulazione del motivo sottende, a ben vedere, il dissenso rispetto al vaglio compiuto dalla Corte di merito. Quanto alla percezione di contributi in relazione ad altri . rapporti di lavoro, la deduzione è carente di ogni riferimento fattuale e di ogni argomento che ne comprovi l'idoneità a mutare il giudizio espresso dalla Corte territoriale. L'istanza di esibizione, inoltre, dev'essere corredata dall'indicazione specifica del documento o della cosa in possesso della parte o del terzo e, quando è necessario, dall'offerta della prova che la parte o il terzo li possiede (art. 94 disp. att. cod. proc. civ.). L'istanza, reiterata anche in questa sede di legittimità, è, per un verso, generica e, per altro verso, manifestamente esplorativa. Anche da questo punto di vista, la censura si palesa inammissibile. 11. Sono inammissibili le censure formulate con il nono mezzo, che imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della peculiarità del lavoro in cooperativa, correlato alla qualità e alla quantità di occasioni di lavoro reperibili sul mercato. Si tratta di profili che, nel percorso argomentativo della ricorrente, rappresentano un corollario della tesi dell'autonomia del rapporto di lavoro. Acclarata l'infondatezza di tale prospettazione, che la sentenza impugnata ha contraddetto con rilievi puntuali, esenti dagli errores in iudicando denunciati, perdono consistenza anche gli argomenti che sviluppano l'indicata premessa. La censura, pur formulata in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ambisce a una più favorevole lettura delle risultanze probatorie. Sulla questione posta con il motivo, la Corte di merito si è espressamente pronunciata, con una puntuale disamina degli elementi acquisiti nel giudizio. I giudici d'appello hanno osservato, in prima battuta, che nei verbali di accertamento per ciascun lavoratore sono stati specificati «i periodi, i parametri retributivi utilizzati e gli orari adottati per definirne il quadro contributivo», in armonia con le previsioni del contratto collettivo che la stessa cooperativa asserisce di avere applicato. La Corte milanese ha soggiunto, in secondo luogo, che la cooperativa non ha svolto «specifiche allegazioni in ordine alle tassative cause di sospensione dell'attività lavorativa, disciplinate dalla legge o dal contratto idonee a giustificare la sospensione consensuale del rapporto di lavoro» (pagina 18 della sentenza impugnata). Con tale ratio decidendi, che si fonda sul contratto che la stessa cooperativa sostiene d'avere applicato (ex ore tuo te iudico) e sulla mancanza di specifiche deduzioni in ordine a sospensioni concordate dalle parti o previste dalla legge, la ricorrente trascura di confrontarsi. È fondata, dunque, l'eccezione d'inammissibilità formulata sia dall'INPS (pagina 10 del controricorso) che dall'INAIL (pagina 15 del controricorso) con riguardo al motivo in esame. 12. Per le medesime ragioni, non arride miglior sorte alle doglianze svolte con il decimo motivo in ordine alla qualificazione in termini retributivi delle somme corrisposte per le trasferte. La Corte territoriale ha affermato che gl'importi corrisposti in busta paga a titolo di trasferta devono essere assoggettati a contribuzione, in quanto i lavoratori della cooperativa «lavorano per definizione - e dunque non con una adibizione temporanea, come è richiesto ai fini del diritto all'indennità di trasferta - fuori dalla sede legale della cooperativa, essendo impegnati negli appalti presso la committenza». Le buste paga menzionano poi una voce, Trasferta Italia, corrisposta per tutti i giorni lavorati, e anche da tale punto di vista appare legittima l'inclusione della voce nel computo della retribuzione imponibile, in difetto di una diversa giustificazione degl'importi (pagina 18). La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ., ma in realtà la critica formulata con il motivo di ricorso si appunta sulla valutazione che, delle risultanze probatorie, ha compiuto la Corte d'appello. La censura, volta a contestare in radice la riconducibilità della voce alla nozione di retribuzione imponibile, non supera il vaglio di ammissibilità, anche perché - come ha eccepito l'INPS nel controricorso (pagina 10) - tralascia di confutare la puntuale ratio decidendi che sorregge la pronuncia impugnata. L'ente previdenziale ha provato in giudizio che i lavoratori hanno ricevuto dal datore di lavoro le somme in questione in dipendenza dal rapporto di lavoro. La Corte territoriale, nell'includere la voce controversa nella nozione di retribuzione imponibile, ha fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte, che configura l'indennità di trasferta come emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (fra le molte, Cass., sez. lav., 8 luglio 2020, n. 14380). Per corroborare tali conclusioni e per escludere la configurazione di un'indennità di trasferta in senso proprio, esclusa dal computo della retribuzione imponibile, la Corte milanese ha richiamato anche la peculiarità del lavoro che i soci svolgevano, sempre lontano dalla sede della cooperativa, e la stessa composizione della busta paga, che racchiudeva una voce fissa, Trasferta Italia, per ogni giorno lavorato. Da tali univoci dati di fatto il giudice d'appello ha potuto inferire che non siano stati forniti elementi di segno contrario atti a incrinarne la forza persuasiva e a dimostrare l'estraneità della voce in esame all'onnicomprensiva retribuzione imponibile. Tale valutazione, nel far leva sui dati ritualmente acquisiti al processo, non altera la regola sul riparto dell'onere della prova che la ricorrente richiamata a sostegno del motivo di ricorso e si fonda sulla puntuale valutazione degli elementi di fatto, inquadrati in armonia con le enunciazioni di principio della giurisprudenza di questa Corte. 13. Inammissibile, infine, è il tredicesimo mezzo, che si appunta sull'erronea applicazione del regime sanzionatorio dell'evasione, in luogo di quello più appropriato, oltre che più tenue, dell'omissione. La Corte territoriale ha argomentato, a tale riguardo, che la società, ai fini degli obblighi contributivi specificamente dedotti in causa, ha completamente omesso di denunciare í rapporti di cui si discute. Tali rapporti sono emersi soltanto all'esito dell'accertamento ispettivo (pagine 18 e 19), che ne ha avvalorato la natura subordinata, peraltro radicalmente negata nei gradi di merito e in questa sede di legittimità. Su questi presupposti, la Corte di merito ha ravvisato l'omessa denuncia circa i rapporti e circa le retribuzioni erogate. Il giudice d'appello ha mostrato così di conformarsi all'orientamento di questa Corte, ribadito anche di recente (Cass., sez. lav., 24 giugno 2022, n. 20446), che qualifica come evasione contributiva, e non come una meno grave omissione contributiva, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate. In tale fattispecie, si deve presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, che non è contraddetta dalla regolare tenuta delle scritture contabili (Cass., sez. lav., 25 agosto 2015, n. 17119, e 27 dicembre 2011, n. 28966). Grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento. Prova che la sentenza , impugnata, con motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha ritenuto mancante. La critica, lungi dall'additare una violazione della regola di diritto nella decisione che ha condotto al rigetto del motivo di gravame, tende a rivalutare in senso più favorevole i fatti accertati e a scardinare la valutazione in merito all'intento fraudolento, che attiene al piano del fatto. 14. Le considerazioni complessivamente svolte conducono, in ultima analisi, al rigetto del ricorso, anche in applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo (art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142), il nomen iuris attribuito in linea generale e astratta nel regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente. A tale riguardo, occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Quando la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti), l'eventuale assunzione di un rischio d'impresa con un effettivo controllo sulla gestione aziendale, la sussistenza di un autentico potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro. Tali elementi devono essere valutati nella loro vicendevole interazione». 15. Dal rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 385, primo comma, cod. proc. civ., la condanna della ricorrente a rifondere in favore di ciascuna delle parti controricorrenti le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore impor
Sentenza Cassazione n. 31683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris