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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 14604/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2550/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 225 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BARI n. 1390/2022 depositata il15/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Bari -adita dal ricorrente con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] in cui il ricorrente medesimo aveva insinuato un credito da lavoro dipendente per €84.903,86, tra retribuzioni e TFR-ha accolto in parte l’opposizione affermando che: -il dies a quo del termine di cui all’art. 2, c. 2 bis, della l.89 del 2001, decorreva dalla data di ammissione del ricorrente al passivo e precisamente dal 17 luglio 2014 e non dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione ossia l’8 febbraio 2010.

Tanto in aderenza alla pronuncia della Corte di Cassazione n.21200 del 2018; -al ricorrente spettava un indennizzo di 500 euro “tenuto conto della natura del credito e della esiguità del periodo di irragionevole durata” della procedura fallimentare chiusasi con riparto finale in data 26 ottobre 2021 -al ricorrente spettavano, a titolo di spese del procedimento, per la fase sommaria, “250 euro per compenso professionale oltre al bollo, e, in relazione alla fase di opposizione, “limitatamente alla fase di studio e di introduzione”, 27 euro di esborsi e 284 euro per compenso professionale”;

2. il Ministero della Giustizia resiste con controricorso;

3. il ricorrente ha tempestivamente depositato memoria.

Del deposito di tale memoria che, per disguido di cancelleria, non era stata inizialmente inserita nel fascicolo, il Collegio è stato messo a conoscenza dopo la camera di consiglio del 10 maggio 2024.

Ai fini di poter tener conto della memoria, il Collegio si è riconvocato in data 21 maggio 2024; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3), viene lamentata “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis della l. 89/2001”.

Viene dedotto che la Corte di Appello, liquidando l’indennizzo in 500 euro, non ha tenuto conto dei parametri normativi di cui all’art. 2 bis cit.;

2. con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis della l. 89/2011”.

Viene dedotto che la Corte di Appello ha errato nell’individuare il dies a quo per il calcolo del termine di durata ragionevole della procedura fallimentare nel giorno della ammissione al passivo invece che nel giorno del deposito della domanda di ammissione al passivo e quindi nel ritenere “esiguo” lo sforamento del limite.

Avuto riguardo al giorno di deposito della domanda -8 febbraio 2010- la durata del processo aveva ecceduto il limite di oltre undici anni;

3. con il terzo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3), viene lamentata “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 55 del 2014, artt. 1,4, e 5 e dell’art. 2233 c.c.”.

Viene lamentata altresì la “errata o mancata motivazione” del provvedimento impugnato.

Viene dedotto che senza alcuna motivazione la Corte di Appello ha liquidato per la fase monitoria solo 250 euro per compensi professionali, con scostamento notevole rispetto al parametro medio pari, in riferimento al valore della causa, a 473 euro;

4. con il quarto motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3), viene lamentata “la violazione e/o falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. e del d.m. 55 del 2014, artt. 1,4, e 5 e dell’art. 2233 c.c.”.

Viene lamentata altresì la “errata o mancata motivazione” del provvedimento impugnato.

Viene dedotto che senza alcuna motivazione la Corte di Appello ha liquidato le spese della fase di opposizione avendo dichiaratamente riguardo “alla fase di studio e di introduzione” così ingiustificatamente escludendo la fase di trattazione e la fase conclusionale;

5. il secondo motivo di ricorso deve essere, per logica, esaminato per primo.

5.1. Il motivo è fondato.

L’art. 2, comma 2-bis. della l.89 del 2001, prevede che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo, “se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.

La Corte di Appello ha affermato che, ai fini dell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, il dies a quo deve essere individuato nel giorno di emissione del decreto di ammissione del creditore al passivo e non nel giorno di presentazione della domanda di ammissione.

La Corte di Appello ha richiamato a supporto Cass. 21200 del 2018.

Occorre tuttavia ribadire il diverso principio per cui, ove il processo presupposto sia un procedimentofallimentare, la sua durata, ai fini dell'accertamento in ordine alla violazione del termine ragionevole, deve essere commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato.

Si è infatti affermato: “l’ indirizzo, secondo cui «solo dal momento dell'ammissione, infatti, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante, la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei» (Cass. n. 21200 del 2018; Cass. n. 964 del 2019), è diverso da quello prevalente e consolidatosi negli anni, secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo in quanto il singolo creditore diventa parte solo da tale momento, sicché, in caso di istanza ex art. 101 della legge fall., ai fini del giudizio di equa riparazione non assume rilevanza il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui il creditore è rimasto estraneo (Cass. n. 5502 del 2015; Cass. n. 13819 del 2016); “invero, la domanda di ammissione [insinuazione] genera la aspettativa di partecipazione al concorso nella prospettiva del migliore soddisfacimento possibile del diritto di credito fatto valere, aprendo quindi una fase processuale che non v'è alcuna ragione di considerare irrilevante, ai fini del calcolo della durata del processo, sino al momento in cui il diritto del creditore sia stato riconosciuto con la ammissione” (Cass. 12861/2022).

Si è di recente sottolineato (Cass. 324 del 5 gennaio 2024) che la conclusione a cui giunge questo ormai consolidato orientamento è “l’unica coerente con il disposto di cui all’art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento” ed è “inoltre in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass. n. 23982 del 2017; Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012)”.

6. il secondo motivo di ricorso deve essere accolto.

Gli altri motivi restano assorbiti: il primo resta assorbito in quanto diretto contro la liquidazione dell’indennizzo effettuata dalla Corte di Appello avendo riguardo ad uno sforamento, rispetto al termine ragionevole di durata del processo fallimentare, calcolato in modo che, per quanto evidenziato riguardo al primo motivo di ricorso, è errato e dovrà essere rideterminato; il terzo e il quarto motivo restano assorbiti in quanto diretti contro il capo del decreto impugnato relativo alle spese delle due fasi del procedimento privato di effetto dalla caducazione del presupposto capo sul merito;

7. in conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto, gli altri motivi restano assorbiti, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi cassa il decreto impugnato e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2550/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 225 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BARI n. 1390/2022 depositata il15/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte d'Appello di Bari -adita dal ricorrente con opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato che aveva rigettato la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata della procedura fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] in cui il ricorrente medesimo aveva insinuato un credito da lavoro dipendente per €84.903,86, tra retribuzioni e TFR-ha accolto in parte l’opposizione affermando che: -il dies a quo del termine di cui all’art. 2, c. 2 bis, della l.89 del 2001, decorreva dalla data di ammissione del ricorrente al passivo e precisamente dal 17 luglio 2014 e non dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione ossia l’8 febbraio 2010. Tanto in aderenza alla pronuncia della Corte di Cassazione n.21200 del 2018; -al ricorrente spettava un indennizzo di 500 euro “tenuto conto della natura del credito e della esiguità del periodo di irragionevole durata” della procedura fallimentare chiusasi con riparto finale in data 26 ottobre 2021 -al ricorrente spettavano, a titolo di spese del procedimento, per la fase sommaria, “250 euro per compenso professionale oltre al bollo, e, in relazione alla fase di opposizione, “limitatamente alla fase di studio e di introduzione”, 27 euro di esborsi e 284 euro per compenso professionale”; 2. il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; 3. il ricorrente ha tempestivamente depositato memoria. Del deposito di tale memoria che, per disguido di cancelleria, non era stata inizialmente inserita nel fascicolo, il Collegio è stato messo a conoscenza dopo la camera di consiglio del 10 maggio 2024. Ai fini di poter tener conto della memoria, il Collegio si è riconvocato in data 21 maggio 2024; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3), viene lamentata “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis della l. 89/2001”. Viene dedotto che la Corte di Appello, liquidando l’indennizzo in 500 euro, non ha tenuto conto dei parametri normativi di cui all’art. 2 bis cit.; 2. con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 bis della l. 89/2011”. Viene dedotto che la Corte di Appello ha errato nell’individuare il dies a quo per il calcolo del termine di durata ragionevole della procedura fallimentare nel giorno della ammissione al passivo invece che nel giorno del deposito della domanda di ammissione al passivo e quindi nel ritenere “esiguo” lo sforamento del limite. Avuto riguardo al giorno di deposito della domanda -8 febbraio 2010- la durata del processo aveva ecceduto il limite di oltre undici anni; 3. con il terzo motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3), viene lamentata “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 55 del 2014, artt. 1,4, e 5 e dell’art. 2233 c.c.”. Viene lamentata altresì la “errata o mancata motivazione” del provvedimento impugnato. Viene dedotto che senza alcuna motivazione la Corte di Appello ha liquidato per la fase monitoria solo 250 euro per compensi professionali, con scostamento notevole rispetto al parametro medio pari, in riferimento al valore della causa, a 473 euro; 4. con il quarto motivo di ricorso, in riferimento all’art. 360 co. 1, n. 3), viene lamentata “la violazione e/o falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. e del d.m. 55 del 2014, artt. 1,4, e 5 e dell’art. 2233 c.c.”. Viene lamentata altresì la “errata o mancata motivazione” del provvedimento impugnato. Viene dedotto che senza alcuna motivazione la Corte di Appello ha liquidato le spese della fase di opposizione avendo dichiaratamente riguardo “alla fase di studio e di introduzione” così ingiustificatamente escludendo la fase di trattazione e la fase conclusionale; 5. il secondo motivo di ricorso deve essere, per logica, esaminato per primo. 5.1. Il motivo è fondato. L’art. 2, comma 2-bis. della l.89 del 2001, prevede che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo, “se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”. La Corte di Appello ha affermato che, ai fini dell’accertamento della violazione del termine di ragionevole durata di una procedura fallimentare, il dies a quo deve essere individuato nel giorno di emissione del decreto di ammissione del creditore al passivo e non nel giorno di presentazione della domanda di ammissione. La Corte di Appello ha richiamato a supporto Cass. 21200 del 2018. Occorre tuttavia ribadire il diverso principio per cui, ove il processo presupposto sia un procedimentofallimentare, la sua durata, ai fini dell'accertamento in ordine alla violazione del termine ragionevole, deve essere commisurata, per il creditore insinuato, al periodo compreso tra la proposizione della domanda di ammissione al passivo e la distribuzione finale del ricavato. Si è infatti affermato: “l’ indirizzo, secondo cui «solo dal momento dell'ammissione, infatti, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante, la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei» (Cass. n. 21200 del 2018; Cass. n. 964 del 2019), è diverso da quello prevalente e consolidatosi negli anni, secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo in quanto il singolo creditore diventa parte solo da tale momento, sicché, in caso di istanza ex art. 101 della legge fall., ai fini del giudizio di equa riparazione non assume rilevanza il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui il creditore è rimasto estraneo (Cass. n. 5502 del 2015; Cass. n. 13819 del 2016); “invero, la domanda di ammissione [insinuazione] genera la aspettativa di partecipazione al concorso nella prospettiva del migliore soddisfacimento possibile del diritto di credito fatto valere, aprendo quindi una fase processuale che non v'è alcuna ragione di considerare irrilevante, ai fini del calcolo della durata del processo, sino al momento in cui il diritto del creditore sia stato riconosciuto con la ammissione” (Cass. 12861/2022). Si è di recente sottolineato (Cass. 324 del 5 gennaio 2024) che la conclusione a cui giunge questo ormai consolidato orientamento è “l’unica coerente con il disposto di cui all’art. 94 legge fallim., secondo cui il ricorso contenente la domanda di ammissione di un credito al passivo “produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento” ed è “inoltre in linea con le decisioni di questa Corte che, in tema di durata ragionevole delle procedure concorsuali, segnalano la necessità di considerare la procedura unitariamente, tenendo anche conto della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti (Cass. n. 23982 del 2017; Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n. 8668 del 2012)”. 6. il secondo motivo di ricorso deve essere accolto. Gli altri motivi restano assorbiti: il primo resta assorbito in quanto diretto contro la liquidazione dell’indennizzo effettuata dalla Corte di Appello avendo riguardo ad uno sforamento, rispetto al termine ragionevole di durata del processo fallimentare, calcolato in modo che, per quanto evidenziato riguardo al primo motivo di ricorso, è errato e dovrà essere rideterminato; il terzo e il quarto motivo restano assorbiti in quanto diretti contro il capo del decreto impugnato relativo alle spese delle due fasi del procedimento privato di effetto dalla caducazione del presupposto capo sul merito; 7. in conclusione il secondo motivo di ricorso va accolto, gli altri motivi restano assorbiti, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi cassa il decreto impugnato e
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