CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 12861/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente C.C.16/12/2021 ORDINANZA sul ricorso 6998-2018 proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in ROMA, Via dei PORTOGHESI 12 - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] GAL s.r.I., in persona del suo amministratore delegato e I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PARMA, Galleria POLIDORO 7 - controricorrente - avverso il decreto di rigetto n. 3362/2019 della CORTE d'APPELLO di BOLOGNApubblicato il 9.7.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva l'accertamento e la liquidazione del danno ex artt. 2 e ss. della legge n. 89/2001 per irragionevole durata di un fallimento apertosi il 18.11.1997, domanda di insinuazione del 5.6.1998, e non chiuso alla data del ricorso (12.3.2019). Il Consigliere designato dalla Corte d'Appello di Bologna accoglieva la domanda per l'importo di C 400,00 annui per 15 anni eccedenti la ragionevole durata (C 6.000,00), dalla data di insinuazione al passivo alla data di deposito del ricorso. L'Avvocatura proponeva opposizione deducendo che il dies a quo fosse quello della ammissione (23.12.2005) e non dell'insinuazione ai sensi di precedenti pronunce di questa Corte (Cass. n. 21200 del 2018 e Cass. n. 7864 del 2018) e che quindi gli anni computabili fossero 14 e non 15. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva richiamando la giurisprudenza contraria (Cass. n. 2207 del 2010; Cass. n. 20732 del 2011; Cass. n. 717 del 2014; Cass. n. 3190 del 2014; Cass. n. 5502 del 2015; Cass. n. 21669 del 2016; Cass. n. 22968 del 2016; Cass. n. 22533 del 2017; Cass. n. 2013 del 2017). Con decreto n. 3362/2019, depositato in data 9.7.2019, la Corte d'Appello di Bologna rigettava il reclamo, in quanto l'orientamento della stessa Corte era nel senso di ritenere rilevante quale dies a quo la data della domanda, a partire dalla quale il creditore "entra" nella procedura. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia in base al seguente motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con detto motivo, il Ministro ricorrente lamenta la «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 2 bis, 3 della L. n. 89/2001; artt. 97, 99, 101 L. Fall. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.». Secondo il ricorrente Ministero l'orientamento più conforme alla ratio legis in esame deve essere individuato in quello sostenuto da parte della giurisprudenza di legittimità [come si è espressa questa Corte: Cass. n. 21200 del 2018; Cass. n. 7864 del 2018; Cass. n. 964 del 2019], per la quale il dies a quo deve essere individuato nel giorno in cui la domanda di insinuazione al passivo diventa efficace per il giudice e per gli altri creditori, momento temporale che si identifica con il decreto che ammette il creditore nello stato passivo. Infatti, solo dal momento dell'ammissione, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare, rimanendo irrilevante la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei. Di conseguenza, l'aver considerato come dies a quo la data di deposito della domanda di ammissione al passivo contrasta con tale orientamento della Suprema Corte. 1.1. - Il motivo non è fondato. 1.2. - Quanto all'esame della tardività del ricorso [eccepita dalla società controricorrente], si rileva che esso sia stato notificato al precedente patrocinio solamente in data 07.02.2020 ovvero ben oltre il termine c.d. "breve" di giorni 60 di cui all'art. 325 c.p.c.; là dove il ricorrente Ministero, nel proprio ricorso in Cassazione, indicava che il decreto di rigetto n. 3362/2019 del 9.07.2019 non era stato notificato. Al contrario il patrocinio della odierna controricorrente aveva provveduto a notificare a mezzo Pec le risultanze del c.d. "secondo grado", o meglio il decreto di rigetto della opposizione ex art. 5 legge Pinto" proposta dal Ministero in data 09.07.2019 oltre i termini i cui all'art. 325 c.p.c. Pertanto, il termine ultimo per la proposizione del ricorso in Cassazione veniva a scadere in data 08.10.2019, 60 giorni dopo la notifica effettuata il 09.07.2019. 1.3. - Ciò premesso, non si rinvengono nelle motivazioni della società GAL riferimenti ad affermazioni di diritto contenute nel decreto gravato che si pongano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e comunque non si offrono elementi tali da modificare la giurisprudenza di legittimità cui si sono uniformati entrambi i decreti di merito (ex plurimis Cass. n. 2207 del 2010; Cass. n. 20732 del 2011; Cass. n. 2013 del 2017; Cass. n. 22422 del 2013). 1.4. - Il ricorrente viceversa ritiene che il dies a quo debba essere individuato nel provvedimento che rende esecutivo lo stato passivo comprensivo del credito insinuato, richiamando il recente indirizzo della Corte, secondo cui «solo dal momento dell'ammissione, infatti, i creditori, effettivamente riconosciuti come tali, subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati, rimanendo, per gli stessi, irrilevante, la durata pregressa della procedura, alla quale sono rimasti, fino a quel momento, estranei» (Cass. n. 21200 del 2018; Cass. n. 964 del 2019).1.5. - Orbene, va considerato che [seppure nella consapevolezza delle sentenze appena citate] il diverso principio affermato dalla Corte d'appello di Bologna è sostenuto dall'indirizzo della corte di legittimità consolidatasi negli anni, secondo cui in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere riferito alla domanda di ammissione al passivo in quanto il singolo creditore diventa parte solo da tale momento, sicché, in caso di istanza ex art. 101 della legge fall., ai fini del giudizio di equa riparazione non assume rilevanza il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui il creditore è rimasto estraneo (Cass. n. 5502 del 2015; Cass.n. 13819 del 2016; v. altre pronunce sub 1.3.). Invero, la domanda di ammissione [insinuazione] genera la aspettativa di partecipazione al concorso nella prospettiva del migliore soddisfacimento possibile del diritto di credito fatto valere, aprendo quindi una fase processuale che non v'è alcuna ragione di considerare irrilevante, ai fini del calcolo della durata del processo, sino al momento in cui il diritto del creditore sia stato riconosciuto con la ammissione. 2. - Il ricorso va rigettato. Quanto alle spese, che il collegio ha inteso compensare per intero tra le parti, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., va rilevato non già che la questione del dies a quo della durata del giudizio presupposto [nella specie quello di ammissione alla stato passivo] sia in sé nuova [che anzi proprio la motivazione della sentenza dà atto del contrario] ma che si tratta di questione sulla quale si erano registrate soluzioni difformi all'interno di questa stessa Corte. Non v'è motivo di raddoppio del contributo ex art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. ki \k /I 1/4,, 7\' Nulla spese anche riguardo al contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2021. T P ent