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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 24652/2025

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oposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, ora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CORETTIed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – R.G.N.19987/2021 Cron.

Rep.

C.C. 11/7/2025 giurisdizione Aliquota aggiuntiva per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale.

Legge 92 del 2012. -2 - per la cassazione della sentenza n. 149 del 20 2 1 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 febbrai o 20 2 1 (R.G.N. 732/2020).

Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio de l l’11 luglio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 149 del 20 2 1 , depositata l’8 febbra io 20 2 1 , la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame di Uniqacoop contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l’impugnazione contro la nota di rettifica INPS dell’11 febbraio 2019 (Euro 6.001,13) econtro la nota del 24 febbraio 2019 (Euro 6.413,59) eaveva accertato la fondatezza della pretesa contributiva dell’Istituto con riferimento al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale(art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92).

A fondamento della decisione, la Corte territoriale, richiamando altre pronunce intervenut e a dirimere un analogo contenzioso , argomenta che i soci si limitavano a porre le proprie energie lavorative a disposizione della società e a svolgere in via continuativa prestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci nel contesto degli appalti acquisiti dalla cooperativa, a fronte di una retribuzione oraria prestabilita.

A tali circostanze si associano la natura elementare e ripetitiva delle prestazioni, predeterminate nelle modalità di esecuzione, l’assenza di rischio imprenditoriale e il mancato apporto di materiali e attrezzature, aspetti tuttiincompatibili con il carattere autonomo della prestazione.

Né risultano dirimenti, in senso contrario, gli elementi addotti a sostegno dell’appello e riguardanti la facoltà dei soci di rifiutare le proposte di lavoro e di lavorare anche in proprio o a favore di terzi. 2.–Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre Uniqacoop, formulando dieci motivi di censura. 3.–L’INPS replica con controricorso. -3 - 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione ola falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ.e dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e addebita alla sentenza d’appello di aversvalutato la peculiarità della figura del socio lavoratore e del lavoro prestato nelle cooperative e di non avere svolto l’imprescindibile indagine sull’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2696 cod. civ. (rectius, art. 2697 cod. civ.) e critica la pronuncia impugnata per aver alterato i criteri di distribuzione degli oneri probatori, dispensando l’INPS dalla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte di meritosi sarebbe basata su un verbale ispettivo, quello prodotto in causa, riferito a un periodo contributivo e a soci lavoratori diversi rispetto a quelli menzionati nella nota di rettifica impugnata.

I giudici del gravame sarebbero dunque incorsi in un errore percettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., sul presupposto che la Corte di merito abbia tralasciato l’analisi delle singole posizioni lavorative, delle mansioni, dei compensi di ciascun lavoratore, configurando i debiti contributivi, contra legem, come “debiti di massa”.

Nessun “accertamento individualizzato” della subordinazione sarebbe stato compiuto. -4 - 5.–Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e rileva, a supporto delle censure, che la sentenza d’appello ha errato nel condurre un ragionamento presuntivo su fatti ignoti, contravvenendo al divieto della praesumptio praesumptionis. 6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., imputando alla sentenza d’appello di aver considerato carente di prova la prospettazione della società, senza dare ingresso alle istanze istruttorie ritualmente articolate allo scopo di smentire il vincolo di subordinazione. 7.–Con il settimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente critica la mancata ammissione delle prove orali su fatti decisivi, concernenti la facoltà dei soci di lavorare anche in proprio o a favore di terzi, rifiutando le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa. 8.–Con l’ottava doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 2001 , che risiederebbe nell’omessa valutazione della peculiarità del ruolo dei soci lavoratori, chiamati a concorrere alla gestione dell’impresa e a partecipare a quel rischio d’impresa che la sentenza d’appello avrebbe arbitrariamente escluso. 9.–Con la nona censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 2001, che rimetterebbe la qualificazione di un’attività come autonoma o come subordinata alla volontà delle parti, del tutto negletta nella disamina della Corte di merito. 10.–Con la decima critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e rimprovera alla sentenza d’appello di aver -5 - sovvertito i princìpi che presiedono all’accertamento della subordinazione, valorizzando elementi irrilevanti (la gestione amministrativa e previdenziale del rapporto), combinati con elementi marginali ed estrinseci. 11.– In linea preliminare, occorre dar conto della sentenza del Tribunale di Lodi, che, il 18 febbraio 2025, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14.

Tale pronuncianon dispiega alcuna influenza sul presente giudizio.

All’apertura della liquidazione giudiziale, chepure tendenzialmente «determina l’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cui questa Corte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermando l’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione del peculiare gi udizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso (Cass., sez.

I, 13 marzo 2024, n. 6642,e Cass., sez.

II, 6 novembre 2023, n. 30785). 12.– Le censure devono essere disattese, per le ragioni già illustrate da questa Corte nei giudizi promossi dalla medesima cooperativa (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22845, e 11 luglio 2022, n. 21830), ragioniconfermate anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5403). 13.– L’obbligo contributivo dedotto in causa, che attiene al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012, presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione e con tale accertamento la Corte di merito si è confrontata, senza incorrere nelle violazioni denunciate nel ricorso. 14.– Hanno priorità logica gli argomenti, che si prefiggono di negare in radice, sulla scorta della normativa vigente, lariconducibilità del rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione.

Quanto alla vincolatività della qualificazione del rapporto di lavoro prescelta dalle parti, profilo su cui la ricorrente si attarda nel nono -6 - motivo, questa Corte ha già rilevato che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iurisindividuato dai contraenti, in quanto « Anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993).

Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali”(sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).In tale àmbito, difatti, è canone primario d ’ interpretazione il “comportamento complessivo” delle parti, “ anche posteriore alla conclusione del contratto”(art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683,punto 6 dei Motivi della decisione , e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30236,punto 3 dei Motiv i della decisione ) .

Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratoree la peculiarità del lavoro svolto nelle cooperative, enfatizzate nel primo enell’ottavo motivo, militano di per sé contro la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura a latererispetto al rapporto associativo e che «deve rispondere allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia su quello previdenziale» (ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 25 del Considerato in diritto).

Rapporto che ben può assumere le sembianze della subordinazione e che tali sembianze in concreto ha assunto, secondo una valutazione dei giudici d’appello che il ricorso non vale a infirmare. 15.– All’esame delle restanti censure giova premettere che l a valutazione della sussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di -7 - lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto.

Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimitàè equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

Ne deriva cheil giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ.

Per contro,il giudizio è sindacabile nei limiti ammessi dall ’ art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale(Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846). 16.–Non può essere condiviso l’assunto, propugnato con il primo econ il quarto mezzo, che nel caso di specie difetti l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione.

I giudici d’appello hanno compiuto tale accertamento, sulla base degli elementi istruttori raccolti e della particolarità delle prestazioni svolte dai soci, ma sono giunti a conclusioni difformi rispetto alle aspettative dell’odierna ricorrente e su tale difformità, a ben considerare, si appuntano le censure. 17.–Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di aver violato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 cod. civ., nei termini esposti con il primoe con il decimo motivo.

In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari, alla luce della più sfumata valenza -8 - dell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare.

In tale disamina, la Corte d’appello haanalizzato una pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si può legittimamente evincere l’eterodirezione (ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione ) : l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, il fatto che i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorative a disposizione della società; la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio e di movimentazione merci, mansioni predeterminate nelle modalità esecutive; l’assenza di un genuino rischio d’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali; l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltro parametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese del settore (in termini analoghi,ordinanza n. 29973 del 2022, cit., punto

5.2. dei Motiv i della decisione; nei medesimi termini, ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto

8.2. dei Motivi della decisione , e ordinanza n. 30236 del 2022, cit.,punto

5.2. dei Motiv i della decisione ) .

Anche di recente, in una controversia in larga parte sovrapponibile, questa Corte ha rimarcato che si tratta di «un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamente argomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio» (Cass., sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragioni della decisione). 18.–Vanamente, inoltre, il secondo motivo prospetta la violazione delle regole che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori.

La Corte di merito ha riscontrato in positivo i tratti distintivi della subordinazione, dopo aver identifica t o correttamente il tema del decidere e il connesso tema della prova nella sussistenza degli elementi enucleati dall’art. 2094 cod. civ. -9 - 19.–Gli argomenti addotti d a lla parte ricorrente non avvalorano gli errores in iudicandodenunciati e tendono, nel loro nucleo essenziale , a ottenere la revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante, inquadramento delle circostanze di fatto.

Verso una rivalutazione del compendio probatorio convergono le critiche illustrate nel quinto motivo e incentrate sulla violazione dell’art.2729 cod. civ.

Tali doglianzeambiscono a ridiscutere la sceltadei giudici di merito, espressa in modo lineare e coerente, di considerare provate le circostanze rilevanti e diattribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi probatoria preferenza di altri (ordinanz e n. 30236 del 2022 en. 29973 del 2022, cit., punto

6.1. dei Motiv i della decisione ) e così travalicano i confini del giudizio di legittimità (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motivi della decisione). 20.– È l’effettivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti a rivestire rilievo dirimente e su tale aspetto ha postol’accento la disamina della Corte d’appello di Milano, offrendo pertinenti ed esaustivi ragguagli anche sull’irrilevanza delle istanze istruttorie ribadite con il sesto e con il settimo mezzo.

A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato che «le circostanze dedotte nei capitoli di prova, oltre che in buona parte generiche e valutative, non presentano né singolarmente né complessivamente valutate le caratteristiche del fatto storico “ decisivo ” nel senso comunemente inteso dalla Corte» (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 15 dei Motivi della decisione, e ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 16 dei Motivi della decisione).

Anche nell’odierna vicendasi deve ribadire, dunque, che la Corte di merito ha definito il giudizio «in esatta applicazione del principio di accertamento in concreto del rapporto lavoro (Cass. 19199/13; Cass.14434/15) che prescinde dalla volontà delle parti trattandosi di una -10 - qualificazione di natura inderogabile da effettuare in base alle reali modalità di esecuzione del rapporto; risolvendosi in tal modo le censure sollevate in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, ad essa esclusivamente spettante quale giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità» (ordinanza n. 20951 del 2024, cit., punto 22 delle Ragioni della decisione; da ultimo, ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 26 del Considerato in diritto). 21.–Quanto alla doglianza di omesso esame di un fatto decisivo, veicolata con il settimo motivo, non può trovare ingresso in carenza di adeguateallegazioni in ordine all’ effettiva diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce di merito di analogo tenore (Cass., sez.

I, 22 dicembre 2016, n. 26774). 22.– Le critiche neppure scalfiscono il più complesso percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata e che non s’incardina soltanto sull’opzione previdenziale per il regime del lavoro subordinato, secondo la lettura riduttiva tratteggiata, tra l’altro, nel decimomotivo.

I giudici d’appellohanno pondera t o tale elemento, nella sua portata significativa, unitamente agli altri dati acquisiti al giudizio.

Né si può reputare tamquam non essetil comportamento che il datore di lavoro abbia tenuto nei confronti dell’ente previdenziale (ordinanze n. 30236 del 2022 en. 29973 del 2022, cit., punto 4 dei Motivi della decisione ; ordinanza n. 31683 del 2022, punto 7 deiMotivi della decisione ) , come questa Corte ha confermato anche da ultimo nel respingere le doglianze dell’odierna ricorrente (Cass., sez. lav., 5 agosto 2024, n. 22025, punto 7 del Considerato), annettendo a tale circostanza un significato pregnante(ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 7 dei Motivi della decisione). 23.–Né l’iter logico della sentenza d’appello è incrinato dalla terza censura, che evoca il travisamento del contenuto oggettivo della prova, -11 - assumendo cheil verbale prodotto in causa dall’INPS riguardi periodi e lavoratori diversi.

Le doglianze si rivelano inammissibili.

Si deve osservare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, derivanted a una svista concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio,trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto(Cass., Sez.Un., 5 marzo 2024, n. 5792), a condizione che l’errore non investa un punto controverso e non promani da una valutazione.

È la stessa parte ricorrente che adombra un errore percettivo.

Inoltre, la Corte di merito, nel confermare la pronuncia del Tribunale, si basa su uno scrutinio complessivo delle allegazioni delle parti e delle emergenze probatorie acquisite, sulla condivisione delle argomentazioni già esposte dal giudice di prime cure, sulla portata significativa dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori e su una valutazione di comparabilità dell’odierna vicenda ad altre già vagliate dalla medesima Corte, valutazione che non è fatta segno di critiche circostanziate(in termini analoghi, ordinanze n. 30236 e n. 29973 del 2022, cit., punto 7 deiMotivi della decisione).

Ben più articolato, e corroborato da una molteplicità di elementi e da un giudizio di merito conforme a quello del Tribunale, si rivela il percorso argomentativo della decisione impugnata.

Anche nell’odierno giudizio si possono replicare, pertanto, le considerazioni svolte da questa Corte nel dichiarare inammissibili censure strutturate in termini non dissimili: «Nel caso in esame la censura è inammissibile avendo la Corte ritenuto provati i fatti in base a deduzioni logiche ed argomentate, aderenti alle fonti di prova» (ordinanza n. 20951 del 2024, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione). -12 - 24.– Alla stregua di tali rilievi, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 25.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 26.– In virtù del rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, ora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA CORETTIed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 –controricorrente – R.G.N.19987/2021 Cron. Rep. C.C. 11/7/2025 giurisdizione Aliquota aggiuntiva per il finanziamento del Fondo di solidarietà residuale. Legge 92 del 2012. -2 - per la cassazione della sentenza n. 149 del 20 2 1 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata l’8 febbrai o 20 2 1 (R.G.N. 732/2020). Udita la relazione della causa, sv olta nell a camera di consiglio de l l’11 luglio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 149 del 20 2 1 , depositata l’8 febbra io 20 2 1 , la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame di Uniqacoop contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva rigettato l’impugnazione contro la nota di rettifica INPS dell’11 febbraio 2019 (Euro 6.001,13) econtro la nota del 24 febbraio 2019 (Euro 6.413,59) eaveva accertato la fondatezza della pretesa contributiva dell’Istituto con riferimento al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale(art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92). A fondamento della decisione, la Corte territoriale, richiamando altre pronunce intervenut e a dirimere un analogo contenzioso , argomenta che i soci si limitavano a porre le proprie energie lavorative a disposizione della società e a svolgere in via continuativa prestazioni di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci nel contesto degli appalti acquisiti dalla cooperativa, a fronte di una retribuzione oraria prestabilita. A tali circostanze si associano la natura elementare e ripetitiva delle prestazioni, predeterminate nelle modalità di esecuzione, l’assenza di rischio imprenditoriale e il mancato apporto di materiali e attrezzature, aspetti tuttiincompatibili con il carattere autonomo della prestazione. Né risultano dirimenti, in senso contrario, gli elementi addotti a sostegno dell’appello e riguardanti la facoltà dei soci di rifiutare le proposte di lavoro e di lavorare anche in proprio o a favore di terzi. 2.–Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre Uniqacoop, formulando dieci motivi di censura. 3.–L’INPS replica con controricorso. -3 - 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte . 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione ola falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ.e dell’art. 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e addebita alla sentenza d’appello di aversvalutato la peculiarità della figura del socio lavoratore e del lavoro prestato nelle cooperative e di non avere svolto l’imprescindibile indagine sull’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro. 2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2696 cod. civ. (rectius, art. 2697 cod. civ.) e critica la pronuncia impugnata per aver alterato i criteri di distribuzione degli oneri probatori, dispensando l’INPS dalla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa. 3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., in quanto la Corte di meritosi sarebbe basata su un verbale ispettivo, quello prodotto in causa, riferito a un periodo contributivo e a soci lavoratori diversi rispetto a quelli menzionati nella nota di rettifica impugnata. I giudici del gravame sarebbero dunque incorsi in un errore percettivo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova. 4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., sul presupposto che la Corte di merito abbia tralasciato l’analisi delle singole posizioni lavorative, delle mansioni, dei compensi di ciascun lavoratore, configurando i debiti contributivi, contra legem, come “debiti di massa”. Nessun “accertamento individualizzato” della subordinazione sarebbe stato compiuto. -4 - 5.–Con il quinto mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e rileva, a supporto delle censure, che la sentenza d’appello ha errato nel condurre un ragionamento presuntivo su fatti ignoti, contravvenendo al divieto della praesumptio praesumptionis. 6.–Con il sesto motivo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente censura la falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., imputando alla sentenza d’appello di aver considerato carente di prova la prospettazione della società, senza dare ingresso alle istanze istruttorie ritualmente articolate allo scopo di smentire il vincolo di subordinazione. 7.–Con il settimo mezzo (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente critica la mancata ammissione delle prove orali su fatti decisivi, concernenti la facoltà dei soci di lavorare anche in proprio o a favore di terzi, rifiutando le occasioni di lavoro offerte dalla cooperativa. 8.–Con l’ottava doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente allega la violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 2001 , che risiederebbe nell’omessa valutazione della peculiarità del ruolo dei soci lavoratori, chiamati a concorrere alla gestione dell’impresa e a partecipare a quel rischio d’impresa che la sentenza d’appello avrebbe arbitrariamente escluso. 9.–Con la nona censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente si duole della violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 142 del 2001, che rimetterebbe la qualificazione di un’attività come autonoma o come subordinata alla volontà delle parti, del tutto negletta nella disamina della Corte di merito. 10.–Con la decima critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, infine, la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ. e rimprovera alla sentenza d’appello di aver -5 - sovvertito i princìpi che presiedono all’accertamento della subordinazione, valorizzando elementi irrilevanti (la gestione amministrativa e previdenziale del rapporto), combinati con elementi marginali ed estrinseci. 11.– In linea preliminare, occorre dar conto della sentenza del Tribunale di Lodi, che, il 18 febbraio 2025, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale dell’odierna ricorrente ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14. Tale pronuncianon dispiega alcuna influenza sul presente giudizio. All’apertura della liquidazione giudiziale, chepure tendenzialmente «determina l’interruzione del processo» (art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14 del 2019), si attagliano le conclusioni cui questa Corte è giunta in tema di dichiarazione di fallimento, affermando l’inidoneità di tale pronuncia a determinare l’interruzione del peculiare gi udizio di legittimità, dominato dall’impulso officioso (Cass., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6642,e Cass., sez. II, 6 novembre 2023, n. 30785). 12.– Le censure devono essere disattese, per le ragioni già illustrate da questa Corte nei giudizi promossi dalla medesima cooperativa (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22845, e 11 luglio 2022, n. 21830), ragioniconfermate anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5403). 13.– L’obbligo contributivo dedotto in causa, che attiene al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3 della legge n. 92 del 2012, presuppone l’accertamento del vincolo di subordinazione e con tale accertamento la Corte di merito si è confrontata, senza incorrere nelle violazioni denunciate nel ricorso. 14.– Hanno priorità logica gli argomenti, che si prefiggono di negare in radice, sulla scorta della normativa vigente, lariconducibilità del rapporto di lavoro al paradigma della subordinazione. Quanto alla vincolatività della qualificazione del rapporto di lavoro prescelta dalle parti, profilo su cui la ricorrente si attarda nel nono -6 - motivo, questa Corte ha già rilevato che l’indagine del giudice non può arrestarsi al nomen iurisindividuato dai contraenti, in quanto « Anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna (Corte Costituzionale, sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993). Ne deriva, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali”(sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).In tale àmbito, difatti, è canone primario d ’ interpretazione il “comportamento complessivo” delle parti, “ anche posteriore alla conclusione del contratto”(art. 1362, secondo comma, cod. civ.), che illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto» (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2022, n. 29973, punto 3 dei Motivi della decisione; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2022, n. 31683,punto 6 dei Motivi della decisione , e Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30236,punto 3 dei Motiv i della decisione ) . Neppure la posizione ricoperta dal socio lavoratoree la peculiarità del lavoro svolto nelle cooperative, enfatizzate nel primo enell’ottavo motivo, militano di per sé contro la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro che s’instaura a latererispetto al rapporto associativo e che «deve rispondere allo schema qualificatorio stabilito in modo inderogabile dalla legge, sia sul piano lavoristico sia su quello previdenziale» (ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 25 del Considerato in diritto). Rapporto che ben può assumere le sembianze della subordinazione e che tali sembianze in concreto ha assunto, secondo una valutazione dei giudici d’appello che il ricorso non vale a infirmare. 15.– All’esame delle restanti censure giova premettere che l a valutazione della sussistenza degl’indici rivelatori di un rapporto di -7 - lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato di legittimitàè equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Ne deriva cheil giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. Per contro,il giudizio è sindacabile nei limiti ammessi dall ’ art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito adincludere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale(Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846). 16.–Non può essere condiviso l’assunto, propugnato con il primo econ il quarto mezzo, che nel caso di specie difetti l’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione. I giudici d’appello hanno compiuto tale accertamento, sulla base degli elementi istruttori raccolti e della particolarità delle prestazioni svolte dai soci, ma sono giunti a conclusioni difformi rispetto alle aspettative dell’odierna ricorrente e su tale difformità, a ben considerare, si appuntano le censure. 17.–Alla Corte d’appello non si può nemmeno imputare di aver violato i criteri legali enucleati dall’art. 2094 cod. civ., nei termini esposti con il primoe con il decimo motivo. In linea con i princìpi enunciati da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251), i giudici del gravame hanno conferito rilevanza agl’indici sussidiari, alla luce della più sfumata valenza -8 - dell’assoggettamento all’altrui potere direttivo, organizzativo, disciplinare. In tale disamina, la Corte d’appello haanalizzato una pluralità di elementi, nel loro vicendevole interagire, elementi dai quali si può legittimamente evincere l’eterodirezione (ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 8 dei Motivi della decisione ) : l’inserimento stabile nell’organizzazione dell’impresa, il fatto che i soci si limitassero a mettere le loro energie lavorative a disposizione della società; la natura ripetitiva ed elementare delle mansioni di pulizia, di facchinaggio e di movimentazione merci, mansioni predeterminate nelle modalità esecutive; l’assenza di un genuino rischio d’impresa; il mancato apporto di attrezzature e materiali; l’erogazione di una retribuzione oraria, peraltro parametrata al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle piccole e medie imprese del settore (in termini analoghi,ordinanza n. 29973 del 2022, cit., punto 5.2. dei Motiv i della decisione; nei medesimi termini, ordinanza n. 31683 del 2022, cit., punto 8.2. dei Motivi della decisione , e ordinanza n. 30236 del 2022, cit.,punto 5.2. dei Motiv i della decisione ) . Anche di recente, in una controversia in larga parte sovrapponibile, questa Corte ha rimarcato che si tratta di «un’opzione interpretativa del materiale probatorio congruamente argomentata, espressione di una potestà propria del giudice del merito e che non può essere sindacata nel suo esercizio» (Cass., sez. lav., 26 luglio 2024, n. 20951, punto 20 delle Ragioni della decisione). 18.–Vanamente, inoltre, il secondo motivo prospetta la violazione delle regole che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori. La Corte di merito ha riscontrato in positivo i tratti distintivi della subordinazione, dopo aver identifica t o correttamente il tema del decidere e il connesso tema della prova nella sussistenza degli elementi enucleati dall’art. 2094 cod. civ. -9 - 19.–Gli argomenti addotti d a lla parte ricorrente non avvalorano gli errores in iudicandodenunciati e tendono, nel loro nucleo essenziale , a ottenere la revisione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie e a contrapporre un diverso, più appagante, inquadramento delle circostanze di fatto. Verso una rivalutazione del compendio probatorio convergono le critiche illustrate nel quinto motivo e incentrate sulla violazione dell’art.2729 cod. civ. Tali doglianzeambiscono a ridiscutere la sceltadei giudici di merito, espressa in modo lineare e coerente, di considerare provate le circostanze rilevanti e diattribuire maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi probatoria preferenza di altri (ordinanz e n. 30236 del 2022 en. 29973 del 2022, cit., punto 6.1. dei Motiv i della decisione ) e così travalicano i confini del giudizio di legittimità (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 12 dei Motivi della decisione). 20.– È l’effettivo atteggiarsi dei rapporti tra le parti a rivestire rilievo dirimente e su tale aspetto ha postol’accento la disamina della Corte d’appello di Milano, offrendo pertinenti ed esaustivi ragguagli anche sull’irrilevanza delle istanze istruttorie ribadite con il sesto e con il settimo mezzo. A tale riguardo, questa Corte ha puntualizzato che «le circostanze dedotte nei capitoli di prova, oltre che in buona parte generiche e valutative, non presentano né singolarmente né complessivamente valutate le caratteristiche del fatto storico “ decisivo ” nel senso comunemente inteso dalla Corte» (ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 15 dei Motivi della decisione, e ordinanza n. 22845 del 2022, cit., punto 16 dei Motivi della decisione). Anche nell’odierna vicendasi deve ribadire, dunque, che la Corte di merito ha definito il giudizio «in esatta applicazione del principio di accertamento in concreto del rapporto lavoro (Cass. 19199/13; Cass.14434/15) che prescinde dalla volontà delle parti trattandosi di una -10 - qualificazione di natura inderogabile da effettuare in base alle reali modalità di esecuzione del rapporto; risolvendosi in tal modo le censure sollevate in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, ad essa esclusivamente spettante quale giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità» (ordinanza n. 20951 del 2024, cit., punto 22 delle Ragioni della decisione; da ultimo, ordinanza n. 5403 del 2025, cit., punto 26 del Considerato in diritto). 21.–Quanto alla doglianza di omesso esame di un fatto decisivo, veicolata con il settimo motivo, non può trovare ingresso in carenza di adeguateallegazioni in ordine all’ effettiva diversità delle ragioni di fatto che sorreggono le due pronunce di merito di analogo tenore (Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774). 22.– Le critiche neppure scalfiscono il più complesso percorso argomentativo che sorregge la decisione impugnata e che non s’incardina soltanto sull’opzione previdenziale per il regime del lavoro subordinato, secondo la lettura riduttiva tratteggiata, tra l’altro, nel decimomotivo. I giudici d’appellohanno pondera t o tale elemento, nella sua portata significativa, unitamente agli altri dati acquisiti al giudizio. Né si può reputare tamquam non essetil comportamento che il datore di lavoro abbia tenuto nei confronti dell’ente previdenziale (ordinanze n. 30236 del 2022 en. 29973 del 2022, cit., punto 4 dei Motivi della decisione ; ordinanza n. 31683 del 2022, punto 7 deiMotivi della decisione ) , come questa Corte ha confermato anche da ultimo nel respingere le doglianze dell’odierna ricorrente (Cass., sez. lav., 5 agosto 2024, n. 22025, punto 7 del Considerato), annettendo a tale circostanza un significato pregnante(ordinanza n. 21830 del 2022, cit., punto 7 dei Motivi della decisione). 23.–Né l’iter logico della sentenza d’appello è incrinato dalla terza censura, che evoca il travisamento del contenuto oggettivo della prova, -11 - assumendo cheil verbale prodotto in causa dall’INPS riguardi periodi e lavoratori diversi. Le doglianze si rivelano inammissibili. Si deve osservare che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, derivanted a una svista concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio,trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto(Cass., Sez.Un., 5 marzo 2024, n. 5792), a condizione che l’errore non investa un punto controverso e non promani da una valutazione. È la stessa parte ricorrente che adombra un errore percettivo. Inoltre, la Corte di merito, nel confermare la pronuncia del Tribunale, si basa su uno scrutinio complessivo delle allegazioni delle parti e delle emergenze probatorie acquisite, sulla condivisione delle argomentazioni già esposte dal giudice di prime cure, sulla portata significativa dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori e su una valutazione di comparabilità dell’odierna vicenda ad altre già vagliate dalla medesima Corte, valutazione che non è fatta segno di critiche circostanziate(in termini analoghi, ordinanze n. 30236 e n. 29973 del 2022, cit., punto 7 deiMotivi della decisione). Ben più articolato, e corroborato da una molteplicità di elementi e da un giudizio di merito conforme a quello del Tribunale, si rivela il percorso argomentativo della decisione impugnata. Anche nell’odierno giudizio si possono replicare, pertanto, le considerazioni svolte da questa Corte nel dichiarare inammissibili censure strutturate in termini non dissimili: «Nel caso in esame la censura è inammissibile avendo la Corte ritenuto provati i fatti in base a deduzioni logiche ed argomentate, aderenti alle fonti di prova» (ordinanza n. 20951 del 2024, cit., punto 15 delle Ragioni della decisione). -12 - 24.– Alla stregua di tali rilievi, il ricorso dev’essere, nel suo complesso, respinto. 25.–Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 26.– In virtù del rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presuppostidell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 24652/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris